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1 agosto 1991
1 agosto 1991
Art. 1. 1. Ai sensi della presente legge:
a) il termine "convenzione" indica la convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974;
b) il termine "regolamento CEE" indica il regolamento CEE n. 954/79 del Consiglio del 15 maggio 1979.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974, e' stata ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 15 febbraio 1989, n. 92 .
- Il regolamento CEE n. 954/79 (Ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l'adesione di tali Stati alla convenzione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 121 del 17 maggio 1979.
a) il termine "convenzione" indica la convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974;
b) il termine "regolamento CEE" indica il regolamento CEE n. 954/79 del Consiglio del 15 maggio 1979.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La convenzione relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974, e' stata ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 15 febbraio 1989, n. 92 .
- Il regolamento CEE n. 954/79 (Ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze marittime o l'adesione di tali Stati alla convenzione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 121 del 17 maggio 1979.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/04/2010, n. 8064Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. - Dott. PAPA Enrico - Presidente di Sezione - Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere - Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere - Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere - Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere - Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere - Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere - Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: C.S. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 96, presso lo studio dell'avvocato COLEINE LORENZO, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSSI FRANCESCO ACHILLE, per delega a margine del ricorso; - …Leggi di più...
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- prestazioni assistenziali