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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/06/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 579/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 579 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione con ordinanza in data 17.4.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., vertente tra
C.F. ), in persona de legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Pisa via Palestro n. 25 presso lo studio dell'avv. Luigi Bimbi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pontedera via CP_1 C.F._1
Tosco Romagnola n. 212/H presso lo studio dell'avv. Elena Casciani, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- appellato nonché contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Pisa via R. Fucini n. 49 presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Dell'Omodarme, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
- appellata/appellante incidentale
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di crediti derivanti da somministrazione acqua.
Conclusioni delle parti: come da atto di appello (quanto ad e da rispettive comparse Parte_1
di costituzione e risposta (quanto a e a . CP_1 Controparte_2
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Breve excursus processuale Nell'instaurare il giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Pontedera -giudizio poi riassunto, a seguito della dichiarazione di incompetenza da parte di quest'ultimi, dinanzi al Giudice di Pace di Pisa- proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. CP_1
37583 del 13.03.2023 emessa da per conto di e relativa al mancato Controparte_2 Parte_1
pagamento di due fatture relative a fornitura idrica risalenti al 2012, per complessivi € 4.332,83.
L'opposizione si fondava, in estrema sintesi, sull'intervenuta prescrizione dei pretesi crediti ex adverso azionati, in quanto dalla data (2.2.2012) dell'emissione delle fatture in questione non vi sarebbero stati atti interruttivi del termine prescrizionale di cinque anni previsto ex lege per avere l'ente creditore notificato i solleciti di pagamento al domicilio pregresso dell'ingiunto, che peraltro era mutato a seguito della voltura dell'utenza.
Si costituivano le opposte e quest'ultima, peraltro, unicamente nella Controparte_2 Parte_1
fase dinanzi al Giudice di Pace di Pontedera), chiedendo entrambe il rigetto dell'opposizione atteso l'invio dei solleciti di pagamento -aventi, a loro dire, valenza di atti interruttivi della prescrizione- al domicilio eletto nel contratto di somministrazione e in difetto di comunicazione, da parte del somministrato, del mutamento del proprio indirizzo.
Con sentenza n. 79 del 05.02.2024 il Giudice di Pace di Pisa accoglieva l'opposizione, annullando l'ingiunzione di pagamento e condannando le società opposte alla rifusione delle spese di lite sostenute dal CP_1
Con atto di citazione in appello notificato in data 26.02.2024, impugnava la predetta Parte_1
sentenza, chiedendone l'integrale riforma con il favore delle spese di lite.
Deduceva, a fondamento dell'appello, l'error in iudicando del giudice di prime cure, il quale avrebbe erroneamente ritenuto inidonei gli atti interruttivi della prescrizione assumendo indebitamente l'esistenza di un onere, in capo all'ente creditore, di effettuare ricerche per reperire il nuovo domicilio del destinatario di tali atti a seguito dell'intervenuta voltura dell'utenza e della conseguente cessazione, a far tempo dal 1.6.2012, del rapporto contrattuale con il somministrato Parte_2
Con comparsa di costituzione del 21.05.2024 si costituiva in giudizio chiedendo CP_1
l'integrale rigetto del gravame.
L'appellato, in buona sostanza, si riportava alle conclusioni del giudice di primo grado, ribadendo l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria atteso che il primo sollecito di pagamento era stato da lui ricevuto in data 30.09.2020, in quanto quelli precedenti erano stati inviati all'indirizzo indicato in contratto, allorquando il contratto con la società precedente somministrata era ormai cessato a causa dell'avvenuta voltura dell'utenza.
In data 22.05.2025 si costituiva, a sua volta, evidenziando che la responsabilità Controparte_2 dell'intervenuta prescrizione del diritto azionato, se del caso, avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente alla condotta di e chiedendo, dunque, la modifica della sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui aveva posto le spese di lite anche a carico di essa Controparte_2 Dopo breve trattazione la causa veniva rimessa in decisione in esito all'udienza, all'uopo fissata, del
17.04.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c..
Merito della lite
La presente controversia verte sull'intervenuta prescrizione o meno della pretesa creditoria azionata, per conto di da con l'ingiunzione di pagamento del 13.03.2023 (doc. Parte_1 Controparte_2
2 di parte appellante).
In particolare, detta ingiunzione ha ad oggetto le somme asseritamente dovute da CP_1
quale socio illimitatamente responsabile della a saldo delle fatture n. 107887 e n. Parte_2
803291 rispettivamente del 02.02.2012 e del 28.09.2012, per complessivi € 4.647,47, e l'accoglibilità
o meno del gravame dipende dalla valutazione che si ritenga di dover effettuare circa l'idoneità a interrompere il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla legge dei solleciti di pagamento inviati, nel tempo, dall'odierna appellante.
Tra le parti è, in sostanza, controverso se l'intervenuta voltura dell'utenza di cui trattasi -e la conseguente cessazione del rapporto di somministrazione con la costituisca Parte_2
circostanza di per sé idonea a determinare l'insorgenza, in capo all'ente somministrante, dell'onere di attivarsi al fine di conoscere il nuovo indirizzo del cliente somministrato.
Ciò posto, l'appello è infondato.
E, invero, dalle risultanze della documentazione in atti si evince che entrambe le fatture relative alla pretesa creditoria azionata dall'odierna appellante (n. 107887 del 02.02.2012 e n. 803291 del
28.09.2012) sono state inviate al domicilio di Montecalvoli via Provinciale Francesca n. 466, eletto nel contratto di fornitura originariamente intestato alla società sopra citata.
In particolare, quanto alla fattura del 02.02.2012 risulta che l'utente è venuto a conoscenza della pretesa creditoria, in relazione alla quale è stato inviato il sollecito del 28.06.2012, presso detto domicilio, essendo stato il sollecito in questione ricevuto, dal destinatario, in data 18.07.2012 (doc. 6 prodotto da . CP_1
Risulta, inoltre, che parte dell'esposizione debitoria è stata saldata, tanto che nei solleciti successivi relativi alla fattura n. 107887 i è limitata a richiedere la minor somma di € 832,15. Parte_1
E, in effetti, alla data di emissione delle fatture de quibus la fornitura idrica risultava ancora intestata all'odierno appellato.
Diversamente dicasi con riferimento ai solleciti inviati da el gennaio 2013, nel giugno Parte_1
2015 e nel gennaio 2018, i quali sono stati notificati presso il suddetto domicilio in epoca successiva alla voltura della fornitura idrica, voltura che risulta essere stata effettuata con decorrenza dal
01.06.2012 (doc. 13 dell'appellato CP_1
Ora, è pur vero che in difetto di comunicazione sul punto ad opera dell'utente deve ritenersi corretto l'invio delle missive a quest'ultimo, presso l'indirizzo noto, ossia quello indicato nel contratto di fornitura. E' altrettanto vero, peraltro, che, essendo nella specie cessato, dall'epoca sopra indicata, il rapporto contrattuale con l'originario utente quest'ultima era liberata, a partire da tale Parte_2
momento, dalle obbligazioni contrattuali (fatta salva, ovviamente, l'esposizione debitoria maturata prima della cessazione del rapporto).
Di conseguenza l'asserito -da parte dell'appellante- obbligo dell'utente di comunicare il diverso domicilio deve ritenersi insussistente, non essendo più sorretto dalla vigenza, inter partes, del rapporto contrattuale.
Pertanto sin dalla notifica del gennaio 2013 (la quale ha avuto, come esito, Parte_1
l'irreperibilità del destinatario), avrebbe dovuto adoperarsi, con la dovuta diligenza, al fine di reperire l'effettivo (nuovo) indirizzo della controparte al quale correttamente notificare i propri solleciti: operazione, quest'ultima, che risulta, del resto, essere stata regolarmente effettuata dall'incaricata la quale ha notificato le ingiunzioni di pagamento al corretto indirizzo del Controparte_2
destinatario CP_1
Il gestore del servizio idrico, peraltro, non solo non ha dimostrato di aver compiuto ricerche prodromiche alla notificazione degli atti interruttivi del termine di prescrizione, ma nemmeno ha fornito elementi di prova dai quali desumere l'effettiva conoscenza, da parte del destinatario, delle comunicazioni oggetto di causa.
Deve quindi concludersi nel senso che nella specie non risultano essere stati notificati al debitore, nel periodo successivo al 18.7.2012 (data, quest'ultima, della ricezione, da parte del destinatario, del sollecito di pagamento del 28.6.2012), atti da ritenersi idonei a interrompere la suindicata prescrizione quinquennale del diritto azionato.
E' pertanto, condivisibile la statuizione del giudice di prime cure mediante la quale è stato disposto l'annullamento della ingiunzione di pagamento n. 37583 del 13.03.2023, dal che discende il rigetto dell'appello interposto, sul punto, da Parte_1
Non merita, parimenti, di essere accoltala domanda avanzata, nel presente grado di giudizio, da da qualificarsi come appello incidentale in quanto rivolta a ottenere, in ogni caso, Controparte_2
la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato (anche) essa Controparte_2
al pagamento delle spese di lite.
Ciò in quanto nel giudizio di prime cure detta società si è costituita contestando le pretese dell'opponente e ha quindi concorso, assieme ad a determinare un aggravio delle Parte_1
spese del procedimento.
Ne consegue che, stante l'esito del giudizio e avuto riguardo alla posizione assunta, in quest'ultimo, dalle parti, il primo giudice ha correttamente posto le spese di lite in capo alle resistenti soccombenti, in solido tra loro.
La sentenza appellata deve, pertanto, essere confermata in toto.
Quanto, infine, alle spese processuali del presente grado di giudizio -che vengono liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, considerati il valore della controversia e l'attività processuale in concreto espletata-, appare rispondente a giustizia porre le spese di lite dell'appellato risultato vittorioso, a carico dell'appellante CP_3
e compensare dette spese, integralmente, sia nei rapporti tra la stessa Parte_1 Parte_1
e la sia in quelli tra quest'ultima e il Controparte_2 CP_3
Stante il rigetto integrale dell'appello, sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
RESPINGE sia l'appello principale proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Pisa n. 79/2024 in data 5.2.2024 sia l'appello incidentale proposto, nei confronti di tale pronuncia, da Controparte_2
CONFERMA integralmente, per l'effetto, l'impugnata decisione;
CONDANNA in persona del suo legale rappresentante, a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.278,00 per competenze, Pt_3
oltre al 15% per spese generali nonchè IVA e CPA come per legge;
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate sia nei rapporti tra Parte_1 CP_2 sia in quelli tra quest'ultima e
[...] Parte_3
DICHIARA la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di in favore Parte_1 dell'Erario, di una somma pari al valore del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Pisa, in data 3.6.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 579 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, trattenuta in decisione con ordinanza in data 17.4.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., vertente tra
C.F. ), in persona de legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Pisa via Palestro n. 25 presso lo studio dell'avv. Luigi Bimbi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- appellante contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pontedera via CP_1 C.F._1
Tosco Romagnola n. 212/H presso lo studio dell'avv. Elena Casciani, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
- appellato nonché contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Pisa via R. Fucini n. 49 presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Dell'Omodarme, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
- appellata/appellante incidentale
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di crediti derivanti da somministrazione acqua.
Conclusioni delle parti: come da atto di appello (quanto ad e da rispettive comparse Parte_1
di costituzione e risposta (quanto a e a . CP_1 Controparte_2
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Breve excursus processuale Nell'instaurare il giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di Pace di Pontedera -giudizio poi riassunto, a seguito della dichiarazione di incompetenza da parte di quest'ultimi, dinanzi al Giudice di Pace di Pisa- proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. CP_1
37583 del 13.03.2023 emessa da per conto di e relativa al mancato Controparte_2 Parte_1
pagamento di due fatture relative a fornitura idrica risalenti al 2012, per complessivi € 4.332,83.
L'opposizione si fondava, in estrema sintesi, sull'intervenuta prescrizione dei pretesi crediti ex adverso azionati, in quanto dalla data (2.2.2012) dell'emissione delle fatture in questione non vi sarebbero stati atti interruttivi del termine prescrizionale di cinque anni previsto ex lege per avere l'ente creditore notificato i solleciti di pagamento al domicilio pregresso dell'ingiunto, che peraltro era mutato a seguito della voltura dell'utenza.
Si costituivano le opposte e quest'ultima, peraltro, unicamente nella Controparte_2 Parte_1
fase dinanzi al Giudice di Pace di Pontedera), chiedendo entrambe il rigetto dell'opposizione atteso l'invio dei solleciti di pagamento -aventi, a loro dire, valenza di atti interruttivi della prescrizione- al domicilio eletto nel contratto di somministrazione e in difetto di comunicazione, da parte del somministrato, del mutamento del proprio indirizzo.
Con sentenza n. 79 del 05.02.2024 il Giudice di Pace di Pisa accoglieva l'opposizione, annullando l'ingiunzione di pagamento e condannando le società opposte alla rifusione delle spese di lite sostenute dal CP_1
Con atto di citazione in appello notificato in data 26.02.2024, impugnava la predetta Parte_1
sentenza, chiedendone l'integrale riforma con il favore delle spese di lite.
Deduceva, a fondamento dell'appello, l'error in iudicando del giudice di prime cure, il quale avrebbe erroneamente ritenuto inidonei gli atti interruttivi della prescrizione assumendo indebitamente l'esistenza di un onere, in capo all'ente creditore, di effettuare ricerche per reperire il nuovo domicilio del destinatario di tali atti a seguito dell'intervenuta voltura dell'utenza e della conseguente cessazione, a far tempo dal 1.6.2012, del rapporto contrattuale con il somministrato Parte_2
Con comparsa di costituzione del 21.05.2024 si costituiva in giudizio chiedendo CP_1
l'integrale rigetto del gravame.
L'appellato, in buona sostanza, si riportava alle conclusioni del giudice di primo grado, ribadendo l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria atteso che il primo sollecito di pagamento era stato da lui ricevuto in data 30.09.2020, in quanto quelli precedenti erano stati inviati all'indirizzo indicato in contratto, allorquando il contratto con la società precedente somministrata era ormai cessato a causa dell'avvenuta voltura dell'utenza.
In data 22.05.2025 si costituiva, a sua volta, evidenziando che la responsabilità Controparte_2 dell'intervenuta prescrizione del diritto azionato, se del caso, avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente alla condotta di e chiedendo, dunque, la modifica della sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui aveva posto le spese di lite anche a carico di essa Controparte_2 Dopo breve trattazione la causa veniva rimessa in decisione in esito all'udienza, all'uopo fissata, del
17.04.2025, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 352 c.p.c..
Merito della lite
La presente controversia verte sull'intervenuta prescrizione o meno della pretesa creditoria azionata, per conto di da con l'ingiunzione di pagamento del 13.03.2023 (doc. Parte_1 Controparte_2
2 di parte appellante).
In particolare, detta ingiunzione ha ad oggetto le somme asseritamente dovute da CP_1
quale socio illimitatamente responsabile della a saldo delle fatture n. 107887 e n. Parte_2
803291 rispettivamente del 02.02.2012 e del 28.09.2012, per complessivi € 4.647,47, e l'accoglibilità
o meno del gravame dipende dalla valutazione che si ritenga di dover effettuare circa l'idoneità a interrompere il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla legge dei solleciti di pagamento inviati, nel tempo, dall'odierna appellante.
Tra le parti è, in sostanza, controverso se l'intervenuta voltura dell'utenza di cui trattasi -e la conseguente cessazione del rapporto di somministrazione con la costituisca Parte_2
circostanza di per sé idonea a determinare l'insorgenza, in capo all'ente somministrante, dell'onere di attivarsi al fine di conoscere il nuovo indirizzo del cliente somministrato.
Ciò posto, l'appello è infondato.
E, invero, dalle risultanze della documentazione in atti si evince che entrambe le fatture relative alla pretesa creditoria azionata dall'odierna appellante (n. 107887 del 02.02.2012 e n. 803291 del
28.09.2012) sono state inviate al domicilio di Montecalvoli via Provinciale Francesca n. 466, eletto nel contratto di fornitura originariamente intestato alla società sopra citata.
In particolare, quanto alla fattura del 02.02.2012 risulta che l'utente è venuto a conoscenza della pretesa creditoria, in relazione alla quale è stato inviato il sollecito del 28.06.2012, presso detto domicilio, essendo stato il sollecito in questione ricevuto, dal destinatario, in data 18.07.2012 (doc. 6 prodotto da . CP_1
Risulta, inoltre, che parte dell'esposizione debitoria è stata saldata, tanto che nei solleciti successivi relativi alla fattura n. 107887 i è limitata a richiedere la minor somma di € 832,15. Parte_1
E, in effetti, alla data di emissione delle fatture de quibus la fornitura idrica risultava ancora intestata all'odierno appellato.
Diversamente dicasi con riferimento ai solleciti inviati da el gennaio 2013, nel giugno Parte_1
2015 e nel gennaio 2018, i quali sono stati notificati presso il suddetto domicilio in epoca successiva alla voltura della fornitura idrica, voltura che risulta essere stata effettuata con decorrenza dal
01.06.2012 (doc. 13 dell'appellato CP_1
Ora, è pur vero che in difetto di comunicazione sul punto ad opera dell'utente deve ritenersi corretto l'invio delle missive a quest'ultimo, presso l'indirizzo noto, ossia quello indicato nel contratto di fornitura. E' altrettanto vero, peraltro, che, essendo nella specie cessato, dall'epoca sopra indicata, il rapporto contrattuale con l'originario utente quest'ultima era liberata, a partire da tale Parte_2
momento, dalle obbligazioni contrattuali (fatta salva, ovviamente, l'esposizione debitoria maturata prima della cessazione del rapporto).
Di conseguenza l'asserito -da parte dell'appellante- obbligo dell'utente di comunicare il diverso domicilio deve ritenersi insussistente, non essendo più sorretto dalla vigenza, inter partes, del rapporto contrattuale.
Pertanto sin dalla notifica del gennaio 2013 (la quale ha avuto, come esito, Parte_1
l'irreperibilità del destinatario), avrebbe dovuto adoperarsi, con la dovuta diligenza, al fine di reperire l'effettivo (nuovo) indirizzo della controparte al quale correttamente notificare i propri solleciti: operazione, quest'ultima, che risulta, del resto, essere stata regolarmente effettuata dall'incaricata la quale ha notificato le ingiunzioni di pagamento al corretto indirizzo del Controparte_2
destinatario CP_1
Il gestore del servizio idrico, peraltro, non solo non ha dimostrato di aver compiuto ricerche prodromiche alla notificazione degli atti interruttivi del termine di prescrizione, ma nemmeno ha fornito elementi di prova dai quali desumere l'effettiva conoscenza, da parte del destinatario, delle comunicazioni oggetto di causa.
Deve quindi concludersi nel senso che nella specie non risultano essere stati notificati al debitore, nel periodo successivo al 18.7.2012 (data, quest'ultima, della ricezione, da parte del destinatario, del sollecito di pagamento del 28.6.2012), atti da ritenersi idonei a interrompere la suindicata prescrizione quinquennale del diritto azionato.
E' pertanto, condivisibile la statuizione del giudice di prime cure mediante la quale è stato disposto l'annullamento della ingiunzione di pagamento n. 37583 del 13.03.2023, dal che discende il rigetto dell'appello interposto, sul punto, da Parte_1
Non merita, parimenti, di essere accoltala domanda avanzata, nel presente grado di giudizio, da da qualificarsi come appello incidentale in quanto rivolta a ottenere, in ogni caso, Controparte_2
la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato (anche) essa Controparte_2
al pagamento delle spese di lite.
Ciò in quanto nel giudizio di prime cure detta società si è costituita contestando le pretese dell'opponente e ha quindi concorso, assieme ad a determinare un aggravio delle Parte_1
spese del procedimento.
Ne consegue che, stante l'esito del giudizio e avuto riguardo alla posizione assunta, in quest'ultimo, dalle parti, il primo giudice ha correttamente posto le spese di lite in capo alle resistenti soccombenti, in solido tra loro.
La sentenza appellata deve, pertanto, essere confermata in toto.
Quanto, infine, alle spese processuali del presente grado di giudizio -che vengono liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, considerati il valore della controversia e l'attività processuale in concreto espletata-, appare rispondente a giustizia porre le spese di lite dell'appellato risultato vittorioso, a carico dell'appellante CP_3
e compensare dette spese, integralmente, sia nei rapporti tra la stessa Parte_1 Parte_1
e la sia in quelli tra quest'ultima e il Controparte_2 CP_3
Stante il rigetto integrale dell'appello, sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
RESPINGE sia l'appello principale proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Pisa n. 79/2024 in data 5.2.2024 sia l'appello incidentale proposto, nei confronti di tale pronuncia, da Controparte_2
CONFERMA integralmente, per l'effetto, l'impugnata decisione;
CONDANNA in persona del suo legale rappresentante, a rifondere a Parte_1 [...]
le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.278,00 per competenze, Pt_3
oltre al 15% per spese generali nonchè IVA e CPA come per legge;
DICHIARA le spese di lite integralmente compensate sia nei rapporti tra Parte_1 CP_2 sia in quelli tra quest'ultima e
[...] Parte_3
DICHIARA la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di in favore Parte_1 dell'Erario, di una somma pari al valore del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Pisa, in data 3.6.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Laghezza