Trib. Pisa, sentenza 05/06/2025, n. 558
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Sentenza 5 giugno 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice dott. Giuseppe Laghezza del Tribunale Ordinario di Pisa, riguarda un appello avverso una sentenza del Giudice di Pace in materia di crediti per somministrazione di acqua. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, sostenendo che gli atti di sollecito di pagamento avessero interrotto la prescrizione, mentre l'appellato ha ribadito l'intervenuta prescrizione dei crediti, asserendo che i solleciti erano stati inviati a un indirizzo non più valido a causa della voltura dell'utenza.

Il Giudice ha ritenuto infondato l'appello, confermando la decisione di primo grado. Ha argomentato che, nonostante i solleciti fossero stati inviati all'indirizzo contrattuale, la cessazione del rapporto contrattuale liberava l'utente dalle obbligazioni, escludendo l'onere di comunicare un nuovo indirizzo. Inoltre, il Giudice ha evidenziato che non erano stati forniti elementi probatori sufficienti a dimostrare che il debitore avesse ricevuto gli atti interruttivi della prescrizione dopo il 18 luglio 2012. Pertanto, ha confermato l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento e ha condannato l'appellante al pagamento delle spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pisa, sentenza 05/06/2025, n. 558
    Giurisdizione : Trib. Pisa
    Numero : 558
    Data del deposito : 5 giugno 2025

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