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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/02/2024, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1688/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Soveria Mannelli, Via Colosimo Sante, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Simona Cavalieri che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Carmela Filice - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., pensione inabilità civile, assegno mensile
invalidità civile.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario per la pensione inabilità civile o l'assegno mensile invalidità civile, non riconosciuto in sede amministrativa.
1 Il c.t.u., dott. , nominato in prima istanza, non ha riconosciuto il Persona_1
requisito sanitario chiesto.
A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale è stata affermata l'erroneità della valutazione medica, si è instaurato il presente procedimento nell'ambito
CP_ del quale l' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ed è stata disposta altra c.t.u. con il dott. Persona_2
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 26.1.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Il fascicolo della prima fase a.t.p. non è visibile in via telematica, sicché si procede alla decisione sulla base della visibilità del fascicolo n. 1688/2022 R.G.A.L. e degli atti stampati ed allegati dalla Cancelleria.
La c.t.u. espletata dal dott. ha confermato l'assenza del requisito sanitario Per_2
indicato con valutazione che può condividersi, atteso che la c.t.u. è completa nell'esame effettuato e ben argomentata, rilevandosi altresì che è concorde con la prima c.t.u. in ordine alla mancanza dei requisiti per la prestazione richiesta.
Per questi motivi
la domanda va rigettata.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti.
CP_ Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' (cfr.
Cass. 16515/2016).
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico
CP_ dell'
Si comunichi
Cosenza, 12.2.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1688/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Soveria Mannelli, Via Colosimo Sante, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Simona Cavalieri che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Carmela Filice - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., pensione inabilità civile, assegno mensile
invalidità civile.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario per la pensione inabilità civile o l'assegno mensile invalidità civile, non riconosciuto in sede amministrativa.
1 Il c.t.u., dott. , nominato in prima istanza, non ha riconosciuto il Persona_1
requisito sanitario chiesto.
A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale è stata affermata l'erroneità della valutazione medica, si è instaurato il presente procedimento nell'ambito
CP_ del quale l' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ed è stata disposta altra c.t.u. con il dott. Persona_2
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 26.1.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Il fascicolo della prima fase a.t.p. non è visibile in via telematica, sicché si procede alla decisione sulla base della visibilità del fascicolo n. 1688/2022 R.G.A.L. e degli atti stampati ed allegati dalla Cancelleria.
La c.t.u. espletata dal dott. ha confermato l'assenza del requisito sanitario Per_2
indicato con valutazione che può condividersi, atteso che la c.t.u. è completa nell'esame effettuato e ben argomentata, rilevandosi altresì che è concorde con la prima c.t.u. in ordine alla mancanza dei requisiti per la prestazione richiesta.
Per questi motivi
la domanda va rigettata.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti.
CP_ Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' (cfr.
Cass. 16515/2016).
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico
CP_ dell'
Si comunichi
Cosenza, 12.2.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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