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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/12/2025, n. 5305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5305 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7781/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Bartolomeo Ietto Presidente;
2) dott. Gustavo Danise Giudice;
3) dott. Giuseppe Barbato Giudice relatore all'esito della camera di consiglio del 19.12.2025, ha pronunziato la seguente, ex art. 281- sexies c.p.c.
e 1, comma 777 l. n. 228/2015,
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 7781/2024 R.G., avente ad oggetto: querela di falso, vertente
TRA
(C.F. ), in qualità di procuratore di se Parte_1 C.F._1 stesso, domiciliato come in atti;
QUERELANTE
E
Provinciale di Salerno, (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui ope legis domicilia in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele n. 58.
QUERELATA
NONCHE'
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO.
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.12.2025 le parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni, come da verbale in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Salerno. Controparte_2
L'odierno querelante deduceva che, in data 3.10.2025, l' , oggi Controparte_3 [...]
, con raccomandata n. 6721705572337, gli aveva comunicato l'intenzione di Controparte_4 procedere all'iscrizione preventiva del fermo amministrativo n. 10080201500025730000 sul veicolo tipo Land Rover tg EA207GZ, in virtù di tre avvisi di accertamento, notificati dall' CP_1
di Salerno in data 14.3.2014, riguardanti l'imposta per gli anni 2009, 2010 e 2011.
[...] Parte_2
Premettendo di aver appreso della notifica dei predetti avvisi di accertamento solo a seguito di tale comunicazione, l'avv. rappresentava che gli stessi risultavano essere stati notificati Parte_1 presso la S.S. 18 del Comune di Eboli in data 13.3.2014 a mezzo del messo notificatore del predetto ente comunale, il quale, non rinvenendo alcuna persona idonea al ritiro, procedeva ex art. 140 c.p.c. al deposito presso la casa comunale e al successivo invio delle relative raccomandate informative della comunicazione di avvenuto deposito, per il quale si avvaleva di una agenzia di recapito privato denominata “REGIA” che, in data 19.3.2014, effettuava la consegna nelle mani di tale . Persona_1
Apprese tali informazioni, l'odierno querelante presentava due ricorsi tributari dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno eccependo pregiudizialmente l'inesistenza della notificazione dei citati avvisi di accertamento per violazione dell'art. 140 c.p.c.: sul punto, evidenziava che la raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale era stata affidata ad un soggetto non abilitato, che aveva poi provveduto a consegnarla ad un soggetto a lui sconosciuto e, comunque, non convivente presso il suo domicilio, come risultante da certificazione anagrafica dello stato di famiglia storico rilasciata dal Comune di Eboli.
A seguito del rigetto dei ricorsi in primo grado, l'avv. interponeva gravame dinanzi Parte_1 alla di Napoli, sez. distaccata di Salerno, che, ritenendo Controparte_5 assorbente il motivo di impugnazione relativo all'inesistenza della notificazione per essere stata eseguita da un soggetto non abilitato, accoglieva i ricorsi in appello.
Avverso tali decisioni, l' presentava ricorso per Cassazione e la Suprema Corte, CP_1 CP_1 modificando il pregresso orientamento, statuiva che la notifica della raccomandata informativa, nell'ambito del processo notificatorio ex art. 140 c.p.c., doveva considerarsi valida e non già inesistente laddove eseguita da un agente postale privato, giacché oggetto dell'attività notificatoria era un atto amministrativo e non di natura giudiziaria.
Veniva altresì accolto anche il secondo motivo di ricorso sul rilievo che la Controparte_5 aveva affermato la nullità della notificazione senza tenere conto del fatto che la
[...] raccomandata informativa era stata comunque consegnata al domicilio del contribuente a persona ivi rinvenuta, omettendo di valutare se la dichiarazione del contribuente che la persona in questione fosse da lui non conosciuta né con lui convivente, integrasse la prova del non averne potuto acquisire notizia, senza sua colpa, ex art. 1335 c.c.
L'avv. provvedeva, quindi, a riassumere i giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria Parte_1
Regionale di Napoli, sez. distaccata di Salerno – n. 1004/2021 R.G. e n. 1121/2021 R.G. – rappresentando che, nelle more della decisione degli stessi, aveva interesse ad accertare la falsità delle dichiarazioni emergenti dagli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative di cui al richiamato processo notificatorio ex art. 140 c.p.c.
Sul punto, evidenziava che l'amministrazione finanziaria, relativamente agli avvisi di accertamento n. TF901100704/2014, per l'anno 2010, e n. TF9011100706/2014, per l'anno 2011, aveva adottato la notificazione a mezzo del messo notificatore del avvalendosi delle forme di cui Parte_3 alla l. n. 890/1982.
Deduceva che, tuttavia, dalla documentazione depositata agli atti di causa, era possibile desumere che il messo notificatore, omettendo di certificare di essersi recato presso il domicilio dell'epoca dell'attore e di aver affisso avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, come prescritto dall'art. 140 c.p.c., in data 13.03.2014, aveva predisposto le raccomandate informative n. LI0401SA311001944 e n. LI0401SA3110019047, affidandole per l'inoltro all'agenzia
“REGIA ” di Eboli che, in data 19.3.2014, le aveva consegnate a tale . Persona_1
Evidenziando che la l. n. 890/1982 prevede, in materia civile, amministrativa e penale, la possibilità per il messo notificatore di avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, rappresentava che, nel caso di specie, la notifica della raccomandata informativa era stata delegata all'agente postale privato, le cui dichiarazioni dovevano pertanto considerarsi assistite da pubblica fede.
Sicché, rappresentava che gli avvisi di ricevimento oggetto di contestazione contenevano dichiarazioni mendaci relative, da un lato, all'attestazione della circostanza che il messo notificatore si era recato presso il domicilio del querelante alla via SS 18 laddove, dalla richiamata certificazione rilasciata dal Comune di Eboli, risultava che la residenza anagrafica di quest'ultimo era alla via Statale
n. 18, Km. 77,200 e, dall'altro, all'attestazione della consegna del plico a tale , soggetto Persona_1 in alcun modo riconducibile al nucleo familiare del querelante.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse dichiarata la falsità delle dichiarazioni contenute negli avvisi di ricevimento recanti rispettivamente il n. LI0401SA311001944, relativo all'avviso di accertamento n. TF901100704/2014, per l'anno 2010, e il n. LI0401SA311001947, inerente all'avviso di accertamento n. TF9011100706/2014, per l'anno 2011, consegnati in data 19.3.2014 dall'agente notificatore a tale Persona_1
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.6.2021, si costituiva in giudizio l' evidenziando che, Controparte_2 sulla base delle decisioni emesse dalla Corte di Cassazione in data 20.7.2020, richiamate dal querelante in citazione, oltre che dalla documentazione risultante agli atti di causa, risultava provato che il messo notificatore si era effettivamente recato presso il domicilio dell'avv. . Parte_1
Tanto premesso, deduceva l'inammissibilità dell'avversa domanda, non potendosi dimostrare attraverso una querela di falso che un soggetto - - fosse estraneo al nucleo familiare del Persona_1 destinatario della notifica.
Rilevava inoltre che, a tutto voler concedere, la circostanza che tale persona fosse estranea al nucleo familiare del querelante non provava che la stessa non fosse da lui conosciuta, anche in ragione della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., e che, conseguentemente, l'avv. non Parte_1 avesse potuto acquisire notizia della raccomandata informativa in esame.
Evidenziava, ancora che l'avviso di ricevimento c.d. informativo, con cui il destinatario della notifica ex art. 140 c.p.c. viene informato dell'avvenuto deposito dell'atto notificando presso la casa comunale a causa dell'accertata irreperibilità temporanea sua o degli altri soggetti ex art. 139 c.p.c., non è un atto coperto da fede privilegiata, con la conseguenza che la veridicità dello stesso non può essere messa in discussione attraverso lo strumento processuale della querela di falso.
Tanto premesso, concludeva instando per la declaratoria di inammissibilità dell'avversa querela di falso ovvero, in ogni caso, per il rigetto della stessa, con vittoria di spese di lite.
Integrato il contraddittorio nei confronti della Procura della Repubblica, venivano rigettate le richieste istruttorie di parte querelante e, con ordinanza del 25.3.2025, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, da ultimo, all'udienza collegiale del 19.12.2025, all'esito della quale le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale allegato, da intendersi richiamate e trascritte in questa sede.
La querela di falso è inammissibile.
In via pregiudiziale, deve ritenersi assolta la condizione di procedibilità della conferma ex art. 99 disp. att. al c.p.c.
Sotto tale profilo, infatti, l'odierno querelante, in sede di udienza del'18.1.2023 dichiarava di confermare la proposta querela.
Inoltre, è provato che il locale Ufficio della Procura della Repubblica abbia avuto formale contezza dell'esistenza e dello stato del presente procedimento: anche a voler prescindere dall'effettiva integrazione del contraddittorio nei confronti di tale Ufficio, che quindi già era stato messo in condizione di partecipare al presente procedimento sin dalla sua fase iniziale, risulta riscontrata l'effettiva comunicazione nei confronti dello stesso dell'ordinanza dell' 1.3.2024, con cui la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Nel merito, occorre evidenziare che non risulta oggetto di contestazione la circostanza che i documenti oggetto di impugnazione sono gli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative dell'avvenuto deposito presso la casa comunale di Eboli, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., inerenti alle notifiche degli avvisi di accertamento n. TF901100704/2014 e n. TF9011100706/2014 emessi dall' . Controparte_2
Tali atti venivano notificati tramite il messo notificatore del Comune (SA) che, fallito il Pt_3 tentativo di notifica diretta in ragione dell'irreperibilità temporanea del destinatario, aveva provveduto, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., al deposito dei medesimi documenti presso la casa comunale e all'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito, avvalendosi a tal uopo dell'agenzia di posta privata denominata “Regia”.
Più in particolare, l'informativa relativa all'avvenuto deposito degli avvisi di accertamento n.
TF901100704/2014 e n. TF9011100706/2014 veniva inoltrata a mezzo di raccomandate A/R con avvisi di ricevimento recanti rispettivamente n. n. LI0401SA311001944 e n. LI0401SA311001947, recanti quale destinatario il sig. e come indirizzo di consegna la via SS. 18 Parte_1 del Comune di Eboli: tali avvisi di ricevimento risultano sottoscritti, in corrispondenza dello spazio destinato alla firma del destinatario, da tale e sono datati 19.3.2014 (cfr. documenti Persona_1 allegati alla seconda memoria istruttoria di parte attrice).
Nel caso in esame, sulla scorta della documentazione in atti, la notifica in questione risultava quindi effettuata nelle forme di cui all'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, a mezzo di messo comunale;
si trattava, nello specifico, di una notifica ex art. 140 c.p.c.
Più in particolare, si è avuto modo di rilevare che, sulla scorta della ricostruzione effettuata dalla
Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. V, 20.7.2020, n. 15360; Sez. V, 20.7.2020, n. 15361) con riferimento alla vicenda tributaria che aveva coinvolto il querelante, nel caso di specie non viene in rilievo l'ipotesi della notifica a mezzo di operatore postale privato di un atto processuale nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del
20.2.2008, oggetto dell'elaborazione di Cass. Civ., SS.UU., 10.1.2020, n. 299.
Trattasi, come si è avuto modo di evidenziare, della spedizione della raccomandata informativa della comunicazione dell'avvenuto deposito di due avvisi di accertamento da parte dell'agente postale privato, nell'ambito dell'iter notificatorio ex artt. 60 d.P.R. n. 600/1973 e 140 c.p.c., avviato da parte del messo comunale.
Secondo quanto statuito da parte della Corte di Cassazione con riferimento al contenzioso tributario in atto tra le parti, tra le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1982, oggetto della riserva esclusiva in favore del fornitore del servizio universale postale di cui all'art. 4 d.lgs. n. 261/1999 ratione temporis applicabile al momento della notifica, non potevano rientrare anche gli invii raccomandati di atti tributari.
Trattasi, più in articolare, di atti suscettibili di notifica “anche tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale di cui all'art. 5, I comma d.lgs. .n. 261/1999”.
Si aveva quindi modo di precisare che “nella concreta fattispecie in esame, peraltro, la certezza, da un lato, del rispetto del termine decadenziale per la notifica dell'atto impositivo è assicurata dall'essere stata la notifica dell'atto affidata a messo comunale, valendo quindi, ai fini della verifica della tempestività della notifica dell'atto impositivo, la data di consegna dell'atto a quest'ultimo da parte dell'ente impositore, essendo stata affidata la consegna a licenziatario privato della sola raccomandata informativa ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., vertendosi in ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario;
dall'altro potendo assumere rilievo la data di ricezione della notifica della raccomandata informativa ai fini della verifica della tempestività del ricorso, solo se la consegna sia anteriore al decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione, decorso il quale la notifica s'intende perfezionata ove il destinatario non ne abbia curato il ritiro” (cfr. pag. 8 Cass. n. 15360/2020 cit.).
Ne derivava, pertanto, l'accoglimento del ricorso per cassazione dell' nella parte Controparte_1 in cui nelle sentenze impugnate veniva riconosciuta l'inesistenza della notificazione per il solo fatto che tale spedizione della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. veniva effettuata da parte dell'agente postale privato e comunque per averne affermato la nullità, “non avendo tenuto conto del fatto che la raccomandata informativa è stata in effetti consegnata al domicilio del contribuente a persona ivi rinvenuta, donde la fondatezza anche del secondo motivo di ricorso, avendo omesso la
CTR di valutare se l'avere il contribuente dichiarato che la persona ivi rinvenuta sia a lui non conosciuta, né con lui convivente, integrasse prova del non averne potuto acquisire notizia, senza sua colpa, ex art. 1335 c.c.”.
Secondo il consolidato indirizzo della Cassazione sul punto, in tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Cass. Civ.,
Sez. V, 16.3.2018, n. 6492; Sez. Lav., 8.10.2018, n. 24780; Sez. V, 18.12.2024, n. 26864).
Al riguardo, quindi, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. Civ., Sez. VI, 8.11.2013, n. 25128; Cass. Civ., Sez. VI 5.12.2017, n. 29022;
Cass. Civ., Sez. III, 17.9.2025, n. 25487).
Nella vicenda per cui è causa, non può quindi trovare applicazione la disciplina della notificazione stricto sensu intesa, venendo in rilievo le norme sul servizio postale ordinario, oltre che la più generale disciplina di cui all'art. 1334 e 1335 c.c. in materia di atti recettizi (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI,
5.12.2017, n. 29022; Sez. VI, 13/06/2016, n. 12083; Sez. V, 12.1.2012, n. 270).
Occorre cionondimeno evidenziare che, nel caso in esame, come si è avuto modo di evidenziare,
l'inoltro delle predette raccomandate informative sia stato effettuato da parte di un operatore postale privato.
In tal senso, si è avuto modo di precisare che l'incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell'agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso
(Cass. Civ., Sez. VI, 20.1.2014, n.2035).
Ed infatti, è stato recentemente ribadito l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione (cfr. Cass. Sez. V, 31/10/2014 n.
23213; Cass. Sez. III, 29/07/2016 n. 15795), assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico, con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso;
e tale affermazione è valida sia in caso di notifica consentita dalla legge a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. Sez. V,
27/05/2011 n. 11708) sia in caso di notifica a mezzo posta ai sensi della L. n. 890 del 1982 (Cass.
Sez. I, 22/11/2006 n. 24852; Cass. Sez. Lav., 01/03/2003, n. 3065). Infatti, le norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio, laddove la spedizione postale avvenga a fini di notifica, all'atto della consegna al domicilio del destinatario, con l'obbligo dell'Ufficiale postale di curare che, la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l'atto, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ad analoghe conclusioni non può invece addivenirsi nel caso in cui all'inoltro della raccomandata provveda un operatore privato privo del relativo titolo abilitativo.
È stato infatti recentemente ribadito che soltanto l'incaricato di un servizio di posta privata non riveste,
a differenza dell'agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde soltanto gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso di quanto ivi attestato: in altre parole, nessun potere certificativo può riscontrarsi in capo all'agente postale privato (Cass. Civ., Sez., III, 17.9.2025, n. 25487).
Nel caso di specie, invero, tale inoltro veniva effettuato da parte di operatore postale che, tra l'altro, non risultava abilitato all'esercizio del relativo servizio: tale circostanza non solo non risulta oggetto di specifica contestazione tra le parti, ma risulta pure documentata, come da certificazione prodotta in atti nella seconda memoria istruttoria di parte querelante.
Ne deriva, pertanto, che sicuramente non risulta in alcun modo riscontrata in capo al predetto agente postale alcuna specifica potestà certificatoria nella fattispecie;
né risulta allo stesso applicabile la disciplina di cui agli artt. 32 e 39 d.m. 9 aprile 2001 riservata alla sola . Controparte_6
Non risulta infine allegato, prima ancora che provato, altro e diverso titolo legittimante una tale potestà in capo all'agente postale privato.
Non può valere in senso contrario, infatti, la mera circostanza che l'inoltro della raccomandata informativa sarebbe avvenuto nell'ambito dell'iter notificatorio di cui all'art. 140 c.p.c., come pure dedotto da parte dell'odierno querelante.
Sotto tale profilo, se è infatti vero che le attività poste in essere da parte del messo comunale, nei limiti in cui risultino riportate nella relata di notifica risultano senz'altro coperte da fede privilegiata
(ex plurimis, Cass. Civ., VI;
22.1.2019, n. 1699), a diverse conclusioni deve invece addivenirsi con riguardo alla predetta raccomandata che, come si è avuto modo di rilevare, veniva spedita da operatore postale privo di relativo titolo abilitativo.
Il mero fatto che tale inoltro veniva richiesto direttamente da parte del messo comunale, di per sé solo, ed in assenza di specifica disposizione di legge volta a riconoscere uno specifico potere di attestazione in capo all'operatore postale privato privo di titolo abilitativo, non può in alcun modo deporre per la natura di atto pubblico degli avvisi di ricevimento oggetto di impugnativa in questa sede. In tal senso, l'operatore postale non può affatto considerarsi un “ausiliario” del messo comunale, come pure asserito da parte querelante nella nota conclusiva: lo stesso operatore, infatti, era tenuto ad adempiere ad attività autonoma e del tutto diversa rispetto a quella effettuata da parte del messo comunale.
Sicché, appare evidente che nessuna delega poteva essere al riguardo disposta da parte del messo comunale, trattandosi di attività che, a monte, non rientrava affatto nella propria disponibilità. Non può valere in senso contrario il diverso precedente richiamato da parte querelante in sede di nota conclusiva (Cass. Civ., Sez. V, 22.7.2025, n. 20729), secondo cui, proprio con riferimento all'ipotesi di raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. inoltrata da parte di operatore postale privato, quest'ultimo dovrebbe considerarsi incaricato di pubblico servizio, sicché l'attività da esso svolta farebbe piena prova sino a querela di falso.
Ed invero, nel precedente citato, alcun dubbio si poneva circa il fatto che tale agente postale fosse in possesso del relativo titolo autorizzatorio all'esercizio del predetto servizio, così senz'altro assumendo la predetta qualifica ed il relativo potere di attestazione – in termini, anche Cass. Pen.,
Sez. III, 22.1.2014, n. 2886.
Nel caso di specie, invece, l'inoltro veniva effettuato da parte di agente postale privo del relativo titolo autorizzatorio e, pertanto, senz'altro privo di poteri certificativi.
Tanto premesso, si è avuto modo di evidenziare che, nel caso in esame, l'odierno querelante contestava il fatto che, effettivamente, fosse stato espletato l'inoltro nella notifica presso l'indirizzo indicato nell'avviso di ricevimento, oltre al fatto che lo stesso sia stato effettivamente ricevuto da parte del destinatario, posto il fatto che tale risultava persona sconosciuta. Persona_1
Sicché, tenuto conto che viene in rilievo una scrittura privata di provenienza del terzo – trattandosi di avviso di ricevimento asseritamente sottoscritto da tale -, non v'è dubbio circa il fatto Persona_1 che la querela di falso avrebbe potuto ritenersi ammissibile al solo fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra la dichiarazione e sottoscrizione, e non già per contestare la veridicità di quanto dichiarato nel documento.
Infatti, la scrittura privata, ai sensi dell'art. 2702 c.c. ”fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.
La querela di falso costituisce, dunque, il rimedio che l'ordinamento fornisce alla parte a cui risulta riconducibile una scrittura riconosciuta (o considerata ex lege riconosciuta) per escludere il collegamento con colui che appare essere il suo autore. Non assume invece rilievo il contenuto della scrittura, perché ad esso l'art. 2702 c.c. non attribuisce il valore di piena prova, sicché non è rilevante la circostanza che si tratti di una dichiarazione di volontà o solo di una dichiarazione di scienza. In altre parole, il riconoscimento tacito della scrittura privata, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., e la verificazione ex art. 216 c.p.c., attribuiscono ad essa il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., della sola provenienza da chi ne appare sottoscrittore, ma non anche della veridicità del contenuto, che può essere contestato con ogni mezzo di prova, nei limiti di ammissibilità (Cass. Civ., Sez. V, 6.11.2020, n. 24841; Sez. I, 10.4.2018, n. 8766; Sez. III, 14.5.2019
n. 12707). Tanto, peraltro, anche a voler prescindere dalla circostanza che, nel caso di specie, trattasi di scrittura proveniente non già dalla parte, ma dal terzo estraneo alla lite: sicché, l'ammissibilità della querela di falso poteva riscontrarsi nella sola ipotesi in cui il soggetto che l'aveva materialmente formata fosse legato alla parte contro la quale era prodotta da un particolare rapporto, ovvero ne fosse procuratore o institore, così che dovesse presumersi che le circostanze rappresentate nel documento fossero sostanzialmente riconducibili alla parte medesima (Cass. Civ., Sez. I, 5.12.2022, n. 35649).
Nel caso in esame, come si è detto, e a tutto voler concedere, non veniva richiesto di verificare che effettivamente la dichiarazione di ricezione dell'atto non era stata sottoscritta da parte del suo apparente autore – tale . Persona_1
In tal senso, deve rilevarsi che parte querelante intendeva sostanzialmente far accertare che l'agente del servizio di posta privata “Regia” aveva falsamente attestato di essersi recato presso l'indirizzo di domicilio di e di aver consegnato il plico ad una persona riferibile al nucleo Parte_1 familiare del soggetto che aveva materialmente ricevuto i documenti oggetto di querela di falso: a tal fine, depositava in allegato all'atto di citazione uno stato di famiglia storico rilasciato dal settore
Servizi Demografici del Comune di Eboli.
Trattasi, in altre parole, di profili di falsità ideologica in nessun modo suscettibili di essere dedotti con la presente querela di falso, non incidendo affatto in merito all'effettiva riferibilità del contenuto dell'avviso al suo apparente firmatario.
Ne deriva, quindi, l'inammissibilità della proposta querela.
Tanto, peraltro, a prescindere da ogni valutazione in merito ai risvolti attinenti al giudizio tributario con riferimento alla validità delle notifiche oggetto di contestazione, che, aldilà delle risultanze del presente procedimento, andranno senz'altro autonomamente valutate da parte del giudice competente a decidere in merito alla legittimità della procedura di riscossione oggetto di contestazione da parte dell'odierno querelante, entro i limiti di quanto statuito dalla sentenza della corte di cassazione in merito al predetto contenzioso (Cass. Civ., nn. 15360 e15361/2020 cit.).
D'altro canto, e a tutto voler concedere, la querela di falso così proposta sarebbe comunque risultata infondata.
Come detto, parte querelante lamentava che gli avvisi di ricevimento n. LI0401SA311001944 e n.
LI0401SA311001947 contenevano dichiarazioni mendaci dell'agente notificatore, che attestava di essersi recato presso il domicilio dell'avv. alla via SS. 18 di Eboli laddove, dallo stato Parte_1 di famiglia storico depositato in giudizio, emergeva che la residenza anagrafica del querelante era la via “Statale 18, Km 77,200”.
Sul punto, deve rilevarsi che dall'esame dei documenti oggetto di contestazione emerge che l'agente del servizio postale si limitava ad attestare di essersi recato presso la via SS. 18, senza fare alcun riferimento al preciso numero civico dell'indirizzo di consegna, non potendosi così rinvenire alcun elemento di falsità in relazione a tale attestazione.
In altre parole, dal momento che l'operatore postale non indicava il preciso numero civico della via
S.S. 18 presso la quale si era recato, ovvero non specificava di aver consegnato le raccomandate informative presso il domicilio dell'attore sito alla chilometrica 77,200, non sarebbe stato possibile rinvenire alcun elemento di falsità in merito a tale attestazione.
Allo stesso modo, gli avvisi di ricevimento n. LI0401SA311001944 e n. LI0401SA311001947, pur risultando effettivamente firmati da tale nell'apposito spazio destinato alla firma del Persona_1 destinatario, non recano alcuna attestazione relativa alla qualità di tale soggetto né, tantomeno, fanno riferimento ad una qualche forma di collegamento della stessa firmataria al nucleo familiare di
. Parte_1
Pertanto, pur dovendosi rilevare che, sulla base dello stato di famiglia storico depositato in giudizio da parte querelante, alla data di produzione di tale certificato non risulta che tale facesse Persona_1 parte del nucleo familiare dell'avv. , anche con riferimento a tale profilo non sarebbe Parte_1 comunque ravvisabile alcun elemento di falsità nelle attestazioni dall'operatore del servizio postale
“Regia” riportate nei documenti oggetto di contestazione.
Per altro verso, le richieste di prova orale formulate da parte dell'odierno querelante sarebbero apparse comunque del tutto irrilevanti, non essendo in alcun modo idonee a dimostrare non solo che le predette raccomandate non siano mai state consegnate in Eboli (SA), alla via SS.18, ma anche che la sig.ra firmataria di tali avvisi, non abbia mai avuto alcun rapporto non solo con il Persona_1 predetto indirizzo, ma anche, più in particolare, con il domicilio dell'odierno querelante.
Risulta infine inammissibile anche la domanda formulata da parte querelante in sede di prima memoria istruttoria, attinente all'accertamento della nullità assoluta e/o inesistenza delle notifiche oggetto di contestazione in questa sede. Anche a voler prescindere dall'evidente novità di una tale domanda, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che ogni valutazione in merito alla validità di tali notifiche spetti esclusivamente al giudice tributario competente a pronunziarsi in merito alla legittimità della procedura di riscossione oggetto di contestazione.
Non resta che disciplinare le spese di lite.
Sotto tale profilo, l'obiettiva complessità in fatto e diritto delle questioni sottoposte all'esame del collegio, in uno all'elaborazione ermeneutica attinente alla corretta decodificazione giuridica dell'avviso di ricevimento di raccomandata spedita da un operatore privato, non ancora addivenuta ad una ricostruzione sistematica della fattispecie, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla proposta querela di falso, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domande formulate da parte querelante;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno, all'esito della camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Presidente Il Giudice estensore.
Dott. Bartolomeo Ietto Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. Bartolomeo Ietto Presidente;
2) dott. Gustavo Danise Giudice;
3) dott. Giuseppe Barbato Giudice relatore all'esito della camera di consiglio del 19.12.2025, ha pronunziato la seguente, ex art. 281- sexies c.p.c.
e 1, comma 777 l. n. 228/2015,
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 7781/2024 R.G., avente ad oggetto: querela di falso, vertente
TRA
(C.F. ), in qualità di procuratore di se Parte_1 C.F._1 stesso, domiciliato come in atti;
QUERELANTE
E
Provinciale di Salerno, (C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui ope legis domicilia in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele n. 58.
QUERELATA
NONCHE'
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO.
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 19.12.2025 le parti costituite rassegnavano le proprie conclusioni, come da verbale in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte in questa sede.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
innanzi al Tribunale di Salerno. Controparte_2
L'odierno querelante deduceva che, in data 3.10.2025, l' , oggi Controparte_3 [...]
, con raccomandata n. 6721705572337, gli aveva comunicato l'intenzione di Controparte_4 procedere all'iscrizione preventiva del fermo amministrativo n. 10080201500025730000 sul veicolo tipo Land Rover tg EA207GZ, in virtù di tre avvisi di accertamento, notificati dall' CP_1
di Salerno in data 14.3.2014, riguardanti l'imposta per gli anni 2009, 2010 e 2011.
[...] Parte_2
Premettendo di aver appreso della notifica dei predetti avvisi di accertamento solo a seguito di tale comunicazione, l'avv. rappresentava che gli stessi risultavano essere stati notificati Parte_1 presso la S.S. 18 del Comune di Eboli in data 13.3.2014 a mezzo del messo notificatore del predetto ente comunale, il quale, non rinvenendo alcuna persona idonea al ritiro, procedeva ex art. 140 c.p.c. al deposito presso la casa comunale e al successivo invio delle relative raccomandate informative della comunicazione di avvenuto deposito, per il quale si avvaleva di una agenzia di recapito privato denominata “REGIA” che, in data 19.3.2014, effettuava la consegna nelle mani di tale . Persona_1
Apprese tali informazioni, l'odierno querelante presentava due ricorsi tributari dinanzi alla
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno eccependo pregiudizialmente l'inesistenza della notificazione dei citati avvisi di accertamento per violazione dell'art. 140 c.p.c.: sul punto, evidenziava che la raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale era stata affidata ad un soggetto non abilitato, che aveva poi provveduto a consegnarla ad un soggetto a lui sconosciuto e, comunque, non convivente presso il suo domicilio, come risultante da certificazione anagrafica dello stato di famiglia storico rilasciata dal Comune di Eboli.
A seguito del rigetto dei ricorsi in primo grado, l'avv. interponeva gravame dinanzi Parte_1 alla di Napoli, sez. distaccata di Salerno, che, ritenendo Controparte_5 assorbente il motivo di impugnazione relativo all'inesistenza della notificazione per essere stata eseguita da un soggetto non abilitato, accoglieva i ricorsi in appello.
Avverso tali decisioni, l' presentava ricorso per Cassazione e la Suprema Corte, CP_1 CP_1 modificando il pregresso orientamento, statuiva che la notifica della raccomandata informativa, nell'ambito del processo notificatorio ex art. 140 c.p.c., doveva considerarsi valida e non già inesistente laddove eseguita da un agente postale privato, giacché oggetto dell'attività notificatoria era un atto amministrativo e non di natura giudiziaria.
Veniva altresì accolto anche il secondo motivo di ricorso sul rilievo che la Controparte_5 aveva affermato la nullità della notificazione senza tenere conto del fatto che la
[...] raccomandata informativa era stata comunque consegnata al domicilio del contribuente a persona ivi rinvenuta, omettendo di valutare se la dichiarazione del contribuente che la persona in questione fosse da lui non conosciuta né con lui convivente, integrasse la prova del non averne potuto acquisire notizia, senza sua colpa, ex art. 1335 c.c.
L'avv. provvedeva, quindi, a riassumere i giudizi dinanzi alla Commissione Tributaria Parte_1
Regionale di Napoli, sez. distaccata di Salerno – n. 1004/2021 R.G. e n. 1121/2021 R.G. – rappresentando che, nelle more della decisione degli stessi, aveva interesse ad accertare la falsità delle dichiarazioni emergenti dagli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative di cui al richiamato processo notificatorio ex art. 140 c.p.c.
Sul punto, evidenziava che l'amministrazione finanziaria, relativamente agli avvisi di accertamento n. TF901100704/2014, per l'anno 2010, e n. TF9011100706/2014, per l'anno 2011, aveva adottato la notificazione a mezzo del messo notificatore del avvalendosi delle forme di cui Parte_3 alla l. n. 890/1982.
Deduceva che, tuttavia, dalla documentazione depositata agli atti di causa, era possibile desumere che il messo notificatore, omettendo di certificare di essersi recato presso il domicilio dell'epoca dell'attore e di aver affisso avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, come prescritto dall'art. 140 c.p.c., in data 13.03.2014, aveva predisposto le raccomandate informative n. LI0401SA311001944 e n. LI0401SA3110019047, affidandole per l'inoltro all'agenzia
“REGIA ” di Eboli che, in data 19.3.2014, le aveva consegnate a tale . Persona_1
Evidenziando che la l. n. 890/1982 prevede, in materia civile, amministrativa e penale, la possibilità per il messo notificatore di avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, rappresentava che, nel caso di specie, la notifica della raccomandata informativa era stata delegata all'agente postale privato, le cui dichiarazioni dovevano pertanto considerarsi assistite da pubblica fede.
Sicché, rappresentava che gli avvisi di ricevimento oggetto di contestazione contenevano dichiarazioni mendaci relative, da un lato, all'attestazione della circostanza che il messo notificatore si era recato presso il domicilio del querelante alla via SS 18 laddove, dalla richiamata certificazione rilasciata dal Comune di Eboli, risultava che la residenza anagrafica di quest'ultimo era alla via Statale
n. 18, Km. 77,200 e, dall'altro, all'attestazione della consegna del plico a tale , soggetto Persona_1 in alcun modo riconducibile al nucleo familiare del querelante.
Tanto premesso, concludeva chiedendo che fosse dichiarata la falsità delle dichiarazioni contenute negli avvisi di ricevimento recanti rispettivamente il n. LI0401SA311001944, relativo all'avviso di accertamento n. TF901100704/2014, per l'anno 2010, e il n. LI0401SA311001947, inerente all'avviso di accertamento n. TF9011100706/2014, per l'anno 2011, consegnati in data 19.3.2014 dall'agente notificatore a tale Persona_1
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.6.2021, si costituiva in giudizio l' evidenziando che, Controparte_2 sulla base delle decisioni emesse dalla Corte di Cassazione in data 20.7.2020, richiamate dal querelante in citazione, oltre che dalla documentazione risultante agli atti di causa, risultava provato che il messo notificatore si era effettivamente recato presso il domicilio dell'avv. . Parte_1
Tanto premesso, deduceva l'inammissibilità dell'avversa domanda, non potendosi dimostrare attraverso una querela di falso che un soggetto - - fosse estraneo al nucleo familiare del Persona_1 destinatario della notifica.
Rilevava inoltre che, a tutto voler concedere, la circostanza che tale persona fosse estranea al nucleo familiare del querelante non provava che la stessa non fosse da lui conosciuta, anche in ragione della presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., e che, conseguentemente, l'avv. non Parte_1 avesse potuto acquisire notizia della raccomandata informativa in esame.
Evidenziava, ancora che l'avviso di ricevimento c.d. informativo, con cui il destinatario della notifica ex art. 140 c.p.c. viene informato dell'avvenuto deposito dell'atto notificando presso la casa comunale a causa dell'accertata irreperibilità temporanea sua o degli altri soggetti ex art. 139 c.p.c., non è un atto coperto da fede privilegiata, con la conseguenza che la veridicità dello stesso non può essere messa in discussione attraverso lo strumento processuale della querela di falso.
Tanto premesso, concludeva instando per la declaratoria di inammissibilità dell'avversa querela di falso ovvero, in ogni caso, per il rigetto della stessa, con vittoria di spese di lite.
Integrato il contraddittorio nei confronti della Procura della Repubblica, venivano rigettate le richieste istruttorie di parte querelante e, con ordinanza del 25.3.2025, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, da ultimo, all'udienza collegiale del 19.12.2025, all'esito della quale le parti precisavano le proprie conclusioni come da verbale allegato, da intendersi richiamate e trascritte in questa sede.
La querela di falso è inammissibile.
In via pregiudiziale, deve ritenersi assolta la condizione di procedibilità della conferma ex art. 99 disp. att. al c.p.c.
Sotto tale profilo, infatti, l'odierno querelante, in sede di udienza del'18.1.2023 dichiarava di confermare la proposta querela.
Inoltre, è provato che il locale Ufficio della Procura della Repubblica abbia avuto formale contezza dell'esistenza e dello stato del presente procedimento: anche a voler prescindere dall'effettiva integrazione del contraddittorio nei confronti di tale Ufficio, che quindi già era stato messo in condizione di partecipare al presente procedimento sin dalla sua fase iniziale, risulta riscontrata l'effettiva comunicazione nei confronti dello stesso dell'ordinanza dell' 1.3.2024, con cui la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Nel merito, occorre evidenziare che non risulta oggetto di contestazione la circostanza che i documenti oggetto di impugnazione sono gli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative dell'avvenuto deposito presso la casa comunale di Eboli, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., inerenti alle notifiche degli avvisi di accertamento n. TF901100704/2014 e n. TF9011100706/2014 emessi dall' . Controparte_2
Tali atti venivano notificati tramite il messo notificatore del Comune (SA) che, fallito il Pt_3 tentativo di notifica diretta in ragione dell'irreperibilità temporanea del destinatario, aveva provveduto, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., al deposito dei medesimi documenti presso la casa comunale e all'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito, avvalendosi a tal uopo dell'agenzia di posta privata denominata “Regia”.
Più in particolare, l'informativa relativa all'avvenuto deposito degli avvisi di accertamento n.
TF901100704/2014 e n. TF9011100706/2014 veniva inoltrata a mezzo di raccomandate A/R con avvisi di ricevimento recanti rispettivamente n. n. LI0401SA311001944 e n. LI0401SA311001947, recanti quale destinatario il sig. e come indirizzo di consegna la via SS. 18 Parte_1 del Comune di Eboli: tali avvisi di ricevimento risultano sottoscritti, in corrispondenza dello spazio destinato alla firma del destinatario, da tale e sono datati 19.3.2014 (cfr. documenti Persona_1 allegati alla seconda memoria istruttoria di parte attrice).
Nel caso in esame, sulla scorta della documentazione in atti, la notifica in questione risultava quindi effettuata nelle forme di cui all'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, a mezzo di messo comunale;
si trattava, nello specifico, di una notifica ex art. 140 c.p.c.
Più in particolare, si è avuto modo di rilevare che, sulla scorta della ricostruzione effettuata dalla
Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. V, 20.7.2020, n. 15360; Sez. V, 20.7.2020, n. 15361) con riferimento alla vicenda tributaria che aveva coinvolto il querelante, nel caso di specie non viene in rilievo l'ipotesi della notifica a mezzo di operatore postale privato di un atto processuale nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del
20.2.2008, oggetto dell'elaborazione di Cass. Civ., SS.UU., 10.1.2020, n. 299.
Trattasi, come si è avuto modo di evidenziare, della spedizione della raccomandata informativa della comunicazione dell'avvenuto deposito di due avvisi di accertamento da parte dell'agente postale privato, nell'ambito dell'iter notificatorio ex artt. 60 d.P.R. n. 600/1973 e 140 c.p.c., avviato da parte del messo comunale.
Secondo quanto statuito da parte della Corte di Cassazione con riferimento al contenzioso tributario in atto tra le parti, tra le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla l. n. 890/1982, oggetto della riserva esclusiva in favore del fornitore del servizio universale postale di cui all'art. 4 d.lgs. n. 261/1999 ratione temporis applicabile al momento della notifica, non potevano rientrare anche gli invii raccomandati di atti tributari.
Trattasi, più in articolare, di atti suscettibili di notifica “anche tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale di cui all'art. 5, I comma d.lgs. .n. 261/1999”.
Si aveva quindi modo di precisare che “nella concreta fattispecie in esame, peraltro, la certezza, da un lato, del rispetto del termine decadenziale per la notifica dell'atto impositivo è assicurata dall'essere stata la notifica dell'atto affidata a messo comunale, valendo quindi, ai fini della verifica della tempestività della notifica dell'atto impositivo, la data di consegna dell'atto a quest'ultimo da parte dell'ente impositore, essendo stata affidata la consegna a licenziatario privato della sola raccomandata informativa ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., vertendosi in ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario;
dall'altro potendo assumere rilievo la data di ricezione della notifica della raccomandata informativa ai fini della verifica della tempestività del ricorso, solo se la consegna sia anteriore al decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione, decorso il quale la notifica s'intende perfezionata ove il destinatario non ne abbia curato il ritiro” (cfr. pag. 8 Cass. n. 15360/2020 cit.).
Ne derivava, pertanto, l'accoglimento del ricorso per cassazione dell' nella parte Controparte_1 in cui nelle sentenze impugnate veniva riconosciuta l'inesistenza della notificazione per il solo fatto che tale spedizione della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. veniva effettuata da parte dell'agente postale privato e comunque per averne affermato la nullità, “non avendo tenuto conto del fatto che la raccomandata informativa è stata in effetti consegnata al domicilio del contribuente a persona ivi rinvenuta, donde la fondatezza anche del secondo motivo di ricorso, avendo omesso la
CTR di valutare se l'avere il contribuente dichiarato che la persona ivi rinvenuta sia a lui non conosciuta, né con lui convivente, integrasse prova del non averne potuto acquisire notizia, senza sua colpa, ex art. 1335 c.c.”.
Secondo il consolidato indirizzo della Cassazione sul punto, in tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Cass. Civ.,
Sez. V, 16.3.2018, n. 6492; Sez. Lav., 8.10.2018, n. 24780; Sez. V, 18.12.2024, n. 26864).
Al riguardo, quindi, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (Cass. Civ., Sez. VI, 8.11.2013, n. 25128; Cass. Civ., Sez. VI 5.12.2017, n. 29022;
Cass. Civ., Sez. III, 17.9.2025, n. 25487).
Nella vicenda per cui è causa, non può quindi trovare applicazione la disciplina della notificazione stricto sensu intesa, venendo in rilievo le norme sul servizio postale ordinario, oltre che la più generale disciplina di cui all'art. 1334 e 1335 c.c. in materia di atti recettizi (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. VI,
5.12.2017, n. 29022; Sez. VI, 13/06/2016, n. 12083; Sez. V, 12.1.2012, n. 270).
Occorre cionondimeno evidenziare che, nel caso in esame, come si è avuto modo di evidenziare,
l'inoltro delle predette raccomandate informative sia stato effettuato da parte di un operatore postale privato.
In tal senso, si è avuto modo di precisare che l'incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell'agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso
(Cass. Civ., Sez. VI, 20.1.2014, n.2035).
Ed infatti, è stato recentemente ribadito l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui l'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione (cfr. Cass. Sez. V, 31/10/2014 n.
23213; Cass. Sez. III, 29/07/2016 n. 15795), assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico, con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso;
e tale affermazione è valida sia in caso di notifica consentita dalla legge a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. Sez. V,
27/05/2011 n. 11708) sia in caso di notifica a mezzo posta ai sensi della L. n. 890 del 1982 (Cass.
Sez. I, 22/11/2006 n. 24852; Cass. Sez. Lav., 01/03/2003, n. 3065). Infatti, le norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio, laddove la spedizione postale avvenga a fini di notifica, all'atto della consegna al domicilio del destinatario, con l'obbligo dell'Ufficiale postale di curare che, la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l'atto, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ad analoghe conclusioni non può invece addivenirsi nel caso in cui all'inoltro della raccomandata provveda un operatore privato privo del relativo titolo abilitativo.
È stato infatti recentemente ribadito che soltanto l'incaricato di un servizio di posta privata non riveste,
a differenza dell'agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde soltanto gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso di quanto ivi attestato: in altre parole, nessun potere certificativo può riscontrarsi in capo all'agente postale privato (Cass. Civ., Sez., III, 17.9.2025, n. 25487).
Nel caso di specie, invero, tale inoltro veniva effettuato da parte di operatore postale che, tra l'altro, non risultava abilitato all'esercizio del relativo servizio: tale circostanza non solo non risulta oggetto di specifica contestazione tra le parti, ma risulta pure documentata, come da certificazione prodotta in atti nella seconda memoria istruttoria di parte querelante.
Ne deriva, pertanto, che sicuramente non risulta in alcun modo riscontrata in capo al predetto agente postale alcuna specifica potestà certificatoria nella fattispecie;
né risulta allo stesso applicabile la disciplina di cui agli artt. 32 e 39 d.m. 9 aprile 2001 riservata alla sola . Controparte_6
Non risulta infine allegato, prima ancora che provato, altro e diverso titolo legittimante una tale potestà in capo all'agente postale privato.
Non può valere in senso contrario, infatti, la mera circostanza che l'inoltro della raccomandata informativa sarebbe avvenuto nell'ambito dell'iter notificatorio di cui all'art. 140 c.p.c., come pure dedotto da parte dell'odierno querelante.
Sotto tale profilo, se è infatti vero che le attività poste in essere da parte del messo comunale, nei limiti in cui risultino riportate nella relata di notifica risultano senz'altro coperte da fede privilegiata
(ex plurimis, Cass. Civ., VI;
22.1.2019, n. 1699), a diverse conclusioni deve invece addivenirsi con riguardo alla predetta raccomandata che, come si è avuto modo di rilevare, veniva spedita da operatore postale privo di relativo titolo abilitativo.
Il mero fatto che tale inoltro veniva richiesto direttamente da parte del messo comunale, di per sé solo, ed in assenza di specifica disposizione di legge volta a riconoscere uno specifico potere di attestazione in capo all'operatore postale privato privo di titolo abilitativo, non può in alcun modo deporre per la natura di atto pubblico degli avvisi di ricevimento oggetto di impugnativa in questa sede. In tal senso, l'operatore postale non può affatto considerarsi un “ausiliario” del messo comunale, come pure asserito da parte querelante nella nota conclusiva: lo stesso operatore, infatti, era tenuto ad adempiere ad attività autonoma e del tutto diversa rispetto a quella effettuata da parte del messo comunale.
Sicché, appare evidente che nessuna delega poteva essere al riguardo disposta da parte del messo comunale, trattandosi di attività che, a monte, non rientrava affatto nella propria disponibilità. Non può valere in senso contrario il diverso precedente richiamato da parte querelante in sede di nota conclusiva (Cass. Civ., Sez. V, 22.7.2025, n. 20729), secondo cui, proprio con riferimento all'ipotesi di raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. inoltrata da parte di operatore postale privato, quest'ultimo dovrebbe considerarsi incaricato di pubblico servizio, sicché l'attività da esso svolta farebbe piena prova sino a querela di falso.
Ed invero, nel precedente citato, alcun dubbio si poneva circa il fatto che tale agente postale fosse in possesso del relativo titolo autorizzatorio all'esercizio del predetto servizio, così senz'altro assumendo la predetta qualifica ed il relativo potere di attestazione – in termini, anche Cass. Pen.,
Sez. III, 22.1.2014, n. 2886.
Nel caso di specie, invece, l'inoltro veniva effettuato da parte di agente postale privo del relativo titolo autorizzatorio e, pertanto, senz'altro privo di poteri certificativi.
Tanto premesso, si è avuto modo di evidenziare che, nel caso in esame, l'odierno querelante contestava il fatto che, effettivamente, fosse stato espletato l'inoltro nella notifica presso l'indirizzo indicato nell'avviso di ricevimento, oltre al fatto che lo stesso sia stato effettivamente ricevuto da parte del destinatario, posto il fatto che tale risultava persona sconosciuta. Persona_1
Sicché, tenuto conto che viene in rilievo una scrittura privata di provenienza del terzo – trattandosi di avviso di ricevimento asseritamente sottoscritto da tale -, non v'è dubbio circa il fatto Persona_1 che la querela di falso avrebbe potuto ritenersi ammissibile al solo fine di scindere il collegamento, quanto alla provenienza, tra la dichiarazione e sottoscrizione, e non già per contestare la veridicità di quanto dichiarato nel documento.
Infatti, la scrittura privata, ai sensi dell'art. 2702 c.c. ”fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.
La querela di falso costituisce, dunque, il rimedio che l'ordinamento fornisce alla parte a cui risulta riconducibile una scrittura riconosciuta (o considerata ex lege riconosciuta) per escludere il collegamento con colui che appare essere il suo autore. Non assume invece rilievo il contenuto della scrittura, perché ad esso l'art. 2702 c.c. non attribuisce il valore di piena prova, sicché non è rilevante la circostanza che si tratti di una dichiarazione di volontà o solo di una dichiarazione di scienza. In altre parole, il riconoscimento tacito della scrittura privata, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., e la verificazione ex art. 216 c.p.c., attribuiscono ad essa il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'art. 2702 c.c., della sola provenienza da chi ne appare sottoscrittore, ma non anche della veridicità del contenuto, che può essere contestato con ogni mezzo di prova, nei limiti di ammissibilità (Cass. Civ., Sez. V, 6.11.2020, n. 24841; Sez. I, 10.4.2018, n. 8766; Sez. III, 14.5.2019
n. 12707). Tanto, peraltro, anche a voler prescindere dalla circostanza che, nel caso di specie, trattasi di scrittura proveniente non già dalla parte, ma dal terzo estraneo alla lite: sicché, l'ammissibilità della querela di falso poteva riscontrarsi nella sola ipotesi in cui il soggetto che l'aveva materialmente formata fosse legato alla parte contro la quale era prodotta da un particolare rapporto, ovvero ne fosse procuratore o institore, così che dovesse presumersi che le circostanze rappresentate nel documento fossero sostanzialmente riconducibili alla parte medesima (Cass. Civ., Sez. I, 5.12.2022, n. 35649).
Nel caso in esame, come si è detto, e a tutto voler concedere, non veniva richiesto di verificare che effettivamente la dichiarazione di ricezione dell'atto non era stata sottoscritta da parte del suo apparente autore – tale . Persona_1
In tal senso, deve rilevarsi che parte querelante intendeva sostanzialmente far accertare che l'agente del servizio di posta privata “Regia” aveva falsamente attestato di essersi recato presso l'indirizzo di domicilio di e di aver consegnato il plico ad una persona riferibile al nucleo Parte_1 familiare del soggetto che aveva materialmente ricevuto i documenti oggetto di querela di falso: a tal fine, depositava in allegato all'atto di citazione uno stato di famiglia storico rilasciato dal settore
Servizi Demografici del Comune di Eboli.
Trattasi, in altre parole, di profili di falsità ideologica in nessun modo suscettibili di essere dedotti con la presente querela di falso, non incidendo affatto in merito all'effettiva riferibilità del contenuto dell'avviso al suo apparente firmatario.
Ne deriva, quindi, l'inammissibilità della proposta querela.
Tanto, peraltro, a prescindere da ogni valutazione in merito ai risvolti attinenti al giudizio tributario con riferimento alla validità delle notifiche oggetto di contestazione, che, aldilà delle risultanze del presente procedimento, andranno senz'altro autonomamente valutate da parte del giudice competente a decidere in merito alla legittimità della procedura di riscossione oggetto di contestazione da parte dell'odierno querelante, entro i limiti di quanto statuito dalla sentenza della corte di cassazione in merito al predetto contenzioso (Cass. Civ., nn. 15360 e15361/2020 cit.).
D'altro canto, e a tutto voler concedere, la querela di falso così proposta sarebbe comunque risultata infondata.
Come detto, parte querelante lamentava che gli avvisi di ricevimento n. LI0401SA311001944 e n.
LI0401SA311001947 contenevano dichiarazioni mendaci dell'agente notificatore, che attestava di essersi recato presso il domicilio dell'avv. alla via SS. 18 di Eboli laddove, dallo stato Parte_1 di famiglia storico depositato in giudizio, emergeva che la residenza anagrafica del querelante era la via “Statale 18, Km 77,200”.
Sul punto, deve rilevarsi che dall'esame dei documenti oggetto di contestazione emerge che l'agente del servizio postale si limitava ad attestare di essersi recato presso la via SS. 18, senza fare alcun riferimento al preciso numero civico dell'indirizzo di consegna, non potendosi così rinvenire alcun elemento di falsità in relazione a tale attestazione.
In altre parole, dal momento che l'operatore postale non indicava il preciso numero civico della via
S.S. 18 presso la quale si era recato, ovvero non specificava di aver consegnato le raccomandate informative presso il domicilio dell'attore sito alla chilometrica 77,200, non sarebbe stato possibile rinvenire alcun elemento di falsità in merito a tale attestazione.
Allo stesso modo, gli avvisi di ricevimento n. LI0401SA311001944 e n. LI0401SA311001947, pur risultando effettivamente firmati da tale nell'apposito spazio destinato alla firma del Persona_1 destinatario, non recano alcuna attestazione relativa alla qualità di tale soggetto né, tantomeno, fanno riferimento ad una qualche forma di collegamento della stessa firmataria al nucleo familiare di
. Parte_1
Pertanto, pur dovendosi rilevare che, sulla base dello stato di famiglia storico depositato in giudizio da parte querelante, alla data di produzione di tale certificato non risulta che tale facesse Persona_1 parte del nucleo familiare dell'avv. , anche con riferimento a tale profilo non sarebbe Parte_1 comunque ravvisabile alcun elemento di falsità nelle attestazioni dall'operatore del servizio postale
“Regia” riportate nei documenti oggetto di contestazione.
Per altro verso, le richieste di prova orale formulate da parte dell'odierno querelante sarebbero apparse comunque del tutto irrilevanti, non essendo in alcun modo idonee a dimostrare non solo che le predette raccomandate non siano mai state consegnate in Eboli (SA), alla via SS.18, ma anche che la sig.ra firmataria di tali avvisi, non abbia mai avuto alcun rapporto non solo con il Persona_1 predetto indirizzo, ma anche, più in particolare, con il domicilio dell'odierno querelante.
Risulta infine inammissibile anche la domanda formulata da parte querelante in sede di prima memoria istruttoria, attinente all'accertamento della nullità assoluta e/o inesistenza delle notifiche oggetto di contestazione in questa sede. Anche a voler prescindere dall'evidente novità di una tale domanda, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che ogni valutazione in merito alla validità di tali notifiche spetti esclusivamente al giudice tributario competente a pronunziarsi in merito alla legittimità della procedura di riscossione oggetto di contestazione.
Non resta che disciplinare le spese di lite.
Sotto tale profilo, l'obiettiva complessità in fatto e diritto delle questioni sottoposte all'esame del collegio, in uno all'elaborazione ermeneutica attinente alla corretta decodificazione giuridica dell'avviso di ricevimento di raccomandata spedita da un operatore privato, non ancora addivenuta ad una ricostruzione sistematica della fattispecie, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla proposta querela di falso, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domande formulate da parte querelante;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno, all'esito della camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Presidente Il Giudice estensore.
Dott. Bartolomeo Ietto Dott. Giuseppe Barbato