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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/03/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1208/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 1208 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Spitoni e Parte_1 dall'avv. Elena Pelliccia per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellante -
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Michela Maggi per Controparte_1 procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
pagina 1 di 8 NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 970 pronunciata dal Tribunale di
Macerata all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 21.11.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Per tutte le motivazioni espresse in narrativa, in totale accoglimento del presente ricorso in appello e quindi in parziale riforma della sentenza impugnata n. 970/2024 del Tribunale di Macerata pubblicata in data 25.11.2024, notificata da controparte in pari data, resa nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1665/2022 R.G., Voglia contrariis reiectis: In via cautelare (…) Nel merito:
- accertare e dichiarare che:
- la separazione personale dei coniugi non è addebitabile al Signor Parte_1
difettandone i presupposti di legge;
[...]
- l'insussistenza del diritto della Signora a percepire il Controparte_1 contributo al suo mantenimento da parte d per Parte_1
l'effetto, disporre che nulla è dovuto a tale titolo dall'appellante, con condanna della Signora alla restituzione al coniuge di tutte le somme Controparte_1 eventualmente percepite a titolo di contributo al proprio mantenimento a far data dal deposito della sentenza impugnata;
- porre a carico del Signor il contributo indiretto al Parte_1 mantenimento dei figli minori nella misura complessiva di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun minore)
ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, comunque inferiore ad € 500,00, secondo i criteri di legge con specifico riferimento all'art. 337ter c.c.
- condannare l'appellata al pagamento di anticipazioni, compensi professionali, rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge sia del primo grado di giudizio,
pagina 2 di 8 nonché del presente grado di appello, rispetto al quale si chiede la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari“
Per l'appellata:
“Piaccia all'autorità giudiziaria adita, rigettare l'inibitoria avversaria (…) rigettare altresì tutte le domande, istanze e deduzione avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, confermare per l'effetto la sentenza impugnata. Vittoria di spese, competenze professionali, oneri e accessori di legge.”
Per la Procura intervenuta:
“Considerato che le doglianze esposte appaiono infondate atteso che il Tribunale con motivazione esaustiva e del tutto condivisibile ha fondato e motivato la decisione parametrandola alle risultanze dell'attività istruttoria svolta , alle condizioni economiche delle parti e in conformità all'orientamento giurisprudenziale in materia. Chiede il rigetto dell'istanza di sospensiva avanzata in punto quantum assegno di mantenimento per la prole e dell'appello presentati “
FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di Macerata al fine di sentir dichiarare la Controparte_1 separazione personale dal marito con addebito a carico del Parte_1 resistente, il quale avrebbe manifestato comportamenti aggressivi nei confronti della moglie ed avrebbe abusato di sostanze alcoliche;
la ricorrente ha altresì proposto l'affidamento condiviso dei due figli minori della coppia, con collocamento prevalente presso la madre, assegnazione dell'abitazione familiare ed un congruo contributo per il mantenimento dei figli e per sé.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, il ha contestato che la Parte_1 separazione possa essergli addebitata e l'ha piuttosto imputata alla ricorrente;
non si è comunque opposto all'affidamento condiviso dei due figli con pagina 3 di 8 collocamento prevalente presso la madre, contestando tuttavia le richieste economiche.
All'esito della sola istruttoria documentale, con sentenza pronunciata all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 21.11.2024 il Tribunale di Macerata ha dichiarato la separazione tra le parti con addebito al marito;
ha altresì affidato i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, possibilità per il padre di vederli secondo le modalità ivi meglio descritte ed assegnazione alla ricorrente dell'abitazione familiare;
ha inoltre posto a carico del un contributo mensile complessivamente pari ad euro Parte_1
500,00 per entrambi i figli ed un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 in favore della moglie;
ha da ultimo compensato le spese di lite limitatamente alla metà, ponendone la residua frazione a carico del resistente.
I primi giudici hanno ritenuto in particolare che i comportamenti dedotti dalla non siano stati specificamente contestati dal resistente, rendendo CP_1 pertanto superflue le prove orali richieste a riguardo.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contestando che Parte_1
l'addebito nei propri confronti sia stato provato e che i fatti dedotti dalla controparte possano ritenersi non contestati;
censura poi la pronuncia nel capo in cui è stato riconosciuto un assegno di mantenimento in favore della moglie, tenuto conto della sua capacità lavorativa, e lamenta l'importo dell'assegno posto a proprio carico quale concorso nel mantenimento dei figli, censurando anche la liquidazione delle spese processuali.
Costituendosi nel presente grado, la ha chiesto il rigetto del gravame e CP_1
l'integrale conferma della sentenza gravata.
Analoghe conclusioni sono state rese dalla Procura Generale, intervenuta nel presente giudizio.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 05.02.2025 nelle forme della camera di consiglio.
pagina 4 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, il censura la sentenza nel capo in Parte_1 cui i primi giudici hanno ritenuto non contestati i comportamenti descritti dalla moglie, addebitandogli la separazione;
l'appellante ribadisce invece di aver contestato quanto dedotto (in modo invero assai generico) dalla
, negando in ogni caso di aver tenuto un comportamento tale da CP_1 giustificare l'addebito, trattandosi piuttosto di episodi maturati in un contesto di reciproca conflittualità.
Tale motivo dev'essere rigettato.
Sin dal ricorso la ha infatti descritto un comportamento del marito CP_1 caratterizzato da una scarsa presenza nel rapporto con la moglie ed i figli ed anche da atteggiamenti aggressivi e minacciosi, tenuti spesso in stato di ebbrezza alcolica;
nelle successive memorie depositate ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c. l'odierna appellata ha poi approfondito e precisato i fatti posti a fondamento della domanda di addebito ed ha anche prodotto dei file audio da cui emergono pesanti ingiurie nei propri confronti in presenza dei figli.
L'appellante non ha specificamente contestato i comportamenti descritti dalla moglie, né le espressioni riportate nei file audio, ma si è limitato ad imputare tali episodi al comportamento tenuto dalla moglie, la quale non avrebbe manifestato un particolare affetto nei confronti del marito e non sarebbe stata sollecita nel curare le faccende domestiche.
Come tuttavia evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dai primi giudici, i comportamenti descritti dal non Parte_1 avrebbero mai potuto giustificare le minacce nei confronti della CP_1
(dovendosi in tal modo qualificare il pugno avvicinato al viso), né le continue e pesanti ingiurie descritte dalla donna e parzialmente comprovate dalla registrazione audio: seppure riferibili al periodo immediatamente successivo alla crisi coniugale, infatti, le espressioni trascritte dal pagina 5 di 8 consulente comprovano una modalità di comunicazione del marito ragionevolmente consueta anche nel periodo antecedente.
La sentenza di primo grado dev'essere quindi confermata nel capo in cui ha addebitato al marito la crisi intervenuta tra i coniugi.
2. Con il secondo motivo d'appello, il censura la sentenza nel capo in Parte_1 cui i primi giudici hanno posto a suo carico un assegno di mantenimento in favore della moglie d'importo pari ad euro 200,00 mensili;
l'appellante lamenta invece che la non si sarebbe mai attivata per reperire un CP_1 lavoro.
L'appello dev'essere rigettato anche sotto tale profilo.
L'assegno di mantenimento previsto in favore del coniuge dall'art. 156 c.c.
è infatti fondato non sui parametri che ormai giustificano il riconoscimento dell'assegno divorzile, bensì sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, permanendo ancora il rapporto di coniugio.
In tale prospettiva, la misura dell'assegno andrà valutata tenendo conto del tenore di vita fruito dalla famiglia prima della crisi coniugale ed anche dell'attitudine al lavoro proficuo del coniuge richiedente, nonché delle effettiva possibilità di svolgimento di un'attività retribuita: in tale prospettiva, sussistono i presupposti per confermare il modesto assegno riconosciuto in favore della , non essendo contestato che sino ad CP_1 oggi il ha fronteggiato con la propria retribuzione le esigenze Parte_1 dell'intero nucleo familiare, mentre da anni la moglie si dedica soltanto alla cura della famiglia.
3. Con il terzo motivo, poi, l'appellante censura l'importo del contributo posto a proprio carico per il mantenimento di entrambi i figli, ritenendo eccessivo l'assegno complessivamente pari ad euro 500,00 determinato dai primi giudici.
L'impugnazione dev'essere rigettata anche sotto tale profilo.
Tenuto conto infatti dei redditi di cui fruisce il e soprattutto della Parte_1 sua capacità lavorativa, grazie alla quale prima dell'avvio della separazione percepiva redditi sensibilmente superiori rispetto a quelli oggi dichiarati,
pagina 6 di 8 nonché delle concrete esigenze di due minori che hanno rispettivamente undici ed otto anni, l'assegno determinato dai primi giudici risulta congruo.
E' del resto indicativo il fatto che, nella fase iniziale del giudizio, l'odierno appellante aveva espressamente accettato un contributo per i figli poco inferiore rispetto a quanto infine determinato dai primi giudici.
4. Con il quarto ed ultimo motivo d'appello, il censura la regolazione Parte_1 delle spese di lite ed in particolar modo la liquidazione del compenso professionale pari ad euro 7.000,00, a proprio avviso eccessiva.
Anche tale motivo d'appello dev'essere disatteso, tenuto conto che tale importo risulta congruo in considerazione dell'attività processuale complessivamente svolta, ferma restando la compensazione delle spese per la quota pari al 50% riconosciuta dai primi giudici e non censurata dall'odierna appellata.
5. L'integrale soccombenza del ne impone infine la condanna a Parte_1 rifondere le spese del presente grado di giudizio, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta.
Sussistono altresì i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
RIGETTA l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza n. 970 pronunciata dal Tribunale di
Macerata all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 21.11.2024.
PONE a carico di le spese del presente grado di giudizio, Parte_1 liquidate in euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, pagina 7 di 8 da versare in favore dell'Erario stante l'ammissione della a fruire del CP_1 patrocinio a spese dello Stato.
DA' ATTO che sussistono i presupposti per porre a carico del medesimo soccombente, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115 del 2002, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 1208 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Beatrice Spitoni e Parte_1 dall'avv. Elena Pelliccia per procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- Appellante -
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Michela Maggi per Controparte_1 procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellata –
pagina 1 di 8 NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 970 pronunciata dal Tribunale di
Macerata all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 21.11.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Per tutte le motivazioni espresse in narrativa, in totale accoglimento del presente ricorso in appello e quindi in parziale riforma della sentenza impugnata n. 970/2024 del Tribunale di Macerata pubblicata in data 25.11.2024, notificata da controparte in pari data, resa nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1665/2022 R.G., Voglia contrariis reiectis: In via cautelare (…) Nel merito:
- accertare e dichiarare che:
- la separazione personale dei coniugi non è addebitabile al Signor Parte_1
difettandone i presupposti di legge;
[...]
- l'insussistenza del diritto della Signora a percepire il Controparte_1 contributo al suo mantenimento da parte d per Parte_1
l'effetto, disporre che nulla è dovuto a tale titolo dall'appellante, con condanna della Signora alla restituzione al coniuge di tutte le somme Controparte_1 eventualmente percepite a titolo di contributo al proprio mantenimento a far data dal deposito della sentenza impugnata;
- porre a carico del Signor il contributo indiretto al Parte_1 mantenimento dei figli minori nella misura complessiva di € 300,00 (€ 150,00 per ciascun minore)
ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, comunque inferiore ad € 500,00, secondo i criteri di legge con specifico riferimento all'art. 337ter c.c.
- condannare l'appellata al pagamento di anticipazioni, compensi professionali, rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge sia del primo grado di giudizio,
pagina 2 di 8 nonché del presente grado di appello, rispetto al quale si chiede la distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari“
Per l'appellata:
“Piaccia all'autorità giudiziaria adita, rigettare l'inibitoria avversaria (…) rigettare altresì tutte le domande, istanze e deduzione avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, confermare per l'effetto la sentenza impugnata. Vittoria di spese, competenze professionali, oneri e accessori di legge.”
Per la Procura intervenuta:
“Considerato che le doglianze esposte appaiono infondate atteso che il Tribunale con motivazione esaustiva e del tutto condivisibile ha fondato e motivato la decisione parametrandola alle risultanze dell'attività istruttoria svolta , alle condizioni economiche delle parti e in conformità all'orientamento giurisprudenziale in materia. Chiede il rigetto dell'istanza di sospensiva avanzata in punto quantum assegno di mantenimento per la prole e dell'appello presentati “
FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di Macerata al fine di sentir dichiarare la Controparte_1 separazione personale dal marito con addebito a carico del Parte_1 resistente, il quale avrebbe manifestato comportamenti aggressivi nei confronti della moglie ed avrebbe abusato di sostanze alcoliche;
la ricorrente ha altresì proposto l'affidamento condiviso dei due figli minori della coppia, con collocamento prevalente presso la madre, assegnazione dell'abitazione familiare ed un congruo contributo per il mantenimento dei figli e per sé.
Costituendosi dinanzi al primo giudice, il ha contestato che la Parte_1 separazione possa essergli addebitata e l'ha piuttosto imputata alla ricorrente;
non si è comunque opposto all'affidamento condiviso dei due figli con pagina 3 di 8 collocamento prevalente presso la madre, contestando tuttavia le richieste economiche.
All'esito della sola istruttoria documentale, con sentenza pronunciata all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 21.11.2024 il Tribunale di Macerata ha dichiarato la separazione tra le parti con addebito al marito;
ha altresì affidato i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, possibilità per il padre di vederli secondo le modalità ivi meglio descritte ed assegnazione alla ricorrente dell'abitazione familiare;
ha inoltre posto a carico del un contributo mensile complessivamente pari ad euro Parte_1
500,00 per entrambi i figli ed un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 in favore della moglie;
ha da ultimo compensato le spese di lite limitatamente alla metà, ponendone la residua frazione a carico del resistente.
I primi giudici hanno ritenuto in particolare che i comportamenti dedotti dalla non siano stati specificamente contestati dal resistente, rendendo CP_1 pertanto superflue le prove orali richieste a riguardo.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il contestando che Parte_1
l'addebito nei propri confronti sia stato provato e che i fatti dedotti dalla controparte possano ritenersi non contestati;
censura poi la pronuncia nel capo in cui è stato riconosciuto un assegno di mantenimento in favore della moglie, tenuto conto della sua capacità lavorativa, e lamenta l'importo dell'assegno posto a proprio carico quale concorso nel mantenimento dei figli, censurando anche la liquidazione delle spese processuali.
Costituendosi nel presente grado, la ha chiesto il rigetto del gravame e CP_1
l'integrale conferma della sentenza gravata.
Analoghe conclusioni sono state rese dalla Procura Generale, intervenuta nel presente giudizio.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 05.02.2025 nelle forme della camera di consiglio.
pagina 4 di 8 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, il censura la sentenza nel capo in Parte_1 cui i primi giudici hanno ritenuto non contestati i comportamenti descritti dalla moglie, addebitandogli la separazione;
l'appellante ribadisce invece di aver contestato quanto dedotto (in modo invero assai generico) dalla
, negando in ogni caso di aver tenuto un comportamento tale da CP_1 giustificare l'addebito, trattandosi piuttosto di episodi maturati in un contesto di reciproca conflittualità.
Tale motivo dev'essere rigettato.
Sin dal ricorso la ha infatti descritto un comportamento del marito CP_1 caratterizzato da una scarsa presenza nel rapporto con la moglie ed i figli ed anche da atteggiamenti aggressivi e minacciosi, tenuti spesso in stato di ebbrezza alcolica;
nelle successive memorie depositate ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c. l'odierna appellata ha poi approfondito e precisato i fatti posti a fondamento della domanda di addebito ed ha anche prodotto dei file audio da cui emergono pesanti ingiurie nei propri confronti in presenza dei figli.
L'appellante non ha specificamente contestato i comportamenti descritti dalla moglie, né le espressioni riportate nei file audio, ma si è limitato ad imputare tali episodi al comportamento tenuto dalla moglie, la quale non avrebbe manifestato un particolare affetto nei confronti del marito e non sarebbe stata sollecita nel curare le faccende domestiche.
Come tuttavia evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dai primi giudici, i comportamenti descritti dal non Parte_1 avrebbero mai potuto giustificare le minacce nei confronti della CP_1
(dovendosi in tal modo qualificare il pugno avvicinato al viso), né le continue e pesanti ingiurie descritte dalla donna e parzialmente comprovate dalla registrazione audio: seppure riferibili al periodo immediatamente successivo alla crisi coniugale, infatti, le espressioni trascritte dal pagina 5 di 8 consulente comprovano una modalità di comunicazione del marito ragionevolmente consueta anche nel periodo antecedente.
La sentenza di primo grado dev'essere quindi confermata nel capo in cui ha addebitato al marito la crisi intervenuta tra i coniugi.
2. Con il secondo motivo d'appello, il censura la sentenza nel capo in Parte_1 cui i primi giudici hanno posto a suo carico un assegno di mantenimento in favore della moglie d'importo pari ad euro 200,00 mensili;
l'appellante lamenta invece che la non si sarebbe mai attivata per reperire un CP_1 lavoro.
L'appello dev'essere rigettato anche sotto tale profilo.
L'assegno di mantenimento previsto in favore del coniuge dall'art. 156 c.c.
è infatti fondato non sui parametri che ormai giustificano il riconoscimento dell'assegno divorzile, bensì sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, permanendo ancora il rapporto di coniugio.
In tale prospettiva, la misura dell'assegno andrà valutata tenendo conto del tenore di vita fruito dalla famiglia prima della crisi coniugale ed anche dell'attitudine al lavoro proficuo del coniuge richiedente, nonché delle effettiva possibilità di svolgimento di un'attività retribuita: in tale prospettiva, sussistono i presupposti per confermare il modesto assegno riconosciuto in favore della , non essendo contestato che sino ad CP_1 oggi il ha fronteggiato con la propria retribuzione le esigenze Parte_1 dell'intero nucleo familiare, mentre da anni la moglie si dedica soltanto alla cura della famiglia.
3. Con il terzo motivo, poi, l'appellante censura l'importo del contributo posto a proprio carico per il mantenimento di entrambi i figli, ritenendo eccessivo l'assegno complessivamente pari ad euro 500,00 determinato dai primi giudici.
L'impugnazione dev'essere rigettata anche sotto tale profilo.
Tenuto conto infatti dei redditi di cui fruisce il e soprattutto della Parte_1 sua capacità lavorativa, grazie alla quale prima dell'avvio della separazione percepiva redditi sensibilmente superiori rispetto a quelli oggi dichiarati,
pagina 6 di 8 nonché delle concrete esigenze di due minori che hanno rispettivamente undici ed otto anni, l'assegno determinato dai primi giudici risulta congruo.
E' del resto indicativo il fatto che, nella fase iniziale del giudizio, l'odierno appellante aveva espressamente accettato un contributo per i figli poco inferiore rispetto a quanto infine determinato dai primi giudici.
4. Con il quarto ed ultimo motivo d'appello, il censura la regolazione Parte_1 delle spese di lite ed in particolar modo la liquidazione del compenso professionale pari ad euro 7.000,00, a proprio avviso eccessiva.
Anche tale motivo d'appello dev'essere disatteso, tenuto conto che tale importo risulta congruo in considerazione dell'attività processuale complessivamente svolta, ferma restando la compensazione delle spese per la quota pari al 50% riconosciuta dai primi giudici e non censurata dall'odierna appellata.
5. L'integrale soccombenza del ne impone infine la condanna a Parte_1 rifondere le spese del presente grado di giudizio, secondo gli importi liquidati in dispositivo in considerazione dell'attività processuale svolta.
Sussistono altresì i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
RIGETTA l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
CONFERMA in ogni sua parte la sentenza n. 970 pronunciata dal Tribunale di
Macerata all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 21.11.2024.
PONE a carico di le spese del presente grado di giudizio, Parte_1 liquidate in euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, pagina 7 di 8 da versare in favore dell'Erario stante l'ammissione della a fruire del CP_1 patrocinio a spese dello Stato.
DA' ATTO che sussistono i presupposti per porre a carico del medesimo soccombente, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115 del 2002, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 8 di 8