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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/07/2025, n. 3605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3605 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
proc. n. 16553/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 23/04/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 16553/2024, promossa da:
1) nata il [...] a [...] – Brasile;
Parte_1
2) nato il [...] nella città di Curtiba CP_1 Parte_2
– PR, in persona di e quali Parte_1 Parte_3 esercenti la responsabilità genitoriale sul minore in questione;
3) nato il [...] nella città di Curtiba – PR, in Controparte_2 persona di quali esercenti la Pt_1 Parte_1 Parte_3 responsabilità genitoriale sul minore in questione;
4) , nata il [...] a [...] – SC;
Parte_4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. SIMONE LUPPARELLI, presso il cui studio elettivamente domiciliano, giusta procure in atti
- RICORRENTI -
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
- RESISTENTE NON COSTITUITO -
- 1 - nonché nel contraddittorio con la
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “voglia l'ill.mo Giudice del Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa: - accogliere il presente ricorso e per l'effetto, - accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita per tutti i motivi indicati in narrativa, disponendo l'adozione da parte del resistente l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- per l'effetto, ordini al Controparte_3
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, Controparte_3 trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello Stato Civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- con vittoria di spese, competenze e onorari.”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso trasmesso, ai fini dell'iscrizione a ruolo, il giorno 27/09/2024 e depositato in data 30/09/2024, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
, chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza Controparte_3 italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano. In data 17/04/2025, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova della notifica Controparte_3 telematica depositata in data 22/04/2025), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Con ordinanza resa da questo Giudice in data 23/04/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Circa la competenza del Tribunale di Torino, va premesso che, a mente dell'art. 4, co. 5, d.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti, Parte_5 era originario di Pettinengo (BI), circostanza da cui, anche alla luce della
[...] residenza estera degli odierni ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
- 2 - sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Ciò posto, va precisato, in via preliminare, che l'istanza amministrativa al Consolato di competenza non rappresenta una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziaria, stante il difetto di una espressa previsione legislativa che disponga in tal senso. Più specificatamente, ritiene il Tribunale che detta istanza sia alternativa rispetto a quella giudiziaria e che quest'ultima possa essere proposta anche prima che sia decorso il termine di giorni settecentotrenta previsto dall'art. 3 d.P.R. 18/04/1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana); tanto perché le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, in quanto costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Ciò deriva dal fatto che i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e che non si può impedire l'esercizio dell'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame. Infatti, venendo in rilievo un procedimento sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso, v. Cass., Sez. Un. civili, n. 28873 del 09/12/2008); inoltre, avuto precipuo riguardo alla tipologia di giudizi che qui ci occupa, vi è chi ha fatto notare che il d.lgs. n. 150/2011 (che disciplina il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di “impugnazione
o opposizione” di un provvedimento del . Parte_6
Pertanto, si esclude una pregiudizialità di una qualsivoglia istanza amministrativa rispetto alla domanda giudiziaria qui in esame. Con specifico riferimento alla questione dell'interesse ad agire dell'odierna parte ricorrente, nonostante il citato art. 3 d.P.R. n. 362/1994 preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, non può non essere tenuta in considerazione la ben nota situazione in cui versano i vari Consolati italiani in Brasile e nei Paesi sudamericani, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. È ormai pacifico, quindi, presso la giurisprudenza di merito, che i tempi di risposta dei sono irragionevoli e contraddicono il disposto normativo innanzi richiamato, Parte_7 che, come già detto, fissa in due anni circa il termine per definire il procedimento di cittadinanza (settecento trenta giorni, più precisamente): lunghe tempistiche si traducono, di fatto, in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di
- 3 - ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti prodotti, può dichiarare o meno la cittadinanza italiana dell'istante. Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene questo Tribunale che i ricorrenti abbiano correttamente agito in via giudiziaria. Nel merito, va evidenziato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano. Va chiarito, in limine, che, per il tramite della documentazione versata in atti, i ricorrenti hanno dato prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso (cfr. documentazione depositata, sub nn. 1-11, unitamente al ricorso, con la precisazione che, in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nell'atto introduttivo del presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati e più precisamente, quanto ai nomi ed alle date di nascita, in quelli in lingua originale). È opportuno sottolineare, per mera completezza espositiva, che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile brasiliani non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere il portoghese. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso Controparte_4
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava l'inutilità di
[...] procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Non emerge dagli atti che alcuno dei suoi Parte_5 discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana (v. in ordine alla questione della c.d. grande naturalizzazione Cass., Sez. Un. civili, sent. n. 354/2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria,
[...] oteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio Parte_5 [...]
(nato il [...] in [...]), che, a sua volta, l'ha trasmessa al figlio ER
(nato il [...] in [...]), che, a sua volta, l'ha Persona_2 trasmessa fino agli odierni ricorrenti. Quindi, se non vi sono dubbi che l'avo era Parte_5 cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861, i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile.
- 4 - Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge n. 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno Stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Dall'esame di tale documentazione emerge, poi, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale italiana. Ciò è rilevante in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno determinato dapprima la caducazione del criterio di trasmissione unicamente maschile e, successivamente, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana. Se, dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che, in linea di principio, la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va ribadito che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 l. n. 241/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Ebbene, i ricorrenti hanno dato prova delle difficoltà di potersi mettere in contatto con gli uffici consolari territorialmente competenti e della, conseguente, assoluta incertezza nella definizione della relativa pratica (cfr. files depositati, sub nn. 000, unitamente al ricorso). Una simile situazione si sostanzia, come già anticipato, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale. Per completezza espositiva, si dà atto della circostanza che Parte_1
e hanno agito nel pieno rispetto della responsabilità
[...] Parte_3 genitoriale sui loro figli minori, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza (stante la natura meramente dichiarativa dell'azione) rientra sicuramente tra gli atti vantaggiosi per i minori (Cass. civ. sent. n. 743/2012). Quanto, poi, alla ultrattività della rappresentanza si richiamano, invece, i principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sent. n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 – 01). L'assenza di un previo diniego amministrativo, l'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale (ancorché di merito) e la circostanza che il intimato non ha CP_3 svolto difese inducono a disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
- 5 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 16553/2024 R.G., così provvede:
-. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a: 1) nata il [...] a [...] – Brasile;
Parte_1
2) nato il [...] nella città di CP_1 Parte_2
Curtiba – PR, in persona di Parte_1 Parte_3 quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore in questione;
3) nato il [...] nella città di Curtiba – Controparte_2
PR, in persona di e quali Pt_1 Parte_1 Parte_3 esercenti la responsabilità genitoriale sul minore in questione;
4) , nata il [...] a [...] – SC;
Parte_4
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_3 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-. COMPENSA integralmente le spese di lite. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 30/04/2025 Il Giudice dott.ssa Alessia Santamaria
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Alessia Santamaria, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 23/04/2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa n. 16553/2024, promossa da:
1) nata il [...] a [...] – Brasile;
Parte_1
2) nato il [...] nella città di Curtiba CP_1 Parte_2
– PR, in persona di e quali Parte_1 Parte_3 esercenti la responsabilità genitoriale sul minore in questione;
3) nato il [...] nella città di Curtiba – PR, in Controparte_2 persona di quali esercenti la Pt_1 Parte_1 Parte_3 responsabilità genitoriale sul minore in questione;
4) , nata il [...] a [...] – SC;
Parte_4
tutti rappresentati e difesi dall'avv. SIMONE LUPPARELLI, presso il cui studio elettivamente domiciliano, giusta procure in atti
- RICORRENTI -
contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
- RESISTENTE NON COSTITUITO -
- 1 - nonché nel contraddittorio con la
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- INTERVENTORE NECESSARIO - avente ad oggetto: diritti della cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “voglia l'ill.mo Giudice del Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa: - accogliere il presente ricorso e per l'effetto, - accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita per tutti i motivi indicati in narrativa, disponendo l'adozione da parte del resistente l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- per l'effetto, ordini al Controparte_3
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, Controparte_3 trascrizioni e annotazioni di legge, nei Registri dello Stato Civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- con vittoria di spese, competenze e onorari.”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso trasmesso, ai fini dell'iscrizione a ruolo, il giorno 27/09/2024 e depositato in data 30/09/2024, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il
, chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della cittadinanza Controparte_3 italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano. In data 17/04/2025, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio (v. prova della notifica Controparte_3 telematica depositata in data 22/04/2025), non si è costituito e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Con ordinanza resa da questo Giudice in data 23/04/2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, co. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono. Circa la competenza del Tribunale di Torino, va premesso che, a mente dell'art. 4, co. 5, d.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti, Parte_5 era originario di Pettinengo (BI), circostanza da cui, anche alla luce della
[...] residenza estera degli odierni ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale,
- 2 - sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Ciò posto, va precisato, in via preliminare, che l'istanza amministrativa al Consolato di competenza non rappresenta una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda giudiziaria, stante il difetto di una espressa previsione legislativa che disponga in tal senso. Più specificatamente, ritiene il Tribunale che detta istanza sia alternativa rispetto a quella giudiziaria e che quest'ultima possa essere proposta anche prima che sia decorso il termine di giorni settecentotrenta previsto dall'art. 3 d.P.R. 18/04/1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana); tanto perché le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, in quanto costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Ciò deriva dal fatto che i limiti di accesso alla giurisdizione devono risultare da espressa previsione legislativa (assente nel caso di specie) e che non si può impedire l'esercizio dell'azione giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 Costituzione mediante applicazione analogica o interpretazione estensiva di previsioni normative non specificamente previste per il caso in esame. Infatti, venendo in rilievo un procedimento sullo stato e capacità delle persone, al cittadino deve essere sempre concessa tutela ex art. 113 Cost. davanti al giudice ordinario (in tal senso, v. Cass., Sez. Un. civili, n. 28873 del 09/12/2008); inoltre, avuto precipuo riguardo alla tipologia di giudizi che qui ci occupa, vi è chi ha fatto notare che il d.lgs. n. 150/2011 (che disciplina il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario) utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di “impugnazione
o opposizione” di un provvedimento del . Parte_6
Pertanto, si esclude una pregiudizialità di una qualsivoglia istanza amministrativa rispetto alla domanda giudiziaria qui in esame. Con specifico riferimento alla questione dell'interesse ad agire dell'odierna parte ricorrente, nonostante il citato art. 3 d.P.R. n. 362/1994 preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, non può non essere tenuta in considerazione la ben nota situazione in cui versano i vari Consolati italiani in Brasile e nei Paesi sudamericani, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni. È ormai pacifico, quindi, presso la giurisprudenza di merito, che i tempi di risposta dei sono irragionevoli e contraddicono il disposto normativo innanzi richiamato, Parte_7 che, come già detto, fissa in due anni circa il termine per definire il procedimento di cittadinanza (settecento trenta giorni, più precisamente): lunghe tempistiche si traducono, di fatto, in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di
- 3 - ricorrere direttamente al Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti prodotti, può dichiarare o meno la cittadinanza italiana dell'istante. Pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, ritiene questo Tribunale che i ricorrenti abbiano correttamente agito in via giudiziaria. Nel merito, va evidenziato che i ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano. Va chiarito, in limine, che, per il tramite della documentazione versata in atti, i ricorrenti hanno dato prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso (cfr. documentazione depositata, sub nn. 1-11, unitamente al ricorso, con la precisazione che, in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nell'atto introduttivo del presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati e più precisamente, quanto ai nomi ed alle date di nascita, in quelli in lingua originale). È opportuno sottolineare, per mera completezza espositiva, che, nonostante la presenza di alcune divergenze ed errori nei nomi e cognomi dei discendenti, ai fini dell'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi dei discendenti risultano del tutto irrilevanti al fine dell'accoglimento della domanda, dovuti verosimilmente al fatto che gli ufficiali di stato civile brasiliani non conoscevano la lingua italiana o non la conoscevano bene i discendenti degli emigranti, i quali a loro volta potevano non conoscere il portoghese. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso Controparte_4
, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952, sottolineava l'inutilità di
[...] procedere alla correzione di atti di stato civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso, si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 1212 del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Non emerge dagli atti che alcuno dei suoi Parte_5 discendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana (v. in ordine alla questione della c.d. grande naturalizzazione Cass., Sez. Un. civili, sent. n. 354/2022). Pertanto, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile vigente in epoca unitaria,
[...] oteva trasmettere la cittadinanza italiana al figlio Parte_5 [...]
(nato il [...] in [...]), che, a sua volta, l'ha trasmessa al figlio ER
(nato il [...] in [...]), che, a sua volta, l'ha Persona_2 trasmessa fino agli odierni ricorrenti. Quindi, se non vi sono dubbi che l'avo era Parte_5 cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del 1861, i suoi discendenti sono diventati cittadini brasiliani in forza della disciplina dello ius soli vigente in Brasile.
- 4 - Tuttavia, ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge n. 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno Stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine. Dall'esame di tale documentazione emerge, poi, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale italiana. Ciò è rilevante in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno determinato dapprima la caducazione del criterio di trasmissione unicamente maschile e, successivamente, a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana. Se, dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che, in linea di principio, la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va ribadito che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 l. n. 241/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Ebbene, i ricorrenti hanno dato prova delle difficoltà di potersi mettere in contatto con gli uffici consolari territorialmente competenti e della, conseguente, assoluta incertezza nella definizione della relativa pratica (cfr. files depositati, sub nn. 000, unitamente al ricorso). Una simile situazione si sostanzia, come già anticipato, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, giustificando così il loro accesso alla via giurisdizionale. Per completezza espositiva, si dà atto della circostanza che Parte_1
e hanno agito nel pieno rispetto della responsabilità
[...] Parte_3 genitoriale sui loro figli minori, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza (stante la natura meramente dichiarativa dell'azione) rientra sicuramente tra gli atti vantaggiosi per i minori (Cass. civ. sent. n. 743/2012). Quanto, poi, alla ultrattività della rappresentanza si richiamano, invece, i principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sent. n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 – 01). L'assenza di un previo diniego amministrativo, l'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale (ancorché di merito) e la circostanza che il intimato non ha CP_3 svolto difese inducono a disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.
- 5 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 16553/2024 R.G., così provvede:
-. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a: 1) nata il [...] a [...] – Brasile;
Parte_1
2) nato il [...] nella città di CP_1 Parte_2
Curtiba – PR, in persona di Parte_1 Parte_3 quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore in questione;
3) nato il [...] nella città di Curtiba – Controparte_2
PR, in persona di e quali Pt_1 Parte_1 Parte_3 esercenti la responsabilità genitoriale sul minore in questione;
4) , nata il [...] a [...] – SC;
Parte_4
- ORDINA che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_3 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-. COMPENSA integralmente le spese di lite. MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, lì 30/04/2025 Il Giudice dott.ssa Alessia Santamaria
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