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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 31/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 482/ 2024 R.G. Lav.
All'udienza del 31/03/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli è comparsa per il ricorrente l'Avv. GARBARINO STEFANIA la Parte_1 quale richiama la documentazione da ultimo depositata e insiste per l'ammissione dei mezzi di prova;
richiama in via di subordine il conteggio alternativo e conclude per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 13.45 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 31/03/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 482/2024 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. GARBARINO STEFANIA, Parte_1 che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. GENOVESI GIANEMILIO, in forza di mandato in atti
ricorrente e
- contumace Controparte_1
convenuto sulle conclusioni del ricorrente come precisate in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.6.2024 premesso di aver prestato Parte_1
attività lavorativa alle dipendenze della dal 12 luglio 2021 al 12 luglio 2023, Controparte_1
con mansioni di guardia particolare giurata e di non essere stato correttamente retribuito per l'attività prestata, ha chiamato in causa l'ex datrice di lavoro chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Savona, Giudice del lavoro, ritenuta la propria competenza per materia e per territorio, accertato il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra il conchiudente e la convenuta dal…al…. ovvero nel periodo meglio determinato in corso di causa In via principale - in applicazione dell'Art. 36 Cost., dell'Art. 2099 C.C. e del
CCNL di categoria (Ccnl Vigilanza privata), accertare e dichiarare il diritto del conchiudente a ricevere dalla convenuta le somme dovute a titolo di differenze retributive su Controparte_1
lavoro ordinario, straordinario, festivo, domenicale, notturno, mensilità indirette, ferie e permessi, indennità lavoro notturno, indennità lavoro domenicale, indennità vacanza contrattuale, malattia, maggiorazioni lavoro festivo, maggiorazioni salto riposi, EDR, ROL,
TFR, come meglio specificato nel conteggio prodotto e quant'altro dovuto ai sensi di Legge e del
Ccnl applicabile (CCNL Vigilanza privata), per l'ammontare di € 8.908,98, ovvero la somma maggiore o minore meglio vista che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo - anche conseguentemente a quanto precede, in applicazione dell'Art. 36 Cost., dell'Art. 2099 C.C. e del CCNL di categoria (Ccnl
Vigilanza Privata), dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la a Controparte_1
corrispondere al conchiudente, le somme dovute a titolo di differenze retributive su lavoro ordinario, straordinario, festivo, domenicale, notturno, mensilità indirette, ferie e permessi, indennità lavoro notturno, indennità lavoro domenicale, indennità vacanza contrattuale, malattia, maggiorazioni lavoro festivo, maggiorazioni salto riposi, EDR, ROL, TFR, come meglio specificato nel conteggio prodotto e quant'altro dovuto ai sensi di Legge e del Ccnl applicabile (CCNL Vigilanza privata), per l'ammontare di € 8.908,98, ovvero la somma maggiore o minore meglio vista che dovesse risultare in corso di causa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo. In ogni caso, vinte le spese diritti ed
3 onorari di causa e rimborso forfetario spese generali 15%, con distrazione ai difensori, che si dichiarano antistatari”.
Il ricorrente, in particolare, ha allegato di aver svolto la sua attività su turni di servizio settimanali (o dalle 6 della mattina alle 18.00 della sera o dalle 18 della sera alle 6 della mattina) redatti dai colleghi e;
di aver dovuto lavorare anche Testimone_1 Testimone_2
12 giorni consecutivamente senza alcun riposo a causa della carenza di organico;
di aver svolto le attività descritte in ricorso;
di non aver ricevuto, al termine del rapporto di lavoro, il TFR (pari ad € 2.265,70) e ulteriori € 6.643,26 a titolo di 13ma, 14ma, straordinari, maggiorazioni e indennità varie, malattia, indennità per ferie e ROL e festività non goduti;
di essere, quindi, in credito della complessiva somma di € 8.908,98. pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita ed è stata Controparte_1
dichiarata contumace.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione di un nuovo conteggio e l'ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore del ricorrente ha offerto la produzione di ulteriore documentazione, ha insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie ed ha comunque chiesto l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso appare fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Non è possibile, in primo luogo, dare ingresso alle prove orali dedotte dal ricorrente, posto che lo stesso ha chiesto di escutere i testi essenzialmente sulle modalità di redazione dei turni di servizio e sulle mansioni svolte per la convenuta, circostanze non rilevanti a fini di causa, ma non anche sull'effettivo svolgimento da parte sua dei turni risultanti dalla documentazione prodotta.
Si rileva, peraltro, come la documentazione allegata al ricorso introduttivo sia priva di sottoscrizione o altre indicazioni che consentano di riferirla alla convenuta e, nella tabella dei turni, non riporta nemmeno il nominativo del ricorrente.
Solo in corso di causa il ricorrente ha offerto la produzione di ulteriori tabelle (redatte al computer, prive anche queste di sottoscrizioni) riportanti i nominativi dei lavoratori: si ribadisce,
4 tuttavia, come l'attore non abbia chiesto di escutere i testi sul suo effettivo svolgimento di simili turni: l'escussione dei testi attorei sarebbe, quindi, irrilevante.
Emergendo, comunque, il rapporto di lavoro tra le parti dalla documentazione in atti
(contratto di lavoro, buste paga e comunicazione di cambio appalto allegati all'atto introduttivo)
è provato il credito del ricorrente a titolo di TFR retribuzione ordinaria tredicesima, quattordicesima e indennità vacanza contrattuale, nonché a titolo di straordinario, maggiorazioni festivo e salto riposi, ferie e rol non goduti, festività, indennità lavoro notturno e domenicale e malattia nei limiti in cui risultante dalle buste paga in atti.
Non è, infatti, stata offerta adeguata prova dello svolgimento, da parte del ricorrente, di attività lavorativa in orari non emergenti dalla documentazione obbligatoria.
Su invito del Giudice la difesa attorea ha, quindi, depositato nuovo conteggio correttamente elaborato in relazione ai parametri previsti dal contratto individuale e dal CCNL applicabile.
Era, poi, onere della società convenuta dimostrare di aver versato al ricorrente gli importi allo stesso spettanti: rimanendo contumace nulla ha provato. Controparte_1
Si rileva, inoltre, come il legale rappresentante della convenuta non sia comparso per rendere l'interrogatorio formale senza giustificato motivo.
In parziale accoglimento del ricorso, quindi, la convenuta deve essere CP_1
condannata al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di € 7.660,18, oltre interessi e rivalutazione dalle maturazioni al saldo come per legge.
Le spese di lite, opportunamente ridotte tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore del ricorrente CP_1
del complessivo importo di € 7.660,18, oltre interessi e rivalutazione dalle Parte_1
maturazioni al saldo come per legge.
5 Condanna la medesima convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che liquida in € 118,50 per esborsi ed € 2.500,00 per onorari, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Savona, 31.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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