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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 19/04/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 483/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 483/2025 promossa congiuntamente da:
), residente a [...], Controparte_1 C.F._1
e (C.F. ), nata a [...], il [...] e residente in [...], Controparte_2 C.F._2 n. 1; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuliana Valagussa;
con la seguente IA: , nata il [...]; Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27.08.1998 in NT (CZ), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NT al n. 6 Parte II anno 1998;
2) Ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile di NT e di Lodi o a quelli competenti di procedere all'annotazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed agli ulteriori incombenti di rito;
3) Accogliere le condizioni appresso condivise dai ricorrenti e precisamente:
a) La casa coniugale, sita in Lodi, Via Pompeo Gneo Strabone n.1, e distinta al catasto del Comune di Lodi foglio 34, mappale 35 subalterno 701 piani S1-T Categoria A/3- Classe 7 – numeri vani 5, di proprietà della IG.ra CP_2 continuerà ed essere assegnata alla stessa la quale la abiterà unitamente alla IA;
[...] Persona_1
b) Essendo i coniugi economicamente autosufficienti, nessun contributo al mantenimento verrà corrisposto reciprocamente fra gli stessi, rinunciando a qualsiasi pretesa al riguardo;
c) Il IG. si impegna a rimborsare alla IG.ra , presso la quale vive la IA Controparte_1 Controparte_2 maggiore 0% delle eventuali spese straordinari IA rinviando per il resto, i ricorrenti, alle linee guida pubblicate dall'osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia – sezione di Milano per quanto compatibili al caso concreto e dalle parti espressamente richiamate di seguito: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) trattamenti sanitari e farmacologici e visite specialistiche urgenti prescritti dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure presso strutture private;
b) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzatura;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
d) Il padre potrà vedere e stare con la IA con la più ampia disponibilità, e tenuto conto dell'età della Per_1 stessa, dei suoi impegni lavorativi e della su lazione, nonché della sua consapevolezza in ordine al rapporto affettivo con la figura paterna, la frequentazione viene rimessa alla loro libera sceltà, modalità e tempo;
e) Le spese e le competenze del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
All'udienza del 01.04.2025 i coniugi hanno confermato di voler divorziale alle condizioni sopra riportate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in NT (CZ) il 27.08.1998 e con sentenza n. 74/2024, pubblicata il 17.05.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni economiche concernenti la IA maggiorenne la quale ha reperito un'occupazione che, secondo quanto Per_1 riferito dai genitori, non le garantisce ancora l'i za economica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_2 Controparte_3 in NT (CZ) il 27.08.1998, trascritto presso gli atti dello Stato 6, parte II, serie B, anno 1991;
2) Omologa le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) Nulla sulle spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT (CZ) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 02/04/2025 La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 483/2025 promossa congiuntamente da:
), residente a [...], Controparte_1 C.F._1
e (C.F. ), nata a [...], il [...] e residente in [...], Controparte_2 C.F._2 n. 1; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuliana Valagussa;
con la seguente IA: , nata il [...]; Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27.08.1998 in NT (CZ), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NT al n. 6 Parte II anno 1998;
2) Ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile di NT e di Lodi o a quelli competenti di procedere all'annotazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed agli ulteriori incombenti di rito;
3) Accogliere le condizioni appresso condivise dai ricorrenti e precisamente:
a) La casa coniugale, sita in Lodi, Via Pompeo Gneo Strabone n.1, e distinta al catasto del Comune di Lodi foglio 34, mappale 35 subalterno 701 piani S1-T Categoria A/3- Classe 7 – numeri vani 5, di proprietà della IG.ra CP_2 continuerà ed essere assegnata alla stessa la quale la abiterà unitamente alla IA;
[...] Persona_1
b) Essendo i coniugi economicamente autosufficienti, nessun contributo al mantenimento verrà corrisposto reciprocamente fra gli stessi, rinunciando a qualsiasi pretesa al riguardo;
c) Il IG. si impegna a rimborsare alla IG.ra , presso la quale vive la IA Controparte_1 Controparte_2 maggiore 0% delle eventuali spese straordinari IA rinviando per il resto, i ricorrenti, alle linee guida pubblicate dall'osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia – sezione di Milano per quanto compatibili al caso concreto e dalle parti espressamente richiamate di seguito: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) trattamenti sanitari e farmacologici e visite specialistiche urgenti prescritti dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure presso strutture private;
b) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzatura;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
d) Il padre potrà vedere e stare con la IA con la più ampia disponibilità, e tenuto conto dell'età della Per_1 stessa, dei suoi impegni lavorativi e della su lazione, nonché della sua consapevolezza in ordine al rapporto affettivo con la figura paterna, la frequentazione viene rimessa alla loro libera sceltà, modalità e tempo;
e) Le spese e le competenze del presente procedimento si intendono integralmente compensate tra le parti.
All'udienza del 01.04.2025 i coniugi hanno confermato di voler divorziale alle condizioni sopra riportate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in NT (CZ) il 27.08.1998 e con sentenza n. 74/2024, pubblicata il 17.05.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni economiche concernenti la IA maggiorenne la quale ha reperito un'occupazione che, secondo quanto Per_1 riferito dai genitori, non le garantisce ancora l'i za economica.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_2 Controparte_3 in NT (CZ) il 27.08.1998, trascritto presso gli atti dello Stato 6, parte II, serie B, anno 1991;
2) Omologa le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) Nulla sulle spese di lite;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NT (CZ) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 02/04/2025 La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello