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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/07/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1618 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nato il [...] a [...] - BR) il 23.03.1959, residente a Parte_1
AR (SA LO - BR), Rua SAtina CI de EI n. 182 (C.P.F. 00142393886);
nata il [...] a [...] - BR), Parte_2 residente a [...](SA LO - BR), Avenida Cabo Pedro Hoffman n. 55 (C.P.F. 32971090841) in proprio e unitamente a nato il [...] a [...]é, Brasile (C.P.F. Parte_3
31337680850) nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale dei figli minori Per_1
nato il [...] a [...], SA LO, BR (C.P.F. 59187282879) e
[...] Parte_4
nato il [...] a [...], SA LO, BR (C.P.F. 59187288800), tutti residenti in
[...]
AR (S. LO - BR), Avenida Cabo Pedro Hoffman n. 55;
, nata il [...] a [...], SA LO, BR, residente a Parte_5
AR (SA LO - BR), Rua SAtina CI de EI n. 182 (C.P.F. 37266852862) in proprio e unitamente a nato il [...] a [...], Brasile Controparte_1
(C.P.F.33366064897) nella loro qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori
, nato il [...] a [...], SA LO, BR (C.P.F. 52101549808) e Persona_2
, nata il [...] a [...], SA LO, BR (C.P.F. 52101563894), tutti Parte_6 residenti in [...](SA LO - BR), Rua SAtina CI de EI n. 182;
, nato il [...] a [...], SA LO, BR, residente a [...]Parte_7
(SA LO - BR), Rua Ariovaldo Luis Mazon n. 81 (C.P.F. ); P.IVA_1 tutti assistiti e difesi dall'avv. Emiliano Nitti, unitamente e disgiuntamente all'avv. Mattea
Carretta, nonché unitamente e disgiuntamente all'avv. stabilito Marina SAt'Anna del Foro di
Milano, tutti elettivamente domiciliati presso il loro studio, giusta procura in atti;
- RICORRENTI –
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex Controparte_2 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in
Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 4 giugno 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_2 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Per_3
nato il [...] a [...], provincia di Cosenza, figlio di e
[...] Persona_4 [...]
(all.to n. 9), il quale non si era mai naturalizzato brasiliano e non aveva mai rinunciato Per_5 alla cittadinanza italiana come da certificato negativo di naturalizzazione (all.to n. 27), trasmettendola validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, trasferitosi in Brasile, contraeva matrimonio in data Persona_3
3.01.1903 con ovvero (all.to n. 10) e dalla loro unione nasceva il Parte_8 Persona_6
07.07.1917 (all.to n. 11). Persona_7
deceduto in data 30.07.1994 (all.to n. 12) contraeva matrimonio in data Persona_7
27.10.1945 con (all.to n. 13). Dalla loro unione nasceva il 23.03.1959 Controparte_3 Parte_1
(all.to n. 14) il cui cognome de Leão è la brasilianizzazione del cognome paterno il
[...] Per_3 cognome così tradotto è rimasto in uso agli odierni ricorrenti, a discapito dell'originario cognome del capostipite . Per_3
sposava in data 05.05.1984 (all.to n. 15) e dalla loro unione Parte_1 Persona_8 nascevano il 25.10.1985 (all.to n. 16), il 29.01.1989 Parte_2 Parte_5
(all.to n. 20) e il 25.07.1994 (all.to n. 24). Parte_7 Pt_1 1 contraeva matrimonio in data 01.10.2005 con Parte_2 Parte_3
(all.to n. 17) e dalla loro unione nascevano il 25.02.2021 e
[...] Persona_1 Parte_4
(all.to n. 18 e n. 19) odierni ricorrenti gemelli minorenni.
[...]
2. sposava in data 29.11.2014 (all.to n. Parte_5 Controparte_1
21) e dalla loro unione nascevano il 05.12.2016 e Persona_2 Parte_6
(all.to n. 22 e n. 23) odierni ricorrenti gemelli minorenni.
3. contraeva matrimonio con in data 19.09.2020 (all.to Parte_7 Persona_9
n. 25).
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_2 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 4 giugno, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
2. Preliminarmente, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Saracena, provincia di
Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
2.1 Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_9
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Pt_10 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del
2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di
SA LO (Brasile) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa (all.to n. 28 e n. 29).
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Altresì, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui “in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art.
320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace”).
3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di unitamente agli ulteriori atti di nascita dei Persona_3 discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni Controparte_2 trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti.
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 04.06.2025
Il Giudice dott. ssa Maria Concetta Belcastro