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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/07/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratica, ha pronunciato la seguente
sentenza
riservata all'udienza del 5.2.2015, nella causa civile iscritta al n.2413/2021 R.G.C.A. e vertente
tra
, residente in [...], rappresentata e difesa dall' Avv. Pier Luigi Parte_1 Vecchiotti del foro di Fermo, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale di quest'ultimo, in forza di procura allegata all'atto di citazione del 3.8.2021- Attrice
contro
, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in alla via Mario Capuani n. 38, presso lo studio dell'Avv. CP_1 Alessandra Acciaro, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Ferrati giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 22.11.2021- Convenuta
OGGETTO: risarcimento danni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 3.8.2021, esponeva che il 22.2.2020, intorno alle ore Parte_1
10.30, percorreva in bicicletta la strada provinciale n.1, in agro del Comune di
Controguerra allorquando, giunta in prossimità del civico n.25, incappava in una buca presente nella pavimentazione stradale, cadendo a terra;
che per l'effetto riportava lesioni, con conseguenti postumi di inabilità temporanea e di invalidità parziale permanente;
che nell'accaduto doveva ravvisarsi la responsabilità della CP_1
ai sensi dell'art. 2051 cod. civile.
[...]
1 Tutto quanto sopra premesso, la conveniva in giudizio avanti questo Tribunale il Pt_1 predetto , per sentirne dichiarare la responsabilità in relazione Controparte_2 all'occorso e per ottenerne conseguentemente la condanna al risarcimento dei danni, che quantificava in €.38.137,68, oltre agli interessi ed al rimborso delle spese processuali.
Si costituiva la , che contestava specificatamente i fatti posti Controparte_1 dall'attrice a fondamento della domanda risarcitoria;
nel merito, l'Ente convenuto riconduceva ogni danno a fatto e colpa della per non avere questa osservato la Pt_1 diligenza e la cautela minime, da chiunque pretendibili, nella conduzione del veicolo e nella fruizione del bene pubblico;
le contestazioni dell'Ente convenuto si estendevano anche ai profili quantitativi dell'avversa domanda risarcitoria. Nel corso dell'istruttoria, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale dedotta dall'attrice e veniva disposta ed espletata la CTU medico-legale sulla persona della La causa veniva rinviata Pt_1 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale e, su di esse, veniva trattenuta in decisione.
La domanda risarcitoria di parte attrice è fondata, per le ragioni di seguito esposte.
È noto che l'art.2051 cc onera il danneggiato di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Nella specie, l'attrice ha dimostrato la veridicità del fatto denunziato in citazione, ossia di essere caduta a terra - nel percorrere in bicicletta, il giorno 2.2.20, il tratto di strada provinciale summenzionato - a causa di una buca presente sul relativo manto stradale, profonda, non segnalata, nell'occasione 'invisibile' perché confusa a causa dei giochi di luce e ombra provocati dalla vegetazione ivi insistente, buca sulla quale andarono ad incappare le ruote del suo mezzo, facendole perdere l'equilibrio (cfr. verbale redatto dai
Carabinieri di Colonnella e dichiarazioni testimoniali rese dal testimone oculare dell'accaduto, che seguiva in bicicletta nonché la Testimone_1 Parte_1 mancata contestazione della provincia convenuta - nel thema decidendum - in ordine alla effettività della caduta dell'attrice nel contesto spazio temporale dalla stessa
2 prospettata in citazione;
cfr. le due fotografie della buca, prodotte dall'attrice con la costituzione in giudizio). ha altresì dimostrato sia che la buca in questione era (per estensione e Parte_1 profondità) un'insidia (cfr. le fotografie sopra richiamate, rivelanti che si trattava di una buca avente una profondità di circa 8 cm, una larghezza di circa 30 cm ed una lunghezza parimenti di circa 30 cm), sia che non vi era alcun segnale stradale che ne indicasse la presenza ovvero che impedisse il transito veicolare nel tratto stradale che la ospitava, sia che nell'occasione la visibilità della buca era confusa dal gioco di luci e ombre della vegetazione, sia che prima di cadere la sua andatura in bicicletta era da passeggio -25 km/h circa- (cfr. la testimonianza del , sia che la buca aveva un Testimone_1 colore (grigio scuro) sostanzialmente identico a quello della restante sede stradale (cfr. le citate fotografie).
In forza delle richiamate risultanze, deve allora ritenersi che l'attrice abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante ex art.2051 cc: infatti la ha dato prova Pt_1 del danno subito (cfr. sul punto la documentazione sanitaria in atti, la CTU medico legale espletata, nonché le dichiarazioni del testimone summenzionato, che la soccorse subito dopo il sinistro e che constatò il dolore alla testa e alla spalla dell'attrice), nonché della derivazione causale di esso da un modo d'essere della res, nella specie rappresentato da una profonda e non segnalata buca del manto bituminoso che si confondeva con l'asfalto a causa del gioco di luci e ombre della vegetazione, come tale avente una potenzialità dannosa intrinseca per coloro che (in specie se a bordo di biciclette o ciclomotori) ivi potessero incappare, con conseguente rischio di perdita di equilibrio, anche in ragione del contesto spazio temporale della situazione (orario diurno, visibilità della buca, per caratteristiche cromatiche e perché confusa con l'asfalto a causa del gioco di luci e ombre della vegetazione). In conclusione, l'attrice ha dato prova della pericolosità intrinseca della buca per il generale principio per cui 'il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante' (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16527 del 04/11/2003).
3 E' parimenti noto che, a fronte di una prova di tal fatto da parte del danneggiato, l'ente custode di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 cc, dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013), perché ad esempio determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15720 del 18/07/2011).
Nel caso in esame, la non ha in alcun modo vinto la predetta presunzione di CP_1 responsabilità.
Innanzitutto, la convenuta non ha mai dedotto né tanto meno dimostrato che la buca in questione si fosse 'aperta' all'improvviso ed immediatamente prima del passaggio dell'attrice nella strada ove quella insisteva (sì da non poter essere in grado di intervenire tempestivamente a chiuderla).
In secondo luogo, la convenuta non ha fornito alcuna dimostrazione del fatto che la buca fosse visibile (ad esempio per dimensioni, per morfologia ovvero per caratteristiche cromatiche) o segnalata e – come tale – evitabile da un accorto ciclista. Per contro – come già sottolineato – l'attrice ha dimostrato la invisibilità della buca (vd. supra)
In terzo luogo, la convenuta non ha dedotto (entro il thema decidendum) né ha preteso di provare (nel thema probandum) che la caduta dell'attrice fosse stata causata (ovvero, quanto meno, concausata) da una colpa di quest'ultima (ad esempio, per eccessiva velocità, per distrazione etc.; per il generale principio per cui 'il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione, che, risolvendosi nella formulazione delle ipotesi di ricostruzione dei fatti funzionali alle pretese da far valere in giudizio, non può non essere riservato in via esclusiva a chi di quel diritto assuma di essere titolare', cfr. ex multis Cass. N.
15142/2003; Cass. Sezioni Unite N. 1099 del 1998). Per
contro
- come parimenti già sottolineato – l'attrice ha fornito sul punto la prova positiva della propria andatura da passeggio.
4 In quarto luogo, la non ha dato prova del fatto che il tratto stradale in CP_1 questione fosse nella specie dotato di segnaletica, emergendo al contrario che la segnaletica di pericolo generico era posta nella direzione di marcia opposta a quella percorsa dalla (cfr. testimonianze rese e verbale dei militi intervenuti). Per contro Pt_1
– come già sottolineato - l'attrice ha dimostrato che il contesto ambientale coevo era connotato da un gioco di luci e ombre causato dalla vegetazione ivi insistente che confondeva la buca con questo gioco di luce.
In quinto luogo, anche l'ulteriore assunto difensivo speso dalla convenuta al fine di imputare all'attrice un rimprovero di imprudenza in quanto la buca era segnalata, è rimasto privo di qualsivoglia sostegno probatorio (cfr. anche sul punto l'ignoranza della circostanza in capo ai testi e ). Tes_2 Testimone_1
La Cassazione è costante nel ritenere che, in materia di strade pubbliche, per assicurare la sicurezza degli utenti la P.A., quale proprietaria, ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione ( art.16 Legge n.2248/1865, all.F; art.14 cds;
art.28 Legge
n.2248/1965), nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale ("banchina"), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto anch'essa, in assenza di specifica segnalazione contraria, benché non pavimentata per la sua apparenza esteriore suscita negli utenti affidamento di consistenza e sicura transitabilità, sicché non deve presentare insidie o trabocchetti, la cui sussistenza comporta pertanto la responsabilità della P.A. per i danni che ai medesimi ne siano derivati (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5445 del 14/03/2006; (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 22755 del 04/10/2013); ciò non può non valere, a maggior ragione, per gli spazi asfaltati della sede stradale, posti in immediata contiguità con la corsia di marcia dei veicoli;
nella specie, inoltre, la buca si estendeva nella parte destra della carreggiata, sicché il fatto che il ciclista ci sia incappato è circostanza compatibile con una posizione di circolazione di quest'ultimo rispettosa del Codice della Strada, il quale impone di tenere i velocipedi 'il più vicino possibile al margine destro della carreggiata' (art.143 cds).
5 Deve pertanto concludersi – alla luce della considerazione comparata di tutte le risultanze sopra descritte - con l'affermazione di una responsabilità esclusiva ex art.2051 cc della Provincia per il sinistro occorso a . Parte_1
Passando a questo punto all'esame dei danni risarcibili e partendo dalla considerazione di quelli biologici denunziati dall'attrice, essi si identificano in quelli analiticamente accertati dal CTU medico legale Dott. (con relazione tecnica da Persona_1 intendersi qui integralmente richiamata per relationem e condivisa, perché espletata con metodo circostanziato e perché rimasta immune da qualsivoglia nota critica delle parti): detti danni sono stati apprezzati, sul piano medico–legale: in 10 giorni di invalidità temporanea assoluta, in 30 giorni di invalidità temporanea al 75%, in 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, in 30 giorni di invalidità temporanea parziale al
25% ed in un danno permanente del 6%.
Tali danni, da liquidarsi ex art.139 D.L.vo n.209/05 , ex D.M. 25 giugno 2015 e tenendo conto dell'età dell'infortunata all'epoca del sinistro (anni 51) posso essere così quantificati: €.7.200,00 per il danno biologico permanente (considerando €.1.200,00 per punto), €.3.038,20 per la invalidità temporanea (quest'ultima, considerando €.55,24 al dì per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta). Al danno biologico va aggiunta una percentuale del 50% per la personalizzazione pari ad €.3.600,00, spese mediche per
€.155,00 e spese per la relazione peritale pari ad €.366,00, così per un totale di €.14.359,20, già all'attualità.
Il predetto importo tabellare risulta congruo al caso di specie, avendo l'attrice dedotto
(nel thema decidendum), e provato le circostanze legittimanti la suddetta personalizzazione del danno permanente con lieve incidenza negativa sulle attività ludico-ricreative (cfr. ctu e testimonianze dei familiari), nonché la sopravvenienza di una sofferenza morale conseguitale a causa della summenzionata micropermanente (per il principio per cui 'il danno non patrimoniale, costituendo pur sempre un danno- conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, non potendo mai considerarsi "in re ipsa", (cfr. Cass.n.20987/2007); per il corollario per cui 'le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale
6 condotta, dovendo l'attrice mettere la convenuta in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo', cfr.
Cass.n.691/2012).
La ha altresì diritto al rimborso delle spese mediche sostenute in Parte_1 conseguenza del sinistro, documentate, considerate congrue dal CTU e pari ad €. 155,00.
Il CTU ha escluso qualsivoglia incidenza della micropermanente riportata dall'attrice sulla capacità lavorativa specifica della stessa, né quest'ultima ha fornito alcuna prova della effettiva compromissione della propria idoneità all'attività lavorativa ovvero delle proprie pregresse capacità reddituali (per il generale principio per cui 'il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico - fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza, sulla scorta delle allegazioni e dei congruenti riscontri forniti dal danneggiato', cfr. ex multis
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15674 del 15/07/2011).
All'attrice compete altresì – anche d'ufficio – sulla complessiva somma risarcitoria spettantegli (pari ad €.14.359,20), l'equivalente del mancato tempestivo godimento del bene danneggiato, ovvero del suo controvalore in denaro, quale mancato guadagno o lucro cessante ai sensi dell'art.1223 cc, richiamato dall'art.2056 cc, provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice, secondo le citate Sezioni Unite, con ogni mezzo e quindi anche mediante criteri presuntivi ed equitativi (cfr. in tal senso ex multis Sez.UU.Cass n.1712/95,Cass. N.
608/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010). Per la liquidazione concreta del danno, il giudice può riconoscere – come nella specie - interessi anche al tasso legale su somme progressivamente devalutate e rivalutate (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18028 del 03/08/2010; Cass. Sent. 26.10.2004 n.
20742; Cass.10565/02), dalla data del 4.9.2020 (approssimativamente coincidente con il momento in cui la invalidità temporanea si è tradotta in invalidità permanente, con conseguente maturazione del complessivo credito risarcitorio di cui è causa) sino alla data odierna.
Infine, sulla somma complessiva di cui sopra (danno risarcibile + danno da ritardo) spetteranno dalla data pubblicazione della presente sentenza al saldo gli interessi
7 corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art.1282 cc, in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
In merito al danno patrimoniale richiesto dall'attrice per il danneggiamento della bicicletta, solo allegata ma non provata, esso non può essere liquidato e la richiesta va pertanto rigettata in quanto non documentata. le spese extraprocessuali, in particolare quelle legali stragiudiziali, possono essere liquidate e rimborsate, ma devono essere documentate e, in genere, sono considerate un danno emergente. La liquidazione avviene secondo le tariffe forensi, non in base alla parcella del legale, e devono essere provate.
Al di là del rimborso delle spese extraprocessuali relative alla perizia di parte, documentate, le altre spese così come richiesto dalla difesa dell'attrice non possono essere riconosciute. Ed invero, esse possono essere rimborsate se sono state necessarie e hanno contribuito al raggiungimento di un risultato utile, come evitare un giudizio o ottenere una rapida risoluzione del problema. nonché documentate con fatture, ricevute o altri documenti che ne provino l'effettivo sostenimento e la loro pertinenza alla controversia, devono essere quindi spese utili, che hanno contribuito a risolvere il problema o evitare il giudizio. Nel caso di specie, le spese extraprocessuali da una parte non risultano documentate in quanto la fattura allegata indica degli onorari extraprocessuali non indicati specificamente, tanto che il Tribunale non può valutarne l'utilità, dall'altra non hanno contribuito alla risoluzione rapida della questione. Quindi anche detta richiesta va rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano come da dispositivo.
Le spese della CTU si pongono definitivamente a carico di parte convenuta
- a titolo di ristoro del cd. danno da ritardo - agli interessi al tasso legale (tempo per tempo vigente) sulla predetta somma (da devalutarsi e rivalutarsi progressivamente anno per anno, secondo gli indici Istat F.O.I.), a decorrere dall'1.9.09 sino alla data odierna, oltre interessi corrispettivi al tasso legale sulla somma complessiva così calcolata, dalla data odierna al saldo.
P.Q.M.
8 la giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro Parte_1
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Controparte_1
-accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta al CP_1 pagamento in favore dell'attrice della somma di €.14.359,20 a titolo di risarcimento danni, oltre, a titolo di ristoro del cd. danno da ritardo, agli interessi al tasso legale (tempo per tempo vigente) sulla predetta somma (da devalutarsi e rivalutarsi progressivamente anno per anno, secondo gli indici Istat F.O.I.), a decorrere dal 4.9.2020 sino alla data odierna, oltre interessi corrispettivi al tasso legale sulla somma complessiva così calcolata, dalla data odierna al saldo;
-condanna la convenuta a rimborsare a le spese del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio che liquida in complessivi €.7.000,00 per competenze di avvocato, oltre esborsi, maggiorazione forfettaria al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Teramo, il 24 luglio 2025
LA GIUDICE ONORARIA
(Carla Fazzini)
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