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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/02/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3208/2023 RG
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Torre del Greco (NA) alla via Marconi n. 66, Parte_1
presso la sede legale dell'ente unitamente agli avv.ti Eduardo Martucci e Giovanni Rajola Perscarini che la rappresentano e la difendono in virtù delle procure alle liti apposte in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, come da mandato in calce al ricorso CP_1
monitorio, dall'avv. Vincenzo Guida
1 OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 707/2023 del 8.5.2023 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata, Sez. II.
Conclusioni: come da atti e verbali d'udienza del 6.2.2025.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 707/2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 8.5.2023, attraverso il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della della complessiva CP_1
somma di euro 77.264,93 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese, quale somma dovuta a titolo di saldo delle fatture emesse per prestazioni sanitarie erogate nel mese di Ottobre dell'anno 2013.
L'opponente, a sostegno della spiegata opposizione, ha eccepito che la somma richiesta non era dovuta in quanto inerente ad attività svolta in eccesso rispetto ai tetti di spesa prefissati per le prestazioni odontoiatriche relative all'anno 2013, e quindi non ricomprese nella convenzione con il servizio sanitario nazionale.
Pertanto, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, la società opposta si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza dell'opposizione e instando per il relativo rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione spiegata dalla è fondata e merita accoglimento, tuttavia solo nei Parte_2
limiti e per i motivi che seguono.
Giova ricordare che, per costante giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr.
2 Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n.
10261); orbene, la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
Nella fattispecie, non è contestato che l'opposta quale soggetto accreditato con CP_1
l' opponente, sia autorizzata ad erogare prestazioni sanitarie ai sensi della legge Controparte_2
833/78; nonché che, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma II, del d.lgs. n. 502/1992 tra le parti sia stato sottoscritto un contratto avente ad oggetto le prestazioni rese nell'anno 2013 (cfr. all. atto di opposizione).
Part Ciò premesso, l' opponente ha eccepito la non debenza delle fatture azionate in quanto riferite e prestazioni erogate ( nel mese di Ottobre 2013) in eccedenza rispetto al tetto di spesa fissato per le prestazioni odontoiatriche.
Segnatamente, l'opponente ha rilevato che, con raccomandata a/r ricevuta in data 17.2.2014, ha comunicato alla società opposta la nota n. 145/MB del 31.1.2014 ( a firma del Responsabile
e del Direttore Sanitario), in cui si dava atto dell'avvenuto superamento, per il mese di Pt_3
Ottobre del 2013, dei tetti di spesa, limitatamente alla somma di euro 77.264,93.
Orbene, in ordine alla predetta eccezione di avvenuto sforamento del tetto di spesa si ricorda che il nuovo modello di servizio sanitario nazionale che si è andato delineando a partire dal D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - è caratterizzato dal principio della necessaria programmazione sanitaria che si concretizza con l'adozione di un piano annuale preventivo che, previsto inizialmente per le sole aziende ospedaliere (articolo 6, comma 5° della legge 23 dicembre 1994, n. 724), è stato esteso dall'articolo 2, comma 8 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati.
Il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato, con significative modifiche, dall'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In particolare, con l'art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997 le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modificazioni, sono tenute ad individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, i limiti massimi
3 annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario ed i preventivi annuali, con ciò esprimendo la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario (ed in particolare di quelli privati accreditati) si svolga esclusivamente nell'ambito di una pianificazione finanziaria, con la conseguenza che tale imprescindibile funzione programmatoria, tendente a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, deve intervenire in ogni caso, perché la fissazione dei limiti di spesa rappresenta comunque l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate
(Consiglio Stato, sez. V, 25 gennaio 2002, n. 418).
Dalla disciplina sopra descritta emerge, quindi, che la remunerazione delle prestazioni sanitarie non può mai comportare il superamento del tetto massimo di spesa, definito per la singola struttura accreditata in ragione di atti di programmazione preventiva.
La determinazione della capacità operativa massima dipende dalle dotazioni di personale e di attrezzature tecniche nonché dall'assetto organizzativo della struttura accreditata ed è un limite ulteriore posto a garanzia del livello qualitativo delle prestazioni erogate, per cui l'osservanza di tale vincolo non esclude la fissazione del budget che risponde a diverse esigenze di programmazione, razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria.
In materia si è anche chiarito che il principio di irrilevanza dei tetti di spesa rispetto agli incrementi tariffari trova fondamento nell'esigenza indefettibile che una modificazione dei tetti di spesa può derivare unicamente dal reperimento delle risorse finanziarie per fronteggiare l'incremento dell'onere finanziario, essendo da escludere che il servizio sanitario possa essere chiamato a pagare somme che non trovano adeguata copertura, essendo le risorse inesistenti o indisponibili.
Tale principio ha il suo esplicito riscontro normativo nell'art. 8 quinquies comma 2 lett. e bis), d.lgs.
n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 8 d.l. n. 248 del 2007, nella parte in cui prevede che, in caso di incremento dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, il volume massimo di prestazioni remunerate si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa, a meno che non sopravvengono nuovi accordi integrativi, nel rispetto comunque dell'equilibrio economico — finanziario programmato.
In tale quadro, l'applicazione del meccanismo della regressione tariffaria serve appunto a garantire l'osservanza degli insormontabili limiti di spesa (cfr. Napoli, sez. I, 03/06/2013, Controparte_3
n. 2862).
Chiarito ciò, occorre considerare che il quadro normativo dianzi descritto comporta un riparto dell'onere della prova a carico degli odierni contendenti, alla luce del quale al centro opposto spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle prestazioni di cui si
Part domanda il pagamento, mentre l' opponente è gravata della prova circa l'inosservanza del
4 predetto limite costituito dal tetto di spesa (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-08-2016, sentenza n.
17437).
Nel caso in esame, l' ha fornito la prova dell'avvenuto superamento del credito Parte_1
mediante la produzione della nota n. prot. 145/MB del 31.1.2014, notificata, a mezzo raccomandata a/r, al Centro in data 17.2.2014.
A tal proposito, si ribadisce come la tardività della comunicazione ( comunicazione avvenuta solo il
17.2.2014, e relativa all'avvenuto sforamento del tetto di spesa per il mese di Ottobre del 2013), non ha sacrificato l'interesse del centro opposto al corrispettivo, in quanto tale corrispettivo è parametrato a quanto oggettivamente rientrante entro i limiti di spesa, e rimane tale anche se la comunicazione della decurtazione non è stata tempestiva;
né può parlarsi di violazione del dovere di buona fede, in quanto mediante la predisposizione del regolamento contrattuale le parti hanno espressamente accettato che in caso di superamento dei tetti di spesa determinata per macroarea avrebbe operato il meccanismo della regressione tariffaria, con la conseguenza che la tardiva comunicazione non ha influenza alcuna sul programma contrattuale consensualmente stabilito (cfr.
T.A.R. Napoli, ( sez. I, 11/11/2019, n. 5339; Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, n. CP_3
30510).
Tutto quanto premesso, l'opposizione va accolta, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo;
ne discende che, in dispositivo, va dichiarata non dovuta, da parte dell'opponente , in Parte_2
favore della la somma di euro 77.264,93 oltre interessi moratori. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (scaglione di riferimento da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00): nondimeno, in ragione della non complessità della vicenda, si giustifica l'applicazione dei parametri minimi di cui allo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 707/2023 del
8.5.2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, dichiara non dovuta, da parte dell' , in favore della la somma di euro 77.264,93 oltre interessi Parte_2 CP_1
moratori;
5 B) Condanna la in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore dell' CP_1 Pt_2
, in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite, che si liquidano in euro 409,00
[...]
per spese vive ed euro 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, 22.2.2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3208/2023 RG
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Torre del Greco (NA) alla via Marconi n. 66, Parte_1
presso la sede legale dell'ente unitamente agli avv.ti Eduardo Martucci e Giovanni Rajola Perscarini che la rappresentano e la difendono in virtù delle procure alle liti apposte in calce all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, come da mandato in calce al ricorso CP_1
monitorio, dall'avv. Vincenzo Guida
1 OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 707/2023 del 8.5.2023 emesso dal Tribunale di Torre
Annunziata, Sez. II.
Conclusioni: come da atti e verbali d'udienza del 6.2.2025.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 707/2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata in data 8.5.2023, attraverso il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della della complessiva CP_1
somma di euro 77.264,93 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 e spese, quale somma dovuta a titolo di saldo delle fatture emesse per prestazioni sanitarie erogate nel mese di Ottobre dell'anno 2013.
L'opponente, a sostegno della spiegata opposizione, ha eccepito che la somma richiesta non era dovuta in quanto inerente ad attività svolta in eccesso rispetto ai tetti di spesa prefissati per le prestazioni odontoiatriche relative all'anno 2013, e quindi non ricomprese nella convenzione con il servizio sanitario nazionale.
Pertanto, chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, la società opposta si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza dell'opposizione e instando per il relativo rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione spiegata dalla è fondata e merita accoglimento, tuttavia solo nei Parte_2
limiti e per i motivi che seguono.
Giova ricordare che, per costante giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr.
2 Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n.
10261); orbene, la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di opposizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
Nella fattispecie, non è contestato che l'opposta quale soggetto accreditato con CP_1
l' opponente, sia autorizzata ad erogare prestazioni sanitarie ai sensi della legge Controparte_2
833/78; nonché che, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma II, del d.lgs. n. 502/1992 tra le parti sia stato sottoscritto un contratto avente ad oggetto le prestazioni rese nell'anno 2013 (cfr. all. atto di opposizione).
Part Ciò premesso, l' opponente ha eccepito la non debenza delle fatture azionate in quanto riferite e prestazioni erogate ( nel mese di Ottobre 2013) in eccedenza rispetto al tetto di spesa fissato per le prestazioni odontoiatriche.
Segnatamente, l'opponente ha rilevato che, con raccomandata a/r ricevuta in data 17.2.2014, ha comunicato alla società opposta la nota n. 145/MB del 31.1.2014 ( a firma del Responsabile
e del Direttore Sanitario), in cui si dava atto dell'avvenuto superamento, per il mese di Pt_3
Ottobre del 2013, dei tetti di spesa, limitatamente alla somma di euro 77.264,93.
Orbene, in ordine alla predetta eccezione di avvenuto sforamento del tetto di spesa si ricorda che il nuovo modello di servizio sanitario nazionale che si è andato delineando a partire dal D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - è caratterizzato dal principio della necessaria programmazione sanitaria che si concretizza con l'adozione di un piano annuale preventivo che, previsto inizialmente per le sole aziende ospedaliere (articolo 6, comma 5° della legge 23 dicembre 1994, n. 724), è stato esteso dall'articolo 2, comma 8 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati.
Il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato, con significative modifiche, dall'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In particolare, con l'art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997 le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'art. 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e successive modificazioni, sono tenute ad individuare preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, i limiti massimi
3 annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario ed i preventivi annuali, con ciò esprimendo la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario (ed in particolare di quelli privati accreditati) si svolga esclusivamente nell'ambito di una pianificazione finanziaria, con la conseguenza che tale imprescindibile funzione programmatoria, tendente a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, deve intervenire in ogni caso, perché la fissazione dei limiti di spesa rappresenta comunque l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate
(Consiglio Stato, sez. V, 25 gennaio 2002, n. 418).
Dalla disciplina sopra descritta emerge, quindi, che la remunerazione delle prestazioni sanitarie non può mai comportare il superamento del tetto massimo di spesa, definito per la singola struttura accreditata in ragione di atti di programmazione preventiva.
La determinazione della capacità operativa massima dipende dalle dotazioni di personale e di attrezzature tecniche nonché dall'assetto organizzativo della struttura accreditata ed è un limite ulteriore posto a garanzia del livello qualitativo delle prestazioni erogate, per cui l'osservanza di tale vincolo non esclude la fissazione del budget che risponde a diverse esigenze di programmazione, razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria.
In materia si è anche chiarito che il principio di irrilevanza dei tetti di spesa rispetto agli incrementi tariffari trova fondamento nell'esigenza indefettibile che una modificazione dei tetti di spesa può derivare unicamente dal reperimento delle risorse finanziarie per fronteggiare l'incremento dell'onere finanziario, essendo da escludere che il servizio sanitario possa essere chiamato a pagare somme che non trovano adeguata copertura, essendo le risorse inesistenti o indisponibili.
Tale principio ha il suo esplicito riscontro normativo nell'art. 8 quinquies comma 2 lett. e bis), d.lgs.
n. 502 del 1992, introdotto dall'art. 8 d.l. n. 248 del 2007, nella parte in cui prevede che, in caso di incremento dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, il volume massimo di prestazioni remunerate si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa, a meno che non sopravvengono nuovi accordi integrativi, nel rispetto comunque dell'equilibrio economico — finanziario programmato.
In tale quadro, l'applicazione del meccanismo della regressione tariffaria serve appunto a garantire l'osservanza degli insormontabili limiti di spesa (cfr. Napoli, sez. I, 03/06/2013, Controparte_3
n. 2862).
Chiarito ciò, occorre considerare che il quadro normativo dianzi descritto comporta un riparto dell'onere della prova a carico degli odierni contendenti, alla luce del quale al centro opposto spetta dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle prestazioni di cui si
Part domanda il pagamento, mentre l' opponente è gravata della prova circa l'inosservanza del
4 predetto limite costituito dal tetto di spesa (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 31-08-2016, sentenza n.
17437).
Nel caso in esame, l' ha fornito la prova dell'avvenuto superamento del credito Parte_1
mediante la produzione della nota n. prot. 145/MB del 31.1.2014, notificata, a mezzo raccomandata a/r, al Centro in data 17.2.2014.
A tal proposito, si ribadisce come la tardività della comunicazione ( comunicazione avvenuta solo il
17.2.2014, e relativa all'avvenuto sforamento del tetto di spesa per il mese di Ottobre del 2013), non ha sacrificato l'interesse del centro opposto al corrispettivo, in quanto tale corrispettivo è parametrato a quanto oggettivamente rientrante entro i limiti di spesa, e rimane tale anche se la comunicazione della decurtazione non è stata tempestiva;
né può parlarsi di violazione del dovere di buona fede, in quanto mediante la predisposizione del regolamento contrattuale le parti hanno espressamente accettato che in caso di superamento dei tetti di spesa determinata per macroarea avrebbe operato il meccanismo della regressione tariffaria, con la conseguenza che la tardiva comunicazione non ha influenza alcuna sul programma contrattuale consensualmente stabilito (cfr.
T.A.R. Napoli, ( sez. I, 11/11/2019, n. 5339; Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, n. CP_3
30510).
Tutto quanto premesso, l'opposizione va accolta, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo;
ne discende che, in dispositivo, va dichiarata non dovuta, da parte dell'opponente , in Parte_2
favore della la somma di euro 77.264,93 oltre interessi moratori. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (scaglione di riferimento da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00): nondimeno, in ragione della non complessità della vicenda, si giustifica l'applicazione dei parametri minimi di cui allo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e per l'effetto, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 707/2023 del
8.5.2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, dichiara non dovuta, da parte dell' , in favore della la somma di euro 77.264,93 oltre interessi Parte_2 CP_1
moratori;
5 B) Condanna la in pers. del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore dell' CP_1 Pt_2
, in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite, che si liquidano in euro 409,00
[...]
per spese vive ed euro 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata, 22.2.2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
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