Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del disposte ex art. 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 12429 2023 del ruolo generale affari contenziosi,;
TRA
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Emanuele Parte_1 C.F._1
Guarino ;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t. ; CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t.. con il patrocinio dell'avv. Diodata Ardolino CP_2
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.6.2023 l'istante deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società dal 29/03/2022 al 25/03/2023 ed in particolare dal CP_1
29/03/2022 e sino al 31/12/2022 con contratto a tempo determinato full time, inquadrato al livello
5 del CCNL Commercio – Confcommercio, per svolgere le mansioni di responsabile di Back office e successivamente dal 01/01/2023 al 25/03/2023 con contratto a tempo indeterminato full time, inquadrato al livello 5 del CCNL Commercio – Confcommercio, per svolgere le mansioni di responsabile di back office;
che aveva prestato la propria attività nei giorni dal lunedì al venerdì per n. 8 ore di lavoro al dì percependo gli importi come indicati nelle buste paga allegate in atti;
1
che il rapporto di lavoro cessava in data 25/03/2023 per dimissioni volontarie.
La ricorrente evidenziava che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro nulla veniva corrisposto da parte datoriale a titolo di TFR, nulla a titolo di ratei di 13° e 14°, nulla per ferie maturate e non godute, il tutto per un importo complessivo pari ad € 3.545,45, come da conteggi allegati che formano parte integrante del presente atto.
Pertanto avendo senza esito richiesto in via stragiudiziale il pagamento di quanto dovutile, era costretta ad adire il Tribunale di Napoli chiedendo di
1) accertare e dichiarare che tra la ricorrente e la resistente C.F./P.IVA Controparte_3
, con sede legale in Napoli alla Piazza Nazionale n. 50, in persona del legale P.IVA_1 rapp.te p.t. sig. , nato a [...] il [...], C.F. Controparte_4 C.F._2 residente in [...], è esistito un rapporto di lavoro di natura subordinata full time, senza soluzione di continuità, dal 29/03/2022 al 25/03/2023, con inquadramento al liv. 5 del CCNL Commercio – Confcommercio;
2) in ragione del suddetto accertamento condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 3.545,45 a titolo di TFR, di 13° e 14°, di ferie maturate e non godute, oltre interessi e rivalutazione monetaria, così come risulta dagli allegati conteggi che formano parte integrante del presente atto, o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
3) condannare la resistente alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente, mediante versamento della contribuzione. Vinte le spese di lite.
Non si costituiva la società datrice di lavoro nonostante la regole notifica del ricorso;
si costituiva l' che chiedeva pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda attrice CP_2 riguardante la regolarizzazione assicurativa previdenziale, con accertamento –in caso di suo accoglimento- della relativa retribuzione imponibile e conseguente condanna, nei limiti della prescrizione di legge, del datore di lavoro al versamento in favore dell' dei contributi omessi CP_2
e degli accessori di legge sino al saldo.
Ammessa ed espletata prova per testi , disposta trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisite le note di udienza la causa viene decisa con la presente sentenza .
Il ricorso è fondato e merita accoglimento .
Occorre premettere, in primo luogo, che la contumacia della società datrice di lavoro non genera una situazione di esonero del ricorrente dagli oneri probatori, trattandosi di una condotta del resistente inidonea a determinare la non contestazione dei fatti allegati, ex artt.
115, co. 1, e 416, co. 3, c.p.c. (Cass. lav., 21/11/2014, n. 24885: “La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova”).
2 Ciò detto, il ricorrente ha assolto all'onere ex art. 2697 c.c. in quanto dall'espletata istruttoria, sia orale che documentale, emerge un complessivo quadro probatorio che conferma quanto dedotto a sostegno della domanda.
Il teste ha dichiarato: “ADR conosco i fatti di causa in quanto ho Testimone_1 lavorato per la società resistente per circa un anno tra il 2021 e il 2022 con mansioni di super visore del Call Center che si trovava in Vico Tutti Santi n.
3 -Napoli
ADR: insieme a me ha lavorato anche la ricorrente che svolgeva compiti di impiegata al call center con compiti di gestioni di clienti nel back office.
ADR: avevamo all'incirca gli stessi orari ovvero dalle 09.30 sino alle 18.30 dal lunedì al venerdì e con sabati alterni;
ADR: La ha cominciato a lavorare prima di me ed abbiamo cessato insieme Pt_1 il rapporto a Marzo 2023.
ADR: Ho definito un giudizio con sentenza innanzi a questo stesso Tribunale.
ADR: non abbiamo fruito di ferie ad agosto.
Orbene, in base alla deposizione testimoniale riportata, risulta adeguatamente provato quanto dedotto dal ricorrente relativamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro, alle dipendenze della società , per il periodo dedotto in giudizio e con CP_1 le mansioni indicate e gli orari dedotti .
In effetti, la sussistenza del rapporto di lavoro de quo è stata confermata dal teste, indifferente alle parti ed a conoscenza diretta dei fatti di causa.
Per altro verso il rapporto di lavoro risulta regolarmente instaurato e ciò lo dimostrano sia le buste paga depositate che coprono il periodo di lavoro svolto sia il modello C2 storico nonché l' per cui può ritenersi provata l'esistenza del Pt_2 rapporto di lavoro intercorso tra le parti .
L'esame complessivo delle prove conferma la fondatezza della domanda anche rispetto al t.f.r., alle quote di tredicesima mensilità ed alla indennità per ferie non godute.
Difatti, il rito del lavoro è ispirato al cd. principio di circolarità degli oneri di allegazione e prova (Cass. lav., 09/02/2012, n. 1878: “Nel processo del lavoro il thema decidendum deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova”).
In forza di siffatto principio, oltre che del cd. principio di vicinanza alla prova, il lavoratore, che si assuma creditore nei confronti del datore di lavoro, non è tenuto a dimostrare il fatto (negativo) del mancato pagamento, ma resterà assoggettato ad un mero onere di allegazione.
La dimostrazione dell'avvenuto pagamento, ovvero di un altro fatto estintivo, modificativo o impeditivo del vantato diritto di credito, graverà, invece, sul datore di lavoro
3 (Cass. lav., 27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”).
In ordine all'indennità per ferie, occorre ricordare che: “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta”, (cfr. Cass. lav., 26/05/2020, n. 9791)”.
Sarebbe spettato al convenuto, quindi, in virtù di una generale presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire piena dimostrazione dell'esatto adempimento delle obbligazioni retributive nei confronti del lavoratore, il quale ha dedotto di non aver percepito alcuna retribuzione per l'attività svolta.
Tuttavia, nessuna prova di pagamento per i titoli reclamati è stata utilmente e tempestivamente dedotta dalla società datrice che è rimasta contumace.
Il giudicante, quindi, ritiene utilmente provati gli elementi costitutivi delle voci di credito in esame, pertanto, vanno riconosciute le differenze retributive richieste a titolo di tfr, indennità sostituiva delle ferie e quote di 13esima mensilità.
. Peraltro il ricorrente non contesta in alcun modo la corrispondenza di tali elementi con la prestazione di lavoro effettivamente resa.
Pertanto dalla documentazione depositata agli atti di causa e dal complessivo comportamento processuale della convenuta società, la quale ha omesso sin anche di costituirsi in giudizio, è emerso un complessivo quadro probatorio che conferma le circostanze di fatto poste a sostegno del ricorso in ordine alla esistenza di un rapporto di lavoro avente le caratteristiche indicate nelle buste paga in atti e per la durata indicata in ricorso.
Quanto alla cessazione del rapporto di lavoro , la ricorrente ha depositato il documento attestante la comunicazione delle dimissioni volontarie con decorrenza 25.3.2023..
In ordine alla quantificazione del credito, vanno pienamente condivisi i conteggi allegati al ricorso in quanto immuni da vizi logici e giuridici per cui è maturato in favore dell'istante un credito pari ad euro € 3.545,45 di cui euro 881,37 per differenze sulla 13 mensilità, €1.007,28 per differenze sulla 14 mensilità in parte corrisposta per differenze retributive, ed euro 233,74 per rateo ferie ed euro 1423,06 per trattamento di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici istat. dalla maturazione dei singoli crediti al saldo.
La società datrice di lavoro , in forza di quanto risulta dall'estratto previdenziale e contributivo, non ha provveduto al pagamento delle somme dovute alla lavoratrice a tale titolo per il periodo indicato in ricorso e pertanto deve essere condannata alla regolarizzazione della posizione contributiva ai fini previdenziali.
4 Le spese di lite liuidate come in dispositivo seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede : in accoglimento del ricorso condanna la società in persona del legale CP_3 rappresentante p.t. al pagamento in favore della ricorrente della complessiva Parte_1 somma di 3.545,45 di cui € 1.423,06 per trattamento di fine rapporto per le causali di cui in motivazione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici istat. dalla maturazione delle singole poste creditorie all'effettivo saldo.
Condanna altresì la società resistente alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva della ricorrente presso l' per il periodo dedotto in ricorso. CP_2
Condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell'istante che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario,
Si comunichi.
Così deciso in Napoli, 27/03/2025 Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Gambardella
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