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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/12/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 183/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 183/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Stefania Severi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in atti ricorrente
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Mirko Minuti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/01/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 03/09/2006 a Terni, precisando che dall'unione sono nati i figli
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]), Persona_1 Persona_2 che il rapporto coniugale, in passato stabile, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza. Con sentenza parziale n. 114/2025 è stata pronunciata la separazione tra le parti e a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente in sede di separazione non vi è stata alcuna forma di riconciliazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, fissata per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, tenuta in data 12.11.2025, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato che gli accordi di cui alla separazione hanno trovato attuazione regolarmente e che non vi è stata riconciliazione e hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Terni, Via del Rivo n.° 190, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, alla IG.ra , che vi abiterà unitamente ai figli;
Parte_1
2) confermare l'affidamento congiunto dei figli minori e ad entrambi i genitori, in Per_1 Per_2 ottemperanza della Legge 54/2006 relativa all'affidamento condiviso;
ferma restando la loro residenza abitativa con la madre, presso l'abitazione sita in Terni, Via del Rivo n.° 190;
3) confermare che, in virtù del predetto affidamento congiunto e tenuto conto dello spirito collaborativo che le parti si impegnano ad assumere, i figli minori staranno con il padre a fine settimana alternati e nel corso della settimana per un pomeriggio, che verrà concordato tra le parti, anche sulla base dei propri impegni lavorativi e quelli scolatici/sportivi dei figli;
4) confermare che per le vacanze natalizie i minori staranno con ciascun genitore per 7 gg alternando la Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, il 31 dicembre ed il Primo dell'anno ed il 5 gennaio ed il giorno dell'Epifania e così alternativamente di anno in anno;
5) confermare che per le vacanze pasquali i minori staranno per tre giorni consecutivi con ciascun genitore alternando la Domenica di Pasqua con il lunedì in Albis e così alternativamente di anno in anno;
6) confermare che durante l'estate i minori staranno con ciascun genitore per due settimane anche non consecutive con impegno a comunicare il periodo entro il 31 maggio di ogni anno e con indicazione del luogo di soggiorno e della struttura alberghiera;
7) confermare che per il mantenimento dei figli, il IG. contribuirà versando mensilmente CP_1 ed entro il giorno 5 di ogni mese, la cifra di € 600,00 (pari ad € 300,00 per ciascun figlio); tale importo verrà rivalutato annualmente in base agli indici Istat, (prossima rivalutazione gennaio
2026);
8) confermare che l'AUU sarà ripartito tra i genitori nella misura del 50% cadauno;
9) confermare che le spese relative ai figli e saranno suddivise tra i genitori nella Per_1 Per_2 misura del 50% cadauno, secondo le indicazioni ed i criteri indicati nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Terni;
10) confermare che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute sono assunte, previo comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
11) confermare che gli istanti sono economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a qualsiasi contributo reciproco a titolo di assegno divorzile.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
Va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni a tale scopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70, nella formulazione vigente.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (Cass., n. 28727/2023).
La separazione dei coniugi, infatti, è stata pronunciata da questo Tribunale in data 04/04/2025, all'esito della comparizione innanzi alla Presidente in data 19/03/2025 e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto.
Trascorso, quindi, il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra loro ogni comunione materiale e spirituale.
Infine, le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue, anche valutata la loro positiva attuazione all'esito della separazione in cui detto regime ha già trovato attuazione.
Spese compensate in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Terni in data 03/09/2006 tra e alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e Parte_1 CP_1 riportate in parte motiva;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Terni al n.
81, parte II, Serie A Uff. 1 Anno 2006;
-spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 19.11.2025
Il Presidente est.
IA NO