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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/11/2025, n. 3170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3170 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa LA NE Presidente
dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
dott.ssa SA AZ Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 278/2024, promossa
da
DA (C.F. Parte_1 Parte_2
), P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VARESE, VIA BERNARDINO CASTELLI, 11, presso lo studio dell'avvocato MARGHERITA CAMPIOTTI, che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione in appello,
pagina 1 di 4 APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_4 C.F._4 Controparte_5
) e C.F. ), C.F._5 Controparte_6 C.F._6
elettivamente domiciliati in VARESE, VIA MAGENTA, 14, presso lo studio degli avvocati
TO PU e UI NO, che li rappresentano e difendono giuste deleghe allegate alle comparse di costituzione e risposta,
APPELLATI
OGGETTO: cessione dei crediti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e avevano proposto Parte_3 Controparte_2
opposizione davanti al tribunale di Varese, chiedendo che venisse revocato il decreto ingiuntivo n.
798/2013, con cui era stato ingiunto loro il pagamento immediato quali fideiussori in favore di
[...]
dell'importo di € 1.104.958,31, oltre interessi, dovuto per le esposizioni maturate sui Controparte_7
conti correnti intestati a Controparte_8 Controparte_9
e A fondamento della loro opposizione, gli opponenti
[...] Parte_4
asserivano che la somma ingiunta non era dovuta in quanto fondata su condizioni contrattuali mai accettate dalle Società, titolari dei conti correnti, applicando tassi di interesse superiori ai limiti dell'usura. In via riconvenzionale, chiedevano la condanna della convenuta al risarcimento del danno patito per effetto dell'ingiusta segnalazione a sofferenza alla Centrale dei rischi, quantificato in via equitativa in €100.000,00 ciascuno. pagina 2 di 4 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, nonché la Controparte_7
condanna degli attori al pagamento dell'importo oggetto dell'ingiunzione.
In data 10.1.2020 interveniva nel processo quale cessionaria del credito vantato da Parte_1
nei confronti di Controparte_7 Controparte_8
Successivamente si costituivano volontariamente gli eredi degli attori, entrambi deceduti a giudizio pendente.
Il tribunale di Varese, con sentenza n. 1440/2023, pubblicata il 22/12/2023, ha accolto l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo, con condanna di parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia Parte_1
sulla base di tre motivi.
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello CP_6
Con istanza depositata in data 25.07.2025, rappresentata da mandato speciale da Parte_1
, ha dichiarato di rinunciare agli atti e all'azione del presente giudizio, fornendo la Parte_2
prova della notifica alle controparti.
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
Con atto del4.09.2025 dichiaravano di accettare l'atto di rinuncia agli atti del giudizio. CP_6
A seguito di decreto del consigliere istruttore del 15.10.2025, parte appellante produceva la procura speciale “per lo svolgimento di ogni e qualsiasi attività, giudiziale e stragiudiziale, sostanziale e
processuale, in ogni ambito, materiale e negoziale, procedimento e/o procedura, nei confronti di
qualsivoglia parte interlocutrice, ufficio, amministrazione, sede giurisdizionale” rilasciata da
[...]
a Parte_2 CP_10
pagina 3 di 4 All'udienza del 29.10.2025, il Consigliere istruttore si è riservato. La causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che, nel caso di specie, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 306 c.p.c., la quale dispone che: “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata
dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se
contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o dai
loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle parti. Il
giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo”.
Questa è, infatti, la situazione verificatasi nel caso di specie, in cui parte appellante, dopo essersi costituita, ha dichiarato, per mezzo di procuratore speciale, di rinunciare all'azione e agli atti del giudizio e gli appellanti costituiti hanno dichiarato personalmente di accettare tale rinuncia e tutte le parti hanno dichiarato di non avere nulla a pretendere le une dalle altri.
Alla luce di ciò, verificata la regolarità della rinuncia da parte della procuratrice speciale di parte appellante e dell'accettazione da parte degli appellati, in applicazione della disposizione normativa sopra citata, deve essere dichiarata l'estinzione del processo, a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiara estinto il processo;
2. spese compensate
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Consigliere est Il Presidente
SA AZ LA NE pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa LA NE Presidente
dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
dott.ssa SA AZ Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 278/2024, promossa
da
DA (C.F. Parte_1 Parte_2
), P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VARESE, VIA BERNARDINO CASTELLI, 11, presso lo studio dell'avvocato MARGHERITA CAMPIOTTI, che la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di citazione in appello,
pagina 1 di 4 APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ), C.F._2 Controparte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_4 C.F._4 Controparte_5
) e C.F. ), C.F._5 Controparte_6 C.F._6
elettivamente domiciliati in VARESE, VIA MAGENTA, 14, presso lo studio degli avvocati
TO PU e UI NO, che li rappresentano e difendono giuste deleghe allegate alle comparse di costituzione e risposta,
APPELLATI
OGGETTO: cessione dei crediti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e avevano proposto Parte_3 Controparte_2
opposizione davanti al tribunale di Varese, chiedendo che venisse revocato il decreto ingiuntivo n.
798/2013, con cui era stato ingiunto loro il pagamento immediato quali fideiussori in favore di
[...]
dell'importo di € 1.104.958,31, oltre interessi, dovuto per le esposizioni maturate sui Controparte_7
conti correnti intestati a Controparte_8 Controparte_9
e A fondamento della loro opposizione, gli opponenti
[...] Parte_4
asserivano che la somma ingiunta non era dovuta in quanto fondata su condizioni contrattuali mai accettate dalle Società, titolari dei conti correnti, applicando tassi di interesse superiori ai limiti dell'usura. In via riconvenzionale, chiedevano la condanna della convenuta al risarcimento del danno patito per effetto dell'ingiusta segnalazione a sofferenza alla Centrale dei rischi, quantificato in via equitativa in €100.000,00 ciascuno. pagina 2 di 4 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, nonché la Controparte_7
condanna degli attori al pagamento dell'importo oggetto dell'ingiunzione.
In data 10.1.2020 interveniva nel processo quale cessionaria del credito vantato da Parte_1
nei confronti di Controparte_7 Controparte_8
Successivamente si costituivano volontariamente gli eredi degli attori, entrambi deceduti a giudizio pendente.
Il tribunale di Varese, con sentenza n. 1440/2023, pubblicata il 22/12/2023, ha accolto l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo, con condanna di parte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Contro tale sentenza, ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia Parte_1
sulla base di tre motivi.
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello CP_6
Con istanza depositata in data 25.07.2025, rappresentata da mandato speciale da Parte_1
, ha dichiarato di rinunciare agli atti e all'azione del presente giudizio, fornendo la Parte_2
prova della notifica alle controparti.
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
Con atto del4.09.2025 dichiaravano di accettare l'atto di rinuncia agli atti del giudizio. CP_6
A seguito di decreto del consigliere istruttore del 15.10.2025, parte appellante produceva la procura speciale “per lo svolgimento di ogni e qualsiasi attività, giudiziale e stragiudiziale, sostanziale e
processuale, in ogni ambito, materiale e negoziale, procedimento e/o procedura, nei confronti di
qualsivoglia parte interlocutrice, ufficio, amministrazione, sede giurisdizionale” rilasciata da
[...]
a Parte_2 CP_10
pagina 3 di 4 All'udienza del 29.10.2025, il Consigliere istruttore si è riservato. La causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che, nel caso di specie, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 306 c.p.c., la quale dispone che: “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata
dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se
contiene riserve o condizioni. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o dai
loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle parti. Il
giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo”.
Questa è, infatti, la situazione verificatasi nel caso di specie, in cui parte appellante, dopo essersi costituita, ha dichiarato, per mezzo di procuratore speciale, di rinunciare all'azione e agli atti del giudizio e gli appellanti costituiti hanno dichiarato personalmente di accettare tale rinuncia e tutte le parti hanno dichiarato di non avere nulla a pretendere le une dalle altri.
Alla luce di ciò, verificata la regolarità della rinuncia da parte della procuratrice speciale di parte appellante e dell'accettazione da parte degli appellati, in applicazione della disposizione normativa sopra citata, deve essere dichiarata l'estinzione del processo, a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Dichiara estinto il processo;
2. spese compensate
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Consigliere est Il Presidente
SA AZ LA NE pagina 4 di 4