Art. 15. Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' di cui alla presente legge in conformita' allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione.
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Articolo 15 della Legge 20 febbraio 2006, n. 96
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31 marzo 2006
31 marzo 2006
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