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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/03/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 15020 /2020
TRIBUNALE DI BARI
II Sezione Civile
Verbale di udienza in trattazione scritta del 12/03/2025
Lette le note depositate dalle parti che si sono riportate in atti, precisando le conclusioni e chiedendo la decisione della causa. il giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza come da fogli allegati.
Bari, 12/03/2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
Verbale redatto mediante l'applicativo consolle del magistrato e depositato in originale nel fascicolo telematico N. R.G. 15020/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. r.g. 15020/2020 promossa da
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Antonia Citarella;
Parte_1
APPELLANTE contro
, in persona dell'omonimo titolare, rappresentato e Controparte_1
difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Betty Cascella;
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 644/2020 depositata in data
27.03.2020 a definizione del giudizio n. R.G.: 2539/2019.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12.03.2025 che si intendono qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. 644/2020 Parte_1
del 27.03.2020, emessa a definizione del giudizio n. R.G. 2539/2019, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tardività nella denuncia dei vizi ex art. 2226 c.c. A fondamento dell'atto di gravame, ha eccepito la contradditoria motivazione della decisione, in palese contrasto rispetto al contenuto della ordinanza - resa nel corso del giudizio - con la quale il Giudice di Pace, sul
CP_ presupposto della riconosciuta responsabilità contrattuale della convenuta, ha invitato le parti a definire bonariamente la controversia, formulando apposita proposta transattiva. Ha contestato, altresì, la non condivisibile valutazione degli elementi probatori acquisiti – in violazione degli artt.
115 e 320 c.p.c. -, nonché l'ingiustificato e implicito rigetto dei mezzi istruttori articolati, che avrebbero consentito alla difesa di parte attrice di provare i fatti e nello specifico il rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 2226 c.c. Ha insistito, dunque, in riforma della sentenza impugnata, per l'accertamento della responsabilità di controparte, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 18.06.2021, la ditta appellata ha, preliminarmente, eccepito la tardività delle circostanze di fatto relative alla tempestiva denuncia dei vizi, mai riferite in primo grado. Nel merito, ha insistito per la corretta qualificazione del rapporto intercorrente tra le parti in termini di prestazione d'opera e, dunque, per l'infondatezza della domanda di rimborso del corrispettivo pattuito, potendosi, al più, pretendere una riduzione del prezzo;
ha contestato, inoltre, la domanda di risarcimento danni, non provata né sotto il profilo dell'an né del quantum. Ha, inoltre, proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado limitatamente al capo delle spese che il Giudice di Pace avrebbe, a suo dire, irragionevolmente compensato.
3. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata atti, è stata rinviata all'udienza odierna ed è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive a cura delle parti che ne hanno accettato la modalità cartolare di trattazione.
4. L'appello è infondato per i motivi che si espongono.
5. Preliminarmente, non merita condivisione l'eccepita contraddittorietà della sentenza rispetto al contenuto dell'ordinanza del 10.07.2019; diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, infatti, il richiamato provvedimento va qualificato come mera proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., inidonea, dunque, a vincolare sia le parti – che sono libere di non accettarla – sia il potere decisivo del Giudice – che può, all'esito dell'espletamento dell'istruttoria, addivenire ad una decisione differente rispetto al contenuto dell'ordinanza. Peraltro, con la medesima proposta il giudicante non statuisce sul merito della causa, ma mira solo a definire bonariamente la controversia.
6. Tanto premesso, parte appellante ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardiva la denuncia dei vizi, sull'erroneo presupposto della mancata articolazione di richieste istruttorie e sulla non condivisibile valutazione degli elementi probatori acquisiti. Ha evidenziato, al contrario, che l'espletamento della prova orale – tempestivamente richiesta - avrebbe consentito di provare la tempestività della denuncia ex art. 2226 c.c., telefonicamente avvenuta il giorno stesso della conclusione dei lavori, ossia il 23.12.2017. La ditta appellata ha, invece, contestato tali circostanze, poiché riferite solo in grado di appello ed ha eccepito la genericità dei capitoli di prova articolati, oltreché la loro inidoneità a comprovare l'asserita contestazione dei vizi.
Ebbene, alla luce della valutazione complessiva della documentazione in atti e delle difese svolte dalle parti in entrambi i gradi di giudizio, si ritiene che non vi siano apprezzabili ragioni per discostarsi dalle conclusioni a cui è giunto il Giudice di Pace.
Va osservato, in primo luogo, che a fronte della tempestiva eccezione di decadenza formulata da parte convenuta, l'attrice non ha preso specifica posizione sul punto, neppure quando controparte ha rifiutato la proposta transattiva, formulata dal Giudice, sul presupposto – tra l'altro – della sollevata eccezione di improcedibilità. È solo a verbale d'udienza del 29.11.2019 – e, dunque, in sede di precisazione delle conclusioni- che il procuratore di parte attrice ha contestato l'avversa eccezione, peraltro in maniera assai generica, ossia riferendo che la aveva in più occasioni cercato di Pt_1
contattare l'impresa, che si era dimostrata indisponibile alla risoluzione della questione.
Né può ritenersi sufficiente, al fine di meglio circostanziare la data nella quale è avvenuta la contestazione, la dichiarazione resa dalla Atlante a verbale d'udienza del 10.07.2019; quest'ultima, infatti, ascoltata a fini conciliativi dinanzi al Giudice di Pace, ha riferito che “se non ricordo male il
21.12.2017 il mi riferì di aver completato tutti i lavori[..] Subito accortami di talune CP_1
imprecisioni del lavoro lo richiamai, ma il non diede alcuna disponibilità a tornare a casa mia CP_1
per risolvere le problematiche”. Trattasi, evidentemente, di dichiarazioni generiche, sganciate da un qualsivoglia riferimento temporale obiettivo che non consentono, in assenza di altri elementi probatori, di comprovare una tempestiva denuncia dei vizi.
D'altra parte, neppure l'espletamento della prova testimoniale avrebbe consentito di superare l'eccepita decadenza dall'azione ex art. 2226 c.c.
Occorre osservare, infatti, che la difesa di parte appellante – attrice in primo grado – non ha formulato specifici capitoli di prova sul punto, ma ha insistito per l'ammissione della prova orale sulle circostanze di cui all'atto di citazione, ove, tuttavia, non viene indicato alcun preciso riferimento al momento della contestazione, ma si deduce esclusivamente che “…l'odierna attrice abbia più volte sollevato il problema al titolare della ditta..[..]”.
Pertanto, a fronte del compendio probatorio formatosi nel corso del primo grado, va condivisa la decisione impugnata nella parte in cui, individuando nella raccomandata del 26.02.2018 il primo atto con il quale si è provveduto alla denuncia dei vizi riscontrati, ha accertato l'intervenuta decadenza dal termine di cui all'art. 2226 c.c., sebbene non andasse dichiarata l'improcedibilità dell'azione bensì il rigetto della domanda per l'inesistenza attuale di una condizione dell'azione, cioè del diritto di garanzia, estinto per l'inutile decorso del tempo prescritto per il suo esercizio. 7. È fondato, al contrario, l'appello incidentale proposto dalla ditta appellata, la quale ha eccepito l'illegittima compensazione delle spese di lite, ritenendo non sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c.
Difatti, il Giudice di Pace ha giustificato la compensazione delle spese di lite in ragione della mancata produzione in giudizio “della fattura/ricevuta da parte del convenuto del corrispettivo del contratto d'opera di €400 consegnatagli dall'attrice”.
Giova osservare che il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni concordate
è questione totalmente estranea al thema decidendum, non essendo neppure oggetto di contestazione,
e per giunta tale circostanza non rientrerebbe nelle ipotesi di assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, che giustificherebbe la compensazione delle spese (in assenza di soccombenza reciproca) secondo la formulazione della norma applicabile ratione temporis.
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata, le spese di lite del primo grado di giudizio vanno poste a carico di parte attrice, secondo il principio della soccombenza, e vanno liquidate in applicazione del D.M. 55/2014. Il capo delle spese dev'essere, pertanto, così di seguito riformulato: - Condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
in favore di , liquidate in €1.205 oltre rimborso spese al Controparte_1
15%, iva e cpa come per legge.
8. Atteso l'esito della lite, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico di parte appellante, secondo il principio di soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, applicate secondo i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da €1.101 a 5.200), esclusa l'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda di appello proposta, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. ACCOGLIE l'appello incidentale proposto da e, Controparte_1
in riforma della sentenza appellata, limitatamente al capo delle spese di primo grado, così statuisce:
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, in persona dell'omonimo titolare, liquidate in €1.205,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario;
3. condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di appello Parte_1
in favore di , in persona dell'omonimo titolare, liquidate Controparte_1 nella misura di € 1.701 per compensi ed €147,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari, il 12.03.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
TRIBUNALE DI BARI
II Sezione Civile
Verbale di udienza in trattazione scritta del 12/03/2025
Lette le note depositate dalle parti che si sono riportate in atti, precisando le conclusioni e chiedendo la decisione della causa. il giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza come da fogli allegati.
Bari, 12/03/2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato
Verbale redatto mediante l'applicativo consolle del magistrato e depositato in originale nel fascicolo telematico N. R.G. 15020/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott.ssa Laura Vincenza Amato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. r.g. 15020/2020 promossa da
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Antonia Citarella;
Parte_1
APPELLANTE contro
, in persona dell'omonimo titolare, rappresentato e Controparte_1
difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Betty Cascella;
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 644/2020 depositata in data
27.03.2020 a definizione del giudizio n. R.G.: 2539/2019.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 12.03.2025 che si intendono qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con atto di appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. 644/2020 Parte_1
del 27.03.2020, emessa a definizione del giudizio n. R.G. 2539/2019, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tardività nella denuncia dei vizi ex art. 2226 c.c. A fondamento dell'atto di gravame, ha eccepito la contradditoria motivazione della decisione, in palese contrasto rispetto al contenuto della ordinanza - resa nel corso del giudizio - con la quale il Giudice di Pace, sul
CP_ presupposto della riconosciuta responsabilità contrattuale della convenuta, ha invitato le parti a definire bonariamente la controversia, formulando apposita proposta transattiva. Ha contestato, altresì, la non condivisibile valutazione degli elementi probatori acquisiti – in violazione degli artt.
115 e 320 c.p.c. -, nonché l'ingiustificato e implicito rigetto dei mezzi istruttori articolati, che avrebbero consentito alla difesa di parte attrice di provare i fatti e nello specifico il rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 2226 c.c. Ha insistito, dunque, in riforma della sentenza impugnata, per l'accertamento della responsabilità di controparte, con conseguente condanna al risarcimento dei danni subiti.
2. Costituendosi con comparsa depositata in data 18.06.2021, la ditta appellata ha, preliminarmente, eccepito la tardività delle circostanze di fatto relative alla tempestiva denuncia dei vizi, mai riferite in primo grado. Nel merito, ha insistito per la corretta qualificazione del rapporto intercorrente tra le parti in termini di prestazione d'opera e, dunque, per l'infondatezza della domanda di rimborso del corrispettivo pattuito, potendosi, al più, pretendere una riduzione del prezzo;
ha contestato, inoltre, la domanda di risarcimento danni, non provata né sotto il profilo dell'an né del quantum. Ha, inoltre, proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza di primo grado limitatamente al capo delle spese che il Giudice di Pace avrebbe, a suo dire, irragionevolmente compensato.
3. La causa, istruita sulla scorta della produzione documentale versata atti, è stata rinviata all'udienza odierna ed è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di note conclusive a cura delle parti che ne hanno accettato la modalità cartolare di trattazione.
4. L'appello è infondato per i motivi che si espongono.
5. Preliminarmente, non merita condivisione l'eccepita contraddittorietà della sentenza rispetto al contenuto dell'ordinanza del 10.07.2019; diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, infatti, il richiamato provvedimento va qualificato come mera proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., inidonea, dunque, a vincolare sia le parti – che sono libere di non accettarla – sia il potere decisivo del Giudice – che può, all'esito dell'espletamento dell'istruttoria, addivenire ad una decisione differente rispetto al contenuto dell'ordinanza. Peraltro, con la medesima proposta il giudicante non statuisce sul merito della causa, ma mira solo a definire bonariamente la controversia.
6. Tanto premesso, parte appellante ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardiva la denuncia dei vizi, sull'erroneo presupposto della mancata articolazione di richieste istruttorie e sulla non condivisibile valutazione degli elementi probatori acquisiti. Ha evidenziato, al contrario, che l'espletamento della prova orale – tempestivamente richiesta - avrebbe consentito di provare la tempestività della denuncia ex art. 2226 c.c., telefonicamente avvenuta il giorno stesso della conclusione dei lavori, ossia il 23.12.2017. La ditta appellata ha, invece, contestato tali circostanze, poiché riferite solo in grado di appello ed ha eccepito la genericità dei capitoli di prova articolati, oltreché la loro inidoneità a comprovare l'asserita contestazione dei vizi.
Ebbene, alla luce della valutazione complessiva della documentazione in atti e delle difese svolte dalle parti in entrambi i gradi di giudizio, si ritiene che non vi siano apprezzabili ragioni per discostarsi dalle conclusioni a cui è giunto il Giudice di Pace.
Va osservato, in primo luogo, che a fronte della tempestiva eccezione di decadenza formulata da parte convenuta, l'attrice non ha preso specifica posizione sul punto, neppure quando controparte ha rifiutato la proposta transattiva, formulata dal Giudice, sul presupposto – tra l'altro – della sollevata eccezione di improcedibilità. È solo a verbale d'udienza del 29.11.2019 – e, dunque, in sede di precisazione delle conclusioni- che il procuratore di parte attrice ha contestato l'avversa eccezione, peraltro in maniera assai generica, ossia riferendo che la aveva in più occasioni cercato di Pt_1
contattare l'impresa, che si era dimostrata indisponibile alla risoluzione della questione.
Né può ritenersi sufficiente, al fine di meglio circostanziare la data nella quale è avvenuta la contestazione, la dichiarazione resa dalla Atlante a verbale d'udienza del 10.07.2019; quest'ultima, infatti, ascoltata a fini conciliativi dinanzi al Giudice di Pace, ha riferito che “se non ricordo male il
21.12.2017 il mi riferì di aver completato tutti i lavori[..] Subito accortami di talune CP_1
imprecisioni del lavoro lo richiamai, ma il non diede alcuna disponibilità a tornare a casa mia CP_1
per risolvere le problematiche”. Trattasi, evidentemente, di dichiarazioni generiche, sganciate da un qualsivoglia riferimento temporale obiettivo che non consentono, in assenza di altri elementi probatori, di comprovare una tempestiva denuncia dei vizi.
D'altra parte, neppure l'espletamento della prova testimoniale avrebbe consentito di superare l'eccepita decadenza dall'azione ex art. 2226 c.c.
Occorre osservare, infatti, che la difesa di parte appellante – attrice in primo grado – non ha formulato specifici capitoli di prova sul punto, ma ha insistito per l'ammissione della prova orale sulle circostanze di cui all'atto di citazione, ove, tuttavia, non viene indicato alcun preciso riferimento al momento della contestazione, ma si deduce esclusivamente che “…l'odierna attrice abbia più volte sollevato il problema al titolare della ditta..[..]”.
Pertanto, a fronte del compendio probatorio formatosi nel corso del primo grado, va condivisa la decisione impugnata nella parte in cui, individuando nella raccomandata del 26.02.2018 il primo atto con il quale si è provveduto alla denuncia dei vizi riscontrati, ha accertato l'intervenuta decadenza dal termine di cui all'art. 2226 c.c., sebbene non andasse dichiarata l'improcedibilità dell'azione bensì il rigetto della domanda per l'inesistenza attuale di una condizione dell'azione, cioè del diritto di garanzia, estinto per l'inutile decorso del tempo prescritto per il suo esercizio. 7. È fondato, al contrario, l'appello incidentale proposto dalla ditta appellata, la quale ha eccepito l'illegittima compensazione delle spese di lite, ritenendo non sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c.
Difatti, il Giudice di Pace ha giustificato la compensazione delle spese di lite in ragione della mancata produzione in giudizio “della fattura/ricevuta da parte del convenuto del corrispettivo del contratto d'opera di €400 consegnatagli dall'attrice”.
Giova osservare che il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni concordate
è questione totalmente estranea al thema decidendum, non essendo neppure oggetto di contestazione,
e per giunta tale circostanza non rientrerebbe nelle ipotesi di assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti, che giustificherebbe la compensazione delle spese (in assenza di soccombenza reciproca) secondo la formulazione della norma applicabile ratione temporis.
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della sentenza impugnata, le spese di lite del primo grado di giudizio vanno poste a carico di parte attrice, secondo il principio della soccombenza, e vanno liquidate in applicazione del D.M. 55/2014. Il capo delle spese dev'essere, pertanto, così di seguito riformulato: - Condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1
in favore di , liquidate in €1.205 oltre rimborso spese al Controparte_1
15%, iva e cpa come per legge.
8. Atteso l'esito della lite, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico di parte appellante, secondo il principio di soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, applicate secondo i valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (da €1.101 a 5.200), esclusa l'istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda di appello proposta, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
2. ACCOGLIE l'appello incidentale proposto da e, Controparte_1
in riforma della sentenza appellata, limitatamente al capo delle spese di primo grado, così statuisce:
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
, in persona dell'omonimo titolare, liquidate in €1.205,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario;
3. condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di appello Parte_1
in favore di , in persona dell'omonimo titolare, liquidate Controparte_1 nella misura di € 1.701 per compensi ed €147,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari, il 12.03.2025
Il Giudice
Laura Vincenza Amato