Art. 13.
L' articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' modificato come segue:
Nel primo comma le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle parole: "un mese".
Al quarto comma dopo la parola: "Repubblica" sono aggiunte le seguenti parole: "- parte prima. - e nel Bollettino ufficiale della regione ove ha sede l'ente ospedaliero".
Nel quinto comma la parola: "sessantesimo" e' sostituita dalla parola: "quarantacinquesimo".
Dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
"Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro quattro mesi dalla data di chiusura del bando di concorso".
L' articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , e' modificato come segue:
Nel primo comma le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle parole: "un mese".
Al quarto comma dopo la parola: "Repubblica" sono aggiunte le seguenti parole: "- parte prima. - e nel Bollettino ufficiale della regione ove ha sede l'ente ospedaliero".
Nel quinto comma la parola: "sessantesimo" e' sostituita dalla parola: "quarantacinquesimo".
Dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
"Le operazioni concorsuali devono essere concluse entro quattro mesi dalla data di chiusura del bando di concorso".