Sentenza 9 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 09/10/2023, n. 5471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5471 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/10/2023
N. 05471/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01088/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1088 del 2023, proposto da
DI AT, UD GO, rappresentati e difesi dall'avvocato Giulio Mazzitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ex L. 89/01 n. cronol. 3397/21 emesso dalla Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile bis, in data 16.12.2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
I. Rilevato, in punto di fatto, che:
-) ricorre AT DI e GO UD in proprio e quali eredi di AT TT per l’esecuzione del decreto n. decreto ex L. 89/01 n. cronol. 3397/21, emesso in data 16.12.2021, con cui la Corte d’Appello di Napoli ha condannato il Ministero intimato, al pagamento in proprio favore di €. 3000,00 quali eredi di AT TT (da suddividersi con gli altri eredi di AT TT) e di €. 1500,00 ciascuno (iure proprio), quale equa riparazione ex artt. 2 e 3 l. n. 89/2001 (cd. legge Pinto) per l’irragionevole durata di un processo civile a cui aveva partecipato (oltre a interessi e spese come indicato nel decreto medesimo);
-) il titolo esecutivo è stato notificato sono stati notificati all’ente debitore in data 11.02.2022 ed è passato in giudicato come da attestazione in atti;
-) in data 04.02.2022 è stata presentata l’autodichiarazione di cui all’art. 5-sexies della legge n. 89/2001;
-) il Ministero intimato non si è costituito;
II. Considerato che parte ricorrente chiede, quindi, al presente T.A.R.:
-) di disporre l’esecuzione del decreto suindicato;
-) di nominare a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, nel caso in cui persista l’inottemperanza dell’ente, a cura e spese dell’Amministrazione intimata;
-) di condannare l’ente intimato al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
III. Quanto alla legittimazione del Ministero della Giustizia;
Ritenuto che sussiste la legittimazione passiva del Ministero della giustizia (arg. ex artt. 3 co. 2 L. 89/2001 e 114 c.p.a.; v. ex multis, Consiglio di Stato, sez. IV, 14/04/2014, n. 1804; Consiglio di Stato, sez. IV, 28/11/2012, n. 6021; T.A.R. Campania, sez. IV, n.4840/2014; T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 06/11/2012, n. 650);
IV. Quanto alle spese del presente giudizio,
Considerato che:
-) per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 28/10/2009, n. 1798; T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094);
-) in particolare, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (v. Sent. T.A.R. Campania, sez. IV n. 01103/2016);
-) non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive (ivi comprese quelle relativa all’eventuale notifica di uno o più atti di precetto), poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348; Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ; T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03; C.d.S. sez. IV n. 2490/01; C.d.S. sez. IV n. 175/87);
Ritenuto, pertanto, che le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato siano dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, debbano essere liquidate, in modo omnicomprensivo, come indicato in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite;
Dato atto che la liquidazione delle spese è effettuata alla stregua dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014, n. 55 in rapporto al valore e alla serialità della lite;
Ritenuto, infine, che non si debbano riconoscere le maggiorazioni di cui all’art. 4, comma 8, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in quanto la causa è sostanzialmente seriale e di complessità oggettivamente modesta, nonché quelle “ di regola ” corrisposte ai sensi dell’art. 4, comma 1 bis, dello stesso D.M., poiché ragionevolmente connesse alla difficoltà del deposito di una mole di atti rilevante, elemento che certamente non si è verificato nel caso di specie (Tar Lazio, sez. II ter, Sent. 25/5/2021 n. 2363; T.A.R. Campania, sez. VIII, Sent. n. 3121 dell’11.05.2021);
V. Quanto alla nomina del commissario ad acta,
Ritenuto che quale commissario ad acta debba essere individuato un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria da designarsi a cura del Capo dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente;
Precisato che nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività ai sensi del comma 8 dell’art. 5 sexies L.89/2001 come introdotto dalla citata, L. n.208/2015 («qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti»);
VI. Quanto all’ammissibilità e alla fondatezza della pretesa,
Considerato che, come risulta dalla ricostruzione che precede, sono ampiamente elassi:
-) il termine dilatorio di cui all’art. 14 co. 1 del D.L. 31-12-1996 n. 669 (« Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto »);
-) l’ulteriore termine dilatorio di cui all’art. 5 sexies della L. 89/2001 (come introdotto dalla legge n. 208/2015, cd. legge di stabilità 2016: “ al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3” );
Considerato che il Ministero intimato non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento (cfr. in tema di prova dell’adempimento per tutte Cass. S.U. sent. n. 12533/01);
Ritenuto, pertanto, che:
-) la domanda di esecuzione debba essere accolta nei termini sopra precisati;
-) l’Amministrazione debba effettuare il calcolo delle somme dovute, secondo i criteri stabiliti dal giudice nel titolo qui azionato, comprendendovi, quindi, gli interessi come indicato nel titolo portato a esecuzione;
-) in mancanza di spontaneo adempimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, possa essere nominato il commissario ad acta secondo quanto sopra precisato;
-) dalle somme dovute, come indicate nel titolo esecutivo, andranno sottratte le somme eventualmente pagate per il medesimo titolo;
-) le spese, come liquidate in dispositivo anche in funzione della serialità della controversia, debbano essere poste a carico del Ministero della Giustizia con attribuzione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava):
-) DICHIARA l’obbligo del Ministero intimato di dare esecuzione - entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente Sentenza - in favore della parte ricorrente al titolo esecutivo di cui in epigrafe nei termini indicati in parte motiva;
-) nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’amministrazione intimata da individuarsi a cura del Capo dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto;
-) CONDANNA l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 800,00 (ottocento), oltre agli accessori di legge e al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto, il tutto in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario;
-) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Luca Cestaro, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Cestaro | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO