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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 30/06/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1053/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1053 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, vertente tra
( ), ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
( ), quali eredi di (C.F. Parte_3 C.F._3 Persona_1
), tutti con il patrocinio dell'avv. Antonio Codagnone, elettivamente domiciliati C.F._4
in Lanciano, al largo Tappia n. 7, presso lo studio del difensore,
- Attori
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Massimo Di Muzio, CP_1 C.F._5
elettivamente domiciliata in Lanciano, alla via del Mare n. 87, presso lo studio dell'avv. Stefano
Crocetta,
- Convenuta
Oggetto: diritti reali
Conclusioni: all'udienza del 15 maggio 2025, le parti hanno concluso come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio , Persona_1 CP_1
al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 9 “1) Accertare e dichiarare che il muro costruito dalla convenuta a confine con il terreno di proprietà della attrice come identificato in premessa è stato realizzato a contenimento di un terrapieno artificiale, anch'esso realizzato dalla parte attrice e per l'effetto;
2) Dichiarare che tale costruzione è stata realizzata a una distanza inferiore a quella prevista per legge e dai regolamenti comunali;
3) Condannare la parte convenuta all'arretramento di detta costruzione previa demolizione di quella esistente e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi anche attraverso l'eliminazione del terrapieno;
4) Accertato e dichiarato che la convenuta in ragione della attività di sbancamento effettuata sul proprio terreno ha altresì scavato un fosso, creato un innaturale dislivello tra i fondi e determinato un aumento della altezza e dell'angolo di inclinazione della scarpata preesistente;
accertato e dichiarato, dunque, che il fosso e/o dislivello insiste ad una distanza inferiore a quella prevista per legge e dai regolamenti comunali e comunque è stato realizzato in violazione della norme in materia di rischio idrogeologico, condannare la convenuta alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante il rilivellamento del fondo e l'eliminazione dei fossi e dislivelli;
5) Accertato e dichiarato, inoltre, che il piazzale realizzato dalla parte convenuta non ha scopi agricoli, come autorizzato al Comune e che sullo stesso insistono serbatoi di Gas, accertato e dichiarato che gli stessi sono stati installati in violazione delle distanze legali previste dalla legge e dai regolamenti, condannare la convenuta alla eliminazione degli stessi o in subordine al loro arretramento.
6) Condannare la convenuta al risarcimento del danno provocato da liquidarsi in via equitativa.
7) Infine ed in subordine, accertato e dichiarato che la recinzione non rispetta le misure previste dal
Regolamento Comunale e che parte di essa si è inclinata verso il fondo della parte attrice, condannare la parte convenuta alla eliminazione della stessa o in alternativa alla sua messa in sicurezza nel rispetto del permesso a costruire rilasciato e della normativa in materia.
8) In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”.
A supporto della domanda proposta, parte attrice ha dedotto l'avvenuta realizzazione, da parte della
, di lavori edilizi su un terreno di sua proprietà, sito nel Comune di Lanciano (individuato al CP_1
foglio 22, p.lla 263) e confinante con un terreno di proprietà della stessa (individuato al foglio Pt_1
22, p.lla n.266). Detti lavori sono consistiti in un'attività di sbancamento e nella costruzione di un muro di sostegno, in relazione ai quali è già intervenuta una pronuncia dell'intestato Tribunale (sentenza n.
106 dell'11 maggio 2020 emessa nel procedimento n. R.G. 23/2017) con cui è stata accertata la linea di confine tra le proprietà nella titolarità delle parti in causa. Tuttavia, parte attrice ha dedotto, in questa pagina 2 di 9 sede, la qualificazione del manufatto alla stregua di muro di contenimento, costruito non già per contenere una scarpata preesistente, essendo stata la relativa costruzione ad aver creato un dislivello artificiale tra i due terreni, da considerare costruzione in senso tecnico-giuridico, sicché nella realizzazione del muro la convenuta avrebbe dovuto mantenere una distanza dal confine non inferiore a cinque metri. Parte attrice ha altresì dedotto che la realizzazione del muro sia avvenuta in violazione in violazione delle norme dettate in materia di rischio idrogeologico, creando anche un notevole dislivello tra i fondi.
Inoltre, la ha rappresentato la presenza, sul terreno di proprietà della convenuta, di alcuni Pt_1
serbatoi di gas che, “nel caso fossero riempiti, anche solo parzialmente, non rispetterebbero le distanze prescritte”; in ogni caso, ha esposto la necessità di rimuoverli stante la destinazione agricola del terreno in discorso.
Parte attrice ha dedotto l'ulteriore questione, da esaminarsi in subordine rispetto alle precedenti, relativa alla difformità del muro realizzato dalla rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla CP_1
SCIA, tra l'altro in punto di altezza.
La ha altresì formulato richiesta risarcitoria per il ristoro dei danni patiti in conseguenza della Pt_1
violazione delle distanze tra costruzioni, da ritenere alla stregua di danno in re ipsa e da liquidare in via equitativa.
Nelle more della celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti si sono costituiti in giudizio e quali eredi della deceduta come da Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
documentazione in atti, dovendosi intendere integralmente richiamata anche l'ordinanza del 15 settembre 2023, intervenuta in punto di legitimatio ad causam in capo ai soggetti costituitisi in prosecuzione successivamente al decesso della Pt_1
2. Si è costituita in giudizio , la quale, preliminarmente formulato l'eccezione di CP_1 giudicato in ragione dell'intervenuta definizione del sopracitato procedimento n. R.G. 23/2017, ha avversato le deduzioni di controparte, invocando la cessata materia del contendere, in conseguenza
“delle modifiche formalizzate dalla deducente in relazione al manufatto in questione e che, attraverso la rimozione di quella parte di terreno utilizzata per il livellamento del piano del piazzale, con rimessione in pristino dei livelli e altezze precedenti e la riduzione dell'altezza del medesimo (a metri 2 di altezza), dissipano ogni ipotetico ed eventuale dubbio in ordine al fatto che lo stesso sia un muro di confine”. Inoltre, parte convenuta ha ritenuto la mancanza di riscontri rispetto all'asserita attività di sbancamento ed evidenziato, altresì, che l'area di sua proprietà, a far data dal gennaio 2021, non è stata più utilizzata per il deposito dei serbatoi del gas.
pagina 3 di 9 3. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti e dell'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., è stato disposto un rinvio, richiesto congiuntamente dalle parti al fine di valutare la percorribilità di una soluzione bonaria della controversia.
Stante l'infruttuoso esito delle trattative intraprese dalle parti, è stata di seguito disposta CTU, avente ad oggetto i questi di cui al verbale di udienza del 19 ottobre 2023.
All'esito delle operazioni peritali svolte, il CTU ha premesso che il muro in discorso è stato realizzato in cemento armato “con fondazione della larghezza di cm 150 con altezza di cm 30 e speroni delle dimensioni di cm 50 x cm 30 per tutto il muro (lato ovest e ali nord e sud)”. Quanto all'altezza, il
CTU ne ha rilevato l'elevazione per la parte ovest e ala nord “con un'altezza di circa cm 295 e spessore
30 cm”, con funzione di contenimento di terrapieno artificiale”, mentre l'ala sud, anch'essa di spessore
30 cm, è segnata da “un'altezza al di sopra del piano di campagna sul lato proprietà eredi Pt_4
variabile tra un minimo di cm 183 e un massimo di cm 203, mentre all'interno sulla proprietà
[...]
variabile tra un minimo di cm 90 e un massimo di cm 155”. Il CTU ha inoltre precisato CP_1 che “detto muro (ala sud) ha pertanto una funzione di contenimento di un terrapieno artificiale e di recinzione”.
Tanto premesso quanto a funzione e dimensioni, il CTU ha precisato che il muro lato ovest e ala lato nord, relativamente alle distanze dai confini, “deve rispettare quanto indicato per le costruzioni, ma trovandosi sulla proprietà e a confine con altre particelle che vanno oltre 5 mt dal muro sempre di proprietà della parte convenuta che l'ha realizzata, rispetta quanto previsto dalle leggi e norme in tema di distanze applicabili al caso in specie”. Ciò ad eccezione unicamente “del tratto che si estende perpendicolarmente al confine con la parte attrice e a partire da mt. 0,22 dal confine e quindi per una profondità di mt. 4,78 (mt. 5,00 – mt. 0,22) deve rispettare la distanza di 5 metri dal confine e quindi non rispetta quanto previsto dalle leggi e norme in tema di distanze applicabili al caso in specie”.
Quanto al muro lato sud, relativamente alla porzione che funge da contenimento, il CTU ha ravvisato che “non rispetta quanto previsto dalle leggi e norme in tema di distanze” applicabili al caso di specie.
Il CTU è dunque conclusivamente pervenuto alla formulazione di una possibile soluzione transattiva, con il “ripristino delle quote del terrapieno a quanto coincidente con il terreno a quota naturale per 5 mt. dal confine, il muro avente funzione di contenimento e recinzione a confine tra
e potrebbe rimanere com'è attualmente tranne per l'ultimo tratto a valle di circa 30 Pt_1 CP_1 cm che dovrebbe essere abbassato ad un'altezza massima fuori terra di cm 250; il muro presente sulla proprietà per 5 mt. dal confine con se si dovesse procedere per quella fascia ad CP_1 Pt_1 eliminare il terrapieno potrebbe restare in opera in quanto di altezza 2,95 mt inferiore ai 3 mt”. Parte
pagina 4 di 9 convenuta ha quindi rappresentato la disponibilità ad aderire alla proposta formulata dal C.T.U., mentre parte attrice si è riservata di formulare osservazioni sul punto.
Di seguito, ritenuta l'opportunità di convocare il CTU a chiarimenti, sono stati sottoposti al predetto i quesiti di cui al verbale di udienza del 19 settembre 2024, relativi alla presenza di “manufatti (pozzetti anelli) in calcestruzzo riempiti con materiale arido” - collocati dalla sull'area per cui è CP_1
processo, sì da verificare il rispetto o meno della normativa in tema di distanze – ed all'attività di sbancamento eseguita dalla , secondo la prospettazione attorea. Il CTU ha dunque atteso al CP_1
deposito dell'integrazione dell'elaborato peritale in data 10 novembre 2024.
Successivamente, il giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, nel corso della quale le parti hanno congiuntamente richiesto di disporre nuovamente una convocazione del CTU al fine di verificare gli esiti dei lavori effettuati dalla convenuta alla luce delle indicazioni dallo stesso fornite in sede di elaborato peritale.
Sicché, ritenuta l'opportunità di convocare il già nominato consulente in relazione ai profili indicati dalle parti, all'udienza del 10 aprile 2025 è stato richiesto al CTU di relazionare “sui lavori eseguiti dalla parte convenuta nel corso del presente giudizio” e di verificare “se sia stata rimossa la situazione di difformità accertata in sede di elaborato peritale, anche alla luce delle indicazioni da lui stesso stesso fornite”. Il CTU ha quindi depositato il proprio elaborato peritale in data 4 maggio 2025, concludendo che, “a seguito di sopralluogo, tenuto conto anche delle indicazioni delle parti e loro consulenti tecnici, verificata la demolizione della parte di muro e delle movimentazioni materiali, con ricognizione visiva e diversi riscontri metrici planimetrici e altimetrici, in riferimento, in particolare, alle indicazioni presenti nell'elaborato peritale del novembre 2024 in particolare alla tavola
ALLEGATO 9 integr. ed alla tavola ALLEGATO 4 integr. (per l'andamento naturale del terreno) ha verificato che è stata rimossa la situazione di difformità accertata in sede di elaborato peritale, anche alla luce delle indicazioni fornite dal sottoscritto”.
Alla successiva udienza del 15 maggio 2025, le parti, stante gli esiti sopra richiamati della disposta integrazione peritale, hanno concluso come da verbale in atti e questo giudice ha proceduto all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., segnatamente venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per il deposito delle memorie di replica, trattenendo la causa in decisione.
4. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di giudicato sollevata dalla parte convenuta, atteso che l'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto
pagina 5 di 9 azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della
"causa petendi" (così, tra le altre, Cass., sez. I, 9 novembre 2022, n. 33021). Ciò posto, relativamente al caso di specie si osserva che, mentre nel giudizio precedentemente intentato la ha chiesto di Pt_1
accertarsi la linea di confine tra il proprio fondo e quello della , nel presente giudizio ha CP_1
richiesto di accertare la violazione della normativa in tema di distanze in conseguenza della realizzazione di un muro tra i due fondi in discorsi ed in ragione dell'asserita attività di sbancamento effettuata dalla , sì da implicare un diverso petitum. CP_1
Tanto premesso, è opportuno richiamare il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (così, Cass., sez. II, 24 gennaio 2020, n. 1625; in senso conforme, Cass., sez. V, 4 agosto 2017, n. 19568; nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Roma, 3 marzo 2020, n. 4596; Trib. Frosinone, 24 giugno 2020, n. 422). Invero,
l'istituto della cessazione della materia del contendere è di creazione giurisprudenziale e ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di fattuale o processuale idoneo ad eliminare la posizione di contrasto tra le parti, facendo, quindi, venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, divenuta perciò inutile o inattuale;
la sentenza che la pronuncia, in rito, ha natura dichiarativa e statuisce l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.
Nel caso di specie, stante le condivisibili conclusioni rassegnate dal CTU nell'integrazione del proprio elaborato peritale, depositata in data 4 maggio 2025, sopra richiamata - posto che i rilievi mossi dal CTP di parte attrice rappresentano circostanze eventuali, dunque inidonei, allo stato, a contrastare quanto accertato dal CTU - si reputa sia da rilevare e dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande attoree aventi ad oggetto l'accertamento della funzione del muro in discorso e dell'avvenuta realizzazione in violazione della disciplina delle distanze, nonché la condanna della convenuta al ripristino dello stato dei luoghi (di cui ai punti 1, 2 e 3 delle conclusioni rassegnate dalla parte attrice). Tanto in considerazione delle verifiche da ultimo effettuate dal CTU circa l'avvenuta rimozione, da parte della convenuta, della situazione di difformità accertata in prima battuta, in conseguenza dell'accertata demolizione di una parte di muro e delle verificate pagina 6 di 9 movimentazioni materiali, con ricognizione visiva e diversi riscontri metrici planimetrici e altimetrici, in linea con le indicazioni fornite dallo stesso CTU.
Non merita, invece, accoglimento l'ulteriore domanda attorea, avente ad oggetto l'accertamento dell'asserita attività di sbancamento effettuata dalla convenuta sul proprio terreno con conseguente creazione di “un innaturale dislivello tra i fondi” e di “un aumento della altezza e dell'angolo di inclinazione della scarpata preesistente”. Ciò, stante la mancanza di elementi volti ad avvalorare l'avvenuta esecuzione di un'attività di sbancamento in occasione della realizzazione delle opere per cui
è processo da parte della , in considerazione di quanto condivisibilmente ritenuto dal CTU CP_1
all'esito degli effettuati sopralluoghi e della consultazione della acquisita documentazione. Invero, sul punto, il consulente ha motivatamente riscontrato “la presenza della scarpata lato monte a confine con la strada presumibilmente (per quanto riscontrabile dalle foto dall'alto e dalla cartografia) con le caratteristiche attuali già da prima dell'avvenuta esecuzione dell'intervento di realizzazione delle opere oggetto di causa” (cfr. integrazione elaborato peritale depositata in data 10 novembre 2024).
Anche la domanda volta ad accertare la presenza di serbatoi di gas sul piazzale realizzato dalla convenuta e l'avvenuta installazione in violazione delle distanze legali previste non merita accoglimento, posto che, a fronte delle deduzioni della convenuta in ordine alla circostanza che l'area in discorso non fosse più utilizzata per il deposito dei ridetti serbatoi, parte attrice non ha atteso alla formulazione di successive e tempestive contestazioni.
Da ultimo, quanto all'avanzata pretesa risarcitoria è opportuno osservare che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno dato seguito al principio di diritto, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria, con l'ulteriore precisazione che, in luogo del “danno in re ipsa”, occorre avere riguardo al “danno presunto”, ovvero al danno ricavabile dalle specifiche circostanze allegate dalla parte che invoca la tutela risarcitoria, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (cfr. Cass., sez. II, 19 marzo 2025, n. 7290, ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali). Ciò, con l'ulteriore precisazione che il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, sicché, in caso di violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni, l'attore che richieda il risarcimento del danno determinatosi prima della riduzione in pristino non è esente da un onere di allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione di utilizzare l'immobile nel periodo dell'illegittima ingerenza del peso costituito dalla costruzione (cfr.
pagina 7 di 9 Cass., n. 7290 del 2025, cit.). Nel caso di specie parte attrice non ha fornito alcuna allegazione in punto di pregiudizio patito, essendosi limitata ad invocare un “danno certamente risarcibile” in quanto “in re ipsa”.
5. Quanto alle spese di lite, si osserva che alla statuizione di cessazione della materia del contendere accede la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della soccombenza virtuale, che impone, giusto ai fini della regolazione delle spese, un vaglio prognostico sull'astratta fondatezza dei motivi addotti, onde individuare la parte che, omettendo la considerazione del fatto sopravvenuto, sarebbe stata dichiarata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite, in ossequio al principio di causalità, considerando, al riguardo, l'intera vicenda processuale. Sicché, in considerazione della soccombenza virtuale della parte convenuta – stante quanto accertato dal CTU in punto di violazione delle distanze, da parte della , nella costruzione del muro in discorso – e, al CP_1
contempo, del rigetto di parte delle domande attoree, nei termini sopra precisati, si reputa congrua la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti, ovvero in misura della metà, poste a carico della parte convenuta per la restante parte nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi, ai sensi del D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni (da ultimo con il D.M. n. 147 del 2022), in considerazione dell'attività processuale svolta, sostanzialmente limitata allo svolgimento della disposta
CTU.
Da ultimo, le spese della CTU sono integralmente compensate tra le parti, muovendo dal condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e mutuabile nel caso di specie, secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa (così, Cass., sez. I, 10 giugno 2020, n.
11068; in senso conforme Cass., sez. 6 - 2, 7 settembre 2016, n. 17739). Sicché, conclusivamente, le spese dell'espletata CTU, liquidate con separato decreto, vanno ripartite in eguale misura tra le parti in causa, tenuto conto, peraltro, della circostanza che il consulente è stato da ultimo convocato, su congiunta sollecitazione delle parti, giusto al fine di verificare gli esiti dei lavori effettuati dalla convenuta alla luce delle indicazioni dallo stesso fornite in sede di elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1053 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
pagina 8 di 9 - dichiara la cessazione della materia del contendere nei termini di cui in motivazione e rigetta ogni altra domanda proposta da e quali eredi della deceduta Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti della convenuta;
Persona_1 CP_1
- condanna la parte convenuta a rifondere ad e le spese di Parte_1 Parte_2 Parte_3
giudizio che si liquidano in 1.904,50 euro per compensi professionali, oltre esborsi, rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge;
- le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono ripartite in eguale misura nei rapporti interni alle parti.
Lanciano, 27 giugno 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1053 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2020, vertente tra
( ), ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
( ), quali eredi di (C.F. Parte_3 C.F._3 Persona_1
), tutti con il patrocinio dell'avv. Antonio Codagnone, elettivamente domiciliati C.F._4
in Lanciano, al largo Tappia n. 7, presso lo studio del difensore,
- Attori
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Massimo Di Muzio, CP_1 C.F._5
elettivamente domiciliata in Lanciano, alla via del Mare n. 87, presso lo studio dell'avv. Stefano
Crocetta,
- Convenuta
Oggetto: diritti reali
Conclusioni: all'udienza del 15 maggio 2025, le parti hanno concluso come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio , Persona_1 CP_1
al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 9 “1) Accertare e dichiarare che il muro costruito dalla convenuta a confine con il terreno di proprietà della attrice come identificato in premessa è stato realizzato a contenimento di un terrapieno artificiale, anch'esso realizzato dalla parte attrice e per l'effetto;
2) Dichiarare che tale costruzione è stata realizzata a una distanza inferiore a quella prevista per legge e dai regolamenti comunali;
3) Condannare la parte convenuta all'arretramento di detta costruzione previa demolizione di quella esistente e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi anche attraverso l'eliminazione del terrapieno;
4) Accertato e dichiarato che la convenuta in ragione della attività di sbancamento effettuata sul proprio terreno ha altresì scavato un fosso, creato un innaturale dislivello tra i fondi e determinato un aumento della altezza e dell'angolo di inclinazione della scarpata preesistente;
accertato e dichiarato, dunque, che il fosso e/o dislivello insiste ad una distanza inferiore a quella prevista per legge e dai regolamenti comunali e comunque è stato realizzato in violazione della norme in materia di rischio idrogeologico, condannare la convenuta alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante il rilivellamento del fondo e l'eliminazione dei fossi e dislivelli;
5) Accertato e dichiarato, inoltre, che il piazzale realizzato dalla parte convenuta non ha scopi agricoli, come autorizzato al Comune e che sullo stesso insistono serbatoi di Gas, accertato e dichiarato che gli stessi sono stati installati in violazione delle distanze legali previste dalla legge e dai regolamenti, condannare la convenuta alla eliminazione degli stessi o in subordine al loro arretramento.
6) Condannare la convenuta al risarcimento del danno provocato da liquidarsi in via equitativa.
7) Infine ed in subordine, accertato e dichiarato che la recinzione non rispetta le misure previste dal
Regolamento Comunale e che parte di essa si è inclinata verso il fondo della parte attrice, condannare la parte convenuta alla eliminazione della stessa o in alternativa alla sua messa in sicurezza nel rispetto del permesso a costruire rilasciato e della normativa in materia.
8) In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite”.
A supporto della domanda proposta, parte attrice ha dedotto l'avvenuta realizzazione, da parte della
, di lavori edilizi su un terreno di sua proprietà, sito nel Comune di Lanciano (individuato al CP_1
foglio 22, p.lla 263) e confinante con un terreno di proprietà della stessa (individuato al foglio Pt_1
22, p.lla n.266). Detti lavori sono consistiti in un'attività di sbancamento e nella costruzione di un muro di sostegno, in relazione ai quali è già intervenuta una pronuncia dell'intestato Tribunale (sentenza n.
106 dell'11 maggio 2020 emessa nel procedimento n. R.G. 23/2017) con cui è stata accertata la linea di confine tra le proprietà nella titolarità delle parti in causa. Tuttavia, parte attrice ha dedotto, in questa pagina 2 di 9 sede, la qualificazione del manufatto alla stregua di muro di contenimento, costruito non già per contenere una scarpata preesistente, essendo stata la relativa costruzione ad aver creato un dislivello artificiale tra i due terreni, da considerare costruzione in senso tecnico-giuridico, sicché nella realizzazione del muro la convenuta avrebbe dovuto mantenere una distanza dal confine non inferiore a cinque metri. Parte attrice ha altresì dedotto che la realizzazione del muro sia avvenuta in violazione in violazione delle norme dettate in materia di rischio idrogeologico, creando anche un notevole dislivello tra i fondi.
Inoltre, la ha rappresentato la presenza, sul terreno di proprietà della convenuta, di alcuni Pt_1
serbatoi di gas che, “nel caso fossero riempiti, anche solo parzialmente, non rispetterebbero le distanze prescritte”; in ogni caso, ha esposto la necessità di rimuoverli stante la destinazione agricola del terreno in discorso.
Parte attrice ha dedotto l'ulteriore questione, da esaminarsi in subordine rispetto alle precedenti, relativa alla difformità del muro realizzato dalla rispetto a quanto previsto dalla legge e dalla CP_1
SCIA, tra l'altro in punto di altezza.
La ha altresì formulato richiesta risarcitoria per il ristoro dei danni patiti in conseguenza della Pt_1
violazione delle distanze tra costruzioni, da ritenere alla stregua di danno in re ipsa e da liquidare in via equitativa.
Nelle more della celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti si sono costituiti in giudizio e quali eredi della deceduta come da Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
documentazione in atti, dovendosi intendere integralmente richiamata anche l'ordinanza del 15 settembre 2023, intervenuta in punto di legitimatio ad causam in capo ai soggetti costituitisi in prosecuzione successivamente al decesso della Pt_1
2. Si è costituita in giudizio , la quale, preliminarmente formulato l'eccezione di CP_1 giudicato in ragione dell'intervenuta definizione del sopracitato procedimento n. R.G. 23/2017, ha avversato le deduzioni di controparte, invocando la cessata materia del contendere, in conseguenza
“delle modifiche formalizzate dalla deducente in relazione al manufatto in questione e che, attraverso la rimozione di quella parte di terreno utilizzata per il livellamento del piano del piazzale, con rimessione in pristino dei livelli e altezze precedenti e la riduzione dell'altezza del medesimo (a metri 2 di altezza), dissipano ogni ipotetico ed eventuale dubbio in ordine al fatto che lo stesso sia un muro di confine”. Inoltre, parte convenuta ha ritenuto la mancanza di riscontri rispetto all'asserita attività di sbancamento ed evidenziato, altresì, che l'area di sua proprietà, a far data dal gennaio 2021, non è stata più utilizzata per il deposito dei serbatoi del gas.
pagina 3 di 9 3. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti e dell'assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., è stato disposto un rinvio, richiesto congiuntamente dalle parti al fine di valutare la percorribilità di una soluzione bonaria della controversia.
Stante l'infruttuoso esito delle trattative intraprese dalle parti, è stata di seguito disposta CTU, avente ad oggetto i questi di cui al verbale di udienza del 19 ottobre 2023.
All'esito delle operazioni peritali svolte, il CTU ha premesso che il muro in discorso è stato realizzato in cemento armato “con fondazione della larghezza di cm 150 con altezza di cm 30 e speroni delle dimensioni di cm 50 x cm 30 per tutto il muro (lato ovest e ali nord e sud)”. Quanto all'altezza, il
CTU ne ha rilevato l'elevazione per la parte ovest e ala nord “con un'altezza di circa cm 295 e spessore
30 cm”, con funzione di contenimento di terrapieno artificiale”, mentre l'ala sud, anch'essa di spessore
30 cm, è segnata da “un'altezza al di sopra del piano di campagna sul lato proprietà eredi Pt_4
variabile tra un minimo di cm 183 e un massimo di cm 203, mentre all'interno sulla proprietà
[...]
variabile tra un minimo di cm 90 e un massimo di cm 155”. Il CTU ha inoltre precisato CP_1 che “detto muro (ala sud) ha pertanto una funzione di contenimento di un terrapieno artificiale e di recinzione”.
Tanto premesso quanto a funzione e dimensioni, il CTU ha precisato che il muro lato ovest e ala lato nord, relativamente alle distanze dai confini, “deve rispettare quanto indicato per le costruzioni, ma trovandosi sulla proprietà e a confine con altre particelle che vanno oltre 5 mt dal muro sempre di proprietà della parte convenuta che l'ha realizzata, rispetta quanto previsto dalle leggi e norme in tema di distanze applicabili al caso in specie”. Ciò ad eccezione unicamente “del tratto che si estende perpendicolarmente al confine con la parte attrice e a partire da mt. 0,22 dal confine e quindi per una profondità di mt. 4,78 (mt. 5,00 – mt. 0,22) deve rispettare la distanza di 5 metri dal confine e quindi non rispetta quanto previsto dalle leggi e norme in tema di distanze applicabili al caso in specie”.
Quanto al muro lato sud, relativamente alla porzione che funge da contenimento, il CTU ha ravvisato che “non rispetta quanto previsto dalle leggi e norme in tema di distanze” applicabili al caso di specie.
Il CTU è dunque conclusivamente pervenuto alla formulazione di una possibile soluzione transattiva, con il “ripristino delle quote del terrapieno a quanto coincidente con il terreno a quota naturale per 5 mt. dal confine, il muro avente funzione di contenimento e recinzione a confine tra
e potrebbe rimanere com'è attualmente tranne per l'ultimo tratto a valle di circa 30 Pt_1 CP_1 cm che dovrebbe essere abbassato ad un'altezza massima fuori terra di cm 250; il muro presente sulla proprietà per 5 mt. dal confine con se si dovesse procedere per quella fascia ad CP_1 Pt_1 eliminare il terrapieno potrebbe restare in opera in quanto di altezza 2,95 mt inferiore ai 3 mt”. Parte
pagina 4 di 9 convenuta ha quindi rappresentato la disponibilità ad aderire alla proposta formulata dal C.T.U., mentre parte attrice si è riservata di formulare osservazioni sul punto.
Di seguito, ritenuta l'opportunità di convocare il CTU a chiarimenti, sono stati sottoposti al predetto i quesiti di cui al verbale di udienza del 19 settembre 2024, relativi alla presenza di “manufatti (pozzetti anelli) in calcestruzzo riempiti con materiale arido” - collocati dalla sull'area per cui è CP_1
processo, sì da verificare il rispetto o meno della normativa in tema di distanze – ed all'attività di sbancamento eseguita dalla , secondo la prospettazione attorea. Il CTU ha dunque atteso al CP_1
deposito dell'integrazione dell'elaborato peritale in data 10 novembre 2024.
Successivamente, il giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, nel corso della quale le parti hanno congiuntamente richiesto di disporre nuovamente una convocazione del CTU al fine di verificare gli esiti dei lavori effettuati dalla convenuta alla luce delle indicazioni dallo stesso fornite in sede di elaborato peritale.
Sicché, ritenuta l'opportunità di convocare il già nominato consulente in relazione ai profili indicati dalle parti, all'udienza del 10 aprile 2025 è stato richiesto al CTU di relazionare “sui lavori eseguiti dalla parte convenuta nel corso del presente giudizio” e di verificare “se sia stata rimossa la situazione di difformità accertata in sede di elaborato peritale, anche alla luce delle indicazioni da lui stesso stesso fornite”. Il CTU ha quindi depositato il proprio elaborato peritale in data 4 maggio 2025, concludendo che, “a seguito di sopralluogo, tenuto conto anche delle indicazioni delle parti e loro consulenti tecnici, verificata la demolizione della parte di muro e delle movimentazioni materiali, con ricognizione visiva e diversi riscontri metrici planimetrici e altimetrici, in riferimento, in particolare, alle indicazioni presenti nell'elaborato peritale del novembre 2024 in particolare alla tavola
ALLEGATO 9 integr. ed alla tavola ALLEGATO 4 integr. (per l'andamento naturale del terreno) ha verificato che è stata rimossa la situazione di difformità accertata in sede di elaborato peritale, anche alla luce delle indicazioni fornite dal sottoscritto”.
Alla successiva udienza del 15 maggio 2025, le parti, stante gli esiti sopra richiamati della disposta integrazione peritale, hanno concluso come da verbale in atti e questo giudice ha proceduto all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., segnatamente venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per il deposito delle memorie di replica, trattenendo la causa in decisione.
4. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di giudicato sollevata dalla parte convenuta, atteso che l'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto
pagina 5 di 9 azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della
"causa petendi" (così, tra le altre, Cass., sez. I, 9 novembre 2022, n. 33021). Ciò posto, relativamente al caso di specie si osserva che, mentre nel giudizio precedentemente intentato la ha chiesto di Pt_1
accertarsi la linea di confine tra il proprio fondo e quello della , nel presente giudizio ha CP_1
richiesto di accertare la violazione della normativa in tema di distanze in conseguenza della realizzazione di un muro tra i due fondi in discorsi ed in ragione dell'asserita attività di sbancamento effettuata dalla , sì da implicare un diverso petitum. CP_1
Tanto premesso, è opportuno richiamare il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (così, Cass., sez. II, 24 gennaio 2020, n. 1625; in senso conforme, Cass., sez. V, 4 agosto 2017, n. 19568; nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Roma, 3 marzo 2020, n. 4596; Trib. Frosinone, 24 giugno 2020, n. 422). Invero,
l'istituto della cessazione della materia del contendere è di creazione giurisprudenziale e ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di fattuale o processuale idoneo ad eliminare la posizione di contrasto tra le parti, facendo, quindi, venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, divenuta perciò inutile o inattuale;
la sentenza che la pronuncia, in rito, ha natura dichiarativa e statuisce l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c.
Nel caso di specie, stante le condivisibili conclusioni rassegnate dal CTU nell'integrazione del proprio elaborato peritale, depositata in data 4 maggio 2025, sopra richiamata - posto che i rilievi mossi dal CTP di parte attrice rappresentano circostanze eventuali, dunque inidonei, allo stato, a contrastare quanto accertato dal CTU - si reputa sia da rilevare e dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande attoree aventi ad oggetto l'accertamento della funzione del muro in discorso e dell'avvenuta realizzazione in violazione della disciplina delle distanze, nonché la condanna della convenuta al ripristino dello stato dei luoghi (di cui ai punti 1, 2 e 3 delle conclusioni rassegnate dalla parte attrice). Tanto in considerazione delle verifiche da ultimo effettuate dal CTU circa l'avvenuta rimozione, da parte della convenuta, della situazione di difformità accertata in prima battuta, in conseguenza dell'accertata demolizione di una parte di muro e delle verificate pagina 6 di 9 movimentazioni materiali, con ricognizione visiva e diversi riscontri metrici planimetrici e altimetrici, in linea con le indicazioni fornite dallo stesso CTU.
Non merita, invece, accoglimento l'ulteriore domanda attorea, avente ad oggetto l'accertamento dell'asserita attività di sbancamento effettuata dalla convenuta sul proprio terreno con conseguente creazione di “un innaturale dislivello tra i fondi” e di “un aumento della altezza e dell'angolo di inclinazione della scarpata preesistente”. Ciò, stante la mancanza di elementi volti ad avvalorare l'avvenuta esecuzione di un'attività di sbancamento in occasione della realizzazione delle opere per cui
è processo da parte della , in considerazione di quanto condivisibilmente ritenuto dal CTU CP_1
all'esito degli effettuati sopralluoghi e della consultazione della acquisita documentazione. Invero, sul punto, il consulente ha motivatamente riscontrato “la presenza della scarpata lato monte a confine con la strada presumibilmente (per quanto riscontrabile dalle foto dall'alto e dalla cartografia) con le caratteristiche attuali già da prima dell'avvenuta esecuzione dell'intervento di realizzazione delle opere oggetto di causa” (cfr. integrazione elaborato peritale depositata in data 10 novembre 2024).
Anche la domanda volta ad accertare la presenza di serbatoi di gas sul piazzale realizzato dalla convenuta e l'avvenuta installazione in violazione delle distanze legali previste non merita accoglimento, posto che, a fronte delle deduzioni della convenuta in ordine alla circostanza che l'area in discorso non fosse più utilizzata per il deposito dei ridetti serbatoi, parte attrice non ha atteso alla formulazione di successive e tempestive contestazioni.
Da ultimo, quanto all'avanzata pretesa risarcitoria è opportuno osservare che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 33645 del 15 novembre 2022, in tema di prova del danno da violazione del diritto di proprietà e di altri diritti reali, hanno dato seguito al principio di diritto, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di violazione della normativa sulle distanze tra costruzioni, al proprietario confinante compete sia la tutela in forma specifica finalizzata al ripristino della situazione antecedente, sia la tutela in forma risarcitoria, con l'ulteriore precisazione che, in luogo del “danno in re ipsa”, occorre avere riguardo al “danno presunto”, ovvero al danno ricavabile dalle specifiche circostanze allegate dalla parte che invoca la tutela risarcitoria, anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (cfr. Cass., sez. II, 19 marzo 2025, n. 7290, ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali). Ciò, con l'ulteriore precisazione che il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, sicché, in caso di violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni, l'attore che richieda il risarcimento del danno determinatosi prima della riduzione in pristino non è esente da un onere di allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione di utilizzare l'immobile nel periodo dell'illegittima ingerenza del peso costituito dalla costruzione (cfr.
pagina 7 di 9 Cass., n. 7290 del 2025, cit.). Nel caso di specie parte attrice non ha fornito alcuna allegazione in punto di pregiudizio patito, essendosi limitata ad invocare un “danno certamente risarcibile” in quanto “in re ipsa”.
5. Quanto alle spese di lite, si osserva che alla statuizione di cessazione della materia del contendere accede la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della soccombenza virtuale, che impone, giusto ai fini della regolazione delle spese, un vaglio prognostico sull'astratta fondatezza dei motivi addotti, onde individuare la parte che, omettendo la considerazione del fatto sopravvenuto, sarebbe stata dichiarata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite, in ossequio al principio di causalità, considerando, al riguardo, l'intera vicenda processuale. Sicché, in considerazione della soccombenza virtuale della parte convenuta – stante quanto accertato dal CTU in punto di violazione delle distanze, da parte della , nella costruzione del muro in discorso – e, al CP_1
contempo, del rigetto di parte delle domande attoree, nei termini sopra precisati, si reputa congrua la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti, ovvero in misura della metà, poste a carico della parte convenuta per la restante parte nella misura liquidata in dispositivo, secondo i parametri minimi, ai sensi del D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni (da ultimo con il D.M. n. 147 del 2022), in considerazione dell'attività processuale svolta, sostanzialmente limitata allo svolgimento della disposta
CTU.
Da ultimo, le spese della CTU sono integralmente compensate tra le parti, muovendo dal condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità e mutuabile nel caso di specie, secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio;
le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa (così, Cass., sez. I, 10 giugno 2020, n.
11068; in senso conforme Cass., sez. 6 - 2, 7 settembre 2016, n. 17739). Sicché, conclusivamente, le spese dell'espletata CTU, liquidate con separato decreto, vanno ripartite in eguale misura tra le parti in causa, tenuto conto, peraltro, della circostanza che il consulente è stato da ultimo convocato, su congiunta sollecitazione delle parti, giusto al fine di verificare gli esiti dei lavori effettuati dalla convenuta alla luce delle indicazioni dallo stesso fornite in sede di elaborato peritale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1053 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
pagina 8 di 9 - dichiara la cessazione della materia del contendere nei termini di cui in motivazione e rigetta ogni altra domanda proposta da e quali eredi della deceduta Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti della convenuta;
Persona_1 CP_1
- condanna la parte convenuta a rifondere ad e le spese di Parte_1 Parte_2 Parte_3
giudizio che si liquidano in 1.904,50 euro per compensi professionali, oltre esborsi, rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge;
- le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono ripartite in eguale misura nei rapporti interni alle parti.
Lanciano, 27 giugno 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
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