TAR Milano, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 1918
TAR
Sentenza 23 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per genericità della procura alle liti

    Il Tribunale ha ritenuto la procura generica e inidonea, poiché non indicava né il Tribunale né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario. Ha escluso l'applicabilità dell'eccezione della procura in calce al ricorso nel processo telematico e ha escluso la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39 cod. proc. amm. e 182 c.p.c., nonché la concessione del beneficio dell'errore scusabile, in base alla giurisprudenza più recente.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per genericità della procura alle liti

    Il Tribunale ha ritenuto la procura generica e inidonea, poiché non indicava né il Tribunale né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario. Ha escluso l'applicabilità dell'eccezione della procura in calce al ricorso nel processo telematico e ha escluso la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39 cod. proc. amm. e 182 c.p.c., nonché la concessione del beneficio dell'errore scusabile, in base alla giurisprudenza più recente.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per genericità della procura alle liti

    Il Tribunale ha ritenuto la procura generica e inidonea, poiché non indicava né il Tribunale né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario. Ha escluso l'applicabilità dell'eccezione della procura in calce al ricorso nel processo telematico e ha escluso la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39 cod. proc. amm. e 182 c.p.c., nonché la concessione del beneficio dell'errore scusabile, in base alla giurisprudenza più recente.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per genericità della procura alle liti

    Il Tribunale ha ritenuto la procura generica e inidonea, poiché non indicava né il Tribunale né gli estremi del provvedimento del giudice ordinario. Ha escluso l'applicabilità dell'eccezione della procura in calce al ricorso nel processo telematico e ha escluso la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39 cod. proc. amm. e 182 c.p.c., nonché la concessione del beneficio dell'errore scusabile, in base alla giurisprudenza più recente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 1918
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1918
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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