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20 aprile 1984
20 aprile 1984
Art. 4.
Dal 1 gennaio 1984 il compenso incentivante la produttivita' previsto a favore del personale statale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312 , compete ai dirigenti civili ed ai dipendenti appartenenti alle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione in servizio nelle amministrazioni dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo, secondo la medesima disciplina che sara' fissata per detto personale non dirigente.
L'importo del compenso incentivante per le varie qualifiche dirigenziali e direttive ad esaurimento, stabilito per il personale appartenente all'ottava qualifica funzionale nella misura base di L. 85.000 mensili lorde, e' fissato in relazione al rapporto esistente tra lo stipendio di ciascuna qualifica dirigenziale e direttiva ad esaurimento e quello spettante alla predetta qualifica funzionale.
Gli altri compensi incentivanti previsti per il personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312 , sono estesi, con la medesima disciplina e decorrenza che saranno stabilite per detto personale, ai dirigenti ed al personale delle qualifiche direttive indicati nel precedente primo comma nella misura risultante dal criterio previsto nel secondo comma.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai dirigenti generali. Agli stessi sara' attribuito un assegno temporale mensile di misura corrispondente alla media del compenso incentivante attribuito ai dirigenti superiori della stessa amministrazione, a carico degli stanziamenti autorizzati relativi al lavoro straordinario di cui all'articolo 3.
I compensi indicati nel presente articolo non sono cumulabili con compensi o indennita' fruiti al medesimo titolo e non competono al personale provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti d'istituto.
Dal 1 gennaio 1984 il compenso incentivante la produttivita' previsto a favore del personale statale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312 , compete ai dirigenti civili ed ai dipendenti appartenenti alle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione in servizio nelle amministrazioni dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo, secondo la medesima disciplina che sara' fissata per detto personale non dirigente.
L'importo del compenso incentivante per le varie qualifiche dirigenziali e direttive ad esaurimento, stabilito per il personale appartenente all'ottava qualifica funzionale nella misura base di L. 85.000 mensili lorde, e' fissato in relazione al rapporto esistente tra lo stipendio di ciascuna qualifica dirigenziale e direttiva ad esaurimento e quello spettante alla predetta qualifica funzionale.
Gli altri compensi incentivanti previsti per il personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312 , sono estesi, con la medesima disciplina e decorrenza che saranno stabilite per detto personale, ai dirigenti ed al personale delle qualifiche direttive indicati nel precedente primo comma nella misura risultante dal criterio previsto nel secondo comma.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai dirigenti generali. Agli stessi sara' attribuito un assegno temporale mensile di misura corrispondente alla media del compenso incentivante attribuito ai dirigenti superiori della stessa amministrazione, a carico degli stanziamenti autorizzati relativi al lavoro straordinario di cui all'articolo 3.
I compensi indicati nel presente articolo non sono cumulabili con compensi o indennita' fruiti al medesimo titolo e non competono al personale provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti d'istituto.
Commentari • 2
- 1. D.L.vo 30.3.2001 n.165 (3)Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 22 ottobre 2001 · 0.64261764
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Giurisprudenza • 25
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/11/2003, n. 17634Provvedimento: […] con il primo articolato motivo, lamentando la violazione degli art. 13 legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 4 legge n. 79 del 1984 e art. 2 legge n. 72 del 1985, in relazione all'art. 30 […] nel primo dei medesimi, viceversa, si dà atto della circostanza che l'assegno temporale previsto dall'art. 4 della legge n. 79 del 1984 era stato oggetto dell'estensione applicativa al parastato disposta dall'art. 2 della legge n. 72 del 1985 con effetto dal 1^ luglio 1985, omettendo però entrambi di considerare sia il limite temporale del 31 dicembre 1984, valorizzato soltanto per escludere la configurabilità dell'elemento della continuatività, sia, […]Leggi di più...
- fondamento·
- assegno temporaneo previsto per i dirigenti statali ex art. 4 legge n. 79 del 1984·
- dirigenti cessati dal servizio·
- esclusione·
- inam·
- istituti o enti di assicurazione sociale·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- liquidazione degli enti di assicurazione malattia