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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/06/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
viste le note scritte depositate tempestivamente dalle parti contenenti i loro contributi di discussione;
visti e applicati gli artt.127ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita,
con riferimento all'udienza per trattazione scritta del 25/06/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 3456/2022 pendente tra:
parte attrice: , codice fiscale: , con Parte_1 C.F._1
l'avv. GALLIPPI ALBERTO,
parte convenuta: codice fiscale: , con CP_1 C.F._2
1 l'avv. STOFNER HANSJÖRG,
chiamata in causa: , codice fiscale: , con l'avv. CP_2 P.IVA_1
LONER VALENTINA,
chiamata in causa: , codice fiscale: Controparte_3
, con l'avv. STECKHOLZER LORENZ. P.IVA_2
OGGETTO:
Risarcimento danni da parte del proprietario di animale ex art. 2052 c.c.
CONCLUSIONI
per parte attrice:
“Piaccia all'on. le Tribunale adito, reiectis adversis, così giudicare:
In via principale
Nel merito:
- accertarsi e dichiararsi che in data 08.09.2021 la mucca in proprietà, o comunque
nella custodia e disponibilità, del convenuto, aggrediva parte attrice, cagionando
alla stessa danni alla persona e danni materiali;
- condannare, pertanto, il sig. ai sensi dell'art. 2052 c.c. o, in CP_1
subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., a corrispondere all'attrice, a titolo di
risarcimento dei danni patrimoniali (comprensivi di spese mediche) e non
2 patrimoniali tutti, come descritti in atto di citazione, la somma di € 44.264,93, o
quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche alla luce della espletanda
CTU, oltre agli interessi da calcolarsi al saggio legale ex art. 1284, I comma c.c.
dalla data del sinistro alla proposizione della domanda giudiziale e da calcolarsi al
saggio moratorio ex art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda giudiziale al
saldo; oltre alla rivalutazione, sulle somme rispettivamente gravate, dal dì del
sinistro fino al saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del
procuratore antistatario.
In via istruttoria … (omissis)”;
per parte convenuta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiiectis,
1. in via principale di merito rigettare in toto le domande attoree in quanto infondate
in fatto e diritto;
2. in via meramente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche
parziale della domanda attorea accertare e dichiarare gli importi del danno
risultanti dall'istruttoria e contenere di conseguenza la domanda attorea entro gli
importi accertati e condannare , quale assicuratore RC del convenuto e/o CP_2
l' per le ragioni esposte, a manlevare e tenere Controparte_4
3 indenne da qualsiasi somma alla quale lo stesso dovesse essere CP_1
tenuto a pagare all'attrice ; Parte_1
3. con la rifusione in ogni caso in favore di dei compensi e delle spese CP_1
di procedura oltre il rimborso di spese generali, IVA e CAP come per legge”;
per la chiamata in causa: : CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e
deduzione, per le causali di cui in narrativa:
1) in via principale di merito: rigettare le domande tutte azionate dalla signora
nei confronti del signor e di per effetto Parte_1 CP_1 CP_2
della chiamata in causa, perché infondate in fatto e in diritto;
2) in via subordinata di merito: accertare la carenza di copertura assicurativa
offerta dalla polizza n. 111683534 stipulata dal convenuto con CP_1
e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva spiegata dal convenuto CP_2
nei confronti della terza chiamata CP_2
3) nel merito, in ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento
delle conclusioni sub 1) e 2), previa determinazione dell'effettivo grado di colpa e/o
quota di responsabilità del signor in relazione al fatto di causa e del CP_1
danno effettivamente subito dall'attrice in conseguenza del sinistro, dichiarare
tenuta a garantire e manlevare il signor per la sola CP_2 CP_1
4 quota di responsabilità accertata in capo al medesimo ai sensi e nei limiti delle
condizioni di cui alla polizza assicurativa n. 111683534.
4) in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”;
per la chiamata in causa : Controparte_3
“Voglia il Tribunale adito;
contrariis reiectis;
nel merito:
1. per i motivi esposti, respingere le domande di parte attrice, del convenuto CP_1
nonché ogni e qualsiasi altra domanda formulata e/o formulanda nei
[...]
confronti della terza chiamata in causa, l;
in Controparte_3
ogni caso:
2. con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa con il relativo aumento ex
art. 4, co.
1-bis, D.M. 10/03/2014, n. 55 (atto depositato telematicamente con
particolari tecniche di redazione).
In via istruttoria … (omissis)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. L'attrice espone nel suo atto di citazione che l'08.09.2021, Parte_1
verso le ore 17.30, mentre passeggiava con i suoi due cani di razza levriero, in compagnia di due amiche (anch'esse con cani al seguito), in località San Genesio
(BZ), lungo il sentiero che inizia dall'Hotel Edelweis, trovò ostruita la via, delimitata
5 da entrambi i lati da una staccionata, da una mandria di mucche. Mentre le camminatrici stavano per tornare indietro, una mucca della mandria aggredì l'attrice arrecandole “lesioni su varie parti del corpo” (atto di citazione, p. 2) per cui fu trasportata all'Ospedale di Bolzano1. Ora chiede al convenuto il CP_1
risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali conseguenti all'incidente2, in quanto ritiene che lo stesso sia il proprietario della mucca con “targhetta 0810023
4269” (atto di citazione, p. 2) che l'avrebbe aggredita e, perciò, responsabile dell'incidente ai sensi dell'art. 2052 c.c. (in subordine dell'art. 2043 c.c.). Produce
come documento n. 8 una foto della mucca in questione.
2. Costituendosi nel giudizio, il sig. oltre a individuare la vera CP_1
causa dell'infortunio nella presenza sul posto dei cani, nega la propria responsabilità
in quanto “non vi è prova che tra gli animali presenti sul posto - come detto
appartenenti a diversi allevatori del posto - era propria la mucca di razza Simmental
con la targhetta n. 08100234269 del ad aggredire l'attrice” (comparsa di CP_1
costituzione, p. 3). Tuttavia, per cautelarsi dalla domanda risarcitoria, chiede la chiamata in causa della propria assicurazione , successivamente CP_2
autorizzata dal Giudice.
3. La chiamata in causa (garanzia) eccepisce nella sua comparsa di CP_2
costituzione l'inoperatività della copertura assicurativa perché il bestiame, come
6 richiesto dalle condizioni di assicurazione, non sarebbe stato “vigilato”3. Per il resto,
si unisce all'argomento difensivo del convenuto, ossia alla mancata prova della
“circostanza per cui ad aggredire la signora ed i suoi cani sarebbe stata Pt_1
proprio la mucca munita di marca auricolare recante il seriale n. 08100234269”,
precisando, in diritto, che “incombe sul danneggiato l'onere di provare l'esistenza
del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, collocandosi la sussistenza
del nesso di causalità dal versante del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria (cfr.
Cassazione civile sez. III – 22/03/2013, n. 7260; ex multis: Cassazione civile sez. III
– 20/07/2011, n. 15895; Cassazione civile sez. III – 20/05/2016, n. 10402)”
(comparsa di costituzione, p. 5).
4. Vistosi eccepire l'inoperatività della polizza assicurativa dalla propria assicurazione , il convenuto, alla prima udienza (dell'11/05/2023), CP_2
oltre a contestare fermamente l'assenza di vigilanza della mandria di bovini4,
chiedeva la chiamata in causa dell'” , quale ente CP_3 Controparte_4
preposto alla manutenzione di sentieri escursionistici, e quindi anche alla sicurezza
degli stessi” (verbale d'udienza dell'11/05/2023), alla quale il sinistro era già stato
7 denunciato dal convenuto, chiamata autorizzata dal Giudice nella stessa udienza.
5. La seconda chiamata in causa (garanzia), l Controparte_3
, nega nella sua comparsa qualsiasi responsabilità per i danni causati dagli
[...]
animali, in quanto la sicurezza degli stessi è di competenza esclusiva dei rispettivi proprietari. Espone, peraltro, che il luogo dell'incidente sia stato adeguatamente segnalato con cartelli che avvertono della presenza di animali al pascolo e forniscono istruzioni su come comportarsi in tali situazioni. Ritiene, inoltre, che l'attrice abbia tenuto un comportamento imprudente avvicinandosi troppo agli animali con i cani al guinzaglio, il che avrebbe innervosito il bovino e causato l'incidente.
6. All'udienza del 10/12/2024 sono stati sentiti due testi per la parte attrice, ossia le due signore e , presenti insieme all'attrice CP_5 Persona_2
al momento dell'incidente, e due testi del convenuto, i signori CP_6
e sulla gestione del bestiame pascolante
[...] Persona_1
sull'Altopiano del Salto. Valutando gli atti e i documenti processuali e l'esito della prova testimoniale, il sottoscritto ha ritenuto la causa matura per la decisione.
All'udienza del 23/05/2025, tenutasi per trattazione scritta, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, riportate nella parte introduttiva della sentenza.
7. Le domande risarcitorie dell'attrice proposte contro il convenuto devono essere rigettate perché non fondate nell'an. Invero, l'attrice soccombe perché non è riuscita a provare, come sarebbe suo onere, che la mucca che l'ha aggredita fosse di proprietà
(o in uso) del convenuto. È indubbio che tale circostanza rientra tra i fatti che
8 costituiscono il fondamento del diritto avanzato, la cui prova l'art. 2697 c.c. accolla alla parte attrice.
8. Da tempo la giurisprudenza della Cassazione si è consolidata nel senso che “la
responsabilità ex art. 2052 cod. civ. per danno cagionato da animali si fonda non su
un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o
di uso) intercorrente tra questi e l'animale” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
22/03/2013, n. 7260)5. Detto rapporto è, pertanto, il presupposto di fatto, la cui prova,
oltre al nesso causale tra il fatto dell'animale e il danno riportato, incombe sul danneggiato: “Ne consegue che spetta all'attore provare la relazione (di proprietà o
di uso) intercorrente tra questi e l'animale nonché l'esistenza del rapporto eziologico
tra il fatto dell'animale e l'evento dannoso patito dall'attore, mentre il convenuto, per
liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare, non già di essere esente da colpa, bensì
il caso fortuito, ovvero l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva,
idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. ex multis Cass. civ., sezione III,
sentenza n. 17091 del 2014; Cass. civ., sezione III, sentenza n. 10402 del 2016)”
(Tribunale civile Milano, sentenza n. 4086 del 9 luglio 2020).
9. Entrambe le testimoni dell'attrice non erano in grado di testimoniare in modo sufficientemente chiaro che il danno occorso alla sig.ra fosse Parte_1
causato da una mucca di proprietà (o in uso) del sig. Nessun CP_1
dubbio, infatti, può sussistere sulla circostanza che la mandria di bovini che ostruiva
9 la strada, lungo la quale l'attrice e le due testimoni passeggiavano con i loro cani,
consisteva di animali di proprietà di vari contadini della zona: “Ogni contadino che è
proprietario di un pascolo ha il diritto di portare in autunno il suo bestiame (nel
numero rapportato alla grandezza del suo pascolo) sull'Altopiano; il bestiame
circola su tutto l'Altopiano che è però recintato” (teste , Controparte_6
risposta al capitolo 3, verbale d'udienza del 10/12/2024).
10. La testimone non si ricorda di avere scattato, sul posto CP_5
dell'incidente, la foto della mucca del convenuto con targhetta n 08100234269 (doc.
n. 8 della parte attrice): “
6. Vero che la signora fotografava la mucca Persona_2
responsabile dell'attacco; Risposta: Se del caso sarei stato io, però non ho ricordi
sul fatto”; e la teste rispondeva alla stessa domanda: “No, perché Persona_2
in quel momento sono andato a recuperare i cani” (verbale d'udienza del
10/12/2024).
11. Sono risultati vani i tentativi di entrambe le testimoni di ricondurre la mucca violenta a quella raffigurata nella fotografia prodotta. Troppo generici sono rimasti i riferimenti alle caratteristiche di colore della mucca in quanto, per una persona non esperta di mucche, si tratta di caratteristiche non individualizzanti la singola mucca
(ma piuttosto riconducibili a un certo tipo (razza) di mucche, riunite, peraltro con colorazione più o meno identica nella mandria in questione). La teste CP_5
, al capitolo n. 7: “Vero che la mucca che ha aggredito la signora è
[...] Pt_1
quella raffigurata nella foto (doc. 8) che si rammostra al teste” rispondeva: “I colori
10 sono quelli, ma non posso riconoscere il numero;
il numero non l'ho visto.
Domanda: quale colore avevano le altre mucche? Non mi ricordo esattamente;
ricordo qualcuna tutta bianca con il naso nero. Mi ricordo che la mucca che
aggrediva la sig. aveva la testa bianca e il colore delle macchie come sulla Pt_1
foto”. La testimone rispondeva: “A me sembra questa;
si Persona_2
trattava di mucca bianca con le macchie e le corna” (verbale d'udienza del
10/12/2024).
12. Le spese di lite tra attrice e convenuto seguono, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza, per cui l'attrice deve rifondere alla parte convenuta le spese di lite. La
liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al
DM 55/2014: tabella n. 2, scaglione € 26.001 - € 52.000, parametri minimi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione, in quanto trattasi di una causa semplice con attività istruttorie abbastanza limitate (una sola udienza testimoni) e la cui decisione, ai sensi dell'art. 282sexies c.p.c., ha permesso di risparmiare la redazione di atti più impegnativi.
13. Al solo fine di decidere sulle spese processuali delle due chiamate in causa,
bisogna risolvere la questione sulla fondatezza o meno dell'eccezione, proposta dalla chiamata in causa , riguardante l'inoperatività della copertura CP_2
assicurativa della polizza n. 111683534 per mancata vigilanza del bestiame. Le
testimonianze accolte dei sig.ri e hanno Controparte_6 Persona_1
dato prova della circostanza che la mandria in questione era vigilata. Si confronti la
11 risposta al capitolo n. 4 di parte convenuta dei due testimoni citati (verbale d'udienza del 10/12/2024), da cui si evince che il sig. si reca una volta al Persona_1
giorno (per la metà delle giornate anche due volte al giorno) sull'altopiano per controllare il bestiame e che anche i contadini, proprietari dei bovini, fanno i controlli. dichiara di portare “il sale;
controllo se c'è l'acqua; Persona_1
chiedo i cancelli affinché le mucche non possano scappare;
controllo anche se siano
sane e non infortunate (per esempio a cause dei fulmini)” (verbale d'udienza del
10/12/2024). Si ritiene che un'interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.) e secondo le pratiche generali interpretative (art. 1368 c.c.) della clausola contrattuale sulla necessità della vigilanza del bestiame non possa esigere una vigilanza richiedente la permanenza fisica continua del vigilante presso il bestiame, impossibile da praticare (il bestiame si suddivide in vari gruppetti dilagandosi sull'altopiano) e contrario alla prassi del “id quod plerumque succidit”.
14. Ne segue che le spese processuali della chiamata in garanzia non CP_2
possono essere addebitate al convenuto6, ma devono essere sopportate dall'attrice secondo il principio di causazione della stessa chiamata: “In caso di rigetto della
domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a
carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa”
(Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 6144 del 7 marzo 2024).
12 15. Diversamente, le spese processuali del chiamato in garanzia CP_3
non sono state causate dall'attrice, ma dalla stessa Controparte_3
chiamata in causa , la quale, tramite l'eccezione infondata CP_2
dell'inoperatività della copertura assicurativa, ha costretto il convenuta a chiedere, a seguito, appunto, dell'eccezione contenuta nella comparsa di costituzione della
, la chiamata in garanzia (puntualmente autorizzata dal Giudice) CP_7
dell ; ne segue che le relative spese Controparte_3
vanno a carico della chiamata in garanzia . CP_2
16. Le liquidazioni delle spese processuali delle due chiamate, indicate nel dispositivo della sentenza, seguono per coerenza logica gli stessi criteri di cui alla liquidazione delle spese a favore del convenuto. La richiesta dell
[...]
di aumentare gli onorari spettanti ai sensi dell'art. 4, Controparte_3
comma 1bis, D.M. 55/2014, non può essere concessa perché i documenti “linkati”
non erano navigabili (ossia nel formato pdf leggibile).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 3456/2022, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1. rigetta tutte le domande dell'attrice ; Parte_1
13 2. condanna l'attrice a rimborsare al convenuto Parte_1 CP_1
a titolo di spese di lite, € 3.809,00 per compenso di avvocato, oltre 15%
[...]
spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 1.036,00 per spese esenti, e successive occorrende;
3. condanna l'attrice a rimborsare alla chiamata in causa Parte_1
a titolo di spese di lite, € 3.809,00 per compenso di avvocato, oltre CP_2
15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e le successive spese occorrende;
4. condanna la chiamata in causa a rimborsare alla chiamata in CP_7
causa a titolo di spese di lite, € Controparte_3
3.809,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e le successive spese occorrende.
Così deciso in Bolzano (BZ), il 26/06/2025, a seguito di udienza per trattazione scritta tenutasi il 25/06/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Atto di citazione, p. 2: “Anche i cani della signora riportavano varie ferite per le quali necessitavano di cure veterinarie”. 2 Comprese l'esborso per le cure dei cani feriti. L'importo complessivo richiesto ammonta in linea capitale a euro 44.264,93. 3 Comparsa di costituzione, p. 3: “all'art. 10 lett. d) delle condizioni di assicurazione viene esplicitato che: 'l'assicurazione vale anche per: il trasferimento e la permanenza, purché vigilata, del bestiame ai pascoli, ai mercati ed alle fiere'”. 4 Cfr. verbalizzazione del convenuto all'udienza dell'11/05/2023: “A tal riguardo si precisa che vi è sorveglianza sia da parte dei contadini proprietari del bestiame sia da una persona preposta ed incaricata dagli stessi, e precisamente da tale sig. di che è presente sul posto tutti i giorni come anche i contadini stessi che Persona_1 CP_3 alternandosi tutti i giorni sono presenti sull'altopiano di dove peraltro hanno le loro baite che frequentano CP_3 giornalmente e vanno a controllare nonché ad alleviare il loro bestiame con del sale p.e.. Quindi dev'essere respinta l'eccezione da parte di in ordine all'asserita inoperatività della copertura assicurativa (cfr. pag. 3 CP_2 costituzione . Il buon senso impone però di non interpretare la sorveglianza chiesta da parte di come CP_2 CP_2 presenza fisica permanente vicino al bestiame, in quanto di fatto impossibile e mai praticato da nessuna parte, ma invece quale sorveglianza intesa come controllo di tutti i giorni e ad intervalli giornalieri periodici, per vedere dove pascolano, se sono sani o p.e. non si sono infortunati ecc.”. 5 Per un esempio di sentenza recente: Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17307 del 24 giugno 2024: “La responsabilità per il danno causato dall'animale, prevista dall'art. 2052 cod. civ., incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve dell'animale”. 6 Soltanto “qualora l'iniziativa del chiamante in causa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto restano a carico di quest'ultimo (Cass. n. 18710 del 2021; Cass. n. 31889 del 2019; Cass. n. 23948 del 2019; Cass. n. 23123 del 2019; Cass. n. 7431 del 2012)”: Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 10364/2023.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
viste le note scritte depositate tempestivamente dalle parti contenenti i loro contributi di discussione;
visti e applicati gli artt.127ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita,
con riferimento all'udienza per trattazione scritta del 25/06/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al R.G. n. 3456/2022 pendente tra:
parte attrice: , codice fiscale: , con Parte_1 C.F._1
l'avv. GALLIPPI ALBERTO,
parte convenuta: codice fiscale: , con CP_1 C.F._2
1 l'avv. STOFNER HANSJÖRG,
chiamata in causa: , codice fiscale: , con l'avv. CP_2 P.IVA_1
LONER VALENTINA,
chiamata in causa: , codice fiscale: Controparte_3
, con l'avv. STECKHOLZER LORENZ. P.IVA_2
OGGETTO:
Risarcimento danni da parte del proprietario di animale ex art. 2052 c.c.
CONCLUSIONI
per parte attrice:
“Piaccia all'on. le Tribunale adito, reiectis adversis, così giudicare:
In via principale
Nel merito:
- accertarsi e dichiararsi che in data 08.09.2021 la mucca in proprietà, o comunque
nella custodia e disponibilità, del convenuto, aggrediva parte attrice, cagionando
alla stessa danni alla persona e danni materiali;
- condannare, pertanto, il sig. ai sensi dell'art. 2052 c.c. o, in CP_1
subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., a corrispondere all'attrice, a titolo di
risarcimento dei danni patrimoniali (comprensivi di spese mediche) e non
2 patrimoniali tutti, come descritti in atto di citazione, la somma di € 44.264,93, o
quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, anche alla luce della espletanda
CTU, oltre agli interessi da calcolarsi al saggio legale ex art. 1284, I comma c.c.
dalla data del sinistro alla proposizione della domanda giudiziale e da calcolarsi al
saggio moratorio ex art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda giudiziale al
saldo; oltre alla rivalutazione, sulle somme rispettivamente gravate, dal dì del
sinistro fino al saldo;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del
procuratore antistatario.
In via istruttoria … (omissis)”;
per parte convenuta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiiectis,
1. in via principale di merito rigettare in toto le domande attoree in quanto infondate
in fatto e diritto;
2. in via meramente subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche
parziale della domanda attorea accertare e dichiarare gli importi del danno
risultanti dall'istruttoria e contenere di conseguenza la domanda attorea entro gli
importi accertati e condannare , quale assicuratore RC del convenuto e/o CP_2
l' per le ragioni esposte, a manlevare e tenere Controparte_4
3 indenne da qualsiasi somma alla quale lo stesso dovesse essere CP_1
tenuto a pagare all'attrice ; Parte_1
3. con la rifusione in ogni caso in favore di dei compensi e delle spese CP_1
di procedura oltre il rimborso di spese generali, IVA e CAP come per legge”;
per la chiamata in causa: : CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e
deduzione, per le causali di cui in narrativa:
1) in via principale di merito: rigettare le domande tutte azionate dalla signora
nei confronti del signor e di per effetto Parte_1 CP_1 CP_2
della chiamata in causa, perché infondate in fatto e in diritto;
2) in via subordinata di merito: accertare la carenza di copertura assicurativa
offerta dalla polizza n. 111683534 stipulata dal convenuto con CP_1
e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva spiegata dal convenuto CP_2
nei confronti della terza chiamata CP_2
3) nel merito, in ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento
delle conclusioni sub 1) e 2), previa determinazione dell'effettivo grado di colpa e/o
quota di responsabilità del signor in relazione al fatto di causa e del CP_1
danno effettivamente subito dall'attrice in conseguenza del sinistro, dichiarare
tenuta a garantire e manlevare il signor per la sola CP_2 CP_1
4 quota di responsabilità accertata in capo al medesimo ai sensi e nei limiti delle
condizioni di cui alla polizza assicurativa n. 111683534.
4) in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”;
per la chiamata in causa : Controparte_3
“Voglia il Tribunale adito;
contrariis reiectis;
nel merito:
1. per i motivi esposti, respingere le domande di parte attrice, del convenuto CP_1
nonché ogni e qualsiasi altra domanda formulata e/o formulanda nei
[...]
confronti della terza chiamata in causa, l;
in Controparte_3
ogni caso:
2. con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa con il relativo aumento ex
art. 4, co.
1-bis, D.M. 10/03/2014, n. 55 (atto depositato telematicamente con
particolari tecniche di redazione).
In via istruttoria … (omissis)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. L'attrice espone nel suo atto di citazione che l'08.09.2021, Parte_1
verso le ore 17.30, mentre passeggiava con i suoi due cani di razza levriero, in compagnia di due amiche (anch'esse con cani al seguito), in località San Genesio
(BZ), lungo il sentiero che inizia dall'Hotel Edelweis, trovò ostruita la via, delimitata
5 da entrambi i lati da una staccionata, da una mandria di mucche. Mentre le camminatrici stavano per tornare indietro, una mucca della mandria aggredì l'attrice arrecandole “lesioni su varie parti del corpo” (atto di citazione, p. 2) per cui fu trasportata all'Ospedale di Bolzano1. Ora chiede al convenuto il CP_1
risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali conseguenti all'incidente2, in quanto ritiene che lo stesso sia il proprietario della mucca con “targhetta 0810023
4269” (atto di citazione, p. 2) che l'avrebbe aggredita e, perciò, responsabile dell'incidente ai sensi dell'art. 2052 c.c. (in subordine dell'art. 2043 c.c.). Produce
come documento n. 8 una foto della mucca in questione.
2. Costituendosi nel giudizio, il sig. oltre a individuare la vera CP_1
causa dell'infortunio nella presenza sul posto dei cani, nega la propria responsabilità
in quanto “non vi è prova che tra gli animali presenti sul posto - come detto
appartenenti a diversi allevatori del posto - era propria la mucca di razza Simmental
con la targhetta n. 08100234269 del ad aggredire l'attrice” (comparsa di CP_1
costituzione, p. 3). Tuttavia, per cautelarsi dalla domanda risarcitoria, chiede la chiamata in causa della propria assicurazione , successivamente CP_2
autorizzata dal Giudice.
3. La chiamata in causa (garanzia) eccepisce nella sua comparsa di CP_2
costituzione l'inoperatività della copertura assicurativa perché il bestiame, come
6 richiesto dalle condizioni di assicurazione, non sarebbe stato “vigilato”3. Per il resto,
si unisce all'argomento difensivo del convenuto, ossia alla mancata prova della
“circostanza per cui ad aggredire la signora ed i suoi cani sarebbe stata Pt_1
proprio la mucca munita di marca auricolare recante il seriale n. 08100234269”,
precisando, in diritto, che “incombe sul danneggiato l'onere di provare l'esistenza
del rapporto eziologico tra l'animale e l'evento lesivo, collocandosi la sussistenza
del nesso di causalità dal versante del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria (cfr.
Cassazione civile sez. III – 22/03/2013, n. 7260; ex multis: Cassazione civile sez. III
– 20/07/2011, n. 15895; Cassazione civile sez. III – 20/05/2016, n. 10402)”
(comparsa di costituzione, p. 5).
4. Vistosi eccepire l'inoperatività della polizza assicurativa dalla propria assicurazione , il convenuto, alla prima udienza (dell'11/05/2023), CP_2
oltre a contestare fermamente l'assenza di vigilanza della mandria di bovini4,
chiedeva la chiamata in causa dell'” , quale ente CP_3 Controparte_4
preposto alla manutenzione di sentieri escursionistici, e quindi anche alla sicurezza
degli stessi” (verbale d'udienza dell'11/05/2023), alla quale il sinistro era già stato
7 denunciato dal convenuto, chiamata autorizzata dal Giudice nella stessa udienza.
5. La seconda chiamata in causa (garanzia), l Controparte_3
, nega nella sua comparsa qualsiasi responsabilità per i danni causati dagli
[...]
animali, in quanto la sicurezza degli stessi è di competenza esclusiva dei rispettivi proprietari. Espone, peraltro, che il luogo dell'incidente sia stato adeguatamente segnalato con cartelli che avvertono della presenza di animali al pascolo e forniscono istruzioni su come comportarsi in tali situazioni. Ritiene, inoltre, che l'attrice abbia tenuto un comportamento imprudente avvicinandosi troppo agli animali con i cani al guinzaglio, il che avrebbe innervosito il bovino e causato l'incidente.
6. All'udienza del 10/12/2024 sono stati sentiti due testi per la parte attrice, ossia le due signore e , presenti insieme all'attrice CP_5 Persona_2
al momento dell'incidente, e due testi del convenuto, i signori CP_6
e sulla gestione del bestiame pascolante
[...] Persona_1
sull'Altopiano del Salto. Valutando gli atti e i documenti processuali e l'esito della prova testimoniale, il sottoscritto ha ritenuto la causa matura per la decisione.
All'udienza del 23/05/2025, tenutasi per trattazione scritta, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni, riportate nella parte introduttiva della sentenza.
7. Le domande risarcitorie dell'attrice proposte contro il convenuto devono essere rigettate perché non fondate nell'an. Invero, l'attrice soccombe perché non è riuscita a provare, come sarebbe suo onere, che la mucca che l'ha aggredita fosse di proprietà
(o in uso) del convenuto. È indubbio che tale circostanza rientra tra i fatti che
8 costituiscono il fondamento del diritto avanzato, la cui prova l'art. 2697 c.c. accolla alla parte attrice.
8. Da tempo la giurisprudenza della Cassazione si è consolidata nel senso che “la
responsabilità ex art. 2052 cod. civ. per danno cagionato da animali si fonda non su
un comportamento o un'attività del proprietario, ma su una relazione (di proprietà o
di uso) intercorrente tra questi e l'animale” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
22/03/2013, n. 7260)5. Detto rapporto è, pertanto, il presupposto di fatto, la cui prova,
oltre al nesso causale tra il fatto dell'animale e il danno riportato, incombe sul danneggiato: “Ne consegue che spetta all'attore provare la relazione (di proprietà o
di uso) intercorrente tra questi e l'animale nonché l'esistenza del rapporto eziologico
tra il fatto dell'animale e l'evento dannoso patito dall'attore, mentre il convenuto, per
liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare, non già di essere esente da colpa, bensì
il caso fortuito, ovvero l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva,
idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. ex multis Cass. civ., sezione III,
sentenza n. 17091 del 2014; Cass. civ., sezione III, sentenza n. 10402 del 2016)”
(Tribunale civile Milano, sentenza n. 4086 del 9 luglio 2020).
9. Entrambe le testimoni dell'attrice non erano in grado di testimoniare in modo sufficientemente chiaro che il danno occorso alla sig.ra fosse Parte_1
causato da una mucca di proprietà (o in uso) del sig. Nessun CP_1
dubbio, infatti, può sussistere sulla circostanza che la mandria di bovini che ostruiva
9 la strada, lungo la quale l'attrice e le due testimoni passeggiavano con i loro cani,
consisteva di animali di proprietà di vari contadini della zona: “Ogni contadino che è
proprietario di un pascolo ha il diritto di portare in autunno il suo bestiame (nel
numero rapportato alla grandezza del suo pascolo) sull'Altopiano; il bestiame
circola su tutto l'Altopiano che è però recintato” (teste , Controparte_6
risposta al capitolo 3, verbale d'udienza del 10/12/2024).
10. La testimone non si ricorda di avere scattato, sul posto CP_5
dell'incidente, la foto della mucca del convenuto con targhetta n 08100234269 (doc.
n. 8 della parte attrice): “
6. Vero che la signora fotografava la mucca Persona_2
responsabile dell'attacco; Risposta: Se del caso sarei stato io, però non ho ricordi
sul fatto”; e la teste rispondeva alla stessa domanda: “No, perché Persona_2
in quel momento sono andato a recuperare i cani” (verbale d'udienza del
10/12/2024).
11. Sono risultati vani i tentativi di entrambe le testimoni di ricondurre la mucca violenta a quella raffigurata nella fotografia prodotta. Troppo generici sono rimasti i riferimenti alle caratteristiche di colore della mucca in quanto, per una persona non esperta di mucche, si tratta di caratteristiche non individualizzanti la singola mucca
(ma piuttosto riconducibili a un certo tipo (razza) di mucche, riunite, peraltro con colorazione più o meno identica nella mandria in questione). La teste CP_5
, al capitolo n. 7: “Vero che la mucca che ha aggredito la signora è
[...] Pt_1
quella raffigurata nella foto (doc. 8) che si rammostra al teste” rispondeva: “I colori
10 sono quelli, ma non posso riconoscere il numero;
il numero non l'ho visto.
Domanda: quale colore avevano le altre mucche? Non mi ricordo esattamente;
ricordo qualcuna tutta bianca con il naso nero. Mi ricordo che la mucca che
aggrediva la sig. aveva la testa bianca e il colore delle macchie come sulla Pt_1
foto”. La testimone rispondeva: “A me sembra questa;
si Persona_2
trattava di mucca bianca con le macchie e le corna” (verbale d'udienza del
10/12/2024).
12. Le spese di lite tra attrice e convenuto seguono, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la soccombenza, per cui l'attrice deve rifondere alla parte convenuta le spese di lite. La
liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al
DM 55/2014: tabella n. 2, scaglione € 26.001 - € 52.000, parametri minimi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione, in quanto trattasi di una causa semplice con attività istruttorie abbastanza limitate (una sola udienza testimoni) e la cui decisione, ai sensi dell'art. 282sexies c.p.c., ha permesso di risparmiare la redazione di atti più impegnativi.
13. Al solo fine di decidere sulle spese processuali delle due chiamate in causa,
bisogna risolvere la questione sulla fondatezza o meno dell'eccezione, proposta dalla chiamata in causa , riguardante l'inoperatività della copertura CP_2
assicurativa della polizza n. 111683534 per mancata vigilanza del bestiame. Le
testimonianze accolte dei sig.ri e hanno Controparte_6 Persona_1
dato prova della circostanza che la mandria in questione era vigilata. Si confronti la
11 risposta al capitolo n. 4 di parte convenuta dei due testimoni citati (verbale d'udienza del 10/12/2024), da cui si evince che il sig. si reca una volta al Persona_1
giorno (per la metà delle giornate anche due volte al giorno) sull'altopiano per controllare il bestiame e che anche i contadini, proprietari dei bovini, fanno i controlli. dichiara di portare “il sale;
controllo se c'è l'acqua; Persona_1
chiedo i cancelli affinché le mucche non possano scappare;
controllo anche se siano
sane e non infortunate (per esempio a cause dei fulmini)” (verbale d'udienza del
10/12/2024). Si ritiene che un'interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.) e secondo le pratiche generali interpretative (art. 1368 c.c.) della clausola contrattuale sulla necessità della vigilanza del bestiame non possa esigere una vigilanza richiedente la permanenza fisica continua del vigilante presso il bestiame, impossibile da praticare (il bestiame si suddivide in vari gruppetti dilagandosi sull'altopiano) e contrario alla prassi del “id quod plerumque succidit”.
14. Ne segue che le spese processuali della chiamata in garanzia non CP_2
possono essere addebitate al convenuto6, ma devono essere sopportate dall'attrice secondo il principio di causazione della stessa chiamata: “In caso di rigetto della
domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a
carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa”
(Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 6144 del 7 marzo 2024).
12 15. Diversamente, le spese processuali del chiamato in garanzia CP_3
non sono state causate dall'attrice, ma dalla stessa Controparte_3
chiamata in causa , la quale, tramite l'eccezione infondata CP_2
dell'inoperatività della copertura assicurativa, ha costretto il convenuta a chiedere, a seguito, appunto, dell'eccezione contenuta nella comparsa di costituzione della
, la chiamata in garanzia (puntualmente autorizzata dal Giudice) CP_7
dell ; ne segue che le relative spese Controparte_3
vanno a carico della chiamata in garanzia . CP_2
16. Le liquidazioni delle spese processuali delle due chiamate, indicate nel dispositivo della sentenza, seguono per coerenza logica gli stessi criteri di cui alla liquidazione delle spese a favore del convenuto. La richiesta dell
[...]
di aumentare gli onorari spettanti ai sensi dell'art. 4, Controparte_3
comma 1bis, D.M. 55/2014, non può essere concessa perché i documenti “linkati”
non erano navigabili (ossia nel formato pdf leggibile).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. RG. 3456/2022, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1. rigetta tutte le domande dell'attrice ; Parte_1
13 2. condanna l'attrice a rimborsare al convenuto Parte_1 CP_1
a titolo di spese di lite, € 3.809,00 per compenso di avvocato, oltre 15%
[...]
spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, € 1.036,00 per spese esenti, e successive occorrende;
3. condanna l'attrice a rimborsare alla chiamata in causa Parte_1
a titolo di spese di lite, € 3.809,00 per compenso di avvocato, oltre CP_2
15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e le successive spese occorrende;
4. condanna la chiamata in causa a rimborsare alla chiamata in CP_7
causa a titolo di spese di lite, € Controparte_3
3.809,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e le successive spese occorrende.
Così deciso in Bolzano (BZ), il 26/06/2025, a seguito di udienza per trattazione scritta tenutasi il 25/06/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Atto di citazione, p. 2: “Anche i cani della signora riportavano varie ferite per le quali necessitavano di cure veterinarie”. 2 Comprese l'esborso per le cure dei cani feriti. L'importo complessivo richiesto ammonta in linea capitale a euro 44.264,93. 3 Comparsa di costituzione, p. 3: “all'art. 10 lett. d) delle condizioni di assicurazione viene esplicitato che: 'l'assicurazione vale anche per: il trasferimento e la permanenza, purché vigilata, del bestiame ai pascoli, ai mercati ed alle fiere'”. 4 Cfr. verbalizzazione del convenuto all'udienza dell'11/05/2023: “A tal riguardo si precisa che vi è sorveglianza sia da parte dei contadini proprietari del bestiame sia da una persona preposta ed incaricata dagli stessi, e precisamente da tale sig. di che è presente sul posto tutti i giorni come anche i contadini stessi che Persona_1 CP_3 alternandosi tutti i giorni sono presenti sull'altopiano di dove peraltro hanno le loro baite che frequentano CP_3 giornalmente e vanno a controllare nonché ad alleviare il loro bestiame con del sale p.e.. Quindi dev'essere respinta l'eccezione da parte di in ordine all'asserita inoperatività della copertura assicurativa (cfr. pag. 3 CP_2 costituzione . Il buon senso impone però di non interpretare la sorveglianza chiesta da parte di come CP_2 CP_2 presenza fisica permanente vicino al bestiame, in quanto di fatto impossibile e mai praticato da nessuna parte, ma invece quale sorveglianza intesa come controllo di tutti i giorni e ad intervalli giornalieri periodici, per vedere dove pascolano, se sono sani o p.e. non si sono infortunati ecc.”. 5 Per un esempio di sentenza recente: Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 17307 del 24 giugno 2024: “La responsabilità per il danno causato dall'animale, prevista dall'art. 2052 cod. civ., incombe a titolo oggettivo ed in via alternativa o sul proprietario, o su chi si serve dell'animale”. 6 Soltanto “qualora l'iniziativa del chiamante in causa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto restano a carico di quest'ultimo (Cass. n. 18710 del 2021; Cass. n. 31889 del 2019; Cass. n. 23948 del 2019; Cass. n. 23123 del 2019; Cass. n. 7431 del 2012)”: Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 10364/2023.