Decreto cautelare 27 ottobre 2021
Sentenza 17 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 17/08/2022, n. 11180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11180 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/08/2022
N. 11180/2022 REG.PROV.COLL.
N. 10447/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10447 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Rosaria Damizia e Laura Dionisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio legale dei predetti avvocati in Roma, viale Alberico II, 4;
contro
Università Campus Bio-Medico di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Satta e Anna Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio legale dei predetti avvocati in Roma, via Arenula, 29;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del Regolamento di Ateneo “ Regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori di ruolo di prima e seconda fascia in attuazione della Legge 240/2010, Art. 18 e Art. 24 Cc. 5 e 6 e della chiamata diretta ai sensi della Legge 239/2005, Art. 1, C.9 ” approvato con Decreto Rettorale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- del Decreto Rettorale n. -OMISSIS-, del -OMISSIS-, con cui è stata indetta la procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di II fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.240, presso la Facoltà Dipartimentale di Medicina e Chirurgia dell’Università Campus Bio-medico di Roma per il settore concorsuale 06/e2 – chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia e il settore scientifico disciplinare med/19 (codice concorso: -OMISSIS-);
- del Decreto Rettorale n. -OMISSIS- del 21 luglio 2021, pubblicato il 26 luglio 2021, di approvazione degli atti e di individuazione del candidato vincitore Dott. -OMISSIS-, odierno controinteressato, nella “ Procedura di selezione per la chiamata di un Professore Universitario di II fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso la Facolta' Dipartimentale di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Bio-Medico di Roma per il Settore Concorsuale 06/E2 – Chirurgia Plastica-Ricostruttiva, Chirurgia Pediatrica e Urologia e il Settore Scientifico Disciplinare MED/19 ”;
- di tutti i verbali della Commissione Giudicatrice e della relazione finale;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresi, ove esistenti, la delibera del Consiglio di Dipartimento della proposta di chiamata a professore associato di seconda fascia del vincitore, il Decreto Rettorale di nomina a professore di seconda fascia del vincitore, la dichiarazione di immissione in ruolo del vincitore.
e per l’annullamento e/o declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dall’Università con il Dott. -OMISSIS-;
nonché per la declaratoria
- di illegittimità/nullità dei provvedimenti impugnati;
- di illegittimità/nullità/irregolarità dei verbali della Commissione;
- di illegittimità delle operazioni di valutazione effettuate dalla Commissione;
- di illegittimità dell'intera procedura di concorso;
per l’accertamento
in via principale
- dell’illegittimità del “ Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia in attuazione della legge 240/2010, art. 18 e art. 24 cc. 5 e 6 e della chiamata diretta ai sensi della legge 239/2005, art. 1, c.9 ” approvato con decreto rettorale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- per violazione dell’art. 18, comma 1, legge n. 240 del 30 dicembre 2010 (cd. Legge Gelmini), e del relativo bando di concorso, con conseguente caducazione di tutti gli atti della procedura concorsuale in esame, compreso il decreto rettorale di nomina del controinteressato;
- dell’illegittimità del verbale della Commissione “ relazione finale allegato a) giudizio collegiale ” nella parte in cui indica le date di rilevazione degli indici bibliometrici dei candidati, ovvero 12 dicembre 2020 e 14 dicembre 2020, che risultano precedenti alla data di nomina della stessa commissione del 7 maggio 2021;
- della violazione degli artt. 3 e 97, comma 1, della Costituzione per lesione del principio di uguaglianza e imparzialità nella loro esplicazione della regola dell’anonimato nei pubblici concorsi: in quanto i criteri di valutazione dei candidati sarebbero stati determinati dalla commissione solo dopo che le domande di partecipazione al concorso erano pervenute presso l’amministrazione e quando già erano noti i nominativi dei candidati e le pubblicazioni da esaminare;
- della illegittimità, erroneità, contraddittorietà, dei criteri di valutazione adottati dalla commissione con verbale dell’8 luglio 2021 per tutti i motivi meglio precisati in ricorso.
Il tutto con conseguente caducazione di tutti gli atti della procedura concorsuale in esame, compreso il decreto rettorale di nomina del controinteressato;
in via principale alternativa
- del diritto del Prof. -OMISSIS- ad essere individuato quale candidato maggiormente qualificato per la copertura del posto bandito e conseguentemente ad essere dichiarato vincitore della procedura selettiva oggetto del presente giudizio in considerazione alla errata, illegittima e contraddittoria valutazione dei titoli, se del caso previa rinnovazione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati tenendo in considerazione quanto argomentato nel ricorso l'individuazione del Prof. -OMISSIS- quale primo in graduatoria e vincitore della procedura concorsuale, con conseguente chiamata a professore universitario di II fascia, disponendo l’immissione nel servizio del ricorrente e la stipula del relativo contratto, e comunque di adottare le misure idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio dal ricorrente, ex artt. 34 c. 1 lett. c) , c.p.a. e -OMISSIS-8 c.c.;
in via subordinata
- dell’illegittimità, erroneità e contraddittorietà dei criteri di valutazione e dell’attribuzione dei punteggi nei confronti del ricorrente così come definiti dalla Commissione, per tutti i motivi meglio precisati in ricorso e quindi nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale per ottenere la innovazione delle operazioni di valutazione delle candidature presentate dai candidati, secondo le indicazioni contenute nel presente ricorso;
con espressa riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università Campus Bio-Medico di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1° giugno 2022 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Università Campus Bio-Medico di Roma, con decreto rettorale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, indiceva la procedura di selezione per la chiamata di un Professore universitario di II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso la propria Facoltà dipartimentale di Medicina e chirurgia per il Settore concorsuale 06/E2 – chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, e il Settore scientifico disciplinare MED/19 – Chirurgia plastica (cfr. doc. 2 della produzione di parte ricorrente).
1.1. Con decreto rettorale n. 22 del 14 gennaio 2020, pubblicato in data 17 gennaio 2020, veniva nominata la Commissione giudicatrice (“ 1ª Commissione ”), formata dalla prof.ssa -OMISSIS- (docente di Chirurgia plastica presso l’Università di Palermo), dal prof. -OMISSIS- (docente di chirurgia plastica presso l’Università di Genova) e dal prof. -OMISSIS- (docente di Urologia presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma).
1.1.1. Il ricorrente, in data 28 gennaio 2020, formulava istanza di ricusazione di due membri della predetta Commissione, ossia la prof.ssa -OMISSIS- e il prof. -OMISSIS-. In particolare, le ragioni giustificatrici di tale istanza si fondavano: i) per quel che concerne la posizione della prof.ssa -OMISSIS-, sul fatto che la stessa, con riguardo all’anno accademico 2018/2019, era stata nominata membro di altre commissioni giudicatrici in relazione a due procedure concorsuali alle quali il ricorrente aveva partecipato e per le quali era stata intrapresa un’azione giudiziaria; ii) per quel che riguarda la posizione del prof. -OMISSIS-, sul fatto che questi aveva preso parte a una procedura concorsuale alla quale aveva partecipato anche il ricorrente (cfr. doc. 7 della produzione di parte ricorrente).
1.1.2. In data 13 febbraio 2020 i ricusati membri della Commissione giudicatrice del concorso in questione rassegnavano le proprie dimissioni. Tali dimissioni venivano accolte dal Rettore dell’Università resistente con decreto n. 178 del 14 febbraio 2020 (cfr. doc. 8 della produzione di parte ricorrente).
1.2. Con decreto rettorale n. 348 del 24 giugno 2020 veniva nominata la nuova Commissione giudicatrice (“ 2ª Commissione ”) composta dal prof. -OMISSIS- – già membro della 1ª Commissione – e dai professori -OMISSIS- e -OMISSIS-, docenti di chirurgia plastica presso l’Università degli Studi di Milano “La Statale” (cfr. doc. 10 della produzione di parte ricorrente).
1.2.1. Con decreto rettorale n. 484 del 23 ottobre 2020 veniva accordata la proroga di due mesi per la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice richiesta in data 22 ottobre 2020 da un membro della stessa (cfr. doc. 11 della produzione di parte ricorrente).
1.2.2. La 2ª Commissione, riunitasi in data 2 dicembre 2020 per la seduta preliminare, procedeva a determinare i criteri e i parametri per la valutazione della produzione scientifica, dell’attività didattica e dell’attività di ricerca scientifica dei candidati in conformità all’art. 7 del Regolamento di Ateneo in materia di chiamate dei professori di ruolo di prima e seconda fascia di cui al d.r. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-. I membri della 2ª Commissione, inoltre, dichiaravano di non avere tra di loro relazioni di parentela o affinità, fino al quarto grado incluso e altresì dichiaravano di non avere tali relazioni con i candidati, dopo aver preso visione dei relativi nominativi alla luce dell’elenco trasmesso per via telematica dall’Ufficio Concorsi (cfr. doc. 12 della produzione di parte ricorrente).
1.2.3. In data 15 dicembre 2020 i professori -OMISSIS- e -OMISSIS- rassegnavano le proprie dimissioni da membri della 2ª Commissione per sopravvenuti motivi di salute (cfr. doc. 8 della produzione dell’Università resistente), poi accolte con decreto rettorale n. 614 del 21 dicembre 2020 (cfr. doc. 13 della produzione di parte ricorrente).
1.3. Con decreto rettorale n. 252 del 7 maggio 2021, veniva nominata una ulteriore Commissione giudicatrice (“ 3ª Commissione ”) composta dal prof. -OMISSIS- – già membro delle due precedenti Commissioni giudicatrici – nonché dai professori -OMISSIS- (docente di chirurgia pediatrica infantile) e -OMISSIS- (docente di chirurgia plastica), entrambi dell’Università degli Studi di Messina.
1.3.1. La 3ª Commissione, riunitasi in data 8 luglio 2021 per la seduta preliminare, procedeva a determinare i criteri e i parametri valutativi in conformità all’art. 7 del Regolamento di Ateneo in materia di chiamate dei professori di ruolo di prima e seconda fascia di cui al d.r. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-. I membri della 3ª Commissione, inoltre, dichiaravano di non avere tra di loro relazioni di parentela o affinità, fino al quarto grado incluso e altresì dichiaravano di non avere tali relazioni con i candidati, dopo aver preso visione dei relativi nominativi alla luce dell’elenco trasmesso dall’Ufficio Concorsi con lettera prot. n. 75/UC/2021 (cfr. doc. 4 della produzione di parte ricorrente).
1.4. La 3ª Commissione, in data 20 luglio 2021, procedeva all’esame dei titoli e delle pubblicazioni presentate dai tre candidati, specificando in maniera espressa di attenersi ai criteri stabiliti nella seduta preliminare dell’8 luglio 2021 ed esprimendo, per ciascun candidato, un motivato giudizio collegiale sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull’attività didattica. La 3ª Commissione procedeva poi alla comparazione dei singoli giudizi collegiali e formulava un giudizio complessivo per ciascun candidato, individuando quale candidato maggiormente qualificato il dott. -OMISSIS- (cfr. doc. 5 della produzione di parte ricorrente).
1.4.1. Con decreto rettorale n. -OMISSIS- del 21 luglio 2021, pubblicato in data 26 luglio 2021, sono stati approvati gli atti della procedura selettiva in questione, con individuazione del dott. -OMISSIS- quale candidato maggiormente qualificato alla chiamata per n. 1 posto di professore universitario di seconda fascia per il Settore concorsuale 06/E2 e Settore scientifico-disciplinare MED/19 (cfr. doc. 3 della produzione di parte ricorrente).
2. Avverso gli atti in epigrafe insorgeva il ricorrente deducendo l’illegittimità della procedura selettiva per cui è causa sia per violazione di legge, sia per eccesso di potere sotto vari profili, nei termini che per ragioni di maggiore chiarezza espositiva verranno dettagliatamente esaminati nel prosieguo, all’atto della delibazione nel merito delle singole censure articolate con i cinque mezzi di gravame esperiti. Si anticipa, comunque, sin da ora che il quinto motivo di ricorso si articola, a sua volta, in ulteriori cinque sotto-gruppi di censure, con i quali il ricorrente specifica in maniera estremamente analitica le doglianze mosse avverso i singoli segmenti che concorrono a comporre l’intera attività valutativa della 3ª Commissione, al fine di dimostrarne l’illegittimità del complessivo operato nel comparare i profili dei candidati ed esprimere i giudizi collegiali e complessivi.
3. L’Università Campus Bio-Medico di Roma si costituiva in giudizio per resistere al presente ricorso deducendo la regolarità della intera procedura di selezione per cui è causa, nonché eccependo l’infondatezza dell’intero ricorso unitamente alla inammissibilità del quinto mezzo di gravame in quanto diretto a sindacare valutazioni di carattere discrezionale della Commissione giudicatrice.
3.1. Con decreto cautelare n. -OMISSIS- del 27 ottobre 2021 veniva rigettata tanto l’istanza di misure cautelari monocratiche richiesta dal ricorrente ai sensi dell’art. 56 c.p.a. – in ragione della necessità di approfondire nella sede collegiale il fumus del ricorso, attesa la complessità delle questioni prospettate, della non irreparabilità del pregiudizio dedotto, nonché della imminente celebrazione della camera di consiglio – quanto l’istanza di superamento del numero di pagine massime del ricorso introduttivo, non essendo stata dimostrata la sussistenza del presupposto dei “gravi e giustificati motivi” che, ai sensi dell’art. 7 del d.P.C.S. 22 dicembre 2016, n. 167, consente di ottenere l’autorizzazione successiva.
3.2. Alla camera di consiglio del 17 novembre 2021 le parti hanno concordato per la rinuncia alla domanda cautelare. Il Collegio, di conseguenza, fissava l’udienza pubblica per la trattazione nel merito della presente controversia.
3.3. In vista dell’udienza pubblica entrambe le parti depositavano memorie e memorie di replica con le quali deducevano e controdeducevano alle opposte censure ed eccezioni.
3.4. All’udienza pubblica del 1° giugno 2022 la causa veniva discussa e poi trattenuta in decisione.
4. Il ricorso non risulta meritevole di favorevole considerazione e deve essere rigettato in ragione delle seguenti considerazioni.
5. Il primo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante il carattere correlato e per alcuni profili omogeneo delle censure in essi articolate, relative alla asserita illegittima modalità di predeterminazione dei criteri valutativi ad opera della Commissione giudicatrice, non risultano meritevoli di accoglimento.
5.1. Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deduce la “ I) Illegittimità del ‘regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia in attuazione della legge 240/2010, art. 18 e art. 24 cc. 5 e 6 e della chiamata diretta ai sensi della legge 239/2005, art. 1, c. 9’ approvato con decreto rettorale n. -OMISSIS- del -OMISSIS- per violazione dell’art. 18, comma 1, legge n. 240 del 30.12.2010 (cd. legge Gelmini) ”. In particolare, con tale mezzo di gravame si contesta la legittimità del Regolamento di Ateneo, recante la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia, per contrasto con l’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In particolare, tale regolamento risulterebbe illegittimo in quanto non stabilisce direttamente le regole generali e astratte per la disciplina di tutti i concorsi banditi dall’Ateneo resistente, ma delega alle singole Commissioni giudicatrici il compito di individuare le regole della specifica selezione, facendo così venir meno i caratteri di oggettività e trasparenza che i criteri di valutazione devono necessariamente possedere.
Con il terzo motivo di ricorso, invece, viene contestata la illegittimità degli atti impugnati per “ III) Violazione degli artt. 3 e 97, comma 1, della Costituzione per lesione del principio di uguaglianza, imparzialità nella loro esplicazione della regola dell’anonimato nei pubblici concorsi: in quanto i criteri di valutazione dei candidati sarebbero stati determinati dalla Commissione solo dopo che le domande di partecipazione al concorso erano pervenute presso l’amministrazione e quando già erano noti i nominativi dei candidati e le pubblicazioni da esaminare ”. Con tale mezzo di impugnazione si censura un ulteriore profilo di possibile illegittimità nella predeterminazione dei criteri valutativi da parte della 3ª Commissione giudicatrice, consistente nel fatto che gli stessi sarebbero stati determinati solo successivamente all’apertura delle buste contenenti i nominativi dei candidati; tale illegittimità risulterebbe ancor più marcata con riguardo al membro della 3ª Commissione che aveva già formato parte della 2ª Commissione, in quanto questi era venuto a conoscenza dei nominativi dei partecipanti già durante i lavori di tale precedente Commissione giudicatrice. Ciò avrebbe determinato la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, posto che la fissazione dei criteri sarebbe avvenuta quando alla 3ª Commissione erano noti i nominativi dei partecipanti alla procedura di chiamata.
5.2. Principiando dalla delibazione del primo mezzo di gravame, il Collegio ritiene di aderire all’orientamento del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 3445 del 3 maggio 2022; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 7917 del 26 novembre 2021) – e non invece all’isolato precedente di senso contrario citato dalla parte ricorrente (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. I, sent. n. 527 del 1° ottobre 2020) – che considera legittima la scelta delle Università, nell’esercizio della propria sfera di autonomia, di non prevedere direttamente, all’interno dei regolamenti di Ateneo, regole generali ed astratte valevoli per tutte le procedure di selezione del personale docente, delegando la predeterminazione delle stesse, nonché dei criteri delle specifiche procedure di chiamata, alle singole Commissioni giudicatrici.
5.2.1. Se è vero che per le procedure di chiamata dei professori universitari l’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede che “ Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005 […]”, la giurisprudenza amministrativa ha tuttavia evidenziato che mentre alcune Università hanno adottato regolamenti molto dettagliati per quel che concerne la fissazione dei criteri di valutazione dei candidati, nella maggior parte dei casi la predeterminazione di tali criteri viene demandata alle Commissioni giudicatrici. In tale ultimo caso, le Commissioni giudicatrici sono chiamate ad esercitare il proprio potere discrezionale nell’ambito della cornice di principi fissata dal regolamento di Ateneo, con la conseguenza che la legittimità del loro agire risulta ancorata al rispetto dei parametri individuati da tale fonte normativa, potendo, di volta in volta, venire in rilievo il citato articolo 18 della legge n. 240/2010, gli standard previsti dall’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010 e/o gli standard qualitativi riconosciuti a livello nazionale e internazionale, i criteri previsti dal bando, i criteri previsti nel d.m. n. 344/2011, ecc., a seconda delle scelte concretamente effettuate dai singoli Atenei sotto tale profilo (cfr., in questi termini, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 3445 del 3 maggio 2022). I regolamenti di Ateneo, nella maggior parte dei casi, pur stabilendo unicamente il perimetro entro il quale le Commissioni giudicatrici devono svolgere la propria attività di valutazione, vanno comunque a limitarne il potere discrezionale perché “ anche se non dettano i criteri in maniera specifica, in molti casi chiedono comunque alle Commissioni di uniformarsi alla normativa vigente ovvero agli standard qualitativi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale o, ancora ai criteri e ai parametri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento e così via ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 3445 del 3 maggio 2022).
5.2.2. La fattispecie in esame rientra in tale casistica posto che l’impugnato regolamento di Ateneo, all’art. 7, comma 1, stabilisce che “ La Commissione nella prima seduta prende visione del bando e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la procedura selettiva e predetermina i criteri per la valutazione dei candidati, tenendo conto della tipologia di impegno scientifico e didattico ed eventualmente assistenziale, indicata dalla Facoltà Dipartimentale ” (cfr. doc. 1 della produzione di parte ricorrente). Analoga previsione è altresì contenuta nell’art. 7 del bando di concorso (cfr. doc. 2 della produzione di parte ricorrente).
5.2.3. Pertanto, in virtù del fatto che l’impugnato regolamento di Ateneo prescrive espressamente che le Commissioni giudicatrici, nella loro prima seduta, prendano visione del bando e – per ciò che più interessa ai fini della presente controversia – degli atti normativi e regolamentari applicabili ratione materiae e poi predeterminino i criteri di valutazione, la scelta operata dall’Università resistente risulta pienamente legittima in quanto idonea a limitare il potere discrezionale delle Commissioni giudicatrici nella fissazione dei criteri di valutazione dei candidati al posto di professore universitario. Infatti, stante l’espresso richiamo ai predetti “ atti normativi e regolamentari ” il potere discrezionale della Commissione risulta ab origine circoscritto, con la conseguenza che il suo esercizio risulterebbe illegittimo solo in caso di fissazione di criteri del tutto eccentrici rispetto agli standard normativi e regolamentari del settore e, quindi, tali da alterare la par condicio competitorum e le esigenze di trasparenza. Invero, è al rispetto di tali cardini fondamentali, che informano e presidiano le procedure selettive di chiamata quale quella per cui è causa, che risulta finalizzata la previsione normativa richiamata da parte ricorrente; l’art. 18 della legge n. 240/2010, dunque, non impone agli Atenei di predeterminare analiticamente, per via regolamentare, gli specifici criteri valutativi delle procedure di chiamata in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 3445 del 3 maggio 2022), con tale norma il legislatore ha inteso valorizzare l’autonomia delle singole Università conferendo alle stesse uno strumento, insieme ad altri, per governare meglio le politiche di reclutamento del proprio personale, anche tenuto conto del fatto che tale politica non solo forma oggetto di possibile valutazione, ma alla stessa sono anche ancorati i finanziamenti ministeriali (a riguardo si consideri, tra l’altro, quanto disposto dall’art. 9 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49).
5.3. Il Collegio, inoltre, ritiene che i criteri predeterminati dalla 3ª Commissione giudicatrice nel corso della seduta preliminare dell’8 luglio 2021 non siano generici, né presentino un carattere eccentrico ed eterogeneo rispetto a quelli contenuti nelle fonti regolamentari che rappresentano gli standard nazionali di settore.
5.3.1. Invero, tali criteri di valutazione ricalcano, sostanzialmente e in maniera quasi del tutto speculare, quelli previsti dal regolamento per la valutazione relativa all’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari di cui al decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120, nonché quelli previsti dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344 per la chiamata dei ricercatori nel ruolo di professore associato.
5.3.2. Oltretutto, la valutazione dell’attività svolta dalla Commissione giudicatrice nella predeterminazione dei criteri valutativi non può essere operata in maniera meccanica e formalistica come preteso dalla parte ricorrente, ossia andando a verificare se siano stati previsti criteri non espressamente coincidenti con quelli delle esistenti fonti normative e regolamentari (il che, nella tesi prospettata dal ricorrente, renderebbe illegittimo l’operato della Commissione), essendo per converso sempre necessario che la valutazione giudiziale tenga conto della ratio sottesa alla predeterminazione di tali criteri, consistente, come già anticipato, nella salvaguardia delle esigenze di trasparenza, imparzialità, par condicio e competenza.
5.3.3. Sulla scorta del fatto che, sotto il censurato profilo in esame, oggetto dello scrutinio giurisdizionale risulta essere la legittimità dell’esercizio del potere tecnico-discrezionale attribuito alla Commissione giudicatrice nella determinazione dei criteri di valutazione dei candidati a un posto da professore universitario di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale sopra richiamato, ciò che rileva è che i criteri prescelti siano idonei a oggettivizzare, per quanto possibile, l’ampiezza della discrezionalità valutativa che caratterizza questo tipo di procedure selettive, consentendo ex post la ricostruzione dell’ iter logico seguito (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 454 del 14 gennaio 2021). La verifica da parte del giudice amministrativo, dunque, deve incentrarsi sulla valutazione della logicità e ragionevolezza del contenuto dei criteri fissati dalla Commissione giudicatrice e dalla loro intrinseca rispondenza con gli standard normativi e regolamentari applicati nel settore.
5.3.4. Nella fattispecie in esame, l’operato della 3ª Commissione nella predeterminazione dei suddetti criteri risulta scevro dai vizi invocati dalla parte ricorrente, in quanto non solo la stragrande maggioranza dei criteri adottati risulta formalmente speculare a quelli previsti dalle fonti regolamentari applicabili ratione materiae , ma anche gli ulteriori criteri, non esplicitamente menzionati da tali fonti, risultano logicamente congruenti con gli standard valutativi di riferimento.
5.3.4.1. Più in particolare, nella valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, la 3ª Commissione ha stabilito di considerare anche le “ Iniziative di promozione di sperimentazione didattica o ricerche nell’ambito della didattica interdisciplinare ”. In proposito il Collegio, anticipando parzialmente la valutazione del quarto mezzo di gravame, con il quale parte ricorrente contesta specificamente la legittimità di tale criterio, osserva che oltre al fatto che esso si affianca ad ulteriori quattro criteri formalmente speculari a quelli previsti dal d.m. n. 344/2011 per la valutazione dell’attività didattica, tale criterio non risulta sintomatico di alcuna forma di eccesso di potere. Si tratta, invero, di un criterio che si appunta sullo svolgimento di attività didattiche, mirando a valorizzare eventuali profili di interdisciplinarietà che non sono estranei alle valutazioni comparative che si realizzano nelle procedure di chiamata come quella per cui è causa, come dimostra il fatto che anche uno dei criteri previsti per la valutazione della produzione scientifica dei candidati inerisce alla congruenza delle pubblicazioni con tematiche interdisciplinari pertinenti con il settore concorsuale, in aderenza a quanto previsto dal richiamato decreto ministeriale n. 344/2011. Con riguardo alla previsione di tale criterio, dunque, non può essere formulato un giudizio di illogicità o irrazionalità, in quanto esso risulta sostanzialmente in linea con gli standard valutativi del settore, riguardando aspetti comunque afferenti all’attività didattica.
5.4. Il Collegio, tenuto anche conto delle considerazioni sin qui esposte, ritiene infondate le doglianze articolate con il terzo motivo di ricorso con riguardo alla asserita illegittimità dell’operato della 3ª Commissione, non ravvisando alcun profilo di imparzialità o disuguaglianza nella predeterminazione dei criteri valutativi, così come prospettato dalla parte ricorrente.
5.4.1. In particolare, premesso che la predeterminazione dei criteri valutativi da parte della Commissione giudicatrice costituisce un’attività di natura collegiale rispetto alla quale, nel caso di specie, non sussiste alcun elemento per ritenere che la stessa sia sostanzialmente imputabile al docente che era già stato membro delle precedenti Commissioni, ovvero diretta esclusivamente dallo stesso, la mera presa visione dei nominativi dei candidati – che peraltro dal verbale della seduta preliminare della 3ª Commissione appare successiva alla predeterminazione dei criteri e, comunque, svolta unicamente per valutare le possibili incompatibilità dei membri della Commissione rispetto alla posizione dei singoli partecipanti – non risulta suscettibile di inficiare la trasparenza, oggettività e il carattere concorrenziale della procedura selettiva in questione, non implicando anche la visione, l’analisi e la valutazione della documentazione prodotta con la domanda di partecipazione. D’altronde, il mero richiamo al fatto che i tre candidati afferiscano alla c.d. “scuola romana” della Chirurgia Plastica, da ciò inferendo che siano noti nella realtà universitaria locale, non risulta di per sé sufficiente a comprovare la asserita non imparziale predeterminazione dei criteri valutativi ad opera della 3ª Commissione. Tale censura, per come di per sé articolata, costituisce una mera illazione insuscettibile di far emergere profili di illogicità e irrazionalità nell’operato della 3ª Commissione che si siano risolti a vantaggio del candidato vincitore.
6. Il ricorrente, con il secondo mezzo di gravame, deduce la “ II) Irregolarità, illogicità ed erroneità del verbale della commissione ‘relazione finale allegato a) giudizio collegiale’ nella parte in cui indica le date di rilevazione degli indici bibliometrici dei candidati, ovvero il 12.12.2020 e 14.12.2020, che risultano precedenti alla data di nomina della stessa Commissione del 7.5.2021. Eccesso di potere, sviamento irregolarità, erroneità - illegittimità del decreto rettorale n. -OMISSIS- del 21.7.2021 pubblicato il 26.7.2021 ”. Con tale mezzo di impugnazione si contesta la regolarità dell’allegato A, relativo al giudizio collegiale espresso con riferimento a ciascun candidato, del verbale n. 2 “ Valutazione titoli ” redatto dalla 3ª Commissione in data 20 luglio 2021. In particolare, tale doglianza si appunta sulla circostanza che la rilevazione degli indici bibliometrici risulta essere stata eseguita antecedentemente alla nomina della 3ª Commissione, ossia nei giorni 12 e 14 dicembre 2020, coincidenti con il periodo nel quale erano in corso le attività della 2ª Commissione.
6.1. Il Collegio ritiene che anche tale censura non sia meritevole di accoglimento.
6.2. In disparte il fatto che è lo stesso ricorrente a ritenere meramente irregolare il compimento di tale contestata attività, la doglianza va esaminata alla luce degli avvenimenti che hanno riguardato le modifiche della composizione della Commissione giudicatrice. In particolare, come esposto nella ricostruzione dei fatti da cui origina la presente controversia, tale Commissione è stata modificata due volte, la prima in seguito alla ricusazione di due membri avvenuta in seguito alla formulazione di una specifica istanza della parte ricorrente, mentre la seconda a causa di un impedimento di due membri della Commissione correlato a sopraggiunti motivi di salute (cfr. doc. 8 della produzione dell’Università resistente). Il fatto che la 3ª Commissione, all’atto della valutazione comparativa dei profili dei candidati, abbia utilizzato i risultati della rilevazione degli indici bibliometrici effettuata dalla 2ª Commissione non costituisce un’operazione suscettibile di inficiare la legittimità dell’operato della 3ª Commissione, in quanto la modifica della Commissione giudicatrice, nel passaggio dalla seconda alla terza composizione, è da imputarsi a un sopraggiunto impedimento di carattere sanitario e non a cause di incompatibilità dei membri sostituiti. L’attività di rilevazione degli indici bibliometrici svolta dalla 2ª Commissione non risulta, dunque, affetta da illegittimità e, pertanto, poteva legittimamente essere utilizzata dalla 3ª Commissione in applicazione del principio di conservazione degli atti e dei valori giuridici applicabile anche ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di stampo pubblicistico quale quella in esame, per le quali principi di economia procedimentale e non aggravamento giustificano l’utilizzo di attività legittime già svolte in precedenza dalla Commissione giudicatrice ancorché in diversa composizione (cfr., in proposito, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 2325 dell’8 aprile 2020; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 990 del 3 marzo 2014), tenuto anche conto del tipo di operazione compiuta – una mera rilevazione operata su banche dati di settore – che non implica, di per sé, lo svolgimento di una precipua attività di giudizio.
7. Il ricorrente, con il quarto motivo di ricorso, lamenta la “ IV) Illegittimità, erroneità, contraddittorietà, eccesso di potere nella determinazione dei criteri di valutazione adottati dalla commissione con verbale dell’8.7.2021 ”. Con tale mezzo di gravame si contesta la legittimità della procedura selettiva per cui è causa in quanto l’Università resistente avrebbe fatto ricorso alla tecnica del c.d. “medaglione”, plasmando il taglio del concorso sull’argomento della “ chirurgia plastica rigenerativa ”, come si evincerebbe dall’allegato A del bando che, nella sezione relativa agli “ Ulteriori elementi di qualificazione didattico-scientifica in italiano ”, prevede che verranno considerati “ il possesso di un Dottorato di Ricerca con attinenza al settore scientifico disciplinare concorsuale in oggetto relativamente al tema dell’invecchiamento e della rigenerazione tissutale; documentati incarichi di insegnamento e coordinamento nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia della scuola di specializzazione; esperienza in brevetti nell’ambito della medicina rigenerativa e nel trattamento delle patologie della cicatrizzazione; impegno scientifico in particolare nello studio dell’eziologia della contrattura capsulare e della patologia funzionale del naso ”.
A conforto di tale censura, inoltre, propenderebbe anche il fatto che la 3ª Commissione abbia inserito tra i criteri di valutazione della “ attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti ” anche quello relativo alle “ iniziative di promozione di sperimentazione didattica o ricerche nell’ambito della didattica interdiscipilinare ”, pur non essendo previsto dalla normativa di settore. Secondo la tesi del ricorrente, la specifica configurazione della procedura selettiva e la previsione di tale criterio, invero, sarebbero state strumentali ad agevolare il controinteressato poi vincitore della selezione: a riprova di ciò, infatti, all’interno del giudizio relativo alla valutazione finale del vincitore della selezione in questione sono presenti espressioni quali “ questo si completa con alcuni lavori interdisciplinari di ricerca di base ” e “ sempre nel settore della collaborazione interdisciplinare ” che, in applicazione dei predetti criteri, mirano a evidenziarne il maggior pregio scientifico-professionale rispetto a quello degli altri partecipanti.
Con il quarto mezzo di gravame, inoltre, il ricorrente lamenta anche la mancata previsione di una prova di valutazione delle competenze linguistiche, asserendo che ciò lo avrebbe svantaggiato in ragione del possesso di un curriculum di caratura internazionale di elevato profilo; verrebbe quindi ad emergere un ulteriore sintomo dell’invocato vizio di eccesso di potere.
Infine, il ricorrente contesta anche il carattere generico dei criteri di valutazione in ragione del fatto che la Commissione giudicatrice non ha provveduto a indicarne il relativo peso, con la conseguenza che non sarebbe possibile verificare in che termini sia avvenuta la valutazione dei candidati. Il fatto che unicamente nell’ambito della relazione finale sia stata previsa una graduatoria di valore da “ Eccellente ” a “ Gravemente insufficiente ”, non varrebbe a sanare tale illegittimità, in quanto la stessa non è stata prevista in sede di definizione dei criteri di valutazione e, quindi, risulterebbe illegittima.
7.1. Il Collegio ritiene che anche il quarto motivo di ricorso non sia favorevole di positiva considerazione.
7.2. Il Collegio preliminarmente osserva che l’allegato A del bando della procedura di chiamata in esame contiene una sezione denominata “ Ulteriori elementi di qualificazione didattico-scientifica in italiano ”, nella quale si prevede che verranno presi in considerazione “ il possesso di un Dottorato di Ricerca con attinenza al settore scientifico disciplinare concorsuale in oggetto relativamente al tema dell’invecchiamento e della rigenerazione tissutale ” e la “ esperienza brevetti nell’ambito della medicina rigenerativa e nel trattamento delle patologie della cicatrizzazione ”. La mera presenza di tali previsioni nell’ambito di un allegato destinato a contenere, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) , della legge n. 240/2010, “ informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale ” – ossia dati suscettibili di rilevare solo sul piano della finalità informativa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 5050 del 24 agosto 2018) – non vale di per sé a inficiare la legittimità della procedura selettiva, dovendosi necessariamente verificare quale sia stata la portata effettuale degli stessi ai fini della selezione del miglior profilo scientifico ovvero se gli stessi abbiano effettivamente inciso sul giudizio tecnico-discrezionale espresso dalla Commissione giudicatrice. Infatti, solo nel caso in cui tali elementi siano stati considerati come ulteriori fattori di valutazione a fini concorsuali verrebbe a concretizzarsi la violazione dei criteri normativi generali, con conseguente illegittima rottura dell’equilibrio sotteso al bilanciamento operato a monte dal legislatore, con le previsioni normative del richiamato art. 18 della legge n. 240/2010, tra autonomia universitaria e imparziale svolgimento della procedura di selezione (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 3636 del 10 maggio 2022). Tale scenario tuttavia, per le ragioni di seguito esposte, non si è verificato nel caso di specie.
7.2.1. In proposito, sulla scorta delle valutazioni espresse dalla 3ª Commissione così come enucleate nel verbale n. 2 – “ Valutazione titoli ” del 20 luglio 2021 (cfr. doc. 5 della produzione di parte ricorrente), il possesso dello specifico dottorato di ricerca indicato nel sopra menzionato allegato A del bando non è stato esplicitamente valorizzato per alcuno dei candidati, e ciò sia con riferimento alla valutazione dei singoli profili ai fini dell’espressione del giudizio collegiale, sia con riguardo all’espressione dei giudizi complessivi. Tale elemento, dunque, non ha costituito un fattore di valutazione determinante ai fini della individuazione del vincitore della selezione e, pertanto, non ha avuto alcuna incidenza effettuale sulla procedura di chiamata per cui è causa: di conseguenza la previsione del bando contestata dalla parte ricorrente non è suscettibile di inficiare, di per sé, la legittimità della procedura e dell’operato della 3ª Commissione.
7.2.2. Per quel che riguarda, invece, l’elemento della “ esperienza brevetti nell’ambito della medicina rigenerativa e nel trattamento delle patologie della cicatrizzazione ” vale evidenziare che la 3ª Commissione, conformemente al criterio “ Conseguimento della titolarità di brevetti ” previsto per la valutazione dell’attività di ricerca scientifica, ha considerato la titolarità dei due brevetti indicati dal controinteressato vincitore nella propria domanda di partecipazione alla procedura di chiamata per cui è causa, senza valorizzare la specifica esperienza scientifica acquisita nello sviluppo delle invenzioni sottese a tali brevetti e agli stessi intrinsecamente correlata. Come evidenziato in precedenza, la previsione di tale criterio risulta legittima in quanto lo stesso costituisce un sicuro standard valutativo del settore, essendo espressamente previsto dall’art. 4, comma 1, lett. b) , del già citato decreto ministeriale n. 344/2011. Per tali ragioni, dunque, con riferimento a tale ulteriore elemento previsto dal bando possono svolgersi considerazioni analoghe a quelle rese in relazione al possesso di uno specifico dottorato di ricerca; anche per tale elemento, invero, viene in rilievo una previsione che non ha avuto alcuna concreta incidenza effettuale sulle valutazioni dei candidati e sui giudizi espressi dalla 3ª Commissione, sicché neppure esso risulta suscettibile di infirmare la legittimità della procedura e l’operato della Commissione giudicatrice, con la conseguenza che sotto tali profili la censura articolata dalla parte ricorrente merita di essere disattesa.
7.3. Il Collegio, con riguardo alla asserita illegittima previsione, tra i criteri di valutazione della “ attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti ”, del criterio relativo alla valutazione delle “ iniziative di promozione di sperimentazione didattica o ricerche nell’ambito della didattica interdiscipilinare ”, ritiene innanzitutto infondata tale censura per le ragioni già esposte in sede di delibazione del primo e del terzo motivo di ricorso, che si intendono qui integralmente riportate. Infatti, il Collegio ha già avuto modo di affermare, sotto tale contestato profilo, la legittimità dell’operato della 3ª Commissione in ordine alla fissazione dei criteri valutativi, posto che tale attività è stata svolta in maniera conforme alla normativa primaria e regolamentare, con la individuazione di standard valutativi congruenti con quelli nazionali e con la tipologia di procedura di chiamata in questione. Peraltro, la Commissione giudicatrice non era tenuta a fissare i criteri di valutazione in maniera pedissequamente aderente al dato formale delle fonti normative e regolamentari applicabili ratione materiae , potendo, nell’esercizio della propria discrezionalità, stabilire anche criteri ulteriori ancorché sostanzialmente in linea con gli standard valutativi del settore. Nel caso di specie, il criterio contestato risulta sostanzialmente congruente ai criteri formalmente previsti per la valutazione della “ attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti ”, riguardando aspetti comunque afferenti a tale tipologia di attività e comunque prendendo in considerazione un elemento, quale quello della interdisciplinarietà, che non risulta del tutto estraneo al contesto valutativo in questione, posto che risulta espressamente considerato dal decreto ministeriale n. 344/2011 con riguardo alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche.
7.3.1. Il Collegio, inoltre, proprio con riferimento a tale ultimo aspetto, evidenzia come tale censura non merita di essere accolta anche tenuto conto della effettiva portata effettuale del criterio valutativo contestato. Invero, le espressioni che la parte ricorrente ha estrapolato dal giudizio relativo alla valutazione finale del vincitore della selezione – “ questo si completa con alcuni lavori interdisciplinari di ricerca di base ” e “ sempre nel settore della collaborazione interdisciplinare ” – per dimostrare come l’applicazione del suddetto criterio abbia condotto alla valorizzazione del profilo scientifico del controinteressato, si riferiscono alla valutazione della produzione scientifica e non a quella dell’attività didattica, alla quale invece afferisce il criterio contestato. I segmenti di attività valutativa evidenziati dalla parte ricorrente, inoltre, sono correlati all’applicazione di un distinto criterio predeterminato dalla 3ª Commissione nel corso della seduta dell’8 luglio 2021, ossia quello della “ Congruenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti in particolare l’assoluta aderenza alla declaratoria del SSD oggetto del concorso ”, coincidente con quello formalmente previsto dall’art. 4, comma 3, lett. b) , del decreto ministeriale n. 344/2011 (“ congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate ”), il che corrobora la legittimità dell’operato della Commissione giudicatrice anche con riferimento a tale ulteriore profilo di doglianza articolato da parte ricorrente. In definitiva, tenuto conto dei giudizi espressi dalla 3ª Commissione con riguardo all’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal controinteressato vincitore della selezione e dalla parte ricorrente, il criterio valutativo contestato non risulta aver spiegato alcun effetto concreto nella valutazione di tale tipologia di attività, né risulta aver determinato una valorizzazione del profilo scientifico del controinteressato per porlo in posizione poziore rispetto a quello del ricorrente: in proposito è sufficiente osservare che la valutazione dell’attività didattica di tali i candidati ha condotto a un giudizio complessivo di “buono” per entrambi.
7.4. Il Collegio, inoltre, ritiene che la censura relativa alla mancata previsione di una prova di valutazione delle competenze linguistiche, che avrebbe svantaggiato il ricorrente conducendo alla mancata valorizzazione del suo curriculum , non risulti meritevole di pregio.
7.4.1. In particolare, la sottoposizione dei candidati alla valutazione delle competenze linguistiche non risultava formalmente prevista dal bando e, pertanto, il mancato scrutinio di tali conoscenze non è suscettibile di inficiare la legittimità della procedura di chiamata in quanto la 3ª Commissione non si è discostata dalle previsioni della lex specialis (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 7917 del 26 novembre 2021).
7.5. Il Collegio neppure ritiene meritevole di accoglimento l’ulteriore profilo di censura articolato con il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l’asserita illegittima mancata attribuzione di uno specifico peso per ciascuno dei singoli criteri di valutazione predeterminati dalla 3ª Commissione.
7.5.1. Con riguardo a tale aspetto, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “ Ciò che i Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 3445 del 3 maggio 2022). Da tale arresto giurisprudenziale si evince, per ciò che rileva ai fini della delibazione del profilo di censura in esame, che la Commissione giudicatrice, se da un lato deve fissare i criteri valutativi per oggettivizzare il più possibile il proprio giudizio, dall’altro non è necessariamente tenuta ad attribuire a ciascuno di essi uno specifico peso ponderale, potendo legittimamente decidere di esprimere il proprio giudizio in maniera descrittiva e non anche numerica (cfr. anche T.A.R. Umbria, sez. I, sent. n. 549 del 12 luglio 2021, non impugnata). La legittimità di scegliere una valutazione basata su un giudizio di carattere descrittivo risulta avvalorata dal fatto che essa è compatibile con lo svolgimento del sindacato giurisdizionale sull’esercizio del potere tecnico-discrezionale della Commissione giudicatrice, essendo in tal caso comunque apprezzabile, da parte del giudice amministrativo, l’eventuale illegittimità dei giudizi resi sotto il profilo della carenza di logicità, ragionevolezza, coerenza, adeguatezza, proporzionalità e correttezza nella considerazione degli elementi di fatto.
7.6. Il Collegio neppure considera meritevole di pregio l’ultimo profilo di censura articolato con il quarto mezzo di gravame, in quanto il fatto di non aver previsto la graduatoria di valore da “Eccellente” a “Gravemente insufficiente” in sede di definizione dei criteri valutativi, ma solo in sede di relazione finale, non risulta suscettibile di inficiare la legittimità dell’operato della 3ª Commissione posto che, come già evidenziato, essa ha optato per l’espressione di un giudizio descrittivo. Invero, tale graduatoria è formata da espressioni ordinariamente utilizzate per sintetizzare giudizi di valore, il cui senso è comunemente noto e plasticamente espressivo della valutazione compiuta. Tali espressioni, dunque, sintetizzano e non sostituiscono i giudizi descrittivi resi dalla Commissione giudicatrice sui singoli aspetti valutati nel raffronto della personalità scientifica dei candidati, risultando in ciò congruenti con la contestualità sintetica della valutazione globale che caratterizza l’attività di giudizio nelle procedure di chiamata, senza per questo giocare un autonomo ruolo nell’apprezzamento delle attività e dei curricula esaminati. Le espressioni contenute nella contestata graduatoria di valore, in definitiva, non svolgono la medesima funzione dei pesi attribuiti ai singoli criteri valutativi in caso di giudizio numerico o misto, sicché l’essenza dell’attività valutativa svolta dalla Commissione giudicatrice va ricercata nel sottostante giudizio descrittivo, di cui tali espressioni costituiscono una mera sintesi, funzionale a rendere più facile il raffronto dei candidati alla luce degli esiti dell’attività di giudizio compiuta dalla Commissione.
8. Il ricorrente, con il quinto motivo di ricorso, lamenta l’illegittimità della procedura selettiva per “ V) Violazione degli artt. 3 e 97 cost., art. 3 l. 241/1990, art. 18 l. n. 240 del 2010 e violazione del bando di concorso, rispetto alla valutazione della ‘produzione scientifica’, ‘attività didattica’, ‘attività di ricerca scientifica’ e ‘attività clinica’. Contrasto con i criteri individuati nel verbale n. 1 dell’8.7.2021. Omessa valutazione della ‘produzione scientifica’ nel giudizio finale. Violazione dei principi di autovincolo, par condicio competitorum. Eccesso di potere manifestatosi nelle figure sintomatiche della disparità di trattamento, della ingiustizia manifesta, della erroneità dei presupposti, del travisamento dei fatti, della carenza di motivazione, del difetto di istruttoria e della illogicità e contraddittorietà ”. Con tale mezzo di gravame il ricorrente articola plurime censure al fine di contestare la legittimità dell’intera attività di valutazione effettuata dalla 3ª Commissione. Per ragioni di chiarezza espositiva si procederà ad esporre e ad esaminare atomisticamente i singoli profili censurati.
8.1. Innanzitutto viene contestata la legittimità dei giudizi complessivi espressi in quanto negli stessi non risulta confluita la valutazione della produzione scientifica dei candidati.
8.1.1. Il Collegio non ritiene tale profilo di censura meritevole di favorevole considerazione. Infatti, va innanzitutto evidenziato il fatto che nell’Allegato B del verbale n. 2 del 20 luglio 2021 la valutazione della produzione scientifica risulta espressamente considerata per il ricorrente, essendo testualmente riportato quanto segue “ Il candidato -OMISSIS- risulta aver ottenuto dalla Commissione un giudizio non pienamente congruente della produzione scientifica con la declaratoria del settore scientifico disciplinare MED19, in quanto alcune pubblicazioni sono di medicina rigenerativa ed in altre sono presenti limiti metodologici che pur tuttavia la qualificano come buona ” (cfr. doc. 5 della produzione di parte ricorrente). Per quel che riguarda il giudizio complessivo reso dalla 3ª Commissione con riguardo al profilo del controinteressato poi risultato vincitore della procedura selettiva, sebbene non sia specificamente riportato il giudizio sintetico di valore con riguardo alla sua produzione scientifica, la stessa è stata comunque considerata in quanto la 3ª Commissione, con una formula riassuntiva, ha considerato che tale candidato presentasse “ un’attività scientifica distinta, con indubbi aspetti di originalità ed innovazione ”. La 3ª Commissione, quindi, con l’utilizzo dell’inciso “ attività scientifica ” ha inteso fare riferimento sia all’attività di produzione sia a quella di ricerca scientifica di tale candidato, sintetizzando la valutazione effettuata con riguardo a tali attività mediante l’impiego della riassuntiva espressione di valore di “distinto”. Ciò, invero, trova riscontro nelle valutazioni inerenti a tali attività, quali sottostanti del giudizio collegiale reso sul profilo del controinteressato. Infatti, per quel che riguarda la valutazione della produzione scientifica di tale candidato, la 3ª Commissione evidenzia, tra l’altro, che “[…] la pubblicazione numero 7 che nello stesso campo definisce in maniera moderna e innovativa l’uso del lembo del muscolo gracile o anche il trattamento delle neoplasie anali in caso di conversione andro-ginoide […]” e che “[…] le pubblicazioni numero 12, 18 e 24 presentano una tecnica di setto plastica assolutamente originale e innovativa […]”. Analogo riscontro si ha anche con riguardo alle valutazioni dell’attività di ricerca scientifica del suddetto controinteressato, nell’ambito delle quali viene evidenziato, tra l’altro, che tale candidato è risultato vincitore di un bando grazie alla presentazione di un progetto di carattere innovativo, nonché titolare di due brevetti. Gli aspetti innovativi, inoltre, sono anche espressamente menzionati nel giudizio collegiale – “[…] mostra interessanti aspetti innovativi nell’uso del lembo del muscolo gracile nel trattamento delle neoplasie anali ” – che si conclude con l’attribuzione di un giudizio sintetico di valore pari a “distinto”.
8.2. Con i sottogruppi di censure da V.I) a V.V), il ricorrente contesta con estrema analiticità la legittimità delle operazioni di valutazione compiute dalla 3ª Commissione con riguardo a tutti gli ambiti di attività considerati dalla lex specialis , asserendo che ove la stessa avesse svolto correttamente il proprio compito sarebbe emersa la superiorità del proprio profilo professionale in relazione a tutti gli ambiti scrutinati.
8.2.1. Il Collegio, prima di entrare nel merito delle censure articolate nei predetti cinque sottogruppi, ritiene necessario evidenziare che nella delibazione delle stesse non ravvisa alcun motivo per discostarsi dai principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di procedure valutative per la chiamata dei docenti universitari.
8.2.2. In particolare, vale ricordare che “ La giurisprudenza del Consiglio di Stato è costante nel ritenere che le valutazioni della Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità̀ tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità̀ che sotto l’aspetto più̀ strettamente tecnico. Ciò̀ significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità̀ amministrativa, bensì̀ alla verifica diretta dell’attendibilità̀ delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati che hanno partecipato a concorsi universitari, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ma tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità̀ tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598) ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 3445 del 3 maggio 2022).
8.2.3. Il giudice amministrativo, inoltre, ha anche affermato che il giudizio finale della Commissione giudicatrice rappresenta il risultato di una valutazione comparativa complessiva tra i candidati che prende in considerazione tutta l’attività svolta dagli stessi e il relativo curriculum , alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando; in questo tipo di procedure – in cui i candidati presentano in genere tutti curricula ricchi di elementi pregevoli – la distinzione deriva da una valutazione complessiva degli aspetti qualitativi, che diviene incensurabile laddove non trasmodi in giudizi incoerenti, contraddittori o espressione di irragionevolezza o disparità evidente di trattamento (cfr., in termini, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1496 del 4 marzo 2019; T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 5583 del 4 maggio 2022). Per quel che concerne le modalità di valutazione, il giudice amministrativo ha anche affermato che “[…] l’analiticità della valutazione del curriculum del candidato riguarda il profilo ‘a monte’ (vale a dire i singoli aspetti posti in evidenza dall’interessato nella domanda) ma non la motivazione ‘a valle’, di modo che non risulta necessaria una motivazione dettagliata sulle singole pubblicazioni, essendo sufficiente che essa sia ‘basata’ sulla valutazione analitica dei titoli e pubblicazioni presentate, senza che sia necessario riportare in motivazione il giudizio su ogni singolo articolo o titolo prodotto (un simile adempimento sarebbe, peraltro, incompatibile con la lunghezza dei curricula da valutare) […]” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 11472 del 2 ottobre 2019, non impugnata). Pertanto, nelle procedure di valutazione comparativa del tipo di quella per cui è causa “[…] non sono quindi le pubblicazioni e i titoli a dover essere comparati uno per uno, ma il valore scientifico complessivo del concorrente, alla luce e attraverso la considerazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati ” (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 317 del 26 gennaio 2015). A riguardo, inoltre, è stato evidenziato come “[…] la finalità assegnata dalla normativa alla valutazione comparativa, consista in un raffronto, attraverso la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, della personalità scientifica dei vari candidati, dei quali va ricostruito il profilo complessivo risultante dalla confluenza degli elementi che lo compongono, da apprezzare in tale quadro non isolatamente, ma in quanto correlati nell’insieme secondo il peso che assumono in una interazione di sintesi oggetto di un motivato giudizio unitario; la suddetta valutazione specifica dei titoli deve, dunque, essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione ” (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 5865 del 13 dicembre 2017).
Il Collegio non si discosterà da tali principi, facendone applicazione nel caso di specie nei termini di seguito esposti.
8.3. Con il sottogruppo V.I), parte ricorrente lamenta l’illegittimità dell’intera procedura per “ Violazione del bando di concorso, allegato A) rispetto alla valutazione dei titoli nell’ambito della ‘Chirurgia rigenerativa’ ”. In particolare, il ricorrente contesta le valutazioni espresse dalla 3ª Commissione con riguardo all’esame della propria produzione scientifica. La Commissione giudicatrice avrebbe errato nel considerare non pienamente congruenti le pubblicazioni presentate, posto che le stesse afferiscono al Settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura di chiamata (MED/19 – Chirurgia Plastica), rientrandovi a pieno titolo anche quelle di Medicina rigenerativa.
8.3.1. Il Collegio ritiene che tale censura non sia meritevole di accoglimento. Infatti, per quel che concerne la questione tecnica della afferenza della medicina rigenerativa al Settore scientifico-disciplinare della Chirurgia plastica (MED/19) il ricorrente chiede a questo giudice di operare una inammissibile sostituzione del proprio giudizio rispetto a quello tecnico espresso dalla Commissione giudicatrice; come ricordato in precedenza, venendo in rilievo l’esercizio di un potere tecnico-discrezionale, il sindacato del giudice non può spingersi fino alla verifica della intrinseca correttezza scientifica dei giudizi formulati. In ogni caso, la 3ª Commissione ha valutato come “buono” il profilo scientifico del ricorrente, ritenendo che le pubblicazioni riguardanti argomenti di medicina rigenerativa siano solo parzialmente attinenti all’SSD MED/19 – e non totalmente estranee allo stesso –. Il giudizio collegiale espresso, inoltre, risulta comunque logico e non contraddittorio in quanto si fonda sul rilievo della esistenza di limiti metodologici analiticamente evidenziati nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche del ricorrente, nonché sul fatto che quattro delle sue pubblicazioni (3, 4, 15 e 21) presentano un contenuto dermatologico, in quanto relative alla alopecia androgenetica, come tale estraneo all’ambito della Chirurgia plastica. Parimenti corretto risulta l’operato della 3ª Commissione con riferimento alla formulazione del giudizio complessivo del ricorrente, in quanto essa non si è discostata dall’esito della valutazione della produzione scientifica e dal giudizio collegiale precedentemente espresso, ponendosi in linea di continuità con i rilievi valutativi e motivazionali ivi contenuti che, per le ragioni innanzi esposte, non risultano affetti dai vizi di legittimità invocati con il profilo di censura in esame che va, dunque, respinto.
8.4. Con il sottogruppo V.II), parte ricorrente lamenta l’illegittimità dell’intera procedura per “ Violazione dell’art. 18 comma 1, lettera d), della L. n. 240 del 2010, dell’art. 7 del bando di concorso rispetto alla ‘produzione scientifica’ ”. In particolare, con tale sottogruppo di censure il ricorrente contesta l’erronea applicazione di tutti i criteri inerenti alla valutazione della produzione scientifica. Secondo il ricorrente, in estrema sintesi, la 3ª Commissione avrebbe compiuto una serie di errori nella rilevazione dell’ Impact Factor , degli indicatori di qualità delle riviste (c.d. quartili) e, in ogni caso, non avrebbe proceduto ad effettuare una analitica valutazione in relazione a ciascuno dei criteri applicati.
8.4.1. Il Collegio ritiene che i profili di doglianza articolati con tale sottogruppo di censure non siano meritevoli di accoglimento in quanto gli asseriti errori compiuti dalla 3ª Commissione in sede di rilevazione degli indicatori contestati – che comunque non appaiono plausibili, posto che le rilevazioni realizzate su piattaforme quali Scopus e Web of Science non costituiscono il frutto di una attività discrezionale, bensì meccanica – non hanno in ogni caso riguardato aspetti valorizzati per far prevalere il profilo scientifico del controinteressato su quello del ricorrente. Oltretutto, anche con riguardo a tale sottogruppo di censure vale rimarcare che la “ valutazione specifica dei titoli deve, dunque, essere svolta, ma non con dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché, diversamente, si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione ” (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 5865 del 13 dicembre 2017). In definitiva, i giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice con riguardo alla produzione scientifica dei candidati, con particolare riferimento a quella del ricorrente e del controinteressato poi vincitore della selezione, risultano caratterizzati dalla richiesta “ contestualità sintetica della valutazione globale ” e, pertanto, scevri dai vizi invocati con le esaminate doglianze.
8.5. I sottogruppi di censure V.III) e V.IV) possono essere esaminati congiuntamente in quanto articolano avverso gli atti impugnati contestazioni sostanzialmente speculari.
Con il sottogruppo V.III), parte ricorrente lamenta l’illegittimità dell’intera procedura per “ Violazione dell’art. 18 comma 1, lettera d) della L. n. 240 del 2010, dell’art. 7 del bando di concorso rispetto alla ‘Attività didattica’ ”. In particolare, con tale sottogruppo di censure il ricorrente contesta la legittimità dell’operato della Commissione giudicatrice in quanto essa si è limitata a indicare in modo generico la corrispondenza dei titoli con i criteri valutativi, senza elencare i singoli titoli vantati dal ricorrente che, pertanto, non sarebbero stati valutati.
Con il sottogruppo V.IV), parte ricorrente lamenta l’illegittimità dell’intera procedura per “ Violazione dell’art. 18 comma 1, lettera d) della L. n. 240 del 2010, dell’art. 7 del bando di concorso rispetto alla ‘Attività di ricerca scientifica’. Omissione valutazione titoli ”. Con tale ulteriore sottogruppo di censure si contesta la legittimità dell’operato della 3ª Commissione con riguardo alla valutazione dell’attività di ricerca scientifica per aver erroneamente applicato i criteri applicativi da essa predeterminati e per aver illegittimamente omesso di valutare una serie di titoli, ancorché presentati dal ricorrente.
8.5.1. Il Collegio ritiene che neppure tali sottogruppi di censure siano favorevoli di positiva considerazione. Come per il sottogruppo di censure V.II), anche in questo caso il ricorrente pretende di ancorare l’asserita illegittimità della attività valutativa della 3ª Commissione alla mancanza di analiticità nella considerazione dei titoli e nella applicazione dei criteri di valutazione dell’attività didattica e di ricerca scientifica. Il Collegio non ritiene che la mancata valorizzazione della prospettata preminenza correlata alla posizione del ricorrente, per quanto concerne gli aspetti in considerazione, sia di per sé suscettibile di costituire un elemento sufficiente a inficiare il giudizio complessivo con il quale è stata determinata la prevalenza del profilo scientifico del controinteressato. In particolare, la asserita illegittima mancata valutazione dei titoli presentati dal ricorrente non costituisce una censura meritevole di accoglimento, in quanto rileva la circostanza che i titoli in questione risultano comunque acquisiti al procedimento e, quindi, suscettibili di valutazione da parte della Commissione giudicatrice. Oltretutto, la mancata formulazione di un giudizio analitico su ciascuno dei titoli presentati con la domanda di partecipazione alla procedura di chiamata per cui è causa non costituisce, per le medesime ragioni esposte in precedenza, motivo di illegittimità dell’operato della 3ª Commissione: tale organo tecnico, infatti, è tenuto a formulare una valutazione globale che prenda contestualmente in considerazione, ancorché in maniera sintetica, i complessivi ambiti e le attività oggetto di esame. Nel caso di specie, il modus operandi della Commissione giudicatrice, alla luce dei giudizi, collegiali e complessivi, concretamente formulati, risulta congruente con tale impostazione non appalesandosi, ictu oculi , illogico, contraddittorio e irrazionale, anche sotto il contestato profilo della asserita erroneità nella applicazione dei singoli criteri.
Il Collegio ulteriormente rileva che l’aver constatato che la Commissione giudicatrice ha definito in maniera sufficientemente precisa i criteri di valutazione, attenendosi agli stessi nell’esercizio della sua attività di giudizio, nonché l’aver rilevato che la stessa ha congruamente motivato la scelta finale, facendo emergere in modo preciso ed esauriente le ragioni della prevalenza del controinteressato sugli altri candidati, determina l’esaurimento dei margini di verifica diretta dell’attendibilità̀ delle operazioni valutative sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Pertanto, con riguardo alle censure in esame, non residua più alcuno spazio che consenta a questo giudice di delibare ancora più in profondità in ordine alla legittimità o meno dell’operato della Commissione giudicatrice, non potendo spingere il sindacato giurisdizionale sugli atti impugnati in questa sede al punto da sostituire il proprio giudizio alle valutazioni tecnico-discrezionali della 3ª Commissione, in quanto ciò esula dai limiti dello scrutinio di legittimità e comporterebbe la violazione del fondamentale principio di separazione dei poteri.
8.6. Con il sottogruppo V.V), parte ricorrente postula l’illegittimità dell’intera procedura per “ Eccesso di potere per mancata determinazione del criterio di valutazione della ‘attività clinica’ ”. In particolare, il ricorrente con tale sottogruppo di censure contesta la legittimità dell’operato della 3ª Commissione in quanto la mancata determinazione di criteri di valutazione in relazione all’attività clinica – a fronte della formulazione di un apposito giudizio di valore, nonché della valorizzazione dello stesso nell’ambito del giudizio complessivo – sarebbe sintomatica della sussistenza del vizio di eccesso di potere.
8.6.1. Il Collegio ritiene che neppure tale censura sia meritevole di accoglimento. Infatti, nel verbale n. 1 redatto dalla 3ª Commissione nell’ambito della seduta preliminare dell’8 luglio 2021, viene espressamente riportato che “ È inoltre oggetto di valutazione la dimostrata esperienza del candidato nel saper svolgere in maniera integrata le attività didattiche, scientifiche e assistenziali previste per il ruolo messo a concorso. In tale valutazione la commissione valuterà specificatamente anche le attività assistenziali svolte nell’ambito di strutture accademiche in convenzione con il servizio sanitario nazionale o in strutture dello stesso servizio sanitario nazionale ” (cfr. doc. 4 della produzione di parte ricorrente). In forza di tale previsione, quindi, la Commissione giudicatrice era pienamente legittimata ad operare una valutazione dell’attività assistenziale dei candidati. Peraltro, dalle valutazioni dell’attività assistenziale espresse dalla Commissione giudicatrice, propedeutiche alla formulazione dei giudizi collegiali dei candidati, emerge la netta prevalenza del profilo del controinteressato, sia dal punto di vista della numerosità degli interventi realizzati, sia da quello della durata dell’attività clinica. Anche sotto tale profilo, quindi, l’operato della Commissione risulta scevro dai vizi contestati. In ogni caso, tale censura non risulta comunque suscettibile di accoglimento poiché parte ricorrente non vanta alcun apprezzabile interesse a coltivare la stessa in virtù del mancato superamento della c.d. prova di resistenza. Invero, l’eventuale accoglimento della doglianza in esame non garantirebbe al ricorrente il soddisfacimento del bene della vita invocato – neanche sotto il profilo della ripetizione della procedura – stante la prevalenza del profilo del controinteressato con riguardo alle valutazioni relative agli altri ambiti di attività scrutinati (produzione scientifica, attività didattica e attività di ricerca scientifica), per come confluite nel giudizio complessivo e della cui legittimità si è già ampiamente dato conto.
9. In definitiva, per le ragioni sin qui illustrate, il ricorso va respinto siccome infondato.
10. Si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, in considerazione della particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e degli altri soggetti menzionati nella decisione, manda la Segreteria di procedere all’oscuramento delle relative generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Silvestro Maria Russo, Presidente
Chiara Cavallari, Referendario
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Silvestro Maria Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.