Ordinanza cautelare 21 giugno 2021
Sentenza breve 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 21/06/2021, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/06/2021
N. 00546/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 546 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Oliver Cristante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del Decreto del -OMISSIS-, che ha fatto divieto al Sig. -OMISSIS- di detenere armi e altre materie esplodenti, assegnando al medesimo il termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi delle armi e disponendo, in caso di mancata cessione, la confisca e il versamento per la rottamazione al Ce.Ri.Mant dell'Esercito ex art. 6, co. 5°, L. 152/1975;
- di tutti gli atti e provvedimenti allo stesso presupposti, conseguenti e a qualsiasi titolo connessi, ancorché non conosciuti -e nei limiti di interesse-, tra cui: la nota della -OMISSIS-avente ad oggetto “Decreto divieto detenzione armi ex art. 39 TULPS”, il verbale della -OMISSIS-di ritiro cautelare arma ex art. 39 TULPS, il verbale della -OMISSIS-di ritiro porto d'armi n. -OMISSIS-, la segnalazione ex art. 39 TULPS dello stesso comando, ivi citata, in data -OMISSIS-, la nota dello stesso comando -OMISSIS- ivi riportata – entrambe menzionate nel -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’-OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021, tenuta in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto, ad una sommaria delibazione, che i motivi d’impugnazione non appaiono suscettibili di favorevole apprezzamento poiché, anche a prescindere dall’attuale incensuratezza del ricorrente (il quale, nell’audizione del -OMISSIS-, ha comunque confermato di avere reagito, anche con violenza, alle presunte vessazioni dei vicini), l’Amministrazione ben può apprezzare, quali indici rivelatori della possibilità di un uso improprio delle armi, gli episodi, pertinenti alle relazioni sociali, che, come è avvenuto nel caso di specie, si siano dimostrati capaci di corroborare un giudizio prognostico di attuale inaffidabilità, indipendentemente dal ruolo assunto dall’interessato (presunta vittima ovvero presunto aggressore);
Ritenuto, inoltre, che ai fini del divieto di detenzione di armi può senz’altro assumere rilievo la situazione di intensa conflittualità vissuta dall’interessato nel proprio ambito condominiale, indipendentemente dalla rilevanza penale delle condotte avvenute in tale contesto, poiché i fatti evidenziati “ rilevano nella loro oggettiva materialità, quali indicatori della assoluta mancanza di affidabilità del soggetto, e pertanto sono irrelati all'accertamento della responsabilità penale del ricorrente ed alle successive vicende del procedimento penale instaurato nei suoi confronti ” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 16 aprile 2021, n. 964);
Ritenuto che la condizione di irrisolta criticità relazionale, che indiscutibilmente caratterizza i rapporti con i vicini, appare allo stato capace di suffragare un giudizio prognostico sfavorevole, così da sollecitare l’adozione di misure idonee a garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica;
Ritenuto, per quanto precede, di respingere l’istanza cautelare.
Ritenuto che le spese della presente fase possono essere interamente compensate tra le parti, sussistendone giusti motivi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021, tenuta in videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.