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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5057/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5057/2018 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PRATTICHIZZO FABIO SALVATORE C.F._2
OPPONENTI contro
(C.F. ), quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. DI BIASE ERCOLE ON
[...]
[...]
NON IN PROPRIO MA CP_3 Controparte_4
NELLA SUA ESPRESSA QUALITÀ DI PROCURATRICE DELLA PRIMA (C.F.
), con il patrocinio dell'avv. FIORELLI DANIELE P.IVA_2
INTERVENUTA EX ART. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
quale procuratrice del (poi fuso per incorporazione in Controparte_1 Controparte_5 CP_2
), ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione solidale a carico di (titolare
[...] Parte_1 dell'impresa individuale Agri Niro) e il primo quale debitore principale e la Parte_2 seconda quale fideiussore, per il pagamento della somma complessiva di euro 142.964,74 oltre interessi a titolo di scoperto del c.c. affidato n. 615296787678 poi rinumerato 100000004652. A sostegno della domanda monitoria la società ricorrente ha allegato: il contratto di apertura del conto corrente stipulato in data 3.8.2007; il contratto di apertura di credito del 27.8.2007; l'accordo modificativo delle condizioni economiche del conto corrente sottoscritto dalle parti in data 5.11.2013; la fideiussione omnibus sottoscritta da in data 28.8.2007; gli estratti conto analitici relativi Parte_2 all'intera durata del rapporto;
un estratto di saldaconto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB. pagina 1 di 5 Gli ingiunti hanno proposto opposizione deducendo ed eccependo: la carenza di legittimazione di l'inidoneità probatoria dell'estratto di saldaconto allegato al ricorso monitorio;
Controparte_1 l'illegittimo addebito di interessi anatocistici (per mancanza della condizione di reciprocità prevista dalla delibera CICR 9.2.2000) ed usurari, c.m.s. ed altre commissioni prive di causa e non validamente pattuite, spese non concordate e valute fittizie;
l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della banca;
la violazione del dovere di buona fede da parte della banca;
l'illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia; l'invalidità derivata della fideiussione per invalidità dell'obbligazione principale;
la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 comma lett. a) L. n. 287 del 1990, in relazione al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca D'Italia; l'omessa comunicazione periodica al fideiussore delle condizioni e del concreto svolgimento del rapporto principale garantito. Hanno chiesto pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte al risarcimento dei danni asseritamente patiti.
quale procuratrice di , si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 ON dell'opposizione.
Nelle more del giudizio è intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nella dichiarata qualità CP_3 di cessionaria del credito ingiunto.
Orbene, in via preliminare va rilevato che l'intervenuta non ha provato la titolarità del CP_3 credito ingiunto, contestata da parte opponente.
Infatti, detta società non ha allegato l'atto di scissione parziale stipulato con Controparte_4
(a sua volta cessionaria dei crediti di ) in data 21.12.2022, in forza del quale
[...] ON asserisce di essere divenuta beneficiaria di un portafoglio di crediti in sofferenza incluso quello ingiunto nei confronti di e ha prodotto soltanto l'avviso di Parte_1 Parte_2 CP_3 scissione pubblicato sulla GU, che tuttavia ai fini dell'individuazione dell'oggetto dell'operazione societaria rinvia semplicemente al contenuto dell'atto di scissione, senza alcuna ulteriore indicazione.
Ne discende la carenza di prova della legittimazione sostanziale e processuale della società intervenuta.
In ordine ai motivi di opposizione va anzitutto disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione genericamente sollevata in relazione alla posizione di Invero detta società ha agito Controparte_1 nella dichiarata qualità di mandataria con rappresentanza del (ora ), Controparte_5 ON come da procura speciale notarile allegata al ricorso monitorio.
Nel merito va preliminarmente rilevato che la società ricorrente non si è limitata ad allegare un mero estratto di saldaconto, ma sin dalla fase monitoria ha prodotto il contratto di apertura del conto corrente stipulato in data 3.8.2007, il contratto di apertura di credito del 27.8.2007, l'accordo modificativo delle condizioni economiche del conto corrente sottoscritto dalle parti in data 5.11.2013, la fideiussione omnibus sottoscritta da in data 28.8.2007 e gli estratti conto analitici relativi Parte_2 all'intera durata del rapporto di conto corrente. In tal modo la società opposta ha fornito idonea prova documentale del credito secondo i canoni di un giudizio ordinario.
Le eccezioni concernenti l'applicazione di interessi usurari e l'esercizio dello ius variandi da parte della banca sono assolutamente generiche, esaurendosi in mere affermazioni di principio del tutto avulse dall'esame del contenuto del contratto e dello svolgimento concreto del rapporto.
Risultano altresì infondati i motivi di opposizione relativi alle spese ed alle valute, in quanto sia il contratto di apertura del conto corrente che il contratto di affidamento contengono la specifica indicazione delle spese di gestione del conto e la puntuale regolazione delle valute.
Risultano invece fondate le doglianze concernenti l'illegittima applicazione della c.m.s., delle commissioni disponibilità fondi e istruttoria veloce e della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
pagina 2 di 5 Infatti, come correttamente rilevato dal nominato c.t.u., la c.m.s. non è stata specificamente pattuita con l'indicazione dei criteri di computo e del periodo di riferimento, ed anche la commissione disponibilità fondi e la commissione di istruttoria veloce applicate nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 non risultano specificamente pattuite.
Ne discende la nullità delle relative clausole per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1346 c.c. e
117 co. 4 t.u.b.
Nella rideterminazione del saldo di conto corrente va altresì eliminata la capitalizzazione degli interessi passivi per l'intero periodo contrattuale. Al riguardo vanno richiamati i principi recentemente affermati dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.
4321 del 10.2.2022, secondo cui:
“…L'art. 120 t.u.b., comma 2, nel testo vigente ratione temporis, successivo alla modifica introdotta col D.Lgs. n. 242 del 1999, ha disposto: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".
La Delib. CICR 9 febbraio 2000, art. 3, dopo aver prescritto, al comma 1, che nel conto corrente
l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che "(n)ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori".
La stessa Delib., art. 6, ha previsto, poi: "I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto".
La Delib. CICR, cui l'art. 120 t.u.b., comma 2, ha demandato la fissazione di fissare "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi" nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa.
In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacchè sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo……Ed infatti, se si ha riguardo alla richiamata disciplina, delle due l'una. O la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige la
Delib., art. 3; oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale
pagina 3 di 5 incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta la Delib. stessa, art. 6.”
Nel caso di specie, come rilevato dal c.t.u., il contratto di conto corrente del 3.8.2007 contiene l'indicazione di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (0,010%), risultando così non soddisfatto il requisito cui il sopra richiamato art. 6 della delibera CICR subordina la pattuizione dell'anatocismo.
In linea con i principi sopra enunciati il c.t.u. ha correttamente rideterminato il saldo di conto corrente in euro 61.124,08 a debito del correntista alla data del 18.5.2015 (data di chiusura del conto), previa eliminazione delle commissioni non validamente pattuite e della capitalizzazione degli interessi.
Il credito ingiunto deve essere pertanto rideterminato nella misura quantificata dal c.t.u., con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Privo di pregio è il motivo di opposizione dedotto dal fideiussore in ordine alla mancata comunicazione periodica delle condizioni del rapporto principale, considerato che ai sensi dell'art. 5 dell'atto di fideiussione il garante era tenuto ad informarsi direttamente presso il debitore delle sue condizioni patrimoniali e dello svolgimento del rapporto.
In ordine all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 comma lett. a) L. n. 287 del 1990, in relazione al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca D'Italia, è noto che le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno affermato la nullità parziale (e non integrale) delle fideiussioni che riproducano determinate clausole incluse nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI ed oggetto di censura da parte della nella qualità di Pt_3
Autorità Antitrust, e specificamente: la clausola che prevede la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.; la clausola nota come "clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;
la clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale.
Nel caso di specie è tuttavia decisivo il rilievo che parte opponente non ha dedotto in giudizio alcuna ragione sulla cui base l'invalidità parziale della fideiussione potrebbe assumere rilevanza ai fini dell'accertamento negativo del credito;
in particolare non ha proposto l'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c., la quale non è rilevabile d'ufficio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8989 del
05/06/2012; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1613 del 17/06/1963), e non può essere proposta se non con l'atto di citazione ("La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 cod. proc. civ., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione."; così la massima di Cass. 8989/12 citata).
Infine, la domanda risarcitoria avanzata dagli opponenti va rigettata per carenza di specifica allegazione e di prova, non risultando neppure provata la segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Nel rapporto tra gli opponenti e la società opposta, il parziale accoglimento dell'opposizione ed il ridimensionamento della pretesa creditoria giustificano la condanna di detta società alla rifusione della metà delle spese di lite, che per la restante parte possono essere compensate.
pagina 4 di 5 Nel rapporto tra gli opponenti e la società terza intervenuta le spese seguono la soccombenza di quest'ultima.
Le spese sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22; nel rapporto tra i soccombenti e la terza intervenuta le spese sono tuttavia liquidate per la sola fase decisoria, considerato che l'intervento è stato esperito dopo il maturare delle preclusioni assertive e probatorie.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la carenza di legittimazione di CP_3
accoglie l'opposizione per quanto di ragione nei confronti di , rappresentata da ON [...]
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
CP_1
condanna gli opponenti in solido a pagare in favore di rappresentata da ON [...]
, la minor somma di euro 61.124,08, oltre interessi legali dalla data di chiusura del CP_1 rapporto di conto corrente;
condanna a rimborsare alla parte opponente le spese di lite relative alla fase decisoria, CP_3 che si liquidano in € 4200,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Prattichizzo dichiaratosi antistatario;
condanna rappresentata da a rimborsare alla parte ON Controparte_1 opponente la metà delle spese di lite relative alle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, che, in detta ridotta misura, si liquidano in € 203,00 per esborsi ed € 4900,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Prattichizzo dichiaratosi antistatario;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico di rappresentata da ON [...]
CP_1
Foggia, 12.1.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5057/2018 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PRATTICHIZZO FABIO SALVATORE C.F._2
OPPONENTI contro
(C.F. ), quale mandataria con rappresentanza di Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. DI BIASE ERCOLE ON
[...]
[...]
NON IN PROPRIO MA CP_3 Controparte_4
NELLA SUA ESPRESSA QUALITÀ DI PROCURATRICE DELLA PRIMA (C.F.
), con il patrocinio dell'avv. FIORELLI DANIELE P.IVA_2
INTERVENUTA EX ART. 111 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
quale procuratrice del (poi fuso per incorporazione in Controparte_1 Controparte_5 CP_2
), ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione solidale a carico di (titolare
[...] Parte_1 dell'impresa individuale Agri Niro) e il primo quale debitore principale e la Parte_2 seconda quale fideiussore, per il pagamento della somma complessiva di euro 142.964,74 oltre interessi a titolo di scoperto del c.c. affidato n. 615296787678 poi rinumerato 100000004652. A sostegno della domanda monitoria la società ricorrente ha allegato: il contratto di apertura del conto corrente stipulato in data 3.8.2007; il contratto di apertura di credito del 27.8.2007; l'accordo modificativo delle condizioni economiche del conto corrente sottoscritto dalle parti in data 5.11.2013; la fideiussione omnibus sottoscritta da in data 28.8.2007; gli estratti conto analitici relativi Parte_2 all'intera durata del rapporto;
un estratto di saldaconto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB. pagina 1 di 5 Gli ingiunti hanno proposto opposizione deducendo ed eccependo: la carenza di legittimazione di l'inidoneità probatoria dell'estratto di saldaconto allegato al ricorso monitorio;
Controparte_1 l'illegittimo addebito di interessi anatocistici (per mancanza della condizione di reciprocità prevista dalla delibera CICR 9.2.2000) ed usurari, c.m.s. ed altre commissioni prive di causa e non validamente pattuite, spese non concordate e valute fittizie;
l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della banca;
la violazione del dovere di buona fede da parte della banca;
l'illegittima segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia; l'invalidità derivata della fideiussione per invalidità dell'obbligazione principale;
la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 comma lett. a) L. n. 287 del 1990, in relazione al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca D'Italia; l'omessa comunicazione periodica al fideiussore delle condizioni e del concreto svolgimento del rapporto principale garantito. Hanno chiesto pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della controparte al risarcimento dei danni asseritamente patiti.
quale procuratrice di , si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 ON dell'opposizione.
Nelle more del giudizio è intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. nella dichiarata qualità CP_3 di cessionaria del credito ingiunto.
Orbene, in via preliminare va rilevato che l'intervenuta non ha provato la titolarità del CP_3 credito ingiunto, contestata da parte opponente.
Infatti, detta società non ha allegato l'atto di scissione parziale stipulato con Controparte_4
(a sua volta cessionaria dei crediti di ) in data 21.12.2022, in forza del quale
[...] ON asserisce di essere divenuta beneficiaria di un portafoglio di crediti in sofferenza incluso quello ingiunto nei confronti di e ha prodotto soltanto l'avviso di Parte_1 Parte_2 CP_3 scissione pubblicato sulla GU, che tuttavia ai fini dell'individuazione dell'oggetto dell'operazione societaria rinvia semplicemente al contenuto dell'atto di scissione, senza alcuna ulteriore indicazione.
Ne discende la carenza di prova della legittimazione sostanziale e processuale della società intervenuta.
In ordine ai motivi di opposizione va anzitutto disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione genericamente sollevata in relazione alla posizione di Invero detta società ha agito Controparte_1 nella dichiarata qualità di mandataria con rappresentanza del (ora ), Controparte_5 ON come da procura speciale notarile allegata al ricorso monitorio.
Nel merito va preliminarmente rilevato che la società ricorrente non si è limitata ad allegare un mero estratto di saldaconto, ma sin dalla fase monitoria ha prodotto il contratto di apertura del conto corrente stipulato in data 3.8.2007, il contratto di apertura di credito del 27.8.2007, l'accordo modificativo delle condizioni economiche del conto corrente sottoscritto dalle parti in data 5.11.2013, la fideiussione omnibus sottoscritta da in data 28.8.2007 e gli estratti conto analitici relativi Parte_2 all'intera durata del rapporto di conto corrente. In tal modo la società opposta ha fornito idonea prova documentale del credito secondo i canoni di un giudizio ordinario.
Le eccezioni concernenti l'applicazione di interessi usurari e l'esercizio dello ius variandi da parte della banca sono assolutamente generiche, esaurendosi in mere affermazioni di principio del tutto avulse dall'esame del contenuto del contratto e dello svolgimento concreto del rapporto.
Risultano altresì infondati i motivi di opposizione relativi alle spese ed alle valute, in quanto sia il contratto di apertura del conto corrente che il contratto di affidamento contengono la specifica indicazione delle spese di gestione del conto e la puntuale regolazione delle valute.
Risultano invece fondate le doglianze concernenti l'illegittima applicazione della c.m.s., delle commissioni disponibilità fondi e istruttoria veloce e della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
pagina 2 di 5 Infatti, come correttamente rilevato dal nominato c.t.u., la c.m.s. non è stata specificamente pattuita con l'indicazione dei criteri di computo e del periodo di riferimento, ed anche la commissione disponibilità fondi e la commissione di istruttoria veloce applicate nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 non risultano specificamente pattuite.
Ne discende la nullità delle relative clausole per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1346 c.c. e
117 co. 4 t.u.b.
Nella rideterminazione del saldo di conto corrente va altresì eliminata la capitalizzazione degli interessi passivi per l'intero periodo contrattuale. Al riguardo vanno richiamati i principi recentemente affermati dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.
4321 del 10.2.2022, secondo cui:
“…L'art. 120 t.u.b., comma 2, nel testo vigente ratione temporis, successivo alla modifica introdotta col D.Lgs. n. 242 del 1999, ha disposto: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".
La Delib. CICR 9 febbraio 2000, art. 3, dopo aver prescritto, al comma 1, che nel conto corrente
l'accredito e l'addebito degli interessi deve avvenire sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, ha stabilito, al comma 2, che "(n)ell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori".
La stessa Delib., art. 6, ha previsto, poi: "I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto".
La Delib. CICR, cui l'art. 120 t.u.b., comma 2, ha demandato la fissazione di fissare "modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi" nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa.
In tal senso, l'indicazione, in contratto, di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (e cioè di un tasso annuo dell'interesse capitalizzato coincidente con quello non capitalizzato) rende per un verso priva di contenuto la clausola anatocistica riferita agli interessi attivi - giacchè sconfessa, nei fatti, che detti interessi siano soggetti a capitalizzazione - e non soddisfa, per altro verso, quanto esige il cit. art.
6. A tale ultimo proposito occorre infatti considerare che la previsione di un tasso di interesse effettivo corrispondente a quello nominale equivale alla mancata indicazione del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione: anche ad ammettere che le parti abbiano realmente voluto quest'ultima (in una qualche misura numericamente apprezzabile), il contratto di conto corrente mancante della detta indicazione non soddisferebbe una delle condizioni cui è subordinata, secondo quanto si è detto, la pattuizione dell'anatocismo……Ed infatti, se si ha riguardo alla richiamata disciplina, delle due l'una. O la capitalizzazione è solo figurativa, nel senso che la misura oltremodo esigua del tasso di interesse creditore non genera, di fatto, alcun effetto anatocistico: e allora la mancata indicazione dell'incremento del tasso discende dal fatto che, in concreto, gli interessi creditori non si capitalizzano affatto e, a fortiori, non si capitalizzano con la medesima periodicità degli interessi passivi, secondo quanto invece esige la
Delib., art. 3; oppure la contabilizzazione degli interessi sugli interessi genera un qualche reale
pagina 3 di 5 incremento: e in questo caso occorre indicare il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione, giusta la Delib. stessa, art. 6.”
Nel caso di specie, come rilevato dal c.t.u., il contratto di conto corrente del 3.8.2007 contiene l'indicazione di un tasso annuo effettivo dell'interesse creditore corrispondente a quello nominale (0,010%), risultando così non soddisfatto il requisito cui il sopra richiamato art. 6 della delibera CICR subordina la pattuizione dell'anatocismo.
In linea con i principi sopra enunciati il c.t.u. ha correttamente rideterminato il saldo di conto corrente in euro 61.124,08 a debito del correntista alla data del 18.5.2015 (data di chiusura del conto), previa eliminazione delle commissioni non validamente pattuite e della capitalizzazione degli interessi.
Il credito ingiunto deve essere pertanto rideterminato nella misura quantificata dal c.t.u., con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Privo di pregio è il motivo di opposizione dedotto dal fideiussore in ordine alla mancata comunicazione periodica delle condizioni del rapporto principale, considerato che ai sensi dell'art. 5 dell'atto di fideiussione il garante era tenuto ad informarsi direttamente presso il debitore delle sue condizioni patrimoniali e dello svolgimento del rapporto.
In ordine all'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 comma lett. a) L. n. 287 del 1990, in relazione al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca D'Italia, è noto che le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno affermato la nullità parziale (e non integrale) delle fideiussioni che riproducano determinate clausole incluse nel modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI ed oggetto di censura da parte della nella qualità di Pt_3
Autorità Antitrust, e specificamente: la clausola che prevede la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.; la clausola nota come "clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;
la clausola che estende la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale.
Nel caso di specie è tuttavia decisivo il rilievo che parte opponente non ha dedotto in giudizio alcuna ragione sulla cui base l'invalidità parziale della fideiussione potrebbe assumere rilevanza ai fini dell'accertamento negativo del credito;
in particolare non ha proposto l'eccezione di estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c., la quale non è rilevabile d'ufficio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8989 del
05/06/2012; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1613 del 17/06/1963), e non può essere proposta se non con l'atto di citazione ("La prima udienza di trattazione e le memorie, di cui all'art. 183 cod. proc. civ., possono essere utilizzate solo per precisare le domande e le eccezioni già formulate, e non per introdurre nel giudizio nuovi temi di indagine, che non siano conseguenza diretta delle difese avversarie. Ne consegue che il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la decadenza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'invalidità del contratto di fideiussione."; così la massima di Cass. 8989/12 citata).
Infine, la domanda risarcitoria avanzata dagli opponenti va rigettata per carenza di specifica allegazione e di prova, non risultando neppure provata la segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.
Nel rapporto tra gli opponenti e la società opposta, il parziale accoglimento dell'opposizione ed il ridimensionamento della pretesa creditoria giustificano la condanna di detta società alla rifusione della metà delle spese di lite, che per la restante parte possono essere compensate.
pagina 4 di 5 Nel rapporto tra gli opponenti e la società terza intervenuta le spese seguono la soccombenza di quest'ultima.
Le spese sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22; nel rapporto tra i soccombenti e la terza intervenuta le spese sono tuttavia liquidate per la sola fase decisoria, considerato che l'intervento è stato esperito dopo il maturare delle preclusioni assertive e probatorie.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara la carenza di legittimazione di CP_3
accoglie l'opposizione per quanto di ragione nei confronti di , rappresentata da ON [...]
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
CP_1
condanna gli opponenti in solido a pagare in favore di rappresentata da ON [...]
, la minor somma di euro 61.124,08, oltre interessi legali dalla data di chiusura del CP_1 rapporto di conto corrente;
condanna a rimborsare alla parte opponente le spese di lite relative alla fase decisoria, CP_3 che si liquidano in € 4200,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Prattichizzo dichiaratosi antistatario;
condanna rappresentata da a rimborsare alla parte ON Controparte_1 opponente la metà delle spese di lite relative alle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, che, in detta ridotta misura, si liquidano in € 203,00 per esborsi ed € 4900,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Prattichizzo dichiaratosi antistatario;
pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico di rappresentata da ON [...]
CP_1
Foggia, 12.1.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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