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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/09/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 873 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
- (C.F.: ) in persona del legale rappresentate pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, Via Po, n. 25, presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Fulvio Amendola e rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Aloi giusta procura alle liti in atti;
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Lamezia Controparte_1 C.F._1
Terme, Via Po, n. 25, presso lo studio dell'avv. dell'avv. Fulvio Amendola e rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Aloi giusta procura alle liti in atti,
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_2 CodiceFiscale_2
Lamezia Terme, Via Po, n. 25, presso lo studio dell'avv. dell'avv. Fulvio Amendola e rappresentata e difesa dall'Avv. Luciano Aloi giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTI
CONTRO
(C.F.: ) - già - in CP_2 P.IVA_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Lamezia Terme, via
Ettore e Ruggiero de Medici n. 31 presso lo studio dell'avv. Gaetano Nicotera, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Larussa giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 175/2018, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 15.03.2018.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 12.5.2025. ***********
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009 n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo. L'art. 58 della predetta legge regola la fase transitoria di applicazione delle nuove norme prevedendo il novellato art. 132 c.p.c. tra le disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore (4 luglio 2009). Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nei modi di legge, congiuntamente, in persona del Parte_1 legale rapp.te pro tempore, e proponevano opposizione Controparte_1 Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 175/2018, con il quale il Tribunale di Lamezia Terme aveva loro ingiunto, assieme alla , il pagamento, in favore della società opposta, della somma di € Parte_3
28.042,41, oltre interessi al tasso legale annuo dal 31.07.2017 al soddisfo, nonché spese e competenze, per il credito esposto a sofferenza relativo al conto corrente n. 401147272 aperto il
11.05.2009 presso la con affidamento garantito dai fidejussione signori Controparte_3 CP_1
e successivamente ceduto a
[...] Parte_3 Parte_2 Controparte_4 che, a sua volta, aveva conferito l'incarico del recupero alla
[...] CP_2
A sostegno della spiegata opposizione gli opponenti eccepivano: l'illegittimità del decreto per violazione dell'art. 50 T.U.B. stante la carenza di documentazione attestante il credito, in quanto, dall'estratto conto e dal certificato di saldo del conto, a differenza dell'estratto analitico dei conti, non si desumevano le singole operazioni rappresentative del credito;
rilevavano, altresì la mancanza di prova da parte del cessionario dell'impossibilità di recupero del credito con conseguente inesigibilità ed indeterminatezza del credito e della decorrenza delle valute e l'applicazione dei tassi d'interesse usurari;
chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo impugnato, con dichiarazione di usurarietà dei tassi di interesse, nullità delle clausole anatocistiche applicate sul conto corrente, con rideterminazione del credito senza capitalizzazione degli interessi, nullità delle clausole di commissione massimo scoperto, l'infondatezza della pretesa creditoria.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio la chiedendo preliminarmente, la concessione della provvisoria CP_2 esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo;
nel merito il rigetto dell'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con ordinanza di data 16.01.2019, il Tribunale a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione, applicato l'art. 5, comma IV, d.lgs. n. 28/2010, rinviava la causa all'udienza del 08.10.2019, assegnando alle parti termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
All'udienza suddetta, rilevato da parte opposta il mancato esperimento della procedura di mediazione disposta dal Giudice, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. all'udienza del 12.05.2025, svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta autorizzate, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è improcedibile.
Al riguardo viene in rilievo, l'art. 5 del D.Lgs, n. 28/2010, che così dispone:” chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad …omissis…, contratti finanziari, bancari assicurativi..., è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente Decreto.
L'esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”. Nessun dubbio può esservi in ordine all'applicabilità della suddetta disposizione nel presente giudizio.
La previsione in commento, prevede inoltre che il giudice ove rilevi che la mediazione non è stata esperita, assegna alle parti termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione.
Ai sensi del su citato articolo, il mancato esperimento della mediazione delegata dal giudice, così come nel caso di mediazione ante causam, comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale.
Ciò premesso in ordine alla necessità di dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione, atteso che, come rilevato, le parti non hanno ottemperato all'invito del giudice di avviare la procedura di mediazione, va ora stabilito quale sia la sorte del decreto ingiuntivo opposto per effetto di detta improcedibilità dell'opposizione.
Non ignora questo giudice che sul punto si è formato, all'indomani delle prime applicazioni interpretative della disciplina richiamata, orientamento secondo cui la mediazione spetterebbe alla parte opposta, in quanto attore sostanziale, si è poi aperto il diverso fronte in base al quale l'onere sarebbe in capo al debitore opponente: difatti l'impulso processuale di parte resta sempre comunque in capo all'attore formale, mentre la natura sostanziale di attore (quella che fa capo al creditore) riguarda solo la fase istruttoria relativamente all'onere della prova.
Il contrasto tra le due soluzioni interpretative è stato finalmente sanato, con la sentenza del 18 settembre 2020 n. 19596, Sezioni Unite, che, dopo aver riassunto i termini del contrasto interpretazione, hanno disatteso la soluzione recepita nel 2015, enunciando il seguente principio di diritto: «Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del
d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».
Individuando quindi, quale parte processuale tenuta a promuovere il tentativo di mediazione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposta.
Del resto, ritenere che l'onere del tentativo della mediazione debba essere posto a carico del creditore opposto, ha il vantaggio di penalizzare la parte che ha omesso di esperire la mediazione, ma senza pregiudicarne definitivamente le ragioni;
ciò che invece avverrebbe in danno del debitore onerato, poiché dal mancato esperimento della mediazione deriverebbe l'improcedibilità dell'opposizione e, dunque, la stabilizzazione del decreto.
L'interpretazione data dalle Sezioni Unite, deve ritenersi “l'unica costituzionalmente orientata”.
Alla stregua delle considerazioni su esposte l'opposizione va dichiarata improcedibile e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Quanto alle spese del giudizio, la natura meramente processuale delle ragioni di reiezione dell'opposizione, costituiscono motivi che giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Anna Destito, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, così provvede:
- dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n. 175/2018, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 15.03.2018.
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Lamezia Terme, 25.09.2025
Il GOP
Dott.ssa Anna Destito