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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 377/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3012/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004785677000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004785677000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 202/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha prodotto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate NE e Regione Calabria per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 030-2024- 90047856-77-000 relativamente
030-2018-00040388-64-000 anni 2013-2014 dovuta al pagamento delle Tasse Auto per gli anni 2013-2014.
Ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione e/o decadenza. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si sono costituiti sia il concessionario Agenzia delle Entrate riscossione che la
Regione Calabria che hanno contestato i motivi di ricorso. A sostegno hanno prodotto le relate di notifica.
Hanno concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di nullità della cartella per intervenuta prescrizione, la Corte osserva.
Il tributo per cui è causa è disciplinato dall'art. 3 d.l.6 gennaio 1986 n.2, convertito nella legge 7/3/1986 n.60, che ha sostituito l'art. 5, 51 comma d.l. 30 dicembre 1982 n.953, convertito, con modificazione, nella legge
28/2/1982 n.53, che stabilisce che il diritto dell'amministrazione ad ottenere il relativo pagamento si prescrive nel termine di tre anni dalla maturazione del relativo credito: detta disposizione, relativa alla vecchia tassa di circolazione abolita, trova applicazione anche per la riscossione della tassa attualmente dovuta per il possesso di autoveicoli (Cass. Sez. I 26/4/1999 n.4137). Il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto, prima della notifica della cartella di pagamento, alcun atto con cui l'ente impositore manifestasse la pretesa creditoria. La deduzione è infondata, in quanto parte resistente ha fornito la prova della notifica degli atti, più specificatamente la cartella di pagamento n. 03020180004038864000 notificata in data 20.11.2018 con deposito presso la casa comunale con spedizione di racc. informativa n. 57314774186-8. A ciò bisogna aggiungere la notifica dell'intimazione di pagamento n.03020239001296679000 quale atto interruttivo avvenuto in data 29.05.2023. Inoltre è da evidenziare che avverso la produzione della documentazione prodotta dai resistenti, parte ricorrente non ha mosso alcuna contestazione. Di conseguenza a norma dell'art. 115 cpc è da ritenersi come ammessa. Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ZA- giudice monocratico- cosi provvede: rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di Agenzia delle Entrate riscossione e Regione Calabria determinate in euro 200,00 cadauno oltre accessori se dovuti. Cosi deciso in ZA nella camera di consiglio del 09.02.2026 Il giudice monocratico Avv. Antonio
CC
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MACCARONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3012/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004785677000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004785677000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 202/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha prodotto ricorso
contro
Agenzia delle Entrate NE e Regione Calabria per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 030-2024- 90047856-77-000 relativamente
030-2018-00040388-64-000 anni 2013-2014 dovuta al pagamento delle Tasse Auto per gli anni 2013-2014.
Ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione e/o decadenza. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si sono costituiti sia il concessionario Agenzia delle Entrate riscossione che la
Regione Calabria che hanno contestato i motivi di ricorso. A sostegno hanno prodotto le relate di notifica.
Hanno concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine all'eccezione di nullità della cartella per intervenuta prescrizione, la Corte osserva.
Il tributo per cui è causa è disciplinato dall'art. 3 d.l.6 gennaio 1986 n.2, convertito nella legge 7/3/1986 n.60, che ha sostituito l'art. 5, 51 comma d.l. 30 dicembre 1982 n.953, convertito, con modificazione, nella legge
28/2/1982 n.53, che stabilisce che il diritto dell'amministrazione ad ottenere il relativo pagamento si prescrive nel termine di tre anni dalla maturazione del relativo credito: detta disposizione, relativa alla vecchia tassa di circolazione abolita, trova applicazione anche per la riscossione della tassa attualmente dovuta per il possesso di autoveicoli (Cass. Sez. I 26/4/1999 n.4137). Il ricorrente ha dedotto di non aver ricevuto, prima della notifica della cartella di pagamento, alcun atto con cui l'ente impositore manifestasse la pretesa creditoria. La deduzione è infondata, in quanto parte resistente ha fornito la prova della notifica degli atti, più specificatamente la cartella di pagamento n. 03020180004038864000 notificata in data 20.11.2018 con deposito presso la casa comunale con spedizione di racc. informativa n. 57314774186-8. A ciò bisogna aggiungere la notifica dell'intimazione di pagamento n.03020239001296679000 quale atto interruttivo avvenuto in data 29.05.2023. Inoltre è da evidenziare che avverso la produzione della documentazione prodotta dai resistenti, parte ricorrente non ha mosso alcuna contestazione. Di conseguenza a norma dell'art. 115 cpc è da ritenersi come ammessa. Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ZA- giudice monocratico- cosi provvede: rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di Agenzia delle Entrate riscossione e Regione Calabria determinate in euro 200,00 cadauno oltre accessori se dovuti. Cosi deciso in ZA nella camera di consiglio del 09.02.2026 Il giudice monocratico Avv. Antonio
CC