Ordinanza collegiale 5 giugno 2025
Ordinanza collegiale 11 novembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01132/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00370/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 370 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’impresa individuale LL ST, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Mantovano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Regolo 19 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. legalmantovano@pec.it;
contro
Comune di Latina, in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Muccitelli dell’avvocatura civica, presso i cui uffici è domiciliato in Latina, viale IV novembre 25 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. muccitelli.alessandra@pec.comune.latina.it;
nei confronti
DOGRE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della nota prot. n. 77370 del 19 maggio 2023, comunicata in pari data, recante rigetto dell’istanza di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico presentata dal ricorrente il 23 marzo 2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. VA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con istanza allibrata al prot. n. REP_PROV_LT/LT-SUPRO 27179 del 23 marzo 2023, ST LL ha domandato al Comune di Latina l’autorizzazione all’installazione di un gazebo nell’area antistante l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da lui gestita in via Fratelli Bandiera 12/14.
Con nota prot. n. REP_PROV_LT/LT-SUPRO 37533 del 19 aprile 2023, l’amministrazione, ai sensi dell’art. 10- bis , l. 7 agosto 1990 n. 241, ha comunicato la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento della suddetta istanza costituiti, in particolare, dalla situazione di non regolarità fiscale per mancato pagamento di tributi e canoni, come previsto dall’art. 15 del regolamento per l’installazione di strutture temporanee e arredo urbano su spazi antistanti locali di pubblici esercizi o attività artigianali del settore alimentare, approvato con deliberazione consiliare n. 56 del 5 agosto 2019. Segnatamente, viene in questione l’avviso di accertamento TOSAP n. 751C/2018 del 17 giugno 2019 emesso a carico di S.M. da DOGRE s.r.l. concessionaria del servizio della riscossione.
Nonostante la memoria partecipativa fatta pervenire dall’interessato ed assunta al prot. n. 66590 del 2 maggio 2023, il Comune di Latina ha ritenuto di confermare le ragioni ostese nel citato preavviso di rigetto del 19 aprile 2023, adottando la conseguente nota prot. n. 77370 del 19 maggio 2023, comunicata in pari data.
Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 9 giugno 2023 e depositato il 4 luglio 2023, S.M. ha impugnato l’atto indicato in epigrafe, lamentando:
I) violazione degli artt. 24 e 97 Cost., 4 e ss., 7 e ss., 10 e ss., 20 e ss., l. n. 241 del 1990, del principio del giusto procedimento, oltre ad eccesso di potere, perché l’amministrazione non avrebbe osteso gli atti presupposti della decisione assunta e, in particolare, la corrispondenza intercorsa con il concessionario della riscossione DOGRE s.r.l. in merito alla posizione fiscale della ditta ricorrente;
II) violazione dell’art. 97 Cost., della l. n. 241 cit., dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, del giusto procedimento, nonché degli artt. 15 ss. del regolamento civico approvato con la citata delibera consiliare del 5 agosto 2019, oltre ad eccesso di potere, dato che il provvedimento avversato non precisa quali siano i tributi non assolti, il loro periodo di riferimento e l’ammontare della somma dovuta, essendo la sua posizione pienamente regolare, fatto salvo che per il citato avviso di accertamento del 17 giugno 2019 che, tuttavia, sarebbe manifestamente viziato e non potrebbe, quindi, costituire valido presupposto per l’adozione del provvedimento in questa sede avversato;
III) violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 145 cod. proc. civ. e della l. 20 novembre 1982 n. 890, dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, del giusto procedimento, eccesso di potere, violazione, difetto di legittimazione passiva e prescrizione parziale relativa alla pretesa di cui al citato avviso di accertamento del 17 giugno 2019, che sarebbe comunque nullo, sì che la morosità imputata alla parte ricorrente sarebbe in realtà inesistente.
Si è costituito in giudizio il Comune di Latina, che ha argomentato per il rigetto del ricorso, depositando, tra l’altro, la nota interna prot. n. 75802 del 17 maggio 2023, nella quale si rappresenta la situazione di morosità del ricorrente rispetto al già citato avviso di accertamento del 17 giugno 2019, che si afferma essere “ divenuto inoppugnabile per inutile decorso del termine legale di impugnazione ”, come anche rilevato da questo tribunale nella sentenza 14 gennaio 2023 n. 20 resa tra le parti in un altro giudizio.
In esito all’esame della citata nota interna del 17 maggio 2023, con atto di motivi aggiunti notificato il 28 gennaio 2025 e depositato il successivo giorno 30, S.M. ha ulteriormente impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando violazione degli artt. 24 e 97 Cost., 4 e ss., 7 e ss., 10 e ss., 20 e ss., l. n. 241 del 1990, del principio del giusto procedimento, oltre ad eccesso di potere, perché non solo il Comune di Latina non avrebbe osteso tutti gli atti presupposti della decisione assunta, che si baserebbe sull’esistenza di un avviso di accertamento viziato sotto vari profili, ma anche perché il preavviso di rigetto e il provvedimento finale richiamerebbero atti presupposti differenti e presenterebbero incertezze in ordine alla consistenza del credito tributario ritenuto ostativo.
In vista della discussione del merito del ricorso, le parti si sono scambiate scritti difensivi nei quali hanno ribadito le rispettive posizioni.
In esito all’udienza pubblica del 4 giugno 2025, con ordinanza 5 giugno 2025 n. 511 sono stati disposti incombenti istruttori a carico della parte pubblica, che vi ha ottemperato in pari data versando nel fascicolo processuale gli atti richiesti.
Con replica del 13 ottobre 2025 parte ricorrente ha contestato la ritualità della produzione documentale de qua .
In esito alla pubblica udienza del 5 novembre 2025, dopo il passaggio in decisione della causa con ordinanza 11 novembre 2025 n. 956 il collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha assegnato alle parti un termine perentorio per contraddire sulla questione della possibile esistenza dei seguenti profili di inammissibilità: a) del terzo motivo di ricorso, nella parte in cui formula contestazioni volte a illustrare l’illegittimità del citato avviso di accertamento del 17 giugno 2019, trattandosi di questioni devolute alla giurisdizione del giudice tributario, giusti gli artt. 2 e 19, comma 1, lett. a), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546; b) dei motivi aggiunti, che sono rivolti nei confronti di un atto endoprocedimentale che non è autonomamente impugnabile.
Entro il termine assegnato con la prefata ordinanza dell’11 novembre 2025, le parti hanno depositato scritti difensivi volti a prendere posizione sulla suddetta questione sollevata d’ufficio. Se l’amministrazione ha fatto proprie le questioni sottoposte dal collegio al contraddittorio delle parti, l’impresa ricorrente ha, invece, precisato di non aver impugnato in questa sede: a) il citato avviso di accertamento TOSAP del 17 giugno 2019 ma di averne voluto solo rappresentare l’inesistenza ed inefficacia quale atto endoprocedimentale e presupposto, affermando che, non essendogli mai stato comunicato e notificato, non l’avrebbe comunque potuto impugnare; b) la citata nota interna del 17 maggio 2023 ma di averne soltanto valorizzato i contenuti per proporre nuove censure rispetto agli atti già impugnati.
2. – Il ricorso integrato da motivi è in parte inammissibile e in altra parte infondato e, stante la sostanziale identità delle diverse censure svolte, è possibile procedere al loro esame congiunto.
2.1 Preliminarmente, il collegio dà atto dell’inammissibilità della replica versata in atti il 13 ottobre 2025 da S.M., perché il Comune di Latina non ha depositato nuovi scritti difensivi ai quali replicare. Pertanto, deve sul punto confermarsi l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui nel processo amministrativo le memorie di replica sono previste e regolate dall’art. 73 cod. proc. amm., “ per il precipuo ed esclusivo fine di consentire di rispondere alle deduzioni contenute nelle nuove memorie depositate dalle controparti in vista dell’udienza di discussione; ne segue che la replica è inammissibile qualora controparte non abbia depositato memoria conclusionale e che il suo oggetto deve restare, comunque, contenuto nei limiti della funzione di contrasto alle difese svolte nella memoria conclusionale avversaria, onde evitare che si traduca in un mezzo per eludere il termine per il deposito delle memorie conclusionali, proponendo tardivamente argomenti che avrebbero dovuto trovare posto nella memoria per l’udienza di discussione ” ( ex multis : Cons. Stato, sez. IV, 10 aprile 2025 n. 3075; sez. V, 3 aprile 2023 n. 3434; sez. VI, 23 giugno 2021 n. 4816).
2.2 Quanto all’atto introduttivo del giudizio, si premette che la nota del 19 maggio 2023 con la quale è stata rigettata l’istanza di autorizzazione all’installazione di una struttura esterna al locale dell’impresa individuale ricorrente è stata motivata con l’esistenza di una situazione ostativa di irregolarità fiscale, regolarmente comunicata al privato ex art. 10- bis , l. n. 241 cit., posto che, a termini dell’art. 15 del regolamento civico approvato con la prefata delibera consiliare del 5 agosto 2019, “ Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla preventiva verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti ”. Infatti, all’esito dell’istruttoria svolta, il Comune di Latina ha appurato che, come già accertato da questo tribunale nella citata sentenza del 14 gennaio 2023, a carico di S.M. esiste un avviso di accertamento del 17 giugno 2019 per il pagamento di tributi locali, avviso che deve considerarsi ormai inoppugnabile per avvenuto decorso del termine legale per gravarlo.
2.2.1 Questa circostanza è stata confermata nella sua portata fattuale delle argomentazioni di parte ricorrente – il che è valutabile in suo danno dal giudice ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm. – la quale, comunque, nel terzo motivo di ricorso si è soffermata ad illustrare le ragioni per le quali l’avviso in parola sarebbe nullo, illegittimo o presenterebbe una notificazione comunque viziata.
Tuttavia, non vi è chi non veda come tale genere di argomentazioni sia del tutto inammissibile in questa sede processuale, posto che la cognizione su simili questioni rientra pacificamente nell’ambito della giurisdizione tributaria, ai sensi degli artt. 2 e 19, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546 del 1992. Ciò vale anche per l’ipotesi in cui si intenda far valere l’inesistenza o la nullità della notificazione o comunicazione dell’avviso di accertamento. Peraltro, parte ricorrente, che pur riconosce di essere entrata a conoscenza dell’atto impositivo il 14 giugno 2022 in esito ad accesso ai documenti amministrativi, non consta essersi mai attivata innanzi al giudice tributario per far valere i vizi che in questa sede deduce.
Ne consegue che, come già rilevato dalla sezione nella citata sentenza del 14 gennaio 2023, detto avviso è ormai divenuto inoppugnabile e anche in questa sede processuale deve essere considerato come pienamente legittimo ed efficace, con la conseguenza che il terzo motivo di gravame è, quindi, inammissibile.
2.2.2 Dato quindi per assodato che la situazione fiscale di S.M. rispetto al pagamento dei tributi locali non è regolare, per la presenza del predetto avviso di accertamento rimasto insoluto, la decisione assunta dal Comune di Latina ed in questa sede contestata appare del tutto legittima, conseguendo de plano a quanto previsto dall’art. 15 del citato regolamento civico. Ciò comporta il rigetto del secondo ordine di censure formulate nell’atto introduttivo del giudizio.
2.2.3 Relativamente al fatto, poi, che il Comune di Latina non avrebbe osteso gli atti amministrativi presupposti, circostanza posta a fondamento del primo mezzo di gravame, si tratta di doglianze prive di qualsiasi pregio.
In tal senso, si osserva che a termini dell’art. 3, comma 3, l. n. 241 cit., se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, “ insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama ”. Al riguardo, secondo condivisibile giurisprudenza, l’amministrazione non ha alcun obbligo di allegare l’atto richiamato per relationem , che va solo indicato e reso disponibile su richiesta dell’interessato in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (Cons. Stato, sez. II, 14 marzo 2025 n. 2129; sez. II, 31 gennaio 2020 n. 817; sez. V, 12 agosto 2019 n. 5672; sez. IV, 6 marzo 2019 n. 1544; TAR Lazio, Roma, sez. IV, 13 dicembre 2023 n. 18903). Nella specie, poi, il più volte citato avviso di accertamento del 17 giugno 2019, che costituisce il presupposto della decisione di rigetto dell’istanza formulata dal ricorrente, risulta essere in suo possesso quantomeno dal 14 giugno 2022, data in cui esso sarebbe stato comunicato da DOGRE s.r.l. (cfr. pag. 4 della memoria partecipativa del 2 maggio 2023).
2.3 Infine, in merito ai motivi aggiunti, in accoglimento delle osservazioni rassegnate da parte ricorrente dopo il passaggio in decisione della causa, essi appaiono ammissibili perché, ad un più attento esame, pur citando la prefata nota interna del 17 maggio 2023, essi non mirano a contestarne in sé la legittimità in giudizio ma vanno ad approfondire profili di illegittimità degli atti già gravati.
Nel merito delle censure svolte, rileva il collegio che è illegittimo il provvedimento di diniego la cui motivazione sia arricchita di ragioni giustificative diverse e ulteriori rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale attraverso la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del privato, salvo che non si discosti dalla motivazione contenuta nel preavviso in funzione dell’esigenza di replicare alle osservazioni presentate dal privato (TAR Campania, Napoli, sez. III, 23 febbraio 2022 n. 1235; TAR Molise, sez. I, 4 agosto 2020 n. 228; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 28 giugno 2018 n. 4291; sez. III, 27 agosto 2016 n. 4111; sez. III, 5 maggio 2016 n. 2257; TAR Lazio, Roma, sez. III, 4 marzo 2016 n. 2881; TAR Sicilia, Catania, sez. I, 30 luglio 2015 n. 2103).
Nella specie, dalla motivazione del provvedimento gravato si evince proprio che, dopo la comunicazione di avvio del 19 aprile 2023, parte ricorrente ha versato una memoria partecipativa il 2 maggio 2023, alla quale ha fatto seguito la nota municipale interna del 17 maggio 2023, con cui l’ufficio competente ha preso posizione sulle osservazioni così versate al procedimento. Ne consegue che il richiamo di quest’ultimo atto nel corpo del provvedimento è del tutto legittimo, non essendo certo ipotizzabile l’apertura di un’ulteriore fase in contraddittorio su quanto riportato in un mero atto endoprocedimentale.
Più in generale, dunque, i motivi aggiunti sono infondati anche perché la motivazione della decisione assunta il 19 maggio 2023 è cristallina e si fonda sulla presenza di una situazione di morosità nel pagamento dei tributi locali e cioè su una circostanza che l’art. 15 del regolamento civico approvato con la citata delibera consiliare del 5 agosto 2019 considera come ostativa al rilascio dell’autorizzazione richiesta. A fronte della natura vincolata del diniego e della rituale comunicazione della stessa ex art. 10- bis , l. n. 241 cit., alcuna questione di violazione delle garanzie partecipative sussiste, tenuto anche conto che, come detto, l’avviso di accertamento de quo è nella disponibilità di parte ricorrente quantomeno dal 14 giugno 2022 e che la vicenda aveva comunque già visto la pronuncia di una sentenza amministrativa tra le parti in data 14 gennaio 2023.
Nessuna reale incertezza, dunque, sussisteva in ordine alla consistenza ed al titolo giuridico della pretesa creditoria pubblica ostativa alla favorevole definizione dell’istanza presentata dall’impresa ricorrente, essendo tutti i fatti in questione a lei ben noti già da prima della notifica della comunicazione ex art. 10- bis , l. n. 241 cit., risalente al 19 aprile 2023, e del provvedimento adottato il 19 maggio 2023.
3. – Il regime delle spese di lite segue la soccombenza ed è liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e in altra parte infondato, nei sensi di cui in parte motiva.
Condanna dall’impresa individuale LL ST al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Latina, che sono liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge previsti per l’ipotesi di difesa in giudizio dell’ente pubblico da parte di suoi avvocati dipendenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nelle camere di consiglio dei giorni 5 novembre 2025 e 17 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
NA CA, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
VA NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA NO | NA CA |
IL SEGRETARIO