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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/07/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1550 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. BIVONA IGNAZIO, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MAZZA ANDREA, giusta procura depositata telematicamente;
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura depositata telematicamente;
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...]
e difesa ope legis dall'Avvocatura distrettuale di Palermo;
-resistenti -
Oggetto: Opposizione a comunicazione preventiva di ipoteca
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione Parte_1 ipotecaria n. 29176202400000218000, notificata in data 30 aprile 2024 a mezzo raccomandata A/R, con riferimento a debiti di natura tributaria e previdenziale afferenti gli anni di imposta 2013, 2014 e 2015.
In particolare, ha riferito che il credito previdenziale- di competenza del Giudice del Lavoro- oggetto di contestazione traeva origine dai seguenti avvisi di addebito emessi dall' CP_4
[...]
[...]
[...
[...] n. 59120190002113759000 (anno 2013), per l'importo complessivo di €
[...]
21.147,36;
n. 59120190002113860000 (anno 2014), per l'importo complessivo di €
23.125,90;
n. 59120190002113961000 (anno 2015), per l'importo complessivo di €
25.770,23.
Ha spiegato che tali AVA erano, a loro volta, fondati dagli avvisi di accertamento nn. TY501DQ00274/2018, TY501DQ00531/2018 e TY501DQ01030/2018, già impugnati dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Agrigento.
Ha chiesto quindi di “- ANNULLARE E/O DICHIARARE LA NULLITA' DELLA
Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29176202400000218000 notificata in data 30 aprile 2024, a mezzo A/r n. 56949699005-6 relativamente agli anni di imposta: 2013; 2014 – 2015, PER OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI
PRODROMICI SOTTESI per quanto di competenza in materia;
- DICHIARARE LA INESISTENZA DEL CREDITO RELATIVAMENTE AGLI
NR 59120190002113759000, NR 59120190002113860000, NR CP_5
59120190002113961000 PER LE MOTIVAZIONI PER CUI IN NARRATIVA ED
IN RAGIONE DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI IN NARRATIVA
SPECIFICATI, per quanto di competenza in materia;
- ANNULLARE E/O DICHIARARE LA NULLITA' DELLA COMUNICAZIONE
PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7
DELLA L. 212/2000 per quanto di competenza in materia;
- ANNULLARE E/O DICHIARARE LA NULLITA' DELLA COMUNICAZIONE
PREVENTIVA DI IPOTECA PER ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 77
COMMA 2 BIS DEL DPR 602/1973 INTRODOTTO DALL'ART. 7 DEL DL 70/2011 CONVERTITO per quanto di competenza in materia.” CP_6
Si è costituita con memoria inconferente alla controversia in esame. CP_2
Si è costituita contestando le avverse difese Controparte_1
e chiedendo il rigetto del ricorso;
Si è costituita Controparte_3 evidenziando che gli avvisi di accertamento nn. CodiceFiscale_1
e TY501DQ01030/2018 erano stati annullati con CodiceFiscale_2 provvedimenti giurisdizionali favorevoli al contribuente, con conseguente adozione dei relativi provvedimenti di sgravio.
In sede di prima udienza, in data 22.10.24, il Giudice preliminarmente ha chiesto ad di chiarire la portata delle proprie difese ed ha invitato l'Ente Riscossore CP_2
a spiegare se entrambi i soggetti costituiti fossero muniti di ius postulandi attesa la diversità delle difese spiegate, concedendo all'uopo breve rinvio.
2 Alla successiva udienza del 4.12.24 ha spiegato di aver erroneamente CP_2 depositato memoria relativa ad altro giudizio, ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale (evidenziando la residenza del ricorrente in Sciacca) ed ha chiesto il rigetto nel merito.
Il Giudice ha quindi ex officio invitato le parti a interloquire sulla competenza territoriale, in merito alla quale il ricorrente si è limitato a contestarne la tempestività.
La causa, istruita solo documentalmente viene decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc.
*
A differenza di quanto erroneamente sostenuto da parte ricorrente, la competenza territoriale individuata dall'art. 444 ha carattere inderogabile ed è rilevabile anche d'ufficio seppure nei limiti di cui all' art. 428 ( C. 8426/2019; C.
9373/2014; C. 180/1998; C. 3662/1994).
La giurisprudenza più recente ha affermato che il giudice può rilevare d'ufficio il proprio difetto di competenza sino alla prima udienza in senso cronologico, ossia l'udienza fissata per la discussione con il decreto di cui all' art. 415 ( C.
241/2023; C. 10516/2019; C. 16593/2014;), a meno che, tuttavia, nella prima udienza venga svolta esclusivamente un'attività preliminare, necessaria per consentire al giudice di esprimersi sulla propria competenza, e tale attività non si concluda in quella sede ma richieda un rinvio a un'udienza successiva per il suo completamento;
in questo caso, dato che la successiva udienza deve considerarsi un naturale proseguimento della precedente, può essere tempestivamente sollevata d'ufficio l'eccezione di incompetenza ( C. 29856/2024).
Comunque sia, la causa può essere decisa in virtù della ragione più liquida che
“imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre”, (Cass. Sez.
6 - L,
Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).
È dirimente, infatti, l'annullamento degli avvisi di accertamento nn.
e TY501DQ01030/2018 dinanzi CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2
3 alla Giustizia Tributaria (come da sentenze allegate in ricorso1 e relativi provvedimenti di sgravio2 allegati dalla Direzione Provinciale ADE), che travolge e priva di fondamento sostanziale la pretesa contributiva vantata da CP_2
e sottesa in parte qua alla comunicazione di ipoteca impugnata.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, accolto.
Le spese seguono la soccombenza (lo sgravio è intervenuto in data successiva all'introduzione del giudizio, quindi non giustifica la compensazione) e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo della materia, del valore e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando annulla la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29176202400000218000 nella parte relativa ai crediti sottesi agli AVA n. 59120190002113759000, n.
59120190002113860000 e n. 59120190002113961000.
Liquida le spese di lite in complessivi euro 4.500,00 oltre spese IVA e CPA, ponendole in capo alle parti resistenti in solido.
Così deciso in Agrigento, 10/07/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 sentenza della Commissione provinciale Tributaria di Agrigento n. 105/04/2021; sentenza della Commissione provinciale Tributaria di Agrigento n. 111/04/2021; sentenza della
Commissione provinciale Tributaria di Agrigento n. 103/04/2021; sentenza della Commissione Regionale Tributaria della Sicilia n. 3200/2023 (allegate al ricorso introduttivo). 2 provvedimento di sgravio provvedimento di sgravio CodiceFiscale_1
TY501DQ00531/2018; provvedimento di sgravio TY501DQ01030/2018, tutti del 30.5.24 (allegati alla memoria dell'Avvocatura dello Stato).