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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 03/02/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1013/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott.ssa Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1013 del ruolo volontaria giurisdizione dell'anno 2024
avente ad oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
, nato a [...] il [...], C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Anna Rita Murgia, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Budoni (SS) in Via Nazionale, ang. Via dei Lidi,
e nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. Marco Congiu, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Siniscola (NU) in Via Carbonia n. 7,
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e , Parte_1 Parte_2
accogliendo le seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, sita in Posada (NU), via Vittorio Veneto n. 70, resta assegnata al Signor Pt_1
[...]
3. 1 figli saranno affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, i quali dovranno condividere le scelte in tema di educazione, istruzione e salute;
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4. La residenza dei minori sarà formalmente presso la madre, nella casa sita in Siniscola, via Baronia n.
22; per quanto riguarda il diritto di visita del padre, i minori trascorreranno con il padre due giorni alla
settimana, il martedì ed il giovedì, giornate nelle quali il padre (o altro famigliare) andrà è prendere i bambini a scuola o presso l'asilo e/o presso qualsivoglia altro luogo si trovino, anche ludico e/o
ricreativo, e li riconsegnerà presso l'abitazione materna alle ore 19:30; i due minori, inoltre,
trascorreranno con il padre due fine settimana al mese alternati (dal venerdì sera dalle ore 19:00 alla
domenica sera alle ore 19:00) e, salvo diverso accordo, il venerdì sarà onere del padre andare a prendere
i due bambini presso l'abitazione materna, mentre la domenica sarà onere della madre andare a riprendere i bambini presso l'abitazione paterna;
entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
è bene inteso che nel periodo scolastico il genitore che ha con se il minore sarà onerato ad
accompagnarlo a scuola ed andare a riprenderlo ai termine delle lezioni, quindi qualora i minori siano
con il padre a settimane alterne ed il sabato dovesse esserci scuola, quanto specificato sarà eseguito dal
signor Pt_1
5. 1 coniugi contribuiranno in pari misura alle spese straordinarie mentre il padre corrisponderà una
somma a titolo di mantenimento dei due figli pari a 500,00 euro mensili (via bonifico o con qualsiasi altra modalità di pagamento). La sig.ra percepirà l'assegno unico nella misura del 100% Parte_2 avendo il sig. rinunciato al suo 50%. Parte_1
6. Per quanto riguarda le vacanze estive, le festività di Natale e Pasqua, i coniugi trascorreranno le stesse
in maniera alternata coi loro due figli;
7. Per quanto concerne la macchina di famiglia, Renault Clio, attualmente cointestata, è definitivamente
trasferita in proprietà al Sig. il signor inoltre, provvederà al pagamento della Parte_1 Pt_1 finanziaria del veicolo Fiat Grand Punto intestata e di proprietà della signora sino all'estinzione Pt_2 del debito.
8. 1 coniugi dichiarano di non aver null'altro su cui accordarsi né beni in comproprietà da dividersi.
9. 1 coniugi si concedono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e degli altri documenti di espatrio”.
Conclusioni del PM:
“esprime parere favorevole secondo gli accordi raggiunti dalle parti nel ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in data 18.11.2024”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 18.11.2024, e hanno Parte_1 Controparte_1
esposto di aver contratto matrimonio concordatario in Siniscola (NU) il 24.09.2011; che dall'unione sono nati due figli: il 10.10.2012 e , il 29.04.2015; che il Tribunale di Nuoro, con decreto di Per_1 Per_2
omologa n. Cron. 62/2021 del 19.01.2021, ha omologato la separazione dei coniugi;
che i coniugi, dalla
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data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale, hanno sempre vissuto separati;
che è impossibile la ricostituzione di un'unione materiale e spirituale.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni in epigrafe trascritte.
All'udienza del 10.12.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno integralmente richiamato il ricorso introduttivo in cui hanno dichiarato di non volersi riconciliare e ne hanno confermato contenuto e conclusioni.
Il Giudice, con ordinanza del 10.01.2025, visto il parere favorevole del P.M., ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, all'esame delle condizioni concernenti i figli minori e ad accertare che le altre condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti risulta che, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale di
Nuoro e dal conseguente decreto di omologa, è decorso un periodo di tempo superiore ai sei mesi previsti dalla legge. Come dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale.
Pertanto, la domanda volta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
2) Per quanto concerne le condizioni relative ai figli minori, considerata l'età degli stessi, si ritiene che le condizioni indicate nell'accordo corrispondano al loro interesse e che la disciplina concordata per il loro mantenimento sia congrua.
Visto l'accordo fra i genitori, si ritiene non necessario procedere all'ascolto del figlio minore ultradodicenne ex art. 473bis.4 c.p.c.
3) Le altre condizioni di divorzio indicate nel ricorso, infine, non appaiono manifestatamente contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
4) Le spese di lite, visto l'accordo, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Siniscola (NU) il 24.09.2011 tra
, nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Parte_2
(NU) il 03.03.1983, e trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Siniscola, atto n. 19, parte
II, serie A, anno 2011, alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
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2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 31.1.2025
Il giudice relatore
dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente
dott.ssa Tiziana Longu
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