Art. 6.
Nella ipotesi di cui all' articolo 2795 del codice civile , la richiesta di vendita anticipata puo' essere presentata sia dal debitore che dal creditore.
La vendita anticipata puo' comunque essere effettuata senza necessita' di autorizzazione giudiziaria in caso di consenso scritto delle parti.
La vendita di cui agli articoli 2796 e 2797 del codice civile e' effettuata presso lo stabilimento del debitore ovvero, quando ricorra la ipotesi di cui all'articolo 5, secondo comma, presso il creditore o il terzo depositario.
Nota all'art. 6, primo comma:
Il testo dell' art. 2795 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2795 (Vendita anticipata). - Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, puo' chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa.
Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito.
Il costituente puo' evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.
Il costituente puo' del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l'autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.
Il costituente puo' chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un'occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo".
Nota all'art. 6, terzo comma:
Il testo degli articoli 2796 e 2797 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2796 (Vendita della cosa). - Il creditore per il conseguimento di quanto gli e' dovuto puo' far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente".
"Art. 2797 (Forme della vendita). - Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procedera' alla vendita. L'intimazione dev'essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno.
Se entro cinque giorni dall'intimazione non e' proposta opposizione, o se questa e' rigettata, il creditore puo' far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l'opposizione e' determinato a norma dell'articolo 166 (ora 163-bis) del codice di procedura civile .
Il giudice, sull'opposizione del costituente, puo' limitare la vendita a quella tra piu' cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito.
Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse".
Nella ipotesi di cui all' articolo 2795 del codice civile , la richiesta di vendita anticipata puo' essere presentata sia dal debitore che dal creditore.
La vendita anticipata puo' comunque essere effettuata senza necessita' di autorizzazione giudiziaria in caso di consenso scritto delle parti.
La vendita di cui agli articoli 2796 e 2797 del codice civile e' effettuata presso lo stabilimento del debitore ovvero, quando ricorra la ipotesi di cui all'articolo 5, secondo comma, presso il creditore o il terzo depositario.
Nota all'art. 6, primo comma:
Il testo dell' art. 2795 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2795 (Vendita anticipata). - Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, puo' chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa.
Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito.
Il costituente puo' evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.
Il costituente puo' del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l'autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.
Il costituente puo' chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un'occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo".
Nota all'art. 6, terzo comma:
Il testo degli articoli 2796 e 2797 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2796 (Vendita della cosa). - Il creditore per il conseguimento di quanto gli e' dovuto puo' far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente".
"Art. 2797 (Forme della vendita). - Prima di procedere alla vendita il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare al debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in mancanza, si procedera' alla vendita. L'intimazione dev'essere notificata anche al terzo che abbia costituito il pegno.
Se entro cinque giorni dall'intimazione non e' proposta opposizione, o se questa e' rigettata, il creditore puo' far vendere la cosa al pubblico incanto, o, se la cosa ha un prezzo di mercato, anche a prezzo corrente, a mezzo di persona autorizzata a tali atti. Se il debitore non ha residenza o domicilio eletto nel luogo di residenza del creditore, il termine per l'opposizione e' determinato a norma dell'articolo 166 (ora 163-bis) del codice di procedura civile .
Il giudice, sull'opposizione del costituente, puo' limitare la vendita a quella tra piu' cose date in pegno, il cui valore basti a pagare il debito.
Per la vendita della cosa data in pegno le parti possono convenire forme diverse".