Art. 3. Modifica all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963 1. Al primo comma dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963 , le parole: «, alle Province ed ai Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «ed ai Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane,».
Note all'art. 3:
- Il testo del primo comma dell'articolo 10 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 10. Lo Stato puo', con legge, delegare alla Regione, ed ai Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, l'esercizio di proprie funzioni amministrative.
Note all'art. 3:
- Il testo del primo comma dell'articolo 10 del citato Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 10. Lo Stato puo', con legge, delegare alla Regione, ed ai Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, l'esercizio di proprie funzioni amministrative.