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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/12/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
P.U. n. 348/2025
L.G. n. 348-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 03 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento P.U. n. 348/2025 promosso con ricorso depositato in data 16/10/2025 dal sig.
nato in [...] il [...] e residente in 20851 Parte_1
NE (Mb) Via Francesco Baracca, 3 – cod. fisc.: ed elettivamente domiciliato C.F._1 in Monza – Via Italia, 28 presso lo studio dell'Avv. Roberto Scisca – cod. fisc. – C.F._2 indirizzo mail: – indirizzo pec: Email_1 dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti Email_2
Contro
. in Controparte_1 persona del proprio legale rappresentante pro-tempore A.U. sig. con sede legale Parte_2 in 20831 NO (Mb) Viale Santuario 3 – cod. fisc. e p.iva: – pec: P.IVA_1 Email_3
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
premesso che:
• con ricorso depositato in data 3 dicembre 2025 il ricorrente chiedeva l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
, con sede in NO;
Controparte_2 • fissata l'udienza al 2 dicembre 2025, il contraddittorio si è costituito regolarmente atteso che il ricorso era stato notificato via pec in data 23 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII;
• all'udienza di comparizione del 02/12/2025 l'avvocato di parte ricorrente ha preso atto delle certificazioni relative ai debiti fiscali e previdenziali e si è rimesso al collegio per la resistente nessuno è comparso né si è costituito e il G.R. si è riservato;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 3671 del CCII e in particolare:
- la Camera di Commercio di competenza ha trasmesso visura storica della debitrice unitamente ai bilanci dall'esercizio fino al 2020, ultimo depositato, e dichiarazione redditi 2024 anno d'imposta 2023;
- l'Agenzia delle Entrate ha depositato visura aggiornata al 28/10/2025 dove risultano debiti tributari già notificati per € 76.360,35 e debiti di pronta notifica per € 43.334,36;
• entro la data dell'udienza la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la Giurisdizione del Giudice Italiano ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della ricorrente è situata in
NO (MB) viale Santuario 3 e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del COMI. Si deve quindi presumere la coincidenza tra sede legale dell'impresa e centro degli interessi principali (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere - per le società di persone e le persone giuridiche - che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicché quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicché incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi
Ai sensi dell'art. 367: comma 2: “Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto non avente natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.” comma 3: “L'Agenzia delle entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia delle entrate possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.” comma 4: “L'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.” Comma 6: “Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) -impresa minore-, detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia. Si applica il comma 5.” della società” (cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sez. un.
6.2.2015 n. 2243);
• sussiste, ai sensi degli artt. 27 e 28 del CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il
Comune di NO (MB) rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale della società, come risultante dal registro delle imprese;
• sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, quale creditore per tfr e retribuzioni non corrisposte della somma complessiva di € 6.464,67 come da sentenza del Tribunale di Monza – sezione lavoro - n.206/2025 e precetto;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “attivita' non specializzate di lavori edili (muratori)” non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 c. 1 lett. d);
• in particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del
Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti;
• nel caso di specie dalla documentazione acquisita d'ufficio emergono elementi in ordine al superamento delle soglie previste dall'art. 2, comma 1, lettera d), posto che dalla dichiarazione
IRAP 2023 (anno imposta 2022) emergono ricavi per € 793.242,00 e dichiarazione IRAP 2024
(anno d'imposta 2023) emergono ricavi per € 249.373,00;
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo il debito richiesto dal ricorrente di € 6.464,67, e risultano debiti tributari già notificasti per € 76.360,35 e debiti di pronta notifica per € 43.334,36, somme che permettono di superare la soglia di
€ 30.000;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942;
• può dunque richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in tema di accertamento dello stato di insolvenza della società in liquidazione: “la valutazione dello stato di insolvenza ai sensi della L.
Fall., art. 5, in caso di società in liquidazione, deve essere effettuata tramite l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di essi (Cass. 642141/2001; Cass. 25167/2016;
Cass. 23437/2017; Cass. 18137/2018); il relativo sindacato è rimesso, in via esclusiva, al giudice di merito, risultando incensurabile in sede di legittimità siffatto apprezzamento di fatto (Cass. 7252/2014; Cass.
6978/2019);
5. anche di recente, si è ribadito poi che, per le società in liquidazione, la nozione di insolvenza resta distinta da quella propria delle società in esercizio, dovendosi adattare, in applicazione del criterio patrimoniale, alla sola esigenza che gli elementi dell'attivo siano tendenzialmente bastanti ad assicurare l'eguale e integrale pagamento dei debiti sociali;
con la liquidazione la vocazione economica del soggetto non è più quella di restare nel mercato, bensì di procedere al soddisfacimento dei creditori esattamente con la liquidazione delle attività; se è vero allora che non è necessario che la società sia dotata di un eccesso di liquidità, per fronteggiare i pagamenti, l'avvicendamento allo scopo lucrativo di quello liquidatorio implica però che la consistenza del suo attivo sia assunta in una dimensione di valori effettivi, cioè nell'unica prospettiva rilevante, che è quella del realizzo (Cass. 28193/2020);
6. tanto più che, nella specie, la sussistenza di due posizioni creditorie impagate, rappresentate e provate nell'istruttoria avanti al tribunale e rinunciate solo dopo, comprova che comunque la società aveva debiti scaduti e non era in grado di farvi fronte al momento della decisione;
così come risultavano debiti fiscali per 78.000 Euro, su cui i motivi nulla deducono, mentre non appare riportato criticamente, rispetto all'accertamento condotto dal giudice di merito, il raffronto tra tale esposizione riscontrata e le richiamate disponibilità liquide, anche nella prospettiva dell'alternativo soddisfacimento immediato ed ordinario, al di fuori del criterio patrimoniale” (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 23/06/2021) 16-07-2021, n. 20432);
• in applicazione del principio citato può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
• nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza della
[...]
desumibile: Controparte_2
- dall'esposizione debitoria maturata nei confronti del ricorrente (€ 6.464,67),
- dalla natura dei crediti rimasti insoddisfatti vantati dal ricorrente e cioè crediti di lavoro, i quali vengono tendenzialmente onorati anche nelle situazioni di difficoltà dell'impresa;
- dall'ammontare dei debiti tributari già notificati per € 76.360,35 e debiti di pronta notifica per
€ 43.334,36 e quindi dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
- dalla circostanza che la debitrice, come risulta dalla visura camerale, non ha depositato bilanci successivamente all'esercizio 2020.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
. in persona del proprio legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore A.U. sig. con sede legale in 20831 NO (Mb) Viale Santuario 3 – Parte_2 cod. fisc. e p.iva: – pec: P.IVA_1 Email_3 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa (c.f ), con studio in Monza (MB), Vicolo Lambro 1 pec Persona_1 C.F._3
che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Email_4 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 17 marzo 2026 ore 11,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCII.
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data 03 dicembre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Caterina Giovanetti
L.G. n. 348-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente relatore
Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 03 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento P.U. n. 348/2025 promosso con ricorso depositato in data 16/10/2025 dal sig.
nato in [...] il [...] e residente in 20851 Parte_1
NE (Mb) Via Francesco Baracca, 3 – cod. fisc.: ed elettivamente domiciliato C.F._1 in Monza – Via Italia, 28 presso lo studio dell'Avv. Roberto Scisca – cod. fisc. – C.F._2 indirizzo mail: – indirizzo pec: Email_1 dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti Email_2
Contro
. in Controparte_1 persona del proprio legale rappresentante pro-tempore A.U. sig. con sede legale Parte_2 in 20831 NO (Mb) Viale Santuario 3 – cod. fisc. e p.iva: – pec: P.IVA_1 Email_3
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
premesso che:
• con ricorso depositato in data 3 dicembre 2025 il ricorrente chiedeva l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
, con sede in NO;
Controparte_2 • fissata l'udienza al 2 dicembre 2025, il contraddittorio si è costituito regolarmente atteso che il ricorso era stato notificato via pec in data 23 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 40, comma 6, CCII;
• all'udienza di comparizione del 02/12/2025 l'avvocato di parte ricorrente ha preso atto delle certificazioni relative ai debiti fiscali e previdenziali e si è rimesso al collegio per la resistente nessuno è comparso né si è costituito e il G.R. si è riservato;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 3671 del CCII e in particolare:
- la Camera di Commercio di competenza ha trasmesso visura storica della debitrice unitamente ai bilanci dall'esercizio fino al 2020, ultimo depositato, e dichiarazione redditi 2024 anno d'imposta 2023;
- l'Agenzia delle Entrate ha depositato visura aggiornata al 28/10/2025 dove risultano debiti tributari già notificati per € 76.360,35 e debiti di pronta notifica per € 43.334,36;
• entro la data dell'udienza la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la Giurisdizione del Giudice Italiano ai sensi dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della ricorrente è situata in
NO (MB) viale Santuario 3 e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del COMI. Si deve quindi presumere la coincidenza tra sede legale dell'impresa e centro degli interessi principali (a tal proposito la Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere - per le società di persone e le persone giuridiche - che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicché quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicché incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi
Ai sensi dell'art. 367: comma 2: “Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto non avente natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.” comma 3: “L'Agenzia delle entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia delle entrate possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.” comma 4: “L'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.” Comma 6: “Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) -impresa minore-, detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia. Si applica il comma 5.” della società” (cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sez. un.
6.2.2015 n. 2243);
• sussiste, ai sensi degli artt. 27 e 28 del CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il
Comune di NO (MB) rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale della società, come risultante dal registro delle imprese;
• sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, quale creditore per tfr e retribuzioni non corrisposte della somma complessiva di € 6.464,67 come da sentenza del Tribunale di Monza – sezione lavoro - n.206/2025 e precetto;
• la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “attivita' non specializzate di lavori edili (muratori)” non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 c. 1 lett. d);
• in particolare, quanto alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2 comma 1 lett. d), si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del
Codice, il legislatore onera la parte debitrice della dimostrazione di tali requisiti;
• nel caso di specie dalla documentazione acquisita d'ufficio emergono elementi in ordine al superamento delle soglie previste dall'art. 2, comma 1, lettera d), posto che dalla dichiarazione
IRAP 2023 (anno imposta 2022) emergono ricavi per € 793.242,00 e dichiarazione IRAP 2024
(anno d'imposta 2023) emergono ricavi per € 249.373,00;
• ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo il debito richiesto dal ricorrente di € 6.464,67, e risultano debiti tributari già notificasti per € 76.360,35 e debiti di pronta notifica per € 43.334,36, somme che permettono di superare la soglia di
€ 30.000;
• quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2 comma 1 del Codice non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 del R.d. 267/1942;
• può dunque richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in tema di accertamento dello stato di insolvenza della società in liquidazione: “la valutazione dello stato di insolvenza ai sensi della L.
Fall., art. 5, in caso di società in liquidazione, deve essere effettuata tramite l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e non può prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di essi (Cass. 642141/2001; Cass. 25167/2016;
Cass. 23437/2017; Cass. 18137/2018); il relativo sindacato è rimesso, in via esclusiva, al giudice di merito, risultando incensurabile in sede di legittimità siffatto apprezzamento di fatto (Cass. 7252/2014; Cass.
6978/2019);
5. anche di recente, si è ribadito poi che, per le società in liquidazione, la nozione di insolvenza resta distinta da quella propria delle società in esercizio, dovendosi adattare, in applicazione del criterio patrimoniale, alla sola esigenza che gli elementi dell'attivo siano tendenzialmente bastanti ad assicurare l'eguale e integrale pagamento dei debiti sociali;
con la liquidazione la vocazione economica del soggetto non è più quella di restare nel mercato, bensì di procedere al soddisfacimento dei creditori esattamente con la liquidazione delle attività; se è vero allora che non è necessario che la società sia dotata di un eccesso di liquidità, per fronteggiare i pagamenti, l'avvicendamento allo scopo lucrativo di quello liquidatorio implica però che la consistenza del suo attivo sia assunta in una dimensione di valori effettivi, cioè nell'unica prospettiva rilevante, che è quella del realizzo (Cass. 28193/2020);
6. tanto più che, nella specie, la sussistenza di due posizioni creditorie impagate, rappresentate e provate nell'istruttoria avanti al tribunale e rinunciate solo dopo, comprova che comunque la società aveva debiti scaduti e non era in grado di farvi fronte al momento della decisione;
così come risultavano debiti fiscali per 78.000 Euro, su cui i motivi nulla deducono, mentre non appare riportato criticamente, rispetto all'accertamento condotto dal giudice di merito, il raffronto tra tale esposizione riscontrata e le richiamate disponibilità liquide, anche nella prospettiva dell'alternativo soddisfacimento immediato ed ordinario, al di fuori del criterio patrimoniale” (Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 23/06/2021) 16-07-2021, n. 20432);
• in applicazione del principio citato può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
• nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza della
[...]
desumibile: Controparte_2
- dall'esposizione debitoria maturata nei confronti del ricorrente (€ 6.464,67),
- dalla natura dei crediti rimasti insoddisfatti vantati dal ricorrente e cioè crediti di lavoro, i quali vengono tendenzialmente onorati anche nelle situazioni di difficoltà dell'impresa;
- dall'ammontare dei debiti tributari già notificati per € 76.360,35 e debiti di pronta notifica per
€ 43.334,36 e quindi dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
- dalla circostanza che la debitrice, come risulta dalla visura camerale, non ha depositato bilanci successivamente all'esercizio 2020.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
. in persona del proprio legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore A.U. sig. con sede legale in 20831 NO (Mb) Viale Santuario 3 – Parte_2 cod. fisc. e p.iva: – pec: P.IVA_1 Email_3 dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura nomina la dott.ssa (c.f ), con studio in Monza (MB), Vicolo Lambro 1 pec Persona_1 C.F._3
che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle Email_4 risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 17 marzo 2026 ore 11,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4,
CCII.
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile del Tribunale di Monza in data 03 dicembre 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Caterina Giovanetti