Art. 7. Comitato di selezione 1. Le candidature sono esaminate da un comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Il comitato di cui al comma 1 e' composto da: a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede; b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; c) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy; d) un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito; e) un rappresentante di ciascuna delle categorie di merito di cui all'articolo 3, che si esprime limitatamente alle candidature relative alla categoria di appartenenza. 3. I componenti del comitato di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione, per ciascuno dei componenti di cui alle lettere b), c) e d), del Ministro rispettivamente competente e, per i componenti di cui alla lettera e), del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 4. Ai componenti del comitato, che durano in carica tre anni, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Articolo 7 della Legge 19 aprile 2024, n. 59
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- Legge 19 aprile 2024, n. 59
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21 maggio 2024
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