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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 04/02/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
-Sezione Distaccata di Ischia- in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Antonia Schiattarella, ha reso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero 125/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: risarcimento del danno da circolazione stradale;
Tra
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Ischia (NA) alla Via dello Stadio n. 45 presso lo studio dell'avv. Francesco Lauro
( ), che lo rappresenta e difende come da procura in calce C.F._2
all'atto di citazione;
Parte Attrice;
e
, nella qualità di Impresa designata per la Regione Controparte_1
Campania alla gestione dei danni posti a carico del Controparte_2
, (c.f. e numero di iscrizione del registro Imprese di
[...]
Treviso n. , P. Iva ), rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1 P.IVA_2
Giuseppe Discolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Napoli, al Corso
Umberto I, n. 106, giusta procura generale alle liti allegata agli atti;
Parte convenuta;
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI E RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE ()
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 19 febbraio 2018, il signor ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1
nella qualità di impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei
[...]
danni posti a carico del ”, al fine di Controparte_2
ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni personali riportate in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in Ischia alla via Antonio De Luca, in data 7 Aprile 2017 alle ore 12:40 circa. In particolare, parte attrice ha così concluso: “in via preliminare
e provvisoria liquidare le somme non ritualmente o legittimamente controverse ai sensi dell'articolo 147 del D. lgs n. 209 del 2005 come riformato dall'articolo 5 l.
102/2006 ed in particolare emettere un'ordinanza di pagamento delle somme non contestate (ex articolo 423 comma 1, del codice di procedura civile) ovvero un'ordinanza di condanna nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza (articolo 147 commi da 1 a 4 del D. lgs numero 209 del 2005) nel caso si ravveda nella posizione del ricorrente uno stato di bisogno e qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente ovvero un'ordinanza provvisionale pari a una percentuale variabile tra il 30 e il 50% della nella presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con sentenza (articolo 147 comma 5 del D. lgs. numero 209 del 2005, aggiunto all'articolo 5 della legge in esame) ove mai l'Ill.mo giudicante non ravveda uno stato di bisogno e qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente del veicolo rimasto sconosciuto. Nel merito, conoscendo la domanda proposta dal signor Parte_1
contro la Fondo di Garanzia Vittime della Strada
[...] Controparte_1
Assicurazioni spa è respinta ogni richiesta contraria ed eccezione;
- dichiararsi piena ed esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto sconosciuto
() Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nei testi in vigore dal 4.7.2009 ed applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo” (ma v. supra nel caso di specie); la succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione, inoltre, può aversi “anche con riferimento a precedenti conformi”, senza necessità – stante la natura di motivazione “per relationem” - di indicazione dettagliata delle ragioni riportate in tali precedenti, che divengono parte integrante della sentenza che opera il richiamo. nella determinazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto: - condannare ex lege la gestione al Controparte_3 Controparte_2
risarcimento di tutte le lesioni riportate dall'attore nonché di tutti i danni patiti e patiendi alla persona, danno patrimoniale e non patrimoniale danni passati, presenti
e futuri, danni danno alla vita di relazione, biologico, esistenziale (nulla di escluso o eccettuato), danni da incapacità lavorativa, tutti i danni da valutarsi e quantificarsi anche a seguito di ctu medica che sin da ora si richiede oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
- Condannare ex legge la
[...]
alla rifusione di spese, diritti Controparte_3 Controparte_2
e onorari da attribuirsi al sottoscritto procuratore per dichiarazione di anticipo fattone;
Affermava la parte attrice che:
- in data 07.04.2017 in Ischia alla via Antonio De Luca altezza “bar Calise” alle ore 12.40 circa era alla guida del veicolo di proprietà del sig. Parte_1
Vespa Piaggio tg BX 6852 quando la stessa veniva urtata da una moto
[...]
di grossa cilindrata rimasta sconosciuta;
- il conducente di detta moto incurante e senza rispettare le più elementari norme della circolazione stradale, provenendo dall'opposto senso di marcia effettuava una manovra di sorpasso invadendo la sua corsia di marcia;
lo urtava violentemente facendogli perdere stabilità, con la conseguente caduta a terra in uno al veicolo da lui condotto,
- a seguito del sinistro riportava lesioni.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 5 giugno 2018, si costituiva la , Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, concludendo Controparte_3
per il rigetto della domanda attorea in quanto destituita di qualsivoglia fondamento sia in fatto che in diritto.
Istruita la causa a mezzo prova testimoniale e c.t.u., alla udienza in presenza di precisazione delle conclusioni del 16.10.2024 le parti concludevano come da verbali di causa e la causa veniva assegnata in decisione con i termini di legge. _______________________
Preliminarmente, va detto che la domanda della parte attrice è proponibile, essendo in atti la prova dell'intervenuta spedizione, nel rispetto del termine dilatorio di legge rispetto all'avvio della lite, di lettera raccomandata alla PA ed alla NS tendente ad ottenere il risarcimento e fornita degli elementi prescritti dall'art. 148 del cd. codice delle assicurazioni private.
Ebbene, nella fattispecie se è vero che la richiesta in precedenza richiamata risulta in parte incompleta, non risultando, tra l'altro, esplicitamente indicati la professione del danneggiato ed il suo reddito, occorre altresì evidenziare che la compagnia assicurativa convenuta non risulta aver chiesto le integrazioni per il carente contenuto della richiesta. Ne discende per quanto detto la proponibilità della domanda.
Deve ancora preliminarmente disattendersi l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per carenza degli elementi essenziali.
La declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, ex art. 164, comma 4, c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità,
l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa). (Cass. civ.n.
17023/2003).
Orbene, nel caso di specie parte attrice ha circoscritto in modo dettagliato petitum e causa petendi, tanto da consentire una adeguata difesa da parte del convenuto. Sono infatti indicate dettagliatamente le circostanze di tempo e luogo in cui afferma essere avvenuto il fatto ed il titolo sulla base del quale ha formulato la domanda risarcitoria nei confronti della società convenuta.
Andando al merito va detto che la domanda è altresì fondata.
All'udienza del 29.01.2020 il teste, sig. , ha confermato le Testimone_1
circostanze relative al sinistro, rappresentando che un altro motociclo, nel tentativo di sorpassare un'automobile, aveva invaso la corsia percorsa del signor in Parte_1
bordo alla sua Vespa, toccandolo al braccio sinistro, facendogli così perdere il controllo del mezzo con conseguente caduta in terra. Il teste ha poi proseguito assumendo che: “l'altra motocicletta ha proseguito la propria marcia senza fermarsi”.
Ebbene, anche l'altro teste, sig. ha confermato le circostanze Tes_2
riportando: “il sinistro si è svolto come segue: il conduceva una Vespa con Parte_1
direzione da Ischia ponte a Piazza degli Eroi mentre l'altra motocicletta di grossa cilindrata, proveniente nel senso di marcia opposto, nel superare un'auto che la precedeva invase la corsia dell'attore colpendolo di striscio al braccio sinistro”; ha poi proseguito rappresentando che: “in seguito all'urto l'attore è caduto a terra…
l'altra moto ha continuato la sua corsa come se nulla fosse accaduto. Andava veloce
e non sono riuscito ad identificarla”.
I testi sono risultati sostanzialmente attendibili, non essendo rilevante la discordanza tra un allegato urto violento tra i veicoli e la dichiarazione che la moto colpì di striscio la potendo la discordanza essere addebitabile a diverse Pt_2
percezioni soggettive del danneggiato e dei testi.
Alle risultanze della prova testimoniale si aggiunge che il sig. , Controparte_4 in qualità di genitore esercente la patria potestà sul figlio minore , Parte_1
ha sporto in data 14 giugno 2017 dettagliata denuncia querela in relazione al sinistro.
Va detto che “Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato,
l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nei confronti dell'impresa designata dal
[...]
; allo stesso modo, la presentazione di denuncia o Controparte_2
querela contro ignoti non vale, in sé stessa, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro.(Cfr. Cassazione n. 20066 del 02/09/2013)
Si può, pertanto, affermare che dalle risultanze istruttorie emerge sia il verificarsi del sinistro che la sua riconducibilità ad un veicolo rimasto sconosciuto, considerato che i testi hanno dichiarato che la motocicletta investitrice non si è fermata e non fu possibile rilevarne il numero di targa.
Tuttavia, anche alla luce dell'art. 2054 c.c., occorre rilevare che negli incidenti stradali, il concorso di colpo assurge a regola generale e che, pertanto, la prova cd. liberatoria è fondamentale al fine di affrancare la parte che presume essere totalmente danneggiata dalla sua percentuale di responsabilità pari al 50%. Alla luce di tali considerazioni e sulla scorta delle prove assunte durante l'istruttoria, non è pertanto possibile determinare, con un buon grado di certezza, la totale assenza di colpa in capo al signor poiché, quest'ultimo, pur avendo dimostrato il nesso Parte_1
causale e l'effettivo danno subito, non ha fornito adeguata prova circa la corretta diligenza durante la guida del motociclo, tale da escluderne il concorso. Ed infatti, dalle risultanze probatorie è sì emerso che il signor avesse il Parte_1
casco indossato ma, al tempo stesso, null'altro è stato allegato né provato circa la condotta dello stesso;
ovvero se lo stesso, nella conduzione del Parte_1
ciclomotore stesse rispettando le regole generali in tema di guida dei veicoli.
Nulla allega la parte attrice circa la regolare tenuta della destra da parte e la tenuta di un'adeguata velocità, così come circa la circostanza di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
A tal proposito va detto che “La presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054 c.c. opera non soltanto quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire la sequenza causale del sinistro. Ne consegue che l'accertamento della colpa, sia pure grave di uno dei conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico. ( cfr. Cassazione n. 195 del 2007).
Ciò posto va affermata la corresponsabilità degli autori del sinistro nella misura del 50% ognuno ai sensi del citato articolo 2054 c.c.
Stante quanto precede, va pertanto affermata la spettanza del risarcimento del danno non patrimoniale, nella misura appunto del 50%.
Ciò posto, com'è noto, secondo il nuovo, condivisibile indirizzo “bipolare” in ordine al risarcimento del danno alla persona, riconducibile ai due poli del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, la liquidazione dei danni non patrimoniali
(nei quali rientrano il danno biologico, il danno morale, il danno da lesione di interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti) può avvenire anche in modo unitario e complessivo, e deve evitare duplicazioni risarcitorie (cfr. Cass. civ., sez.
III, 31/05/2003, n.8827).
La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione dell'11 novembre 2008, n.
26972 ha ritenuto che, nell'ambito di una ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, vada abbandonata l'autonoma categoria del danno morale e la sofferenza morale vada ricondotta nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale.
Onde evitare una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest'ultimo non va liquidato in percentuale del primo, ma occorre procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. La Suprema Corte ha anche chiarito che nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale sofferto come sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, meritevole di tutela in base all'ordinamento.
Allegati gli elementi costitutivi della responsabilità –fatto illecito, danno conseguenza, rapporto di causalità tra l'uno e l'altro - attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume particolare rilievo, e potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice.
Per quanto concerne strettamente la componente biologica del danno non patrimoniale, va richiamato che il danno biologico ha trovato regolamentazione legislativa – per i danni causati dalla circolazione stradale - ad opera della L. n. 57 del
5.3.2001 ("Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati") e, successivamente, dall'art. 139 del d.lgs. n. 209 del 7.9.2005 (“Codice delle assicurazioni private”), il quale ha prescritto che "il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti" sia effettuato secondo criteri determinati dalla stessa disciplina, sostanzialmente consistenti nel riconoscimento di un importo per ogni giorno di invalidità temporanea totale, di un importo proporzionalmente ridotto per ciascun giorno di invalidità temporanea parziale, nonché nel riconoscimento di un punto base di invalidità permanente.
Dall'espletata CTU emerge che il consulente tecnico ha così concluso: “Si può quindi definire che l'istante ha riportato in seguito all'incidente occorsogli in data
07.04.2017, le seguenti lesioni: - Frattura del soma di L4 trattata con stabilizzazione vertebrale con barre e viti peduncolari con persistenza dei mezzi di sintesi;
- Frattura processo spinoso di L1 ; - Frattura processo spinoso e trasverso di L2; - Esiti lacerazioni muscolo ileopsoas di sinistra con lacerazione arteriosa trattata con embolizzazione;
- Esiti cicatriziali;
- Frattura pluriframmentaria dell'ala iliaca;
Il trauma descritto fu sicuramente conseguenza diretta dell'incidente patito dal ricorrente soddisfacendo così il nesso di causalità diretta tra evento patito dall'istante e l'insorgere della patologia di cui all'oggetto. Le lesioni sono compatibili con l'uso corretto del casco protettivo, ed esse sono state riscontrate da esami strumentali e riscontri visivi. Durante l'inabilità totale l'istante giaceva a letto in ricovero ospedaliero . Durante l'inabilità temporanea al 75% erano precluse al periziando le attività quali , igiene personale e deambulazione , in quanto portatore di un busto CAMP 35. Gli esiti permanenti descritti incidono sulla capacità specifica lavorativa del periziando in maniera medio / grave (66%) in quanto attualmente è ancora portatore di barre e viti peduncolari sulle vertebre L3 L4 L5 e pertanto non potrà esplicare l'attività lavorativa di manovale. Per quanto riguarda il pregiudizio estetico (esiti cicatriziali) si allegano le foto. I postumi invalidanti incidono sulla vita di relazione in maniera lieve in quanto il soggetto non potrà praticare attività sportiva”.
In particolare, il CTU ha ritenuto: “Per i motivi sopradescritti, per l'effettivo danno anatomo-biologico e funzionale residuo, i postumi invalidanti permanenti sono da quantificarsi nella misura del 30 % (trenta per cento). A parte andrà valutato il danno morale, inteso quale pretium doloris patito dal sig. a Parte_1
seguito dell'evento patito Periodo di Invalidità Totale = 32 gg. Periodo di Invalidità
Parziale al 75 % = 120 gg Periodo di Invalidità Parziale al 50% = 20 gg”
Devono dunque essere liquidate a titolo equitativo le seguenti somme, a fronte del danno biologico patito dall'istante per invalidità permanente e temporanea (con l'applicazione degli importi di cui alle Tabelle redatte dal Tribunale di Milano, riferite al 2024, condivise da questo Tribunale, ed in ossequio all'orientamento della
Cassazione espresso con sentenza n. 12408 del 07/06/2011) e considerata l'età dell'attore di anni 17 al momento del consolidarsi dei postumi:
IP € 201.766,00
Invalidità temporanea totale € 3.680,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 10.350,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00 Totale danno biologico temporaneo € 15.180,00
TOTALE GENERALE: € 216.946,00
Tale cifra dovrà, tuttavia, essere ridotta del 50% (stante le considerazioni effettuate sul concorso di colpa innanzi effettuate) e sarà pari ad euro 108.473,00.
Per quanto, invece, riguarda i danni non patrimoniali diversi dal danno biologico occorre richiamare i principi esposti dalle sentenze gemelle delle Sezioni Unite della
Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nr. 26972-73-74 e 65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno espresso il principio secondo il quale non si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, bensì dovrà apprezzarsi detta lesione nel valutare e personalizzare il danno non patrimoniale. Sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice se reputa che la "voce" del danno non patrimoniale intesa come "sofferenza soggettiva" non sia adeguatamente ristorata, in considerazione del complessivo danno non patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori monetari, è tenuto ad operare un' "adeguata personalizzazione" del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che risarcisca integralmente il pregiudizio patito dalla vittima.
Questo significa però che, persistendo la natura di danno conseguenza del c.d. danno morale, il danneggiante è onerato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse.
Di guisa che in punto di prova il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza.
Il ricorso alle presunzioni non può tuttavia esonerare il danneggiante dall'onere di una compiuta allegazione del danno, o quanto meno degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale. Questo vale in modo particolare in ipotesi di microlesione, posto che generalmente ad una lesione comportante un'inabilità temporanea e permanente più significativa, consegue un danno in termini di sofferenza;
laddove non sempre da una lesione di tipo lieve discende automaticamente un danno di tipo morale, non già ristorato mediante il riconoscimento monetario del c.d. danno biologico.
Nel caso de quo compete al danneggiato anche il ristoro del danno morale in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di "spavento"), apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni tenendo conto, nel caso di specie della gravità e pluralità delle lesioni subite, che hanno richiesto una lunga convalescenza e riabilitazione. Il danno morale è stato riconosciuto alla parte istante, utilizzando il cd. punto appesantito delle note tabelle di Milano, somma ritenuta congrua nel caso di specie .
Inoltre, nulla è dovuto a titolo di personalizzazione del risarcimento. Va, infatti, detto che “La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo
l'"id quod plerumque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cassazione civile sez. III, 04/08/2022,
n.24227). Nessuna circostanza eccezionale è stata allegata.
Essendo stata espressa la somma di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione
è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito.
E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni, la parte convenuta deve dunque corrispondere alla parte attrice gli interessi al tasso legale ex art. 1284 I comma c.c. inizialmente calcolati sull'importo prima individuato, tuttavia devalutato al 7 aprile 2017 (importo cioè corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici
ISTAT, al 7 aprile 2017, quale momento del sinistro, di quello testé liquidato all'attualità) e, quindi, anno per anno, a partire dal 7.4.2017 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate.
Pertanto, la compagnia convenuta dovrà corrispondere la somma di euro
108.473,00, oltre interessi ex art. 1284, I comma c.c., sulla somma devalutata al momento del fatto di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI, dalla data del fatto (7 aprile 2017) fino a quella di pubblicazione della presente sentenza.
Quanto al danno patrimoniale per le spese mediche il c.t.u ha ritenuto congrua e documentata la somma di euro 220,22 euro;
spetta pertanto alla parte attrice la somma di euro 260,00 già rivalutata equitativamente all'attualità e comprensiva dei danni da ritardo.
Per ciò che concerne la richiesta di risarcimento conseguente alla riduzione della capacità lavorativa specifica, va premesso, in punto di fatto che, come da tempo afferma la Suprema Corte (cfr., in tal senso, Cass. 29 ottobre 2001, n. 13409, nonché
Cass. 27 luglio 2001 n. 10289 ed altre), l'accertamento di postumi permanenti, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta l'automatico obbligo del danneggiante di risarcire il danno patrimoniale, conseguenza della riduzione della capacità di guadagno - derivante dalla ridotta capacità lavorativa specifica - e quindi di produzione di reddito;
perciò detto danno patrimoniale da invalidità deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un'attività produttiva di reddito.
Il danno patrimoniale va, dunque, inteso questo come effettiva diminuzione della capacità reddituale del soggetto, sia sotto forma di danno emergente (mancata fruizione di redditi durante il periodo di inabilità temporanea) che sotto forma di lucro cessante (impossibilità o ridotta possibilità per il futuro di procacciarsi o continuare a procacciarsi redditi, a seguito della compromissione della specifica capacità lavorativa).
In caso di illecito lesivo della integrità psico-fisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine alla attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attualmente attività produttive di reddito, né sia in procinto presumibilmente di svolgerla, è legittimamente risarcibile come danno biologico - nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato - con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale, che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno. La liquidazione del danno per la perdita di capacità lavorativa specifica (come danno permanente e futuro) può avvenire con criteri equitativi solo dopo che sia stata verificata con la prova scientifica medico-legale la gravità e permanenza della invalidità al lavoro specifico (Cass. civ., Sez. III, 01/12/2009, n. 25289).
Con riferimento alla perdita della capacità lavorativa una volta che sia stata verificata con la prova scientifica medico-legale la gravità e permanenza dell'invalidità, la liquidazione del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa specifica, come danno patrimoniale permanente e futuro, deve avvenire con criteri equitativi, avere carattere satisfattivo e tenere conto della permanenza del danno patrimoniale. In altri termini, il danno patrimoniale futuro, nel caso di fatto illecito lesivo della persona, è da valutare su base prognostica ed il danneggiato, tra le prove, può avvalersi anche delle presunzioni semplici. Pertanto, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumersi che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività o presumibilmente la svolgerà. In quanto prova presuntiva essa potrà essere superata dalla prova contraria che, nonostante la riduzione della capacità di lavoro specifico, non vi è stata alcuna riduzione della capacità di guadagno e che, quindi, non è venuto a configurarsi in concreto alcun danno patrimoniale (App. Roma, Sez. III, 24/02/2009).
Ciò premesso, il CTU ha accertato che i danni: “incidono sulla capacità specifica lavorativa del periziando in maniera medio / grave (66%) in quanto attualmente è ancora portatore di barre e viti peduncolari sulle vertebre L3 L4 L5 e pertanto non potrà esplicare l'attività lavorativa di manovale”.
Va tuttavia detto che la domanda di risarcimento del danno per la lesione della capacità lavorativa specifica è stata proposta in maniera del tutto generica dalla parte attrice che si è limitata in atto di citazione a chiedere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nulla dicendo su tale lesione, sul lavoro svolto dall'attore, sulla riduzione della capacità lavorativa specifica e sulla collegata di munizione del guadagno.
Per questo motivo la domanda va rigettata.
Le spese per metà sono compensate, atteso l'affermato concorso di colpa e per metà seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. del 10 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 02.04.2014 (come successivamente modificato) (cfr. Cassazione S.U. n. 17405 e 17406 del 12 ottobre
2012 in relazione all'abrogato D.M. 20 luglio 2012 n.140).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento parziale della domanda attrice, condanna la parte convenuta al pagamento in favore di : Parte_1
- della somma di euro 108.473,00 , oltre interessi ex art. 1284 I comma c.c. sulla somma devalutata al momento del fatto di anno in anno rivalutata secondo indici Istat
FOI, dalla data del fatto (7 aprile 2017) fino a quella di pubblicazione della presente sentenza;
- della somma di euro 260,00;
2) dichiara compensate per metà le spese di lite,
3) condanna la parte convenuta alla rifusione a favore della parte istante della restante metà delle spese processuali sostenute, che liquida in euro 272,5 per esborsi (oltre metà degli oneri per CTU già liquidati con separato decreto del giudice istruttore), ed euro 7.051,5 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15,00% del compenso totale, nonché oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore di parte istante, antistatario.
Ischia, 4 febbraio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Antonia Schiattarella