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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 25/06/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 222/2025 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. LAMBERTI MARCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SPECCHIO SILVIA MARIA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
, con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato CP_2 P.IVA_2 come in atti presso il difensore
Parti resistenti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con ricorso del 17.3.2025, ha convenuto in giudizio ed proponendo Parte_1 CP_3
opposizione ad intimazione di pagamento n. 10220259001842021000 notificatagli in data 26.2.2025 da e relativa al mancato pagamento di avvisi di addebito concernenti Controparte_4
CP_ crediti vantati da ed in particolare:
i) avviso di addebito n. 4022019000517783000, asseritamente notificato in data 13.6.2019, per la somma di € 3.712,53 relativa a contributi e somme aggiuntive per l'anno 2018;
ii) avviso di addebito n. 40220210001711078000, asseritamente notificato il 10.12.2021, per la somma complessiva di € 1947,80 relativa a contributi e somme aggiuntive per l'anno 2019.
A sostegno del ricorso, il ricorrente, chiesta preliminarmente la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, ha dedotto di non aver mai ricevuto alcuna notifica concernente gli avvisi di addebito oggetto dell'opposta intimazione di pagamento, eccependone dunque l'illegittimità sulla scorta, in sintesi, delle seguenti doglianze: i) prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale tra l'asserita notifica degli atti prodromici e quella dell'intimazione opposta,
e, prima ancora, prescrizione delle pretese contributive sottostanti per omessa notificazione degli atti prodromici nel quinquennio dal sorgere del credito;
ii) nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza della notifica della stessa ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973; iii) difetto di motivazione, tanto con riferimento alla omessa allegazione degli atti prodromici, tanto per la carenza degli elementi essenziali, nonché per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi;
iv) invalidità dell'intimazione di pagamento per omessa sottoscrizione.
Costituitisi tempestivamente, entrambi i convenuti, opponendosi in via preliminare all'istanza di sospensiva, hanno dedotto l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso, chiedendone, a vario titolo, il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
***
Inammissibilità per carenza di interesse ad agire e violazione del principio del ne bis in idem
Pregiudiziale, rispetto all'esame nel merito delle doglianze proposte dal ricorrente rispetto all'intimazione di pagamento opposta, risulta il vaglio della fondatezza dell'eccezione di bis in idem sollevata da entrambi gli enti resistenti. CP_ e hanno dedotto che, con sentenza di rigetto n. 327/2024 resa da questo Ufficio il CP_3
25.9.2024 (cfr. produzioni documentali di tutti i resistenti), fosse stato definito un precedente giudizio
(R.G. 292/2024), inerente all'intimazione di pagamento n. 1022024900219746000, nel corso del quale CP_ l'odierno ricorrente aveva proposto doglianze di merito inerenti agli avvisi di addebito n.
4022019000517783000 e n. 40220210001711078000, e che, con sentenza di inammissibilità n.
478/2024 resa da questo Ufficio il 12.12.2024, fosse stato definito un ulteriore successivo giudizio di opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria n. 1027620202400000806000 (R.G. 559/2024) con riguardo ai medesimi titoli.
Ebbene, a questo proposito, emerge per tabulas che oggetto dei precedenti giudizi già definiti come
CP_ da ultimo indicato sono state proprio le pretese dedotte negli avvisi di addebito di cui all'avviso di CP_ intimazione impugnata da nel presente giudizio. ha dedotto che le pronunce suddette non sono Pt_1
state impugnate dal ricorrente, il quale nel corso dell'udienza del 27.5.2025 ha per contro sostenuto di aver interposto appello avverso entrambe le predette pronunce. Tuttavia, quantunque autorizzato a produrre per l'udienza del 24 giugno 2025, sostituita dal deposito delle note ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., documentazione idonea a comprovare la pendenza dei giudizi in appello, il ricorrente nulla ha depositato, mancando anche di depositare le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza. Pertanto, le pronunce rese sul medesimo oggetto da questo Tribunale hanno acquisito idoneità ad esplicare efficacia di giudicato esterno, nel caso di successiva riproposizione delle medesime domande inerenti ai medesimi crediti previdenziali ed assistenziali.
A fronte della sollevata eccezione di giudicato avanzata da entrambi i resistenti, e verificata la coincidenza dei titoli oggetto dell'avviso d'intimazione opposto nell'odierno giudizio con l'oggetto dei precedenti giudizi incardinati dinanzi a questo Ufficio e definiti, rispettivamente, con sentenza di rigetto n. 327/2024 e con la sentenza di inammissibilità per violazione del ne bis in idem n. 478/2024, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per opposizione all'intimazione di pagamento n.
10220259001842021000, per difetto di interesse ad agire.
Assorbita ogni ulteriore questione.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza: esse sono liquidate in dispositivo, in favore di ciascuno dei resistenti vittoriosi, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (da €
5.201 ad € 26.000), con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, considerata la natura meramente documentale della controversia.
Tenuto conto, inoltre, della manifesta inammissibilità del ricorso per come emersa dalle allegazioni dei resistenti e per come accertata nel presente giudizio, che denota una violazione dei doveri di lealtà nei confronti delle controparti ed una spendita della potestas agendi gravemente colpevole anche in quanto lesiva dell'interesse generale ad una efficiente amministrazione del servizio giustizia a causa della scarsa ponderazione da parte del ricorrente delle ragioni poste a base della domanda, si ritengono sussistenti giuste ragioni per condannare a corrispondere a ciascuna delle controparti la Parte_1 somma, equitativamente determinata, pari ad € 600,00, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., tenuto in considerazione il valore della controversia (cfr. in proposito Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2020, n.
26435).
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. dev'essere condannato il ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma pari ad € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Dichiara inammissibile il ricorso per le ragioni di cui in motivazione, con riferimento agli avvisi di addebito n. 4022019000517783000 e n. 40220210001711078000 di cui all'intimazione di pagamento n. 10220259001842021000 opposta, dichiarandola in parte qua esecutiva;
CP_ 2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di liquidate in complessivi € 3.727,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti;
3) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di , liquidate in CP_3
complessivi € 3.727,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti;
CP_ 4) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di della somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. pari ad € 600,00;
5) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di della somma equitativamente CP_3
determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. pari ad € 600,00;
6) Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
Pistoia, 25 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 222/2025 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. LAMBERTI MARCO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SPECCHIO SILVIA MARIA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
, con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente domiciliato CP_2 P.IVA_2 come in atti presso il difensore
Parti resistenti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con ricorso del 17.3.2025, ha convenuto in giudizio ed proponendo Parte_1 CP_3
opposizione ad intimazione di pagamento n. 10220259001842021000 notificatagli in data 26.2.2025 da e relativa al mancato pagamento di avvisi di addebito concernenti Controparte_4
CP_ crediti vantati da ed in particolare:
i) avviso di addebito n. 4022019000517783000, asseritamente notificato in data 13.6.2019, per la somma di € 3.712,53 relativa a contributi e somme aggiuntive per l'anno 2018;
ii) avviso di addebito n. 40220210001711078000, asseritamente notificato il 10.12.2021, per la somma complessiva di € 1947,80 relativa a contributi e somme aggiuntive per l'anno 2019.
A sostegno del ricorso, il ricorrente, chiesta preliminarmente la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato, ha dedotto di non aver mai ricevuto alcuna notifica concernente gli avvisi di addebito oggetto dell'opposta intimazione di pagamento, eccependone dunque l'illegittimità sulla scorta, in sintesi, delle seguenti doglianze: i) prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale tra l'asserita notifica degli atti prodromici e quella dell'intimazione opposta,
e, prima ancora, prescrizione delle pretese contributive sottostanti per omessa notificazione degli atti prodromici nel quinquennio dal sorgere del credito;
ii) nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza della notifica della stessa ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973; iii) difetto di motivazione, tanto con riferimento alla omessa allegazione degli atti prodromici, tanto per la carenza degli elementi essenziali, nonché per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi;
iv) invalidità dell'intimazione di pagamento per omessa sottoscrizione.
Costituitisi tempestivamente, entrambi i convenuti, opponendosi in via preliminare all'istanza di sospensiva, hanno dedotto l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso, chiedendone, a vario titolo, il rigetto.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dello scambio delle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
***
Inammissibilità per carenza di interesse ad agire e violazione del principio del ne bis in idem
Pregiudiziale, rispetto all'esame nel merito delle doglianze proposte dal ricorrente rispetto all'intimazione di pagamento opposta, risulta il vaglio della fondatezza dell'eccezione di bis in idem sollevata da entrambi gli enti resistenti. CP_ e hanno dedotto che, con sentenza di rigetto n. 327/2024 resa da questo Ufficio il CP_3
25.9.2024 (cfr. produzioni documentali di tutti i resistenti), fosse stato definito un precedente giudizio
(R.G. 292/2024), inerente all'intimazione di pagamento n. 1022024900219746000, nel corso del quale CP_ l'odierno ricorrente aveva proposto doglianze di merito inerenti agli avvisi di addebito n.
4022019000517783000 e n. 40220210001711078000, e che, con sentenza di inammissibilità n.
478/2024 resa da questo Ufficio il 12.12.2024, fosse stato definito un ulteriore successivo giudizio di opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria n. 1027620202400000806000 (R.G. 559/2024) con riguardo ai medesimi titoli.
Ebbene, a questo proposito, emerge per tabulas che oggetto dei precedenti giudizi già definiti come
CP_ da ultimo indicato sono state proprio le pretese dedotte negli avvisi di addebito di cui all'avviso di CP_ intimazione impugnata da nel presente giudizio. ha dedotto che le pronunce suddette non sono Pt_1
state impugnate dal ricorrente, il quale nel corso dell'udienza del 27.5.2025 ha per contro sostenuto di aver interposto appello avverso entrambe le predette pronunce. Tuttavia, quantunque autorizzato a produrre per l'udienza del 24 giugno 2025, sostituita dal deposito delle note ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., documentazione idonea a comprovare la pendenza dei giudizi in appello, il ricorrente nulla ha depositato, mancando anche di depositare le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza. Pertanto, le pronunce rese sul medesimo oggetto da questo Tribunale hanno acquisito idoneità ad esplicare efficacia di giudicato esterno, nel caso di successiva riproposizione delle medesime domande inerenti ai medesimi crediti previdenziali ed assistenziali.
A fronte della sollevata eccezione di giudicato avanzata da entrambi i resistenti, e verificata la coincidenza dei titoli oggetto dell'avviso d'intimazione opposto nell'odierno giudizio con l'oggetto dei precedenti giudizi incardinati dinanzi a questo Ufficio e definiti, rispettivamente, con sentenza di rigetto n. 327/2024 e con la sentenza di inammissibilità per violazione del ne bis in idem n. 478/2024, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per opposizione all'intimazione di pagamento n.
10220259001842021000, per difetto di interesse ad agire.
Assorbita ogni ulteriore questione.
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza: esse sono liquidate in dispositivo, in favore di ciascuno dei resistenti vittoriosi, secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (da €
5.201 ad € 26.000), con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale, considerata la natura meramente documentale della controversia.
Tenuto conto, inoltre, della manifesta inammissibilità del ricorso per come emersa dalle allegazioni dei resistenti e per come accertata nel presente giudizio, che denota una violazione dei doveri di lealtà nei confronti delle controparti ed una spendita della potestas agendi gravemente colpevole anche in quanto lesiva dell'interesse generale ad una efficiente amministrazione del servizio giustizia a causa della scarsa ponderazione da parte del ricorrente delle ragioni poste a base della domanda, si ritengono sussistenti giuste ragioni per condannare a corrispondere a ciascuna delle controparti la Parte_1 somma, equitativamente determinata, pari ad € 600,00, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., tenuto in considerazione il valore della controversia (cfr. in proposito Cass. civ., sez. III, 20 novembre 2020, n.
26435).
Conseguentemente, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c. dev'essere condannato il ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma pari ad € 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Dichiara inammissibile il ricorso per le ragioni di cui in motivazione, con riferimento agli avvisi di addebito n. 4022019000517783000 e n. 40220210001711078000 di cui all'intimazione di pagamento n. 10220259001842021000 opposta, dichiarandola in parte qua esecutiva;
CP_ 2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di liquidate in complessivi € 3.727,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti;
3) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti di , liquidate in CP_3
complessivi € 3.727,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti;
CP_ 4) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di della somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. pari ad € 600,00;
5) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di della somma equitativamente CP_3
determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. pari ad € 600,00;
6) Condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c.
Pistoia, 25 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.