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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/06/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
RGAC 1346/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa IR EL, nella causa civile R.G.N.
1346/2024, trattata all'udienza del 12.06.2025, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1346 /2024, posta in deliberazione tra
Parte_1 elettivamente domiciliato in Frosinone, via Adige 41, presso lo studio dell'avv. MEI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso - sede di Frosinone - CP_1 rappresentato dall'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE, giusta procura generale alle liti in atti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l
[...]
Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della malattia contratta (sindrome del tunnel carpale bilaterale con pinza ipovalida ed ipostenica. Tendinite dei flessori della mano bilateralmente) con riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura pari al 6%, e, in subordine, danno biologico pari al 18%, previa unificazione con il danno biologico pari al 16% di cui risulta già titolare e, per l'effetto, condannare l' alla CP_1 erogazione delle prestazioni a titolo di danno biologico e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver svolto dal 1989 al 2022 l'attività lavorativa di carteggiatore in carrozzeria e nella produzione di porte e finestre, lavorando dal lunedì al venerdì, per almeno 8 ore al giorno;
- che tali mansioni comportano: l'esame delle superfici da trattare;
la preparazione dei pezzi per la verniciatura e la lucidatura;
l' utilizzo della molatrice per la carteggiatura;
la lavorazione del legno per ottenere superfici lisce e uniformi;
l'esecuzione della levigatura con carta abrasiva manuale o levigatrici elettriche;
l'esecuzione della rifinitura e la correzione delle imperfezioni, come dettagliatamente descritto nel ricorso introduttivo;
- di aver quindi contratto, a causa di tali attività la malattia professionale “sindrome del tunnel carpale bilaterale con pinza ipovalida ed ipostenica. Tendinite dei flessori della mano bilateralmente.;
- di aver presentato all in data 03.08.2022 denuncia di CP_1 malattia professionale;
- che l ha rigettato la domanda, ritenendo il rischio lavorativo CP_1
a cui è stato esposto il lavoratore non idoneo a provocare le patologie denunciate;
- di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di dinego, che veniva rigettato dall . CP_1
In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare la natura professionale della malattia contratta, con conseguente diritto al riconoscimento di un grado pari al 6% di invalidità permanente per la malattia contratta a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte e ha chiesto l'unificazione al pregresso danno biologico pari al 16%, in misura pari al 18%, con condanna dell al relativo beneficio economico. CP_1 Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda.
Ha in particolare evidenziato la correttezza del suo operato, stante l'assenza del nesso causale tra le patologie contratte e le attività lavorative asseritamente svolte dal ricorrente, eccependo
“l'inidoneità del rischio a produrre le malattie lamentate”.
Esperita la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso della odierna udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
Va premesso che secondo la normativa vigente per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) dell'introduzione del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Inoltre, la Corte di Cassazione con riferimento al nesso causale ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen., secondo cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
Ciò detto, all'esito della prova testimoniale condotta, può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso. In particolare, il teste , collega di lavoro del Testimone_1 ricorrente, ha riferito: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme per circa 4 anni, dal 2019 al 2023 con una società, la Realdoor, e l'anno precedente io ero assunto con un'altra società (Altea) che lavorava nello stesso stabile. Lui lavorava nel reparto lucidatura e carteggiatura porte e manufatti, spostano le porte da un banco all'altro, usano macchinette orbitali;
io sono falegname e mi recavo quindi nel suo reparto, ma lavoravo in un reparto separato. Lavorava 5 giorni a settimana per 8 ore;
andavo quasi tutti i giorni nel suo reparto. Sul cap. 2 del ricorso risponde: “Si, è vero”. Questa attività la svolgeva in piedi, il tavolo da lavoro era alto sui 90 cm;
le attrezzature che usava erano abbastanza pesanti e vibrano, danno una sollecitazione. In particolare parlo della levigatrice, ci sono continue vibrazioni e a volte dipende da quello che si sta lavorando, per i bordi si sta inclinati su un lato della porta e si usano molto le mani e tutto il braccio applicando forza per carteggiare”.
La deposizione è stata confermata anche dal teste
[...]
, anch'egli collega di lavoro del ricorrente, che ha Tes_2 confermato: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme presso la Realdoor per 7-8 anni, dal 2019, lavorava 5 giorni a settimana per 8 ore;
lui faceva la carteggiatura delle porte da verniciare e laccare, a volte anche delle finestre. Sul cap. 2 del ricorso risponde: “Si, è vero”. Io tagliavo i telai, stavo vicino alla sega, in un altro reparto, io lo vedevo fare queste attività perché i reparti sono collegati e poi andavo a portargli del materiale. Il suo piano di lavoro era su dei cavalletti e doveva usare mani e braccia, sollevava anche pezzi di circa 10-15 kg, spostava circa 20- 30-40 pezzi al giorno. Con me si è lamentato per problemi alle spalle, alle braccia. Lui già prima del licenziamento aveva avuto problemi di salute. Si lamentava che si addormentavano le mani;
a volte usava guanti antinfortunistici”.
All'esito della prova testimoniale, il CTU Dr. Persona_1 concludeva il suo elaborato accertando che: “il quantum di danno ascrivibile ad una Sindrome del T. Carpale bilaterale, non può che essere di minima entità, quantificabile con I.P. di 3% ( tre ) punti percentuali. (…) Si precisa poi che il danno complessivo, come da richiesta del Legale, assomma in Formula “Scalare” a 18% (diciotto) punti percentuali.” Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Oltretutto il Consulente ribadiva le proprie conclusioni anche in replica alle osservazioni pervenute dall CP_1
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. requisito della “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
Il CTU ha accertato la natura professionale della patologia lamentata. Il ricorrente avrà quindi diritto alla rendita in capitale di cui all'art. 13 comma 2 lett. b) del D. Lvo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 18%. Le spese di lite, e quelle di CTU, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all e liquidate CP_1 rispettivamente in base alla complessità medio bassa delle questioni giuridiche trattate e della completezza dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell , in data 16/04/2024, Parte_1 CP_1 nella causa iscritta al n. 1346/2024 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) Dichiara la natura professionale della nuova malattia contratta dal ricorrente e che dalla medesima è derivata una menomazione della sua integrità psico-fisica pari al 3%, che sommato al pregresso danno biologico comporta una complessiva menomazione pari al
18%;
b) dichiara il diritto del ricorrente a percepire la rendita in capitale di cui all'art.13 comma 2 lett. b) del D. Lvo n. 38 del 2000 e condanna l' ad erogare la prestazione, oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria;
c) condanna l al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 1800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
d) pone definitivamente a carico dell le spese di CTU in CP_1 favore del dott. che si liquidano in euro 580,00, Persona_1 oltre accessori.
Frosinone, 12/06/2025
Il G.l.
IR EL
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa IR EL, nella causa civile R.G.N.
1346/2024, trattata all'udienza del 12.06.2025, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1346 /2024, posta in deliberazione tra
Parte_1 elettivamente domiciliato in Frosinone, via Adige 41, presso lo studio dell'avv. MEI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1 in
[...] persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata presso - sede di Frosinone - CP_1 rappresentato dall'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE, giusta procura generale alle liti in atti depositata in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l
[...]
Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante, e premesso
[...] di avere infruttuosamente esperito la procedura amministrativa, ha chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della malattia contratta (sindrome del tunnel carpale bilaterale con pinza ipovalida ed ipostenica. Tendinite dei flessori della mano bilateralmente) con riduzione permanente della sua capacità lavorativa in misura pari al 6%, e, in subordine, danno biologico pari al 18%, previa unificazione con il danno biologico pari al 16% di cui risulta già titolare e, per l'effetto, condannare l' alla CP_1 erogazione delle prestazioni a titolo di danno biologico e per la ridotta capacità lavorativa con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso, parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver svolto dal 1989 al 2022 l'attività lavorativa di carteggiatore in carrozzeria e nella produzione di porte e finestre, lavorando dal lunedì al venerdì, per almeno 8 ore al giorno;
- che tali mansioni comportano: l'esame delle superfici da trattare;
la preparazione dei pezzi per la verniciatura e la lucidatura;
l' utilizzo della molatrice per la carteggiatura;
la lavorazione del legno per ottenere superfici lisce e uniformi;
l'esecuzione della levigatura con carta abrasiva manuale o levigatrici elettriche;
l'esecuzione della rifinitura e la correzione delle imperfezioni, come dettagliatamente descritto nel ricorso introduttivo;
- di aver quindi contratto, a causa di tali attività la malattia professionale “sindrome del tunnel carpale bilaterale con pinza ipovalida ed ipostenica. Tendinite dei flessori della mano bilateralmente.;
- di aver presentato all in data 03.08.2022 denuncia di CP_1 malattia professionale;
- che l ha rigettato la domanda, ritenendo il rischio lavorativo CP_1
a cui è stato esposto il lavoratore non idoneo a provocare le patologie denunciate;
- di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di dinego, che veniva rigettato dall . CP_1
In conclusione, parte ricorrente ha chiesto di accertare la natura professionale della malattia contratta, con conseguente diritto al riconoscimento di un grado pari al 6% di invalidità permanente per la malattia contratta a causa dello svolgimento delle attività lavorative sopra descritte e ha chiesto l'unificazione al pregresso danno biologico pari al 16%, in misura pari al 18%, con condanna dell al relativo beneficio economico. CP_1 Si è costituito in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante, ed ha
[...] chiesto il rigetto della domanda.
Ha in particolare evidenziato la correttezza del suo operato, stante l'assenza del nesso causale tra le patologie contratte e le attività lavorative asseritamente svolte dal ricorrente, eccependo
“l'inidoneità del rischio a produrre le malattie lamentate”.
Esperita la prova testimoniale, disposta CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, la causa è stata poi discussa e decisa nel corso della odierna udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
Va premesso che secondo la normativa vigente per malattia professionale indennizzabile si intende una patologia causalmente riconducibile allo svolgimento di attività lavorative protette da cui derivino postumi permanenti all'integrità psicofisica in base ai riferimenti tabellari di legge (cd. tabelle delle menomazioni ex art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000).
A seguito dell'introduzione da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 179/1988) dell'introduzione del sistema “misto” in sostituzione del sistema tabellare tassativo, occorre distinguere tra le malattie cd. Tabellate, denunciate entro i termini previsti nelle tabelle per le quali opera una presunzione ope legis circa l'origine lavorativa della patologia, e le malattie non previste in tabella ovvero denunciate oltre il periodo massimo di indennizzabilità per le quali grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il nesso causale tra la patologia e la lavorazione svolta.
Inoltre, la Corte di Cassazione con riferimento al nesso causale ha chiarito che si applicano i principi degli art. 40 e 41 del cod. pen., secondo cui l'efficienza causale dell'attività lavorativa non è esclusa dalla presenza di fattori extralavorativi, purché questi ultimi non siano stati da soli di per sé sufficienti a cagionare l'infermità.
Ciò detto, all'esito della prova testimoniale condotta, può ritenersi provato che il ricorrente abbia svolto le mansioni con le caratteristiche dedotte nel ricorso. In particolare, il teste , collega di lavoro del Testimone_1 ricorrente, ha riferito: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme per circa 4 anni, dal 2019 al 2023 con una società, la Realdoor, e l'anno precedente io ero assunto con un'altra società (Altea) che lavorava nello stesso stabile. Lui lavorava nel reparto lucidatura e carteggiatura porte e manufatti, spostano le porte da un banco all'altro, usano macchinette orbitali;
io sono falegname e mi recavo quindi nel suo reparto, ma lavoravo in un reparto separato. Lavorava 5 giorni a settimana per 8 ore;
andavo quasi tutti i giorni nel suo reparto. Sul cap. 2 del ricorso risponde: “Si, è vero”. Questa attività la svolgeva in piedi, il tavolo da lavoro era alto sui 90 cm;
le attrezzature che usava erano abbastanza pesanti e vibrano, danno una sollecitazione. In particolare parlo della levigatrice, ci sono continue vibrazioni e a volte dipende da quello che si sta lavorando, per i bordi si sta inclinati su un lato della porta e si usano molto le mani e tutto il braccio applicando forza per carteggiare”.
La deposizione è stata confermata anche dal teste
[...]
, anch'egli collega di lavoro del ricorrente, che ha Tes_2 confermato: “Conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme presso la Realdoor per 7-8 anni, dal 2019, lavorava 5 giorni a settimana per 8 ore;
lui faceva la carteggiatura delle porte da verniciare e laccare, a volte anche delle finestre. Sul cap. 2 del ricorso risponde: “Si, è vero”. Io tagliavo i telai, stavo vicino alla sega, in un altro reparto, io lo vedevo fare queste attività perché i reparti sono collegati e poi andavo a portargli del materiale. Il suo piano di lavoro era su dei cavalletti e doveva usare mani e braccia, sollevava anche pezzi di circa 10-15 kg, spostava circa 20- 30-40 pezzi al giorno. Con me si è lamentato per problemi alle spalle, alle braccia. Lui già prima del licenziamento aveva avuto problemi di salute. Si lamentava che si addormentavano le mani;
a volte usava guanti antinfortunistici”.
All'esito della prova testimoniale, il CTU Dr. Persona_1 concludeva il suo elaborato accertando che: “il quantum di danno ascrivibile ad una Sindrome del T. Carpale bilaterale, non può che essere di minima entità, quantificabile con I.P. di 3% ( tre ) punti percentuali. (…) Si precisa poi che il danno complessivo, come da richiesta del Legale, assomma in Formula “Scalare” a 18% (diciotto) punti percentuali.” Orbene, il metodo logico seguito dal Consulente Tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione.
Oltretutto il Consulente ribadiva le proprie conclusioni anche in replica alle osservazioni pervenute dall CP_1
Giova ricordare che ai sensi del T.U. 1124 del 1965 la soglia minima di indennizzabilità per infortuni sul lavoro e malattie professionali era fissata all'11%.
Il successivo D.Lvo n.38 del 2000 ha introdotto una diversa disciplina delle situazioni indennizzabili stabilendo, per postumi invalidanti pari o superiori al 6%, l'erogazione di un indennizzo e per postumi pari o superiori al 16% la costituzione della rendita (art.13).
La nuova disciplina si applica agli infortuni sul lavoro verificatisi ed alle malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale n.172 del 25.7.2000.
È altresì necessario il cd. requisito della “eziologia professionale” delle malattie, ovvero deve sussistere un nesso eziologico tra la patologia contratta e le attività lavorative svolte.
Il CTU ha accertato la natura professionale della patologia lamentata. Il ricorrente avrà quindi diritto alla rendita in capitale di cui all'art. 13 comma 2 lett. b) del D. Lvo 38 del 2000 per una inabilità permanente pari al 18%. Le spese di lite, e quelle di CTU, come di norma, seguono la soccombenza e sono poste in capo all e liquidate CP_1 rispettivamente in base alla complessità medio bassa delle questioni giuridiche trattate e della completezza dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell , in data 16/04/2024, Parte_1 CP_1 nella causa iscritta al n. 1346/2024 R.G.A.C., disattesa ogni altra eccezione e deduzione: a) Dichiara la natura professionale della nuova malattia contratta dal ricorrente e che dalla medesima è derivata una menomazione della sua integrità psico-fisica pari al 3%, che sommato al pregresso danno biologico comporta una complessiva menomazione pari al
18%;
b) dichiara il diritto del ricorrente a percepire la rendita in capitale di cui all'art.13 comma 2 lett. b) del D. Lvo n. 38 del 2000 e condanna l' ad erogare la prestazione, oltre interessi legali e CP_1 rivalutazione monetaria;
c) condanna l al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite, che si liquidano in euro 1800,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
d) pone definitivamente a carico dell le spese di CTU in CP_1 favore del dott. che si liquidano in euro 580,00, Persona_1 oltre accessori.
Frosinone, 12/06/2025
Il G.l.
IR EL