Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 30/05/2025, n. 1891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1891 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 01891/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 348 del 2022, proposto da
Notorius S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Alfarano e Maria Grazia Lanero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cinisello Balsamo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Angela Sarli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Serist - Servizi Ristorazione S.r.l. in Liquidazione, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della nota prot. n. 0096405 del 9 dicembre 2021, ricevuta a mezzo PEC il successivo 14 dicembre 2021, con la quale, in riscontro alla nota presentata dall'Esponente il 5 agosto 2021 ed assunta con protocollo n. 61641, il Comune di Cinisello Balsamo ha disposto “… che l'istanza di permesso di costruire in sanatoria PE 435/2015 per le opere in sanatoria, risulta già essersi perfezionata con il rilascio del relativo provvedimento in 05/04/2016 e relativo avviso in pari data ed è pertanto non rinunciabile da parte dello stesso richiedente ”;
e di ogni altro atto alla stessa presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cinisello Balsamo;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 maggio 2025 - tenutasi in videoconferenza con le modalità telematiche di cui all’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80) - il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
che in data 28 maggio 2025 la società ricorrente ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del ricorso, con richiesta compensazione delle spese del giudizio espressamente accettata dalla controparte;
che costituisce ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
che sussistono giusti motivi – attesa la natura in rito della pronuncia, nonché l’accordo delle parti - per compensare integralmente tra le stesse le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 - tenutasi in videoconferenza con le modalità telematiche di cui all’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80) - con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
Luca Iera, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Tito Aru |
IL SEGRETARIO