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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 2340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2340 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14245/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14245/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CARONI LUCA e Parte_1 P.IVA_1 con elezione di domicilio in VIA XX SETTEMBRE N. 56 47923 RIMINI presso l'avvocato suddetto
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti BIASI ANTONIO e Controparte_1 P.IVA_2
Fortunato Gitto e con elezione di domicilio presso il domicilio digitale eletto agli indirizzi di posta elettronica dei difensori
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati in via telematica .
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 01.04.2022 a Parte_1 convenuto in giudizio hiedendo: Controparte_1
“Nel merito, in via principale:
- Accertare e/o dichiarare con sentenza costitutiva la risoluzione giudiziale del contratto di servizi datato 13/09/2021, concluso tra la Soc. e la società Parte_1 Controparte_1 per inadempimento di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile;
- Conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della alla Controparte_2 restituzione della somma già versata a titolo di compenso pari ad euro 14.640,00, come conseguenza dell'inadempimento imputabile e grave della controparte e Controparte_3 per gli effetti, condannare la al risarcimento dei danni conseguenza Controparte_3 immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale.
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”
Si è costituita in giudizio hiedendo: Controparte_1
1. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
2. IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO, accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale ex art. 1456. c.c. per esclusivo inadempimento di nonché l'obbligo del Parte_1 pagamento, da parte del Cliente inadempiente, di una penale ex art. 1382 c.c. pari alla metà del compenso pattuito e, per l'effetto, condannare la società attrice al pagamento in favore della società convenuta della complessiva somma di € 135.840,00 (euro centotrentacinquemilaottocentoquaranta/00), per i titoli e le causali precisate in narrativa al § III,
o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto”
All'udienza del 24.01.2023 il Giudice ha assegnato i termini per le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., non ha ammesso le prove articolate dalle parti e ha fissato per la precisazione delle pagina 2 di 8 conclusioni l'udienza del 11.12.2024, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In sintesi, la società attrice ha allegato che, avendo necessità di reperire finanziamenti sul mercato dei capitali, in data 13.09.2021 ha sottoscritto con la società convenuta un contratto con il quale le ha conferito un incarico per lo svolgimento di attività di consulenza finalizzata alla selezione partner, verifica e collocamento di un prestito obbligazionario “Minibond” (doc. 4 attrice ). sostiene di avere compiutamente fornito a controparte la Parte_1 documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico assegnato e che, nonostante ciò,
avrebbe “tergiversato” nell'adempimento di quanto pattuito richiedendo Controparte_1 ulteriore documentazione superflua senza consegnare alcun “Information Memorandum” né la
“Due diligence”. In assenza della consegna di tale documentazione e dell'inadempimento contrattuale della società convenuta, assume di aver diritto alla restituzione della somma di euro
12.000,00, corrisposta alla data di sottoscrizione del contratto e corrispondente al 10% del compenso complessivo convenuto pari a euro 120.000,00 oltre IVA (art. 6 del contratto) e che non risulta dovuta la somma di euro 60.000,00 oltre IVA richiesta dalla convenuta e corrispondente al secondo acconto pari al 50% del corrispettivo pattuito.
pertanto, chiede la risoluzione del contratto per inadempimento e la Parte_1 restituzione della somma già versata ai sensi dell'articolo 6 del Contratto (doc. 5 – 6 attrice).
Deduce inoltre che la convenuta avrebbe tenuto un comportamento contrario a buona fede nella predisposizione del contratto, essendo il contratto sbilanciato a proprio favore, prevedendo stretti termini di adempimento per la consegna della documentazione solo a carico dell'attrice in assenza di previsione di un termine per l'espletamento dell'incarico da parte della convenuta e prevedendo una clausola risolutiva espressa a favore unicamente della stessa parte, assistita da clausola penale.
La società convenuta ha contestato di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, giungendo all'elaborazione della DUE DILIGENCE con esito positivo (doc. 2 convenuta) e maturando, pertanto, il diritto al 50% del compenso così come previsto dall'art. 6 del Contratto.
Ha precisato che le richieste di ulteriore documentazione erano finalizzate alla predisposizione del cd. Info Memo necessario alla prosecuzione dell'iter volto alla sottoscrizione del Mini Bond.
pagina 3 di 8 Deduce inoltre che la società attrice aveva omesso di corrispondere l'IVA sulla somma di euro
12.000,00 già corrisposta e corrispondente al 10% del compenso e ne ha chiesto pertanto il saldo completo. Inoltre ha affermato di aver maturato il diritto al pagamento del 50% del compenso pattuito, avendo svolto con esito positivo la due diligence sulla società attrice, pari ad euro 60.000,00 oltre IVA;
ha chiesto inoltre, in via riconvenzionale, in ragione del mancato adempimento da parte della società attrice alle obbligazioni di pagamento previste dal contratto, di dichiararsi la risoluzione di diritto del contratto in forza di clausola risolutiva espressa e di condannarsi la società attrice al pagamento, a titolo di penale ex art. 1382 c.c., della somma di euro 60.000,00, corrispondente alla metà del compenso pattuito, a norma dell'articolo 4 del
Contratto, per un totale di euro 135.840,00 o della maggiore o minor somma accertata in giudizio.
Le domande proposte dalla società attrice sono infondate e vanno respinte per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, si osserva che la società convenuta con propria comparsa di costituzione e risposta ha prodotto il documento contenente la Due Diligence con esito positivo datato
09.12.2021 (doc. 2 convenuta). Nel documento in esame, infatti, l'odierna attrice è stata valutata
“adeguata all'emissione di un titolo obbligazionario Minibond” (pag. 9 doc. 2 convenuta).
La parte attrice non ha preso posizione sull'anzidetto documento né lo ha contestato nei propri atti difensivi e con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 , successiva alla produzione del documento, ha sostenuto, ignorando la produzione documentale, che la società opposta non avrebbe “mai effettuato o meglio concluso la prevista DUE DILIGENCE, ma ha sempre accampato scuse e chiesto documenti in modo dilatorio ed irrituale in merito” (memoria 183 n. 1 )
A ciò si aggiunge che l'odierna convenuta ha allegato l'invito a una riunione da svolgere da remoto per il successivo 21.12.2021 avente a oggetto “ e prossimi Parte_2 Pt_3
21 dic 2021 3:30PM - 4:30PM” a cui era invitato a partecipare, tra gli altri, il sig.
[...] Per_1
legale rappresentante di (doc. 8 convenuta).
[...] Parte_1
Tale documento, che dimostra che a tale data la Due Diligence era già stata completata ed inviata all'opponente, tanto da essere oggetto della riunione convocata per il 21.12.2021, non è stato fatto oggetto di osservazioni o contestazione da parte dell'odierna attrice.
Del resto non risulta provato che la società opponente abbia mai contestato in corso di rapporto la mancata predisposizione della Due Diligence o abbia sollecitato la società convenuta a pagina 4 di 8 predisporre l'anzidetto documento. Solo a seguito del sollecito da parte della convenuta al pagamento del 50% del compenso pattuito, a norma dell'art. 6 del contratto, la società attrice ha lamentato per la prima volta il mancato completamento del documento in esame ( cfr doc. 18 di parte attrice ).
La produzione da parte della convenuta del documento costituito dalla Due Diligence attestante l'adeguatezza della società attrice ad accedere al finanziamento tramite lo strumento del
Minibond dimostra il compiuto adempimento alle obbligazioni contrattuali, così superare le generiche contestazioni di parte attrice in ordine alle asserite immotivate e dilatorie richieste di invio di documenti ed alla mancata predisposizione del documento.
I documenti prodotti dall'attrice, che il procuratore non ha neppure illustrato nel loro contenuto, così da rendere non doveroso il loro esame da parte del giudizio ( Cass. S.U. 2435/2008 : “..deve ribadirsi - in conformità, del resto, ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 16 agosto 1990, n. 8304). Poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata (cfr. Cass. 12 febbraio 1994,
n. 1419; Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385. Nel senso che perché il giudice possa e debba esaminare documenti versati in atti lo stesso deve accertare, oltre la ritualità della produzione, cioè verificare che la produzione stessa sia avvenuta nel rispetto delle regole del contraddittorio, anche la esistenza di una domanda, o di una eccezione, espressamente basata su quei documenti, Cass. 22 novembre 2000, n. 15103, specie in motivazione) non valgono a provare l'asserito inadempimento contrattuale.
Si tratta di generiche comunicazioni con cui, da un lato, richiedeva Controparte_1 informazioni aggiuntive ai fini della compilazione di un documento diverso dalla Due Diligence costituito dal cd. info-memo (doc. 9 attrice) e, dall'altro, dell'invio da parte di di allegati Pt_1 privi di riferimento alla due diligence, rassicurando la convenuta circa l'invio di quanto pagina 5 di 8 ulteriormente richiesto (doc. 11, 13, 14, 15 attrice). Lo stesso si dica per l'estratto della chat di whatsapp prodotto dalla società attrice a sostegno della propria ricostruzione: anche in tali messaggi non viene mai fatta menzione alla due diligence o a documenti necessari ai fini della sua compilazione bensì i vari soggetti coinvolti si scambiano comunicazioni di natura organizzativa (doc. 17 attrice).
Inconferenti sono le generiche contestazioni riferite al regolamento contrattuale asseritamente squilibrato in favore della convenuta, posto che attengono alla fase genetica del rapporto, non oggetto delle domande spese in giudizio dalle parti.
Per le ragioni esposte, avendo la convenuta compiutamente adempiuto al contratto, vanno respinte tutte le domande proposte dalla società attrice;
inoltre, avendo la convenuta elaborato la Due Diligence di ammissibilità alla quale era subordinato, a norma dell'art. 6 del contratto, il pagamento del 50% del compenso convenuto, compete il pagamento di euro 60.000,00 oltre
IVA a titolo di secondo acconto ( cfr fattura n. 56-E/2021 del 23/09/2021 doc. 4 di parte convenuta ) Spetta inoltre il pagamento dell'IVA sulla somma di euro 12.000,00, già pagata dalla società attrice e corrispondente al 10% del compenso pattuito, pari alla somma di euro
2.640,00 ( cfr fattura 23-E/2021 del 23/09/2021 ).
La domanda riconvenzionale della convenuta diretta alla pronuncia della Controparte_1 risoluzione di diritto del contratto ed al pagamento della penale contrattuale va respinta.
La società convenuta ha chiesto, ai sensi dell'art. 4 del contratto, la risoluzione di diritto del contratto e l'applicazione della clausola penale per grave inadempimento da parte dell'attrice rispetto alle obbligazioni di pagamento assunte con il contratto (pag. 6 comparsa di costituzione e risposta).
Tuttavia con la lettera del 2.4.2022, con la quale ha azionato la clausola risolutiva espressa ed ha chiesto il pagamento della penale, a norma dell'art. 4 del contratto, e con la stessa comparsa di risposta ( punto da d a i ) ha allegato l'inadempimento della società attrice all'obbligo di fornire i documenti necessari alla predisposizione del “c.d. Info Memo (documento necessario per presentare una target ai potenziali investitori e che è cosa ben diversa dalla Due Diligence di ammissibilità) “ ( cfr lettera del 2.4.2022 sub. doc. 3 di parte convenuta ), così azionando la clausola contrattuale anche per tale diverso inadempimento contrattuale.
La clausola n. 4 del contratto non era diretta ad assistere l'obbligo di pagamento dei compensi bensì il tempestivo invio di documenti da parte della società attrice ( cfr art. 4 del contratto “In caso di mancato invio alla Società di servizi, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente
pagina 6 di 8 contratto, della documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, o in caso di mancata ingiustificata collaborazione con il Professionista incaricato viene espressamente concordata tra le parti la risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e l'obbligo del pagamento, da parte del cliente inadempiente, di una penale ex art. 1382 c.c., pari alla metà del compenso “ )
Dunque certamente il mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento non giustifica la risoluzione di diritto del contratto né il conseguente diritto al pagamento della penale contrattuale.
Inoltre clausola contrattuale è estremamente generica e non fornisce alcuna indicazione in ordine ai documenti necessari ai fini dello svolgimento dell'incarico, a maggior ragione trattandosi di contratto che prevede lo svolgimento di un'attività complessa che si articolava in diverse fasi ( “Il Cliente, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, ha l'obbligo di far pervenire alla Società di servizi la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico. A tal fine, la Società di servizi dichiara, ed il Cliente ne prende atto che la legge può prevedere termini di prescrizione e di decadenza per gli adempimenti connessi alla prestazione professionale oggetto del presente contratto. La consegna della documentazione occorrente all'espletamento dell'incarico non sarà oggetto di sollecito da parte della Società di servizi, la quale declina ogni responsabilità per la mancata o tardiva esecuzione dell'incarico dovuta al ritardo, incuria o inerzia del Cliente. La
Società di servizi classificherà e ordinerà i documenti, per poi procedere ad effettuare le analisi e le elaborazioni necessarie all'espletamento delle attività di cui al precedente §1 ed a curare gli incombenti conseguenziali in ottemperanza alla normativa vigente, entro i tempi previsti a pena di decadenza per l'espletamento dell'incarico. Il Cliente ha altresì l'obbligo di informare tempestivamente la Società di servizi in ordine a qualsivoglia variazione inerente all'incarico conferito mediante atti scritti. ) L'indeterminatezza della clausola risolutiva espressa, che non identifica lo specifico inadempimento contrattuale al quale consegue la risoluzione di diritto del contratto, ne comporta la nullità ( Cass. 23829/2021 ).
L'assoluta indeterminatezza dei documenti necessari ai fini dell'espletamento dell'incarico è dimostrato dalle stesse difese della convenuta che non indica nei propri atti quali fossero i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico non tempestivamente trasmessi dalla società attrice e rimanda ad una estesa produzione documentale non oggetto di illustrazione e di precisa allegazione.
pagina 7 di 8 Per le ragioni espresse va respinta la domanda della convenuta diretta alla pronuncia della risoluzione di diritto del contratto a norma dell'art. 1456 c.c. ed al pagamento della penale contrattuale.
La parziale soccombenza della società convenuta sulla domanda riconvenzionale, giustifica la compensazione per 1/3 delle spese del giudizio tra le parti con condanna della società attrice al pagamento dei restanti 2/3 di spese, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022 , applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa ( euro 52.000/260.000 ).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: condanna la società al pagamento in favore della società Parte_1 convenuta della somma di euro € 2.640,00, a titolo IVA sulla fattura n. Controparte_4
23-E/2021 del 23/09/2021, e di € 60.000,00 oltre € 13.200 di IVA, a titolo di secondo acconto ai sensi dell'art. 6) del contratto, oltre interessi con decorrenza dalla mora al saldo, respinge ogni altra domanda, compensate per un terzo le spese processuali tra le parti, condanna la società attrice a rifondere alla società convenuta i due terzi delle spese del giudizio, liquidata la frazione in euro 9.602,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali ,Iva e Cpa
Milano, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14245/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CARONI LUCA e Parte_1 P.IVA_1 con elezione di domicilio in VIA XX SETTEMBRE N. 56 47923 RIMINI presso l'avvocato suddetto
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti BIASI ANTONIO e Controparte_1 P.IVA_2
Fortunato Gitto e con elezione di domicilio presso il domicilio digitale eletto agli indirizzi di posta elettronica dei difensori
CONVENUTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati in via telematica .
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 01.04.2022 a Parte_1 convenuto in giudizio hiedendo: Controparte_1
“Nel merito, in via principale:
- Accertare e/o dichiarare con sentenza costitutiva la risoluzione giudiziale del contratto di servizi datato 13/09/2021, concluso tra la Soc. e la società Parte_1 Controparte_1 per inadempimento di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile;
- Conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della alla Controparte_2 restituzione della somma già versata a titolo di compenso pari ad euro 14.640,00, come conseguenza dell'inadempimento imputabile e grave della controparte e Controparte_3 per gli effetti, condannare la al risarcimento dei danni conseguenza Controparte_3 immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale.
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari”
Si è costituita in giudizio hiedendo: Controparte_1
1. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
2. IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO, accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale ex art. 1456. c.c. per esclusivo inadempimento di nonché l'obbligo del Parte_1 pagamento, da parte del Cliente inadempiente, di una penale ex art. 1382 c.c. pari alla metà del compenso pattuito e, per l'effetto, condannare la società attrice al pagamento in favore della società convenuta della complessiva somma di € 135.840,00 (euro centotrentacinquemilaottocentoquaranta/00), per i titoli e le causali precisate in narrativa al § III,
o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto”
All'udienza del 24.01.2023 il Giudice ha assegnato i termini per le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., non ha ammesso le prove articolate dalle parti e ha fissato per la precisazione delle pagina 2 di 8 conclusioni l'udienza del 11.12.2024, all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In sintesi, la società attrice ha allegato che, avendo necessità di reperire finanziamenti sul mercato dei capitali, in data 13.09.2021 ha sottoscritto con la società convenuta un contratto con il quale le ha conferito un incarico per lo svolgimento di attività di consulenza finalizzata alla selezione partner, verifica e collocamento di un prestito obbligazionario “Minibond” (doc. 4 attrice ). sostiene di avere compiutamente fornito a controparte la Parte_1 documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico assegnato e che, nonostante ciò,
avrebbe “tergiversato” nell'adempimento di quanto pattuito richiedendo Controparte_1 ulteriore documentazione superflua senza consegnare alcun “Information Memorandum” né la
“Due diligence”. In assenza della consegna di tale documentazione e dell'inadempimento contrattuale della società convenuta, assume di aver diritto alla restituzione della somma di euro
12.000,00, corrisposta alla data di sottoscrizione del contratto e corrispondente al 10% del compenso complessivo convenuto pari a euro 120.000,00 oltre IVA (art. 6 del contratto) e che non risulta dovuta la somma di euro 60.000,00 oltre IVA richiesta dalla convenuta e corrispondente al secondo acconto pari al 50% del corrispettivo pattuito.
pertanto, chiede la risoluzione del contratto per inadempimento e la Parte_1 restituzione della somma già versata ai sensi dell'articolo 6 del Contratto (doc. 5 – 6 attrice).
Deduce inoltre che la convenuta avrebbe tenuto un comportamento contrario a buona fede nella predisposizione del contratto, essendo il contratto sbilanciato a proprio favore, prevedendo stretti termini di adempimento per la consegna della documentazione solo a carico dell'attrice in assenza di previsione di un termine per l'espletamento dell'incarico da parte della convenuta e prevedendo una clausola risolutiva espressa a favore unicamente della stessa parte, assistita da clausola penale.
La società convenuta ha contestato di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, giungendo all'elaborazione della DUE DILIGENCE con esito positivo (doc. 2 convenuta) e maturando, pertanto, il diritto al 50% del compenso così come previsto dall'art. 6 del Contratto.
Ha precisato che le richieste di ulteriore documentazione erano finalizzate alla predisposizione del cd. Info Memo necessario alla prosecuzione dell'iter volto alla sottoscrizione del Mini Bond.
pagina 3 di 8 Deduce inoltre che la società attrice aveva omesso di corrispondere l'IVA sulla somma di euro
12.000,00 già corrisposta e corrispondente al 10% del compenso e ne ha chiesto pertanto il saldo completo. Inoltre ha affermato di aver maturato il diritto al pagamento del 50% del compenso pattuito, avendo svolto con esito positivo la due diligence sulla società attrice, pari ad euro 60.000,00 oltre IVA;
ha chiesto inoltre, in via riconvenzionale, in ragione del mancato adempimento da parte della società attrice alle obbligazioni di pagamento previste dal contratto, di dichiararsi la risoluzione di diritto del contratto in forza di clausola risolutiva espressa e di condannarsi la società attrice al pagamento, a titolo di penale ex art. 1382 c.c., della somma di euro 60.000,00, corrispondente alla metà del compenso pattuito, a norma dell'articolo 4 del
Contratto, per un totale di euro 135.840,00 o della maggiore o minor somma accertata in giudizio.
Le domande proposte dalla società attrice sono infondate e vanno respinte per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, si osserva che la società convenuta con propria comparsa di costituzione e risposta ha prodotto il documento contenente la Due Diligence con esito positivo datato
09.12.2021 (doc. 2 convenuta). Nel documento in esame, infatti, l'odierna attrice è stata valutata
“adeguata all'emissione di un titolo obbligazionario Minibond” (pag. 9 doc. 2 convenuta).
La parte attrice non ha preso posizione sull'anzidetto documento né lo ha contestato nei propri atti difensivi e con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 , successiva alla produzione del documento, ha sostenuto, ignorando la produzione documentale, che la società opposta non avrebbe “mai effettuato o meglio concluso la prevista DUE DILIGENCE, ma ha sempre accampato scuse e chiesto documenti in modo dilatorio ed irrituale in merito” (memoria 183 n. 1 )
A ciò si aggiunge che l'odierna convenuta ha allegato l'invito a una riunione da svolgere da remoto per il successivo 21.12.2021 avente a oggetto “ e prossimi Parte_2 Pt_3
21 dic 2021 3:30PM - 4:30PM” a cui era invitato a partecipare, tra gli altri, il sig.
[...] Per_1
legale rappresentante di (doc. 8 convenuta).
[...] Parte_1
Tale documento, che dimostra che a tale data la Due Diligence era già stata completata ed inviata all'opponente, tanto da essere oggetto della riunione convocata per il 21.12.2021, non è stato fatto oggetto di osservazioni o contestazione da parte dell'odierna attrice.
Del resto non risulta provato che la società opponente abbia mai contestato in corso di rapporto la mancata predisposizione della Due Diligence o abbia sollecitato la società convenuta a pagina 4 di 8 predisporre l'anzidetto documento. Solo a seguito del sollecito da parte della convenuta al pagamento del 50% del compenso pattuito, a norma dell'art. 6 del contratto, la società attrice ha lamentato per la prima volta il mancato completamento del documento in esame ( cfr doc. 18 di parte attrice ).
La produzione da parte della convenuta del documento costituito dalla Due Diligence attestante l'adeguatezza della società attrice ad accedere al finanziamento tramite lo strumento del
Minibond dimostra il compiuto adempimento alle obbligazioni contrattuali, così superare le generiche contestazioni di parte attrice in ordine alle asserite immotivate e dilatorie richieste di invio di documenti ed alla mancata predisposizione del documento.
I documenti prodotti dall'attrice, che il procuratore non ha neppure illustrato nel loro contenuto, così da rendere non doveroso il loro esame da parte del giudizio ( Cass. S.U. 2435/2008 : “..deve ribadirsi - in conformità, del resto, ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 16 agosto 1990, n. 8304). Poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata (cfr. Cass. 12 febbraio 1994,
n. 1419; Cass. 7 febbraio 1995, n. 1385. Nel senso che perché il giudice possa e debba esaminare documenti versati in atti lo stesso deve accertare, oltre la ritualità della produzione, cioè verificare che la produzione stessa sia avvenuta nel rispetto delle regole del contraddittorio, anche la esistenza di una domanda, o di una eccezione, espressamente basata su quei documenti, Cass. 22 novembre 2000, n. 15103, specie in motivazione) non valgono a provare l'asserito inadempimento contrattuale.
Si tratta di generiche comunicazioni con cui, da un lato, richiedeva Controparte_1 informazioni aggiuntive ai fini della compilazione di un documento diverso dalla Due Diligence costituito dal cd. info-memo (doc. 9 attrice) e, dall'altro, dell'invio da parte di di allegati Pt_1 privi di riferimento alla due diligence, rassicurando la convenuta circa l'invio di quanto pagina 5 di 8 ulteriormente richiesto (doc. 11, 13, 14, 15 attrice). Lo stesso si dica per l'estratto della chat di whatsapp prodotto dalla società attrice a sostegno della propria ricostruzione: anche in tali messaggi non viene mai fatta menzione alla due diligence o a documenti necessari ai fini della sua compilazione bensì i vari soggetti coinvolti si scambiano comunicazioni di natura organizzativa (doc. 17 attrice).
Inconferenti sono le generiche contestazioni riferite al regolamento contrattuale asseritamente squilibrato in favore della convenuta, posto che attengono alla fase genetica del rapporto, non oggetto delle domande spese in giudizio dalle parti.
Per le ragioni esposte, avendo la convenuta compiutamente adempiuto al contratto, vanno respinte tutte le domande proposte dalla società attrice;
inoltre, avendo la convenuta elaborato la Due Diligence di ammissibilità alla quale era subordinato, a norma dell'art. 6 del contratto, il pagamento del 50% del compenso convenuto, compete il pagamento di euro 60.000,00 oltre
IVA a titolo di secondo acconto ( cfr fattura n. 56-E/2021 del 23/09/2021 doc. 4 di parte convenuta ) Spetta inoltre il pagamento dell'IVA sulla somma di euro 12.000,00, già pagata dalla società attrice e corrispondente al 10% del compenso pattuito, pari alla somma di euro
2.640,00 ( cfr fattura 23-E/2021 del 23/09/2021 ).
La domanda riconvenzionale della convenuta diretta alla pronuncia della Controparte_1 risoluzione di diritto del contratto ed al pagamento della penale contrattuale va respinta.
La società convenuta ha chiesto, ai sensi dell'art. 4 del contratto, la risoluzione di diritto del contratto e l'applicazione della clausola penale per grave inadempimento da parte dell'attrice rispetto alle obbligazioni di pagamento assunte con il contratto (pag. 6 comparsa di costituzione e risposta).
Tuttavia con la lettera del 2.4.2022, con la quale ha azionato la clausola risolutiva espressa ed ha chiesto il pagamento della penale, a norma dell'art. 4 del contratto, e con la stessa comparsa di risposta ( punto da d a i ) ha allegato l'inadempimento della società attrice all'obbligo di fornire i documenti necessari alla predisposizione del “c.d. Info Memo (documento necessario per presentare una target ai potenziali investitori e che è cosa ben diversa dalla Due Diligence di ammissibilità) “ ( cfr lettera del 2.4.2022 sub. doc. 3 di parte convenuta ), così azionando la clausola contrattuale anche per tale diverso inadempimento contrattuale.
La clausola n. 4 del contratto non era diretta ad assistere l'obbligo di pagamento dei compensi bensì il tempestivo invio di documenti da parte della società attrice ( cfr art. 4 del contratto “In caso di mancato invio alla Società di servizi, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente
pagina 6 di 8 contratto, della documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, o in caso di mancata ingiustificata collaborazione con il Professionista incaricato viene espressamente concordata tra le parti la risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e l'obbligo del pagamento, da parte del cliente inadempiente, di una penale ex art. 1382 c.c., pari alla metà del compenso “ )
Dunque certamente il mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento non giustifica la risoluzione di diritto del contratto né il conseguente diritto al pagamento della penale contrattuale.
Inoltre clausola contrattuale è estremamente generica e non fornisce alcuna indicazione in ordine ai documenti necessari ai fini dello svolgimento dell'incarico, a maggior ragione trattandosi di contratto che prevede lo svolgimento di un'attività complessa che si articolava in diverse fasi ( “Il Cliente, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, ha l'obbligo di far pervenire alla Società di servizi la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico. A tal fine, la Società di servizi dichiara, ed il Cliente ne prende atto che la legge può prevedere termini di prescrizione e di decadenza per gli adempimenti connessi alla prestazione professionale oggetto del presente contratto. La consegna della documentazione occorrente all'espletamento dell'incarico non sarà oggetto di sollecito da parte della Società di servizi, la quale declina ogni responsabilità per la mancata o tardiva esecuzione dell'incarico dovuta al ritardo, incuria o inerzia del Cliente. La
Società di servizi classificherà e ordinerà i documenti, per poi procedere ad effettuare le analisi e le elaborazioni necessarie all'espletamento delle attività di cui al precedente §1 ed a curare gli incombenti conseguenziali in ottemperanza alla normativa vigente, entro i tempi previsti a pena di decadenza per l'espletamento dell'incarico. Il Cliente ha altresì l'obbligo di informare tempestivamente la Società di servizi in ordine a qualsivoglia variazione inerente all'incarico conferito mediante atti scritti. ) L'indeterminatezza della clausola risolutiva espressa, che non identifica lo specifico inadempimento contrattuale al quale consegue la risoluzione di diritto del contratto, ne comporta la nullità ( Cass. 23829/2021 ).
L'assoluta indeterminatezza dei documenti necessari ai fini dell'espletamento dell'incarico è dimostrato dalle stesse difese della convenuta che non indica nei propri atti quali fossero i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico non tempestivamente trasmessi dalla società attrice e rimanda ad una estesa produzione documentale non oggetto di illustrazione e di precisa allegazione.
pagina 7 di 8 Per le ragioni espresse va respinta la domanda della convenuta diretta alla pronuncia della risoluzione di diritto del contratto a norma dell'art. 1456 c.c. ed al pagamento della penale contrattuale.
La parziale soccombenza della società convenuta sulla domanda riconvenzionale, giustifica la compensazione per 1/3 delle spese del giudizio tra le parti con condanna della società attrice al pagamento dei restanti 2/3 di spese, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022 , applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa ( euro 52.000/260.000 ).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede: condanna la società al pagamento in favore della società Parte_1 convenuta della somma di euro € 2.640,00, a titolo IVA sulla fattura n. Controparte_4
23-E/2021 del 23/09/2021, e di € 60.000,00 oltre € 13.200 di IVA, a titolo di secondo acconto ai sensi dell'art. 6) del contratto, oltre interessi con decorrenza dalla mora al saldo, respinge ogni altra domanda, compensate per un terzo le spese processuali tra le parti, condanna la società attrice a rifondere alla società convenuta i due terzi delle spese del giudizio, liquidata la frazione in euro 9.602,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali ,Iva e Cpa
Milano, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
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