Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00035/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00442/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 442 del 2025, proposto da
Marinelli A. Calce Inerti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Rampini e Marta Polenzani, con domicilio eletto presso lo studio Mario Rampini in Perugia, piazza Piccinino n. 9;
contro
Comune di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zetti e Sara Mosconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Associazione Osservatorio Borgogiglione, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del silenzio serbato sull’istanza acquisita al prot. n. 123295 del 23.5.2024 di variante, ai sensi dell’art. 8, comma 5, della l.r. n. 2/2000, all’autorizzazione prot. n. 275074 del 29.11.2023 alla coltivazione del giacimento di cava ubicata in loc. Monticchio – II stralcio, limitatamente alle prescrizioni ivi indicate;
nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo del Comune di Perugia di provvedere espressamente sull’istanza della ricorrente, e per la nomina di un Commissario ad acta , in caso di perdurante inerzia del Comune di Perugia alla scadenza del termine che il Tribunale vorrà fissare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. NC UN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso è volto a contrastare l’inerzia del Comune di Perugia a seguito dell’istanza di variante dell’autorizzazione alla coltivazione di un giacimento di cava prot. 275074 in data 29 novembre 2023, presentata dalla società ricorrente in data 23 maggio 2024.
2. In data 30 ottobre 2025 è intervenuto un provvedimento espresso di diniego di variante; conseguentemente, in data 12 dicembre 2025 la ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Il Comune di Perugia già in data 18 novembre 2025 aveva depositato il provvedimento, prospettando il sopravvenuto difetto di interesse e chiedendo la compensazione delle spese.
4. Il provvedimento sopravvenuto fa venir meno il silenzio; il Collegio ritiene pertanto di dover dare atto della cessazione della materia del contendere, in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm..
5. Le spese del giudizio, considerata la vicenda procedimentale e la non opposizione della ricorrente alla richiesta del Comune, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
NC UN, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NC UN |
IL SEGRETARIO