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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 13.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.615/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 4211/2021 pubblicata il 14/10/2021 dal
Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro,
TRA
rappresentato e difeso, dall'avv.to Maria Parte_1
Conforti
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
E
(già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo e
Maria Teresa Salimbeni
NONCHE'
(già Controparte_3 CP_4
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e
[...] difesa dagli avv.ti Italico Perlini, Luisa Celani e Gaetano
Cappucci
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con il ricorso di primo grado il adiva il Tribunale per Pt_1 accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro del 15.06.2011, 14.6.2013, 09.06.2014 e
26.06.2015 disposti dalla Controparte_2 per il complessivo periodo dall'1.7.11 al
[...]
31.12.16 e per la conseguente condanna della
[...]
e della in Controparte_2 Controparte_4 solido tra loro ovvero la sola (quale Controparte_4 cessionaria) ovvero la sola (quale datore di lavoro CP_5 nel periodo di illegittima sospensione del ricorrente), al pagamento in suo favore delle differenze retributive tra l'ordinaria retribuzione ed il trattamento di CIGS percepito per il periodo dal 1.7.11 al 31.12.16.
A fondamento della domanda allegava che:
-era alle dipendenze della (come operaio Controparte_4 generico presso lo stabilimento di Controparte_3 dall'1.9.17, in precedenza presso quello di Napoli) succeduta ex art.2112 cc alla Controparte_2
( ), CP_5
-la dal 2009 al 2017 aveva usufruito della per CP_5 CP_6 riorganizzazione-ristrutturazione aziendale,
-una prima procedura era stata avviata con comunicazione del
15.06.2011 per 24 mesi (dal 10.07.2011 al 09.07.2013), conclusasi con accordo del 29.06.2011,
-una seconda procedura era stata avviata con comunicazione del
14.06.2013 per ulteriori 12 mesi (dal 10.07.2013 al 09.07.2014), conclusasi con accordo del 03.07.2013,
-una terza procedura era stata avviata con comunicazione del
09.06.2014 per ulteriori 12 mesi (dal 10.07.2014 al 09.07.2015) conclusasi con accordo del 08.07.2014,
pag. 2/30 -una quarta procedura era stata avviata con comunicazione del
26.05.2015 per ulteriori 24 mesi (dall'11.08.2015 al 10.08.2017), conclusasi con accordo del 3.07.2015,
-dall'1.01.2012 al 10.08.2017 quasi tutti i dipendenti della CP_5
erano stati richiamati in servizio a rotazione, presso lo
[...] stabilimento di Napoli nella misura di circa 250 unità al mese, in tutti i reparti, già a partire da quello di agosto 2011,
-di non essere mai stato chiamato in ben 5 anni, lavorando nel periodo coperto da (09.11.10–10.08.2017) solo pochi e CP_6 sporadici giorni,
-che le procedure di sospensione in erano illegittime per CP_6 violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L 223/1991, stante la genericità dei criteri ivi indicati nonché la concreta violazione dei criteri di rotazione.
Le società convenute si costituivano insistendo per il rigetto del ricorso, essendo stata posta in essere la rotazione del ricorrente, essendo complete e specifiche le comunicazioni e dunque essendo corretta la procedura di CIGS ed, infine, essendo intervenuti, in ogni caso, con efficacia sanante, gli accordi sindacali successivi.
Il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda ritenendo illegittima la prima procedura (CIGS dall'10.7.2011 - come corretto successivamente- al 9.7.2013, con esclusione dei rientri documentati in atti) atteso che la comunicazione del
15.06.2011 era generica e non rispettosa dei criteri di legge e non vi era stata efficacia sanante degli accordi sindacali, condannando le resistenti, in solido, al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante al ricorrente in tale limitato periodo ed il trattamento di integrazione salariale percepito dal ricorrente nel medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al pag. 3/30 soddisfo;
ritenendo, al contrario, infondata l'impugnazione del periodo di CIGS dal 14.06.2013 per la specificità dei criteri ivi indicati nonché inammissibile la domanda relativa alla violazione dei criteri di rotazione, il tutto con compensazione delle spese di lite.
Co Spiega appello il , in primo luogo, laddove il ha Pt_1 riconosciuto la legittimità dei provvedimenti di sospensione del lavoro del 14/06/2013, del 09/06/2014 e del 26/06/2015, disposti dalla società e, per Controparte_2
l'effetto, non ha concesso il risarcimento del danno quantificato nella differenza tra la retribuzione piena spettante al lavoratore per il periodo dal 10/07/2013 al 31.11.2016 ed il trattamento di integrazione salariale percepito nel relativo periodo, sostenendo che le ragioni che avevano condotto il Giudice di prime cure ad accogliere le richieste per il primo periodo di cassa integrazione, avrebbero dovuto motivare una medesima conclusione anche per i successivi periodi;
sostiene l'appellante che nelle comunicazioni non erano, infatti, mai state indicate le attività da svolgersi durante il periodo della rotazione, né le ore previste per tali eventuali attività e che non risultava comprensibile in che modo le organizzazioni sindacali e i lavoratori potessero avere conoscenza di quali erano le aree interessate ed in che modo in concreto potessero ruotare i lavoratori.
In secondo luogo il appella la sentenza laddove ha Pt_1 rigettato la domanda relativa alla violazione dei criteri di rotazione avendo indicato nel ricorso i giorni in cui aveva effettivamente lavorato a sostegno del rilievo di essere stato impiegato molto meno di altri colleghi ed avendo chiesto di provare con testimoni tale circostanza.
pag. 4/30 Infine il censura la sentenza di primo grado laddove ha Pt_1 disposto la compensazione delle spese di lite nonostante l'accoglimento parziale della domanda.
La (ora) (già Controparte_1 [...]
) contrasta l'appello rilevando: Controparte_2
-che sono già intervenute plurime pronunce di questa Corte (cfr. sentenze nn. 692/2023; 695/2023; 697/2023; 698/2023; 699/2023;
701/2023; 702/2023; 703/2023; 707/2023; 1622/2023; 1626/2023;
1627/2023; 1629/2023; 1630/2023; 1632/2023; 1666/2023; 1667/2023;
1669/2023; 1671/2023; 1672/2023; 1673/2023; 1686/2023; 1697/2023;
1764/2023; 2425/2023; 2616/2023) con le quali si è ritenuto che le comunicazioni iniziali dal 2013 in poi contengono in sé il massimo grado possibile di specificità in ordine alle modalità della rotazione, prevedendo – ex ante – un criterio che consentiva ai lavoratori di conoscere le modalità della rotazione che sarebbe avvenuta, nonché di controllare la correttezza di applicazione del relativo criterio;
-che correttamente il Giudice di primo grado aveva affermato che, in relazione alle procedure del 2013 e 2014, va «…evidenziata la specificità dei criteri ivi indicati.» (p. 17 della sentenza) e che «… risulta compiuto uno “sforzo organizzativo” e informativo maggiore… diretto a consentire la determinabilità delle modalità di rotazione, mediante il riferimento a elementi oggettivi esterni idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da ruotare fosse del tutto arbitraria…» considerato il contenuto di tutte le comunicazioni iniziali dal 2013 in poi che prevedevano la rotazione per tutti i dipendenti, pur a fronte di esigenze di produzione incerte, con creazione di distinte Aree (“sotto- insiemi” in cui viene inserito il personale dello stabilimento) funzionali proprio a consentire una definizione della rotazione in pag. 5/30 base al tipo di lavorazione richiesta ed una verifica semestrale dei turni di lavoro effettivamente lavorati,
-che correttamente il Giudice di prime cure aveva dichiarato inammissibile la domanda relativa a una presunta violazione dei criteri di rotazione per genericità delle allegazioni ad essa sottese riferendosi la stessa alla genericità dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità di rotazione definiti nella fase concessoria della e non alla CP_6 non corretta applicazione del criterio di rotazione per assenza di allegazioni,
-che era corretta la compensazione delle spese di lite in primo grado atteso l'accoglimento solo in minima parte della domanda attorea (una delle 6 procedure di oggetto dell'impugnativa) e CP_6 considerata, anche, l'offerta conciliativa fatta da essa resistente e rifiutata dal ricorrente.
La predetta società spiega, altresì, appello incidentale laddove la sentenza di primo grado ha ritenuto che la prima procedura di
CIGS (quella del 2011)
-fosse viziata per genericità della comunicazione in relazione alle modalità della rotazione in quanto si trattava di una sospensione generalizzata di tutti i dipendenti per riorganizzazione, senza necessità quindi di prevedere alcun criterio per la selezione del personale da sospendere ed avendo, comunque, essa società previsto un possibile richiamo dei lavoratori sospesi con rotazione plurimensile tra i lavoratori in base alle esigenze di produzione (attività svolte durante la sospensione e pari al 10% della normale produzione) ed alle eventuali future commesse (dato incerto non per alla discrezionalità datoriale ma perché legato all'eventuale verificarsi di fatti oggettivi),
pag. 6/30 -non fosse stata, comunque, sanata dagli accordi sindacali in quanto gli stessi contenevano ulteriori elementi a presidio della conoscibilità preventiva delle modalità della rotazione trascurati dal Giudice di primo grado (es. previsione di incontri bimestrali con i sindacati per la verifica dei programmi produttivi e per consentire anche un'efficace informativa a i lavoratori con un sufficiente preavviso).
A sua volta la Controparte_3
(attuale denominazione della contesta Controparte_4
l'appello principale spiegato dal sostenendo: Pt_1
-la corretta ricostruzione del Giudice di primo grado quanto alla correttezza delle procedure dal 2014 in quanto i lavoratori CP_6 potevano essere certamente individuati in virtù dell'appartenenza ad una determinata area di attività, garantendo una presenza equilibrata per ciascuna area,
-la corretta statuizione di inammissibilità della domanda volta ad accertare la violazione dei criteri di rotazione dei lavoratori sospesi, poiché tardiva e carente delle necessarie allegazioni non avendo il lavoratore fornito in giudizio elementi concreti utili a consentire una valutazione comparativa con situazioni analoghe alla propria e ciò al fine di dimostrare di essere stato pregiudicato da mancati rientri in misura maggiore rispetto ai suoi colleghi di lavoro, spiegando, a sua volta, appello incidentale con motivazioni analoghe a quelle addotte dalla in Controparte_1 relazione alla parte di sentenza in cui si è ritenuta illegittima la procedura di CIGS del 2011 per genericità della comunicazione del 15.06.2011 in relazione alle modalità della rotazione e si è escluso che gli accordi sindacali potessero fornire chiarimenti alla comunicazione di avvio della procedura e comportare un'efficacia sanante della comunicazione.
pag. 7/30
********* La vicenda in fatto ed in diritto è stata già esaminata più volte da questa Corte come da sentenze in atti allegate e l'odierno
Collegio non può che aderire alle motivazioni già espresse nelle sentenze citate condividendole appieno (art.118 disp. att. cpc).
L'appello principale è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Nel giudizio di primo grado il lavoratore ha lamentato la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L. 223/91, per la mancata indicazione, nella comunicazione di avvio della procedura, di “specifici” criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere e per l'esatta individuazione delle modalità della rotazione e la non corretta applicazione, in concreto, di tali criteri, per la mancanza di un'effettiva rotazione in relazione all'intero periodo temporale considerato.
Quanto al primo profilo, giova rilevare che la legge 23 luglio
1991, n. 223 prevede che, dopo l'accertamento dello stato di crisi e l'approvazione dei programmi di superamento della stessa, all'esito di un'articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il datore di lavoro deve individuare i lavoratori da collocare in
CIGS adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata.
I “criteri di individuazione dei lavoratori” e “le modalità della rotazione” sono oggetto di consultazione sindacale, per cui devono formare oggetto di comunicazione ai sindacati. L'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, infatti, impone la loro comunicazione alle organizzazioni sindacali e l'esame congiunto ai sensi pag. 8/30 dell'art. 5 della legge n. 164 del 1975. Il successivo comma 8 prevede altresì che qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione, deve indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
Il Ministro del lavoro, tuttavia, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la mancata adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sociali sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo, il
Ministro stesso stabilisce l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle proposte formulate dalle parti stesse.
Su tale assetto normativo è intervenuto il D.P.R. 10 giugno 2000,
n. 218 («Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà»). L'art. 2 del citato D.P.R. disciplina analiticamente l'esame congiunto della situazione aziendale. Esso tra l'altro prevede che oggetto dell'esame congiunto sia il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L'impresa è altresì tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che tale disciplina non abroga la legge n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'art.
pag. 9/30 1 di quest'ultima. Si è, in particolare, esclusa ogni incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il d.P.R. n. 218 cit. e le disposizioni della legge n. 223, giacché la disciplina regolamentare, che si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa, ma nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta. Essa, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 223 del 1991.
Si è altresì escluso che la normativa regolamentare abbia spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto. Così ragionando, difatti, l'art. 2 del d.P.R. n. 218 del 2000 sarebbe estraneo all'esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale, con la compressione dei diritti d'informazione spettanti al sindacato (cfr. Cass. sez. VI-L ord. 26587/11 e Cass.
193/16; in senso conforme v. Cass. 28464/08, 13240/09, 12056/11 e
18628/13).
Questo orientamento è stato, peraltro, ribadito dalla Suprema
Corte nella sentenza n. 10844 del 04/05/2017.
Deve, dunque, ritenersi che, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, l'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del
1991, continua a prescrivere che il datore di lavoro comunichi alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione. La disposizione ha,
pag. 10/30 infatti, lo scopo di tutelare, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali anche dopo l'entrata in vigore del
D.P.R. n. 218 del 2000.
La Corte di Cassazione ha altresì affermato che, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri stessi, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 7, della legge n. 223 del
1991, e 5, commi 4 e 5, della legge n. 164 del 1975.
In linea con il suddetto principio è stato precisato che:
a) per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass. 23 aprile 2004, n. 7720);
b) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione pag. 11/30 dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass.
28 novembre 2008 n. 28464);
c) ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione;
la sussistenza di vizi procedimentali e la conseguente inefficacia dei provvedimenti aziendali può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. 19 agosto 2003, n. 12137;
Cass. 18 maggio 2006 n. 11660).
La Suprema Corte ha, inoltre, statuito che la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale non può essere generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione e all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi. Pertanto, i criteri di scelta in virtù dei quali sono individuati i lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione devono essere specifici, idonei cioè a rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa posta alla base di tali criteri.
In questo senso, si sono espresse le Sezioni Unite della
Cassazione secondo cui: “In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, la riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della
pag. 12/30 rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi …” (Cass.
S.U. sentenza n. 302/2000).
Conseguentemente, l'omessa comunicazione alle OO.SS., in vista dell'esame congiunto, di criteri specifici e obiettivamente verificabili di individuazione dei lavoratori da sospendere - anche eventualmente diversi dalla rotazione, se ricorrono le esigenze tecnico organizzative che ne giustificano la deroga – nonché delle modalità della rotazione, che devono essere esplicitate nel programma di cui al comma 2 dell'art. 1 l.
223/1991, determina la illegittimità del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa, in quanto preclude la verifica del corretto esercizio del potere datoriale. Tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.
Va, infine, rilevato che l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione dei dipendenti, ove sia mancata la comunicazione alle
OO.SS. dei criteri specifici di individuazione dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità della rotazione, non è sanata da un eventuale accordo sottoscritto dalle parti all'esito dell'esame congiunto (cfr. Cass. sent. n. 6761 del 10.03.2020).
Trasponendo gli enunciati principi alla fattispecie in esame, deve affermarsi la correttezza della sentenza ed il rigetto dell'appello principale in quanto, dall'esame della documentazione in atti, deve ritenersi la legittimità della procedura a partire dalla proroga disposta con comunicazione iniziale del 14.06.2013.
Nella suddetta comunicazione si legge testualmente: “Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e
pag. 13/30 definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate - quanto a cadenza - in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa. Con riferimento allo stabilimento di
Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività: Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati); Area logistica (23 operai, 12 impiegati); Area qualità (22 operai, 7 impiegati); Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati); Area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati); Area Montaggio (348 operai, 15 impiegati).
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di
si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di CP_6 attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi […]”.
A giudizio del Collegio, dalla lettura della comunicazione su riportata, si evince che la stessa contiene gli elementi fattuali e concreti che permettono di rintracciare la specificità dei pag. 14/30 criteri enunciati per determinare i lavoratori da sottoporre a rotazione.
Ed infatti, in base al meccanismo di rotazione previsto nella comunicazione del 2013 ed in premessa richiamata, durante la CP_6
i lavoratori sarebbero stati richiamati in servizio non in base a generiche “esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali”
o alla mera fungibilità delle mansioni bensì in ragione dell'appartenenza a una determinata area di Attività, con la garanzia di “una presenza equilibrata” “nell'ambito di ciascuna
Area di attività” ivi indicata (v. comunicazione iniziale del
14.6.2013).
Ad avviso della Corte, in questo caso, dunque, la suddivisione dei lavoratori è stata effettuata tenendo conto delle verosimili esigenze sopravvenute di produzione (allo scopo di garantire a tutti i dipendenti un determinato numero di giornate di presenza in servizio in modo “equilibrato”).
Detto in altri termini, l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione non è stata decisa in modo discrezionale bensì con un riferimento preciso “alle differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa” (v. comunicazione cit.).
Va, quindi, ritenuta, come affermato nella sentenza impugnata, la specificità dei criteri ivi indicati.
In questo caso, risulta infatti compiuto un visibile “sforzo organizzativo” e informativo maggiore –come evidenziato, peraltro, nella stessa premessa dell'accordo del 3.7.2013- diretto a consentire la determinabilità delle modalità di rotazione, mediante il riferimento a elementi oggettivi esterni idonei a pag. 15/30 evitare che la scelta dei lavoratori da ruotare fosse del tutto arbitraria.
Ne discende la legittimità del ricorso alla CIGS da parte di CP_5 per il periodo compreso tra il 10.07.2013 e il 09.07.2014.
Quanto agli ultimi periodi di , analoga modalità di CP_6 individuazione dei lavoratori da ruotare è stata inserita nella richiesta proroga della per ulteriori 12 mesi (dal 10.04.2014 CP_6 al 09.07.2015) e nella successiva e richiesta di per CP_6 ulteriori 24 mesi (dal 11.08.2015 al 10.08.2017), conclusasi con accordo del 03.07.2015.
In entrambe, pertanto, l'azienda ha abbandonando il ricorso ai generici criteri della prima comunicazione del 2011, individuando un meccanismo idoneo a garantire la conoscibilità ex ante e da consentire la verificabilità ex post delle modalità della rotazione.
In altri termini, l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione costituisce il criterio oggettivo che consente di individuare i lavoratori da richiamare a seconda della specifica esigenza produttiva non determinabile ex ante e non rimessa a scelte datoriali ma alle richieste provenienti da terzi laddove, all'interno di ciascuna area, la presenza dei lavoratori dovrà essere equilibrata dovrà, cioè, distribuire uniformemente il sacrificio economico e professionale (cfr. Corte Cost. n.
694/1988) correlato alla sospensione.
In presenza, dunque, di “differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa” (v. comunicazione cit.) che non possono essere preventivate né quantificate ex ante si richiameranno paritariamente tutti i lavoratori la cui professionalità sia necessaria. E dopo che le pag. 16/30 esigenze si saranno concretizzate, sarà possibile valutare se sia stato garantito l'equilibrio concordato, tramite, quindi, una verifica ex post.
È opportuno sottolineare che l'odierno appellante, è stato richiamato in servizio durante il periodo oggetto delle procedure di CIG nell'ambito del programma di rotazione prefissato (v. cedolini sub doc. 12 prod. 1° grado per 534 Controparte_2 giornate oltre ad aver goduto di ferie, festività e/o permessi retribuiti per ulteriori 208 giorni nell'arco dell'intero periodo di CIG.
Va, quindi, riconosciuta la piena legittimità della condotta datoriale, con riferimento al periodo di CIGS compreso tra il
10.07.2013 e il 10.08.2017.
Con il secondo motivo di censura l'appellante principale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara inammissibile la domanda volta ad accertare la violazione dei criteri di rotazione dei lavoratori sospesi, perché in ogni caso carente delle necessarie allegazioni. Sul punto la paventata violazione risulta smentita dalla documentazione in atti –non contestata– ove risulta che il lavoratore, durante l'intero periodo di CIGS è rientrato al lavoro prestando attività nelle giornate innanzi indicate. In più, qualora il ricorrente si fosse voluto dolere della circostanza che i rientri erano avvenuti per un numero di giorni inferiore rispetto agli altri dipendenti (e quindi della violazione dei criteri di rotazione), avrebbe dovuto allegare nel ricorso introduttivo il preciso scostamento tra la media della presenza in servizio di altri lavoratori e le giornate dallo stesso effettivamente lavorate. Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile la domanda, poiché a fronte di generiche allegazioni su tale scostamento non è possibile accertare se, in concreto, l'azienda pag. 17/30 abbia o meno violato lo specifico meccanismo di rotazione previsto nella comunicazione del 2013 e in quelle successive.
E' evidente che qualora il ricorrente si fosse voluto dolere di un rientro sì avvenuto, ma quantitativamente insufficiente, avrebbe dovuto allegare e provare, in base al principio di cui all'art. 2697 c.c., elementi tali da consentire una valutazione comparativa tra situazioni analoghe alla propria: il che non è stato fatto in alcun punto del ricorso.
Le conclusioni alle quali è giunto il Tribunale, peraltro, sono confermate dalla sent. n. 31943/2019 della Suprema Corte in cui si afferma: “in tema di ricorso alla CIGS, "grava sul lavoratore interessato l'onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da sospendere, onde il lavoratore che intenda far valere l'illegittimità della scelta deve non solo provare l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche dimostrare che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore, ovvero che la propria sospensione sia stata determinata da motivi discriminatori (Cass. n. 3558/1999
e successive numerose conformi)”.
Infondato poi è il motivo di appello sulla compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Ebbene, sul punto la sentenza fa corretta applicazione del principio di cui all'art. 92 c.p.c., che consente al Giudice, in caso di soccombenza reciproca, di disporre la compensazione delle spese di lite;
peraltro la domanda attorea è stata accolta solo in minima parte, ossia relativamente a soltanto una delle 5 procedure di CIGS oggetto dell'impugnativa.
In proposito il Tribunale motiva compiutamente tale statuizione in sentenza, affermando, del tutto condivisibilmente, che «Le spese del giudizio possono compensarsi in ragione della soccombenza
pag. 18/30 reciproca delle parti e dell'accoglimento solo parziale della domanda».
La Suprema Corte, con orientamento granitico, ha affermato che:
«la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende
- anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero
l'accoglimento dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni
e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo, come nel caso concreto (Cass., n. 21684/13; n.
10113/18; n. 1268/2020)» (così Cass. 16563/2021).
Conseguentemente la sentenza va confermata anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio.
Vanno, poi, respinti entrambi gli appelli incidentali, inerenti la ritenuta illegittimità, da parte del Tribunale, del primo periodo di sospensione in CIGS;
anche su tale punto la sentenza impugnata va confermata.
Ed invero, per il periodo di CIGS compreso tra il 10.07.2011 ed il
09.07.2013, si riscontra nella comunicazione del 15.06.2011 di avvio della procedura, la assoluta genericità delle formule adottate che rende del tutto “impossibile” la verificabilità dei criteri indicati, al fine di individuare i criteri per la rotazione dei lavoratori sospesi (o i motivi per non dar luogo ad essa).
Deve concordarsi con il giudice di primo grado che ha rilevato la genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011 laddove è indicato “… per il perdurare della negativa situazione e al fine di superare le
pag. 19/30 condizioni di inefficienza presenti nell'ambito delle strutture produttive …di Napoli, Pomigliano d'Arco, Marcianise e Caivano e per eventuali nuove prospettive industriali ….(omissis)… la richiederà Controparte_2
l'intervento straordinario della per Parte_2 riorganizzazione…per tutti i 635 lavoratori.. che operano nell'unità organizzativa di Napoli…per un periodo di 24 mesi…Si precisa che tale programma di Parte_3
potrà, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi,
[...] subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero e/o settimanale. Anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche CP_6 professionali presenti in azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico –organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”
In detto documento, ci si riferisce alla possibilità di rotazione, avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative e produttive” e tenuto conto delle mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori. Le espressioni utilizzate tuttavia, ridondano in un generale effetto di indeterminatezza poiché, dalla lettura del predetto documento, non risultano determinati con chiarezza quali siano stati i criteri di individuazione dei meccanismi di rotazione tra tutto il personale dipendente.
In altre parole, dalla lettura della comunicazione di avvio della procedura non è dato comprendere quali siano stati i criteri di rotazione e le concrete modalità applicative così da identificare in maniera chiara ed univoca i profili professionali che sarebbero pag. 20/30 stati oggetto di rotazione ed i criteri di operatività della rotazione stessa.
Il mero richiamo alle “esigenze tecniche organizzative e produttive”, nonché alle “mansioni e qualifiche professionali fungibili” non è sufficiente a superare il rilievo di genericità e incompletezza formulato dai lavoratori in merito all'atto introduttivo della procedura: il semplice richiamo a tali categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto come l'indicazione espressa di un parametro concreto a cui ancorare le stesse non assolve, come si è detto, all'onere di comunicazione, incombente sul datore di lavoro, ai sensi dagli artt. 1, comma 7,
L. 223/91, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/75 e 2 D.P.R. 218/00.
La giurisprudenza, infatti, ha ritenuto che: “la specificità dei criteri di scelta consiste (invece) nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri”, laddove “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto un generico indirizzo di scelta” (v. sent. C. Cass. N. 7720/2004 cit.). Né alcun chiarimento ulteriore è rinvenibile nell'accordo stipulato in sede sindacale.
In una fattispecie simile a quella in esame, la Corte di cassazione ha affermato che “… non è consentito affidare la scelta dei lavoratori da sospendere o le modalità di loro rotazione in
a non meglio specificate esigenze tecniche od organizzative, CP_6 atteso che in tal modo l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali resterebbe abbandonata all'iniziativa
e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, con pregiudizio dell'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente delle sospensioni. Nel senso della genericità del mero rinvio ad esigenze tecniche, organizzative e produttive ai fini della rotazione..” (v. Cass. 2216/16).
pag. 21/30 Anche più recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n.
6761/2020 cit. ha ribadito, con particolare riferimento al requisito di specificità: “si è precisato (Cass. n. 22540 del
2013, Cass n. 25100 del 2013) che l'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta". Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della cigs, la L. L. n. 223 del
1991, art. 1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato
e comunicato né il criterio della rotazione né altro criterio che
pag. 22/30 individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere (cfr. Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive cfr. tra le tante Cass. 12089 del 2016)”.
Giova, altresì, evidenziare che non ha pregio la tesi difensiva della datrice secondo cui, a fronte della scelta di sospendere tutto il personale in servizio presso lo stabilimento in cui lavorava l'odierna parte appellante non si sarebbe resa necessaria l'individuazione di specifici criteri selettivi di rotazione nella comunicazione di avvio della procedura, posto che una possibilità di rotazione è stata ivi prevista.
E' pur vero che, nel caso di specie, la società ha rappresentato la necessità di richiedere l'intervento della per tutti i CP_6 lavoratori operanti nell'unità produttiva di Napoli ma i criteri della rotazione sono stati individuati in modo del tutto generico
(“per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte CP_6 le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico – organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”).
Il punto è che dalla lettura di tale comunicazione emerge chiaramente che il ricorso alla CIGS, pur essendo inizialmente previsto per tutti i lavoratori dello stabilimento – e quindi senza che fosse ipotizzabile alcuna rotazione – ha comportato la previsione fin da tale comunicazione di una possibilità di deroga legata al presupposto dell'andamento “delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”. In tal modo si è riservato la facoltà di prevedere delle modalità di rotazione tra i lavoratori sospesi con riferimento al presupposto dell'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti.
pag. 23/30 Tutto ciò tuttavia non ha consentito assolutamente di verificare, né ex ante né ex post, il meccanismo di individuazione dei lavoratori da richiamare in servizio, stanti i riferimenti generici alle mansioni e alle qualifiche professionali “fungibili nonché delle esigenze tecnico–organizzative e produttive”. Non si
è chiarito cioè – a differenza che per i periodi successivi - in che termini dovesse intendersi detta “fungibilità” e come la stessa operasse sul meccanismo di rotazione.
Di fatto, non è contestato che vi sia stato il rientro dalla CIGS del lavoratore e che, quindi, la rotazione dei lavoratori sia effettivamente avvenuta ma non è risultato ben chiaro quali fossero in concreto i criteri seguiti, sia ad un'analisi preventiva che successiva.
La ha dedotto, quanto alle “esigenze di produzione” CP_1 richiamate, che anche nella prima comunicazione le stesse consistevano nel residuo produttivo minimo del periodo in cui la
Società attuava il complesso piano di riorganizzazione e, precisamente, nella produzione: della componentistica per il
AT (244) prodotto da FCA in Brasile e dei pezzi di ricambio delle vetture non più in produzione dal 2009, Alfa Romeo 159 e
147. Ha allegato, pertanto, che questa produzione residua e minima era il substrato di attività (pari, all'incirca, al 10% della normale attività dello stabilimento) che giustificava la rotazione dei lavoratori durante il periodo oggetto di causa e che era ben nota ai Sindacati e ai dipendenti;
ha aggiunto che il riferimento alla fungibilità dei lavoratori, quale principale modalità attuativa del criterio della rotazione, precisava che lo stesso andava necessariamente letto in combinato disposto con il c.d.
“diagramma di polivalenza” (v. doc in atti) – pubblicato in ciascuna UTE e già da tempo condiviso con le OO.SS. – la cui predisposizione era avvenuta sulla scorta delle prescrizioni pag. 24/30 provenienti dagli Enti Internazionali di Certificazione della
Qualità (processi ISO 9001 e IATF 16949) di cui la si avvale CP_5 nella predisposizione della propria organizzazione produttiva.
Va, tuttavia, rilevato che la regola della specificità dei criteri che presiedono all'individuazione dei dipendenti da riammettere in servizio, poggia in primis sull'esigenza di rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa in base alla quale il suo rapporto di lavoro viene sospeso: ciò significa che i predetti criteri possono dirsi specifici solo se garantiscono, innanzitutto, la conoscibilità ex ante della possibilità di fruire della rotazione.
In secondo luogo poi, come affermato dalla giurisprudenza di merito, (Corte di Appello di Torino sent. n. 773/2013) in ipotesi di sospensione di tutti i lavoratori e previsione di eventuale futura rotazione degli stessi, deve ritenersi che nel fissare il principio secondo cui devono essere esplicitate le “modalità della rotazione”, l'art. 1, 7° comma, della L. 223/1991 non impone che, all'inizio del periodo di cassa integrazione, ciascun lavoratore sia messo in grado di sapere quando e in quali giorni sarà richiamato in servizio oppure sospeso dal lavoro, ma vuole soltanto assicurare che il sacrificio imposto alle maestranze sia distribuito in modo proporzionato ed equilibrato sui lavoratori coinvolti;
è quindi irrilevante che la decisione di quando (cioè in quali giorni) richiamare in servizio un lavoratore sia rimasta nella discrezionalità imprenditoriale, a condizione che la quantità delle giornate lavorative disponibili sia distribuita in maniera equilibrata tra tutti i dipendenti.”.
Nel caso in esame, tuttavia, sia la conoscibilità ex ante che la verificabilità ex post sono state certamente escluse alla luce della genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011.
pag. 25/30 Il vizio riscontrato non può, poi, ritenersi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale.
In primo luogo, come già precisato, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che: “il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori..” (cfr. da ultimo Cass. 6761/2020 cit.).
In particolare nella sentenza da ultimo citata viene ribadito:
“...è stata, innanzitutto, esclusa la efficacia sanante sia delle pattuizioni collettive intervenute dopo la sospensione dei lavoratori sia di quelle precedenti”; con riguardo a queste ultime, con motivazione sovrapponibile in relazione alla fattispecie in esame, Cass. n. 15994 del 2016 ha osservato che
"l'esclusione dell'effetto retroattivo rispetto a scelte in concreto già operate, con l'avvio della sospensione, costituiva solo una delle ragioni di negazione dell'efficacia sanante dell'accordo sindacale (Cass. 30 gennaio 2011, n. 2155): la principale dovendo piuttosto essere ricercata nella sua non esaustività in ordine alle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 ed comma 8. Perchè solo nel caso della sua piena esaustività sarebbe inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle 00.SS. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 12 dicembre
2011, n. 26587; Cass. 3 maggio 2004 n. 8353). Ed occorre pure tenere conto che la possibilità di efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta è stata ammessa solo in casi particolari e circoscritti, ma non nell'ipotesi in cui la comunicazione sia strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate e ai lavoratori di avere
pag. 26/30 contezza delle prospettazioni aziendali (Cass. 18 novembre 2015,
n. 23622; Cass. 11 marzo 2015, n. 4886)” (Cass. 15994/2016 cit.);
7.2. che a tanto consegue che anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori, come nel caso che qui si esamina”.
Applicando tali principi al caso in esame, il vizio riscontrato non può, dunque, ritenersi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale. In ogni caso giova evidenziare l'estrema genericità delle espressioni utilizzate anche nell'accordo del 29.6.2011.
Nell'accordo de quo si legge, invero: “… la suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le CP_6 qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la nel Controparte_2 rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei profili professionali tra loro fungibili, nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi”.
Anche nell' accordo, dunque, i criteri della rotazione sono stati individuati con le stesse generiche espressioni utilizzate nella comunicazione di avvio della procedura, facendosi riferimento: al necessario “rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”, all'esigenza di tenere conto di “tutte le qualifiche, i profili professionali e le
pag. 27/30 mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la Controparte_2
nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e
[...] dei profili professionali tra loro fungibili..”.
Conseguentemente, il vizio originario della comunicazione nemmeno astrattamente potrebbe ritenersi sanato dall'effettività del controllo sindacale.
Per questo motivo, dunque, non può ipotizzarsi nemmeno una verificabilità ex post dei criteri enunciati e seguiti nella scelta dei lavoratori da sospendere e da richiamare, secondo le incerte previsioni future adottate.
Se è pur vero che non si poteva pretendere nel caso di specie, vista la peculiarità delle circostanze, dal datore di lavoro una rigorosa predeterminazione delle modalità di rotazione con riferimento alla posizione di ciascun dipendente, a fronte di una rotazione eventuale e futura è, però, richiesto da parte dell'azienda quantomeno uno “sforzo organizzativo” diretto a consentire la determinabilità dei criteri della rotazione, mediante il riferimento espresso ad elementi oggettivi esterni, idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da richiamare in servizio sia rimessa alla mera volontà datoriale.
L'appartenenza dei lavoratori alle distinte aree di attività o reparti (destinati ad essere coinvolti in diversa misura dalle sopravvenute richieste di produzione) sarebbe stata idonea ad integrare quell'elemento oggettivo esterno su cui avrebbe CP_5 potuto (fin dall'inizio) fondare un criterio adeguato a garantire la conoscibilità dei criteri di rotazione (come avvenuto, peraltro, nelle successive comunicazioni).
In definitiva, deve concordarsi con il Tribunale sulle conclusioni raggiunte in relazione a tale periodo, e cioè che una comunicazione di apertura della procedura di CIGS assolutamente pag. 28/30 generica, come quella effettuata in data 15.6.2011 dalla
[...]
viola l'obbligo di Controparte_2 comunicazione previsto dall'art. 1, settimo comma l.23 luglio
1991, n. 223 e nessuna efficacia sanante può essere riconosciuta, per le ragioni sopra evidenziate, all'accordo sindacale posteriore all'avvio della CIGS.
In definitiva, dunque, deve confermarsi integralmente la sentenza impugnata, con rigetto degli appelli proposti.
In ragione della complessità delle questioni poste, del contrasto tuttora esistente nella giurisprudenza di merito anche all'interno di questa stessa Corte, della reciproca soccombenza, sussistono motivi più che sufficienti per l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Nella fattispecie con riguardo alle contrapposte impugnazioni è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui
l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n.
228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello principale;
pag. 29/30 -rigetta gli appelli incidentali;
compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
dà atto, con riguardo alle contrapposte impugnazioni, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 13.2.2025 il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 30/30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 13.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.615/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 4211/2021 pubblicata il 14/10/2021 dal
Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro,
TRA
rappresentato e difeso, dall'avv.to Maria Parte_1
Conforti
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
E
(già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo e
Maria Teresa Salimbeni
NONCHE'
(già Controparte_3 CP_4
), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e
[...] difesa dagli avv.ti Italico Perlini, Luisa Celani e Gaetano
Cappucci
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con il ricorso di primo grado il adiva il Tribunale per Pt_1 accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro del 15.06.2011, 14.6.2013, 09.06.2014 e
26.06.2015 disposti dalla Controparte_2 per il complessivo periodo dall'1.7.11 al
[...]
31.12.16 e per la conseguente condanna della
[...]
e della in Controparte_2 Controparte_4 solido tra loro ovvero la sola (quale Controparte_4 cessionaria) ovvero la sola (quale datore di lavoro CP_5 nel periodo di illegittima sospensione del ricorrente), al pagamento in suo favore delle differenze retributive tra l'ordinaria retribuzione ed il trattamento di CIGS percepito per il periodo dal 1.7.11 al 31.12.16.
A fondamento della domanda allegava che:
-era alle dipendenze della (come operaio Controparte_4 generico presso lo stabilimento di Controparte_3 dall'1.9.17, in precedenza presso quello di Napoli) succeduta ex art.2112 cc alla Controparte_2
( ), CP_5
-la dal 2009 al 2017 aveva usufruito della per CP_5 CP_6 riorganizzazione-ristrutturazione aziendale,
-una prima procedura era stata avviata con comunicazione del
15.06.2011 per 24 mesi (dal 10.07.2011 al 09.07.2013), conclusasi con accordo del 29.06.2011,
-una seconda procedura era stata avviata con comunicazione del
14.06.2013 per ulteriori 12 mesi (dal 10.07.2013 al 09.07.2014), conclusasi con accordo del 03.07.2013,
-una terza procedura era stata avviata con comunicazione del
09.06.2014 per ulteriori 12 mesi (dal 10.07.2014 al 09.07.2015) conclusasi con accordo del 08.07.2014,
pag. 2/30 -una quarta procedura era stata avviata con comunicazione del
26.05.2015 per ulteriori 24 mesi (dall'11.08.2015 al 10.08.2017), conclusasi con accordo del 3.07.2015,
-dall'1.01.2012 al 10.08.2017 quasi tutti i dipendenti della CP_5
erano stati richiamati in servizio a rotazione, presso lo
[...] stabilimento di Napoli nella misura di circa 250 unità al mese, in tutti i reparti, già a partire da quello di agosto 2011,
-di non essere mai stato chiamato in ben 5 anni, lavorando nel periodo coperto da (09.11.10–10.08.2017) solo pochi e CP_6 sporadici giorni,
-che le procedure di sospensione in erano illegittime per CP_6 violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L 223/1991, stante la genericità dei criteri ivi indicati nonché la concreta violazione dei criteri di rotazione.
Le società convenute si costituivano insistendo per il rigetto del ricorso, essendo stata posta in essere la rotazione del ricorrente, essendo complete e specifiche le comunicazioni e dunque essendo corretta la procedura di CIGS ed, infine, essendo intervenuti, in ogni caso, con efficacia sanante, gli accordi sindacali successivi.
Il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda ritenendo illegittima la prima procedura (CIGS dall'10.7.2011 - come corretto successivamente- al 9.7.2013, con esclusione dei rientri documentati in atti) atteso che la comunicazione del
15.06.2011 era generica e non rispettosa dei criteri di legge e non vi era stata efficacia sanante degli accordi sindacali, condannando le resistenti, in solido, al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante al ricorrente in tale limitato periodo ed il trattamento di integrazione salariale percepito dal ricorrente nel medesimo periodo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al pag. 3/30 soddisfo;
ritenendo, al contrario, infondata l'impugnazione del periodo di CIGS dal 14.06.2013 per la specificità dei criteri ivi indicati nonché inammissibile la domanda relativa alla violazione dei criteri di rotazione, il tutto con compensazione delle spese di lite.
Co Spiega appello il , in primo luogo, laddove il ha Pt_1 riconosciuto la legittimità dei provvedimenti di sospensione del lavoro del 14/06/2013, del 09/06/2014 e del 26/06/2015, disposti dalla società e, per Controparte_2
l'effetto, non ha concesso il risarcimento del danno quantificato nella differenza tra la retribuzione piena spettante al lavoratore per il periodo dal 10/07/2013 al 31.11.2016 ed il trattamento di integrazione salariale percepito nel relativo periodo, sostenendo che le ragioni che avevano condotto il Giudice di prime cure ad accogliere le richieste per il primo periodo di cassa integrazione, avrebbero dovuto motivare una medesima conclusione anche per i successivi periodi;
sostiene l'appellante che nelle comunicazioni non erano, infatti, mai state indicate le attività da svolgersi durante il periodo della rotazione, né le ore previste per tali eventuali attività e che non risultava comprensibile in che modo le organizzazioni sindacali e i lavoratori potessero avere conoscenza di quali erano le aree interessate ed in che modo in concreto potessero ruotare i lavoratori.
In secondo luogo il appella la sentenza laddove ha Pt_1 rigettato la domanda relativa alla violazione dei criteri di rotazione avendo indicato nel ricorso i giorni in cui aveva effettivamente lavorato a sostegno del rilievo di essere stato impiegato molto meno di altri colleghi ed avendo chiesto di provare con testimoni tale circostanza.
pag. 4/30 Infine il censura la sentenza di primo grado laddove ha Pt_1 disposto la compensazione delle spese di lite nonostante l'accoglimento parziale della domanda.
La (ora) (già Controparte_1 [...]
) contrasta l'appello rilevando: Controparte_2
-che sono già intervenute plurime pronunce di questa Corte (cfr. sentenze nn. 692/2023; 695/2023; 697/2023; 698/2023; 699/2023;
701/2023; 702/2023; 703/2023; 707/2023; 1622/2023; 1626/2023;
1627/2023; 1629/2023; 1630/2023; 1632/2023; 1666/2023; 1667/2023;
1669/2023; 1671/2023; 1672/2023; 1673/2023; 1686/2023; 1697/2023;
1764/2023; 2425/2023; 2616/2023) con le quali si è ritenuto che le comunicazioni iniziali dal 2013 in poi contengono in sé il massimo grado possibile di specificità in ordine alle modalità della rotazione, prevedendo – ex ante – un criterio che consentiva ai lavoratori di conoscere le modalità della rotazione che sarebbe avvenuta, nonché di controllare la correttezza di applicazione del relativo criterio;
-che correttamente il Giudice di primo grado aveva affermato che, in relazione alle procedure del 2013 e 2014, va «…evidenziata la specificità dei criteri ivi indicati.» (p. 17 della sentenza) e che «… risulta compiuto uno “sforzo organizzativo” e informativo maggiore… diretto a consentire la determinabilità delle modalità di rotazione, mediante il riferimento a elementi oggettivi esterni idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da ruotare fosse del tutto arbitraria…» considerato il contenuto di tutte le comunicazioni iniziali dal 2013 in poi che prevedevano la rotazione per tutti i dipendenti, pur a fronte di esigenze di produzione incerte, con creazione di distinte Aree (“sotto- insiemi” in cui viene inserito il personale dello stabilimento) funzionali proprio a consentire una definizione della rotazione in pag. 5/30 base al tipo di lavorazione richiesta ed una verifica semestrale dei turni di lavoro effettivamente lavorati,
-che correttamente il Giudice di prime cure aveva dichiarato inammissibile la domanda relativa a una presunta violazione dei criteri di rotazione per genericità delle allegazioni ad essa sottese riferendosi la stessa alla genericità dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità di rotazione definiti nella fase concessoria della e non alla CP_6 non corretta applicazione del criterio di rotazione per assenza di allegazioni,
-che era corretta la compensazione delle spese di lite in primo grado atteso l'accoglimento solo in minima parte della domanda attorea (una delle 6 procedure di oggetto dell'impugnativa) e CP_6 considerata, anche, l'offerta conciliativa fatta da essa resistente e rifiutata dal ricorrente.
La predetta società spiega, altresì, appello incidentale laddove la sentenza di primo grado ha ritenuto che la prima procedura di
CIGS (quella del 2011)
-fosse viziata per genericità della comunicazione in relazione alle modalità della rotazione in quanto si trattava di una sospensione generalizzata di tutti i dipendenti per riorganizzazione, senza necessità quindi di prevedere alcun criterio per la selezione del personale da sospendere ed avendo, comunque, essa società previsto un possibile richiamo dei lavoratori sospesi con rotazione plurimensile tra i lavoratori in base alle esigenze di produzione (attività svolte durante la sospensione e pari al 10% della normale produzione) ed alle eventuali future commesse (dato incerto non per alla discrezionalità datoriale ma perché legato all'eventuale verificarsi di fatti oggettivi),
pag. 6/30 -non fosse stata, comunque, sanata dagli accordi sindacali in quanto gli stessi contenevano ulteriori elementi a presidio della conoscibilità preventiva delle modalità della rotazione trascurati dal Giudice di primo grado (es. previsione di incontri bimestrali con i sindacati per la verifica dei programmi produttivi e per consentire anche un'efficace informativa a i lavoratori con un sufficiente preavviso).
A sua volta la Controparte_3
(attuale denominazione della contesta Controparte_4
l'appello principale spiegato dal sostenendo: Pt_1
-la corretta ricostruzione del Giudice di primo grado quanto alla correttezza delle procedure dal 2014 in quanto i lavoratori CP_6 potevano essere certamente individuati in virtù dell'appartenenza ad una determinata area di attività, garantendo una presenza equilibrata per ciascuna area,
-la corretta statuizione di inammissibilità della domanda volta ad accertare la violazione dei criteri di rotazione dei lavoratori sospesi, poiché tardiva e carente delle necessarie allegazioni non avendo il lavoratore fornito in giudizio elementi concreti utili a consentire una valutazione comparativa con situazioni analoghe alla propria e ciò al fine di dimostrare di essere stato pregiudicato da mancati rientri in misura maggiore rispetto ai suoi colleghi di lavoro, spiegando, a sua volta, appello incidentale con motivazioni analoghe a quelle addotte dalla in Controparte_1 relazione alla parte di sentenza in cui si è ritenuta illegittima la procedura di CIGS del 2011 per genericità della comunicazione del 15.06.2011 in relazione alle modalità della rotazione e si è escluso che gli accordi sindacali potessero fornire chiarimenti alla comunicazione di avvio della procedura e comportare un'efficacia sanante della comunicazione.
pag. 7/30
********* La vicenda in fatto ed in diritto è stata già esaminata più volte da questa Corte come da sentenze in atti allegate e l'odierno
Collegio non può che aderire alle motivazioni già espresse nelle sentenze citate condividendole appieno (art.118 disp. att. cpc).
L'appello principale è infondato e va rigettato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Nel giudizio di primo grado il lavoratore ha lamentato la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L. 223/91, per la mancata indicazione, nella comunicazione di avvio della procedura, di “specifici” criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere e per l'esatta individuazione delle modalità della rotazione e la non corretta applicazione, in concreto, di tali criteri, per la mancanza di un'effettiva rotazione in relazione all'intero periodo temporale considerato.
Quanto al primo profilo, giova rilevare che la legge 23 luglio
1991, n. 223 prevede che, dopo l'accertamento dello stato di crisi e l'approvazione dei programmi di superamento della stessa, all'esito di un'articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il datore di lavoro deve individuare i lavoratori da collocare in
CIGS adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata.
I “criteri di individuazione dei lavoratori” e “le modalità della rotazione” sono oggetto di consultazione sindacale, per cui devono formare oggetto di comunicazione ai sindacati. L'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, infatti, impone la loro comunicazione alle organizzazioni sindacali e l'esame congiunto ai sensi pag. 8/30 dell'art. 5 della legge n. 164 del 1975. Il successivo comma 8 prevede altresì che qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione, deve indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
Il Ministro del lavoro, tuttavia, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la mancata adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sociali sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo, il
Ministro stesso stabilisce l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle proposte formulate dalle parti stesse.
Su tale assetto normativo è intervenuto il D.P.R. 10 giugno 2000,
n. 218 («Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà»). L'art. 2 del citato D.P.R. disciplina analiticamente l'esame congiunto della situazione aziendale. Esso tra l'altro prevede che oggetto dell'esame congiunto sia il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L'impresa è altresì tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che tale disciplina non abroga la legge n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'art.
pag. 9/30 1 di quest'ultima. Si è, in particolare, esclusa ogni incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il d.P.R. n. 218 cit. e le disposizioni della legge n. 223, giacché la disciplina regolamentare, che si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa, ma nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta. Essa, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 223 del 1991.
Si è altresì escluso che la normativa regolamentare abbia spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto. Così ragionando, difatti, l'art. 2 del d.P.R. n. 218 del 2000 sarebbe estraneo all'esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale, con la compressione dei diritti d'informazione spettanti al sindacato (cfr. Cass. sez. VI-L ord. 26587/11 e Cass.
193/16; in senso conforme v. Cass. 28464/08, 13240/09, 12056/11 e
18628/13).
Questo orientamento è stato, peraltro, ribadito dalla Suprema
Corte nella sentenza n. 10844 del 04/05/2017.
Deve, dunque, ritenersi che, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, l'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del
1991, continua a prescrivere che il datore di lavoro comunichi alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione. La disposizione ha,
pag. 10/30 infatti, lo scopo di tutelare, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali anche dopo l'entrata in vigore del
D.P.R. n. 218 del 2000.
La Corte di Cassazione ha altresì affermato che, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri stessi, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 7, della legge n. 223 del
1991, e 5, commi 4 e 5, della legge n. 164 del 1975.
In linea con il suddetto principio è stato precisato che:
a) per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass. 23 aprile 2004, n. 7720);
b) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione pag. 11/30 dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass.
28 novembre 2008 n. 28464);
c) ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione;
la sussistenza di vizi procedimentali e la conseguente inefficacia dei provvedimenti aziendali può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. 19 agosto 2003, n. 12137;
Cass. 18 maggio 2006 n. 11660).
La Suprema Corte ha, inoltre, statuito che la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale non può essere generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione e all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi. Pertanto, i criteri di scelta in virtù dei quali sono individuati i lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione devono essere specifici, idonei cioè a rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa posta alla base di tali criteri.
In questo senso, si sono espresse le Sezioni Unite della
Cassazione secondo cui: “In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, la riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della
pag. 12/30 rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi …” (Cass.
S.U. sentenza n. 302/2000).
Conseguentemente, l'omessa comunicazione alle OO.SS., in vista dell'esame congiunto, di criteri specifici e obiettivamente verificabili di individuazione dei lavoratori da sospendere - anche eventualmente diversi dalla rotazione, se ricorrono le esigenze tecnico organizzative che ne giustificano la deroga – nonché delle modalità della rotazione, che devono essere esplicitate nel programma di cui al comma 2 dell'art. 1 l.
223/1991, determina la illegittimità del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa, in quanto preclude la verifica del corretto esercizio del potere datoriale. Tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.
Va, infine, rilevato che l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione dei dipendenti, ove sia mancata la comunicazione alle
OO.SS. dei criteri specifici di individuazione dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità della rotazione, non è sanata da un eventuale accordo sottoscritto dalle parti all'esito dell'esame congiunto (cfr. Cass. sent. n. 6761 del 10.03.2020).
Trasponendo gli enunciati principi alla fattispecie in esame, deve affermarsi la correttezza della sentenza ed il rigetto dell'appello principale in quanto, dall'esame della documentazione in atti, deve ritenersi la legittimità della procedura a partire dalla proroga disposta con comunicazione iniziale del 14.06.2013.
Nella suddetta comunicazione si legge testualmente: “Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e
pag. 13/30 definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate - quanto a cadenza - in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività dello stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa. Con riferimento allo stabilimento di
Napoli si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività: Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati); Area logistica (23 operai, 12 impiegati); Area qualità (22 operai, 7 impiegati); Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati); Area Stampaggio (218 operai, 10 impiegati); Area Montaggio (348 operai, 15 impiegati).
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di
si assicurerà, pertanto, nell'ambito di ciascuna Area di CP_6 attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi […]”.
A giudizio del Collegio, dalla lettura della comunicazione su riportata, si evince che la stessa contiene gli elementi fattuali e concreti che permettono di rintracciare la specificità dei pag. 14/30 criteri enunciati per determinare i lavoratori da sottoporre a rotazione.
Ed infatti, in base al meccanismo di rotazione previsto nella comunicazione del 2013 ed in premessa richiamata, durante la CP_6
i lavoratori sarebbero stati richiamati in servizio non in base a generiche “esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali”
o alla mera fungibilità delle mansioni bensì in ragione dell'appartenenza a una determinata area di Attività, con la garanzia di “una presenza equilibrata” “nell'ambito di ciascuna
Area di attività” ivi indicata (v. comunicazione iniziale del
14.6.2013).
Ad avviso della Corte, in questo caso, dunque, la suddivisione dei lavoratori è stata effettuata tenendo conto delle verosimili esigenze sopravvenute di produzione (allo scopo di garantire a tutti i dipendenti un determinato numero di giornate di presenza in servizio in modo “equilibrato”).
Detto in altri termini, l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione non è stata decisa in modo discrezionale bensì con un riferimento preciso “alle differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa” (v. comunicazione cit.).
Va, quindi, ritenuta, come affermato nella sentenza impugnata, la specificità dei criteri ivi indicati.
In questo caso, risulta infatti compiuto un visibile “sforzo organizzativo” e informativo maggiore –come evidenziato, peraltro, nella stessa premessa dell'accordo del 3.7.2013- diretto a consentire la determinabilità delle modalità di rotazione, mediante il riferimento a elementi oggettivi esterni idonei a pag. 15/30 evitare che la scelta dei lavoratori da ruotare fosse del tutto arbitraria.
Ne discende la legittimità del ricorso alla CIGS da parte di CP_5 per il periodo compreso tra il 10.07.2013 e il 09.07.2014.
Quanto agli ultimi periodi di , analoga modalità di CP_6 individuazione dei lavoratori da ruotare è stata inserita nella richiesta proroga della per ulteriori 12 mesi (dal 10.04.2014 CP_6 al 09.07.2015) e nella successiva e richiesta di per CP_6 ulteriori 24 mesi (dal 11.08.2015 al 10.08.2017), conclusasi con accordo del 03.07.2015.
In entrambe, pertanto, l'azienda ha abbandonando il ricorso ai generici criteri della prima comunicazione del 2011, individuando un meccanismo idoneo a garantire la conoscibilità ex ante e da consentire la verificabilità ex post delle modalità della rotazione.
In altri termini, l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione costituisce il criterio oggettivo che consente di individuare i lavoratori da richiamare a seconda della specifica esigenza produttiva non determinabile ex ante e non rimessa a scelte datoriali ma alle richieste provenienti da terzi laddove, all'interno di ciascuna area, la presenza dei lavoratori dovrà essere equilibrata dovrà, cioè, distribuire uniformemente il sacrificio economico e professionale (cfr. Corte Cost. n.
694/1988) correlato alla sospensione.
In presenza, dunque, di “differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa” (v. comunicazione cit.) che non possono essere preventivate né quantificate ex ante si richiameranno paritariamente tutti i lavoratori la cui professionalità sia necessaria. E dopo che le pag. 16/30 esigenze si saranno concretizzate, sarà possibile valutare se sia stato garantito l'equilibrio concordato, tramite, quindi, una verifica ex post.
È opportuno sottolineare che l'odierno appellante, è stato richiamato in servizio durante il periodo oggetto delle procedure di CIG nell'ambito del programma di rotazione prefissato (v. cedolini sub doc. 12 prod. 1° grado per 534 Controparte_2 giornate oltre ad aver goduto di ferie, festività e/o permessi retribuiti per ulteriori 208 giorni nell'arco dell'intero periodo di CIG.
Va, quindi, riconosciuta la piena legittimità della condotta datoriale, con riferimento al periodo di CIGS compreso tra il
10.07.2013 e il 10.08.2017.
Con il secondo motivo di censura l'appellante principale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiara inammissibile la domanda volta ad accertare la violazione dei criteri di rotazione dei lavoratori sospesi, perché in ogni caso carente delle necessarie allegazioni. Sul punto la paventata violazione risulta smentita dalla documentazione in atti –non contestata– ove risulta che il lavoratore, durante l'intero periodo di CIGS è rientrato al lavoro prestando attività nelle giornate innanzi indicate. In più, qualora il ricorrente si fosse voluto dolere della circostanza che i rientri erano avvenuti per un numero di giorni inferiore rispetto agli altri dipendenti (e quindi della violazione dei criteri di rotazione), avrebbe dovuto allegare nel ricorso introduttivo il preciso scostamento tra la media della presenza in servizio di altri lavoratori e le giornate dallo stesso effettivamente lavorate. Ne consegue che correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile la domanda, poiché a fronte di generiche allegazioni su tale scostamento non è possibile accertare se, in concreto, l'azienda pag. 17/30 abbia o meno violato lo specifico meccanismo di rotazione previsto nella comunicazione del 2013 e in quelle successive.
E' evidente che qualora il ricorrente si fosse voluto dolere di un rientro sì avvenuto, ma quantitativamente insufficiente, avrebbe dovuto allegare e provare, in base al principio di cui all'art. 2697 c.c., elementi tali da consentire una valutazione comparativa tra situazioni analoghe alla propria: il che non è stato fatto in alcun punto del ricorso.
Le conclusioni alle quali è giunto il Tribunale, peraltro, sono confermate dalla sent. n. 31943/2019 della Suprema Corte in cui si afferma: “in tema di ricorso alla CIGS, "grava sul lavoratore interessato l'onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da sospendere, onde il lavoratore che intenda far valere l'illegittimità della scelta deve non solo provare l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche dimostrare che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore, ovvero che la propria sospensione sia stata determinata da motivi discriminatori (Cass. n. 3558/1999
e successive numerose conformi)”.
Infondato poi è il motivo di appello sulla compensazione delle spese del giudizio di primo grado.
Ebbene, sul punto la sentenza fa corretta applicazione del principio di cui all'art. 92 c.p.c., che consente al Giudice, in caso di soccombenza reciproca, di disporre la compensazione delle spese di lite;
peraltro la domanda attorea è stata accolta solo in minima parte, ossia relativamente a soltanto una delle 5 procedure di CIGS oggetto dell'impugnativa.
In proposito il Tribunale motiva compiutamente tale statuizione in sentenza, affermando, del tutto condivisibilmente, che «Le spese del giudizio possono compensarsi in ragione della soccombenza
pag. 18/30 reciproca delle parti e dell'accoglimento solo parziale della domanda».
La Suprema Corte, con orientamento granitico, ha affermato che:
«la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende
- anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero
l'accoglimento dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni
e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo, come nel caso concreto (Cass., n. 21684/13; n.
10113/18; n. 1268/2020)» (così Cass. 16563/2021).
Conseguentemente la sentenza va confermata anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio.
Vanno, poi, respinti entrambi gli appelli incidentali, inerenti la ritenuta illegittimità, da parte del Tribunale, del primo periodo di sospensione in CIGS;
anche su tale punto la sentenza impugnata va confermata.
Ed invero, per il periodo di CIGS compreso tra il 10.07.2011 ed il
09.07.2013, si riscontra nella comunicazione del 15.06.2011 di avvio della procedura, la assoluta genericità delle formule adottate che rende del tutto “impossibile” la verificabilità dei criteri indicati, al fine di individuare i criteri per la rotazione dei lavoratori sospesi (o i motivi per non dar luogo ad essa).
Deve concordarsi con il giudice di primo grado che ha rilevato la genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011 laddove è indicato “… per il perdurare della negativa situazione e al fine di superare le
pag. 19/30 condizioni di inefficienza presenti nell'ambito delle strutture produttive …di Napoli, Pomigliano d'Arco, Marcianise e Caivano e per eventuali nuove prospettive industriali ….(omissis)… la richiederà Controparte_2
l'intervento straordinario della per Parte_2 riorganizzazione…per tutti i 635 lavoratori.. che operano nell'unità organizzativa di Napoli…per un periodo di 24 mesi…Si precisa che tale programma di Parte_3
potrà, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi,
[...] subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività dello stabilimento a livello giornaliero e/o settimanale. Anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche CP_6 professionali presenti in azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico –organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”
In detto documento, ci si riferisce alla possibilità di rotazione, avuto riguardo alle esigenze tecnico organizzative e produttive” e tenuto conto delle mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori. Le espressioni utilizzate tuttavia, ridondano in un generale effetto di indeterminatezza poiché, dalla lettura del predetto documento, non risultano determinati con chiarezza quali siano stati i criteri di individuazione dei meccanismi di rotazione tra tutto il personale dipendente.
In altre parole, dalla lettura della comunicazione di avvio della procedura non è dato comprendere quali siano stati i criteri di rotazione e le concrete modalità applicative così da identificare in maniera chiara ed univoca i profili professionali che sarebbero pag. 20/30 stati oggetto di rotazione ed i criteri di operatività della rotazione stessa.
Il mero richiamo alle “esigenze tecniche organizzative e produttive”, nonché alle “mansioni e qualifiche professionali fungibili” non è sufficiente a superare il rilievo di genericità e incompletezza formulato dai lavoratori in merito all'atto introduttivo della procedura: il semplice richiamo a tali categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto come l'indicazione espressa di un parametro concreto a cui ancorare le stesse non assolve, come si è detto, all'onere di comunicazione, incombente sul datore di lavoro, ai sensi dagli artt. 1, comma 7,
L. 223/91, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/75 e 2 D.P.R. 218/00.
La giurisprudenza, infatti, ha ritenuto che: “la specificità dei criteri di scelta consiste (invece) nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri”, laddove “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto un generico indirizzo di scelta” (v. sent. C. Cass. N. 7720/2004 cit.). Né alcun chiarimento ulteriore è rinvenibile nell'accordo stipulato in sede sindacale.
In una fattispecie simile a quella in esame, la Corte di cassazione ha affermato che “… non è consentito affidare la scelta dei lavoratori da sospendere o le modalità di loro rotazione in
a non meglio specificate esigenze tecniche od organizzative, CP_6 atteso che in tal modo l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali resterebbe abbandonata all'iniziativa
e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, con pregiudizio dell'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente delle sospensioni. Nel senso della genericità del mero rinvio ad esigenze tecniche, organizzative e produttive ai fini della rotazione..” (v. Cass. 2216/16).
pag. 21/30 Anche più recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n.
6761/2020 cit. ha ribadito, con particolare riferimento al requisito di specificità: “si è precisato (Cass. n. 22540 del
2013, Cass n. 25100 del 2013) che l'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta". Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della cigs, la L. L. n. 223 del
1991, art. 1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato
e comunicato né il criterio della rotazione né altro criterio che
pag. 22/30 individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere (cfr. Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive cfr. tra le tante Cass. 12089 del 2016)”.
Giova, altresì, evidenziare che non ha pregio la tesi difensiva della datrice secondo cui, a fronte della scelta di sospendere tutto il personale in servizio presso lo stabilimento in cui lavorava l'odierna parte appellante non si sarebbe resa necessaria l'individuazione di specifici criteri selettivi di rotazione nella comunicazione di avvio della procedura, posto che una possibilità di rotazione è stata ivi prevista.
E' pur vero che, nel caso di specie, la società ha rappresentato la necessità di richiedere l'intervento della per tutti i CP_6 lavoratori operanti nell'unità produttiva di Napoli ma i criteri della rotazione sono stati individuati in modo del tutto generico
(“per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte CP_6 le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico – organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”).
Il punto è che dalla lettura di tale comunicazione emerge chiaramente che il ricorso alla CIGS, pur essendo inizialmente previsto per tutti i lavoratori dello stabilimento – e quindi senza che fosse ipotizzabile alcuna rotazione – ha comportato la previsione fin da tale comunicazione di una possibilità di deroga legata al presupposto dell'andamento “delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”. In tal modo si è riservato la facoltà di prevedere delle modalità di rotazione tra i lavoratori sospesi con riferimento al presupposto dell'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti.
pag. 23/30 Tutto ciò tuttavia non ha consentito assolutamente di verificare, né ex ante né ex post, il meccanismo di individuazione dei lavoratori da richiamare in servizio, stanti i riferimenti generici alle mansioni e alle qualifiche professionali “fungibili nonché delle esigenze tecnico–organizzative e produttive”. Non si
è chiarito cioè – a differenza che per i periodi successivi - in che termini dovesse intendersi detta “fungibilità” e come la stessa operasse sul meccanismo di rotazione.
Di fatto, non è contestato che vi sia stato il rientro dalla CIGS del lavoratore e che, quindi, la rotazione dei lavoratori sia effettivamente avvenuta ma non è risultato ben chiaro quali fossero in concreto i criteri seguiti, sia ad un'analisi preventiva che successiva.
La ha dedotto, quanto alle “esigenze di produzione” CP_1 richiamate, che anche nella prima comunicazione le stesse consistevano nel residuo produttivo minimo del periodo in cui la
Società attuava il complesso piano di riorganizzazione e, precisamente, nella produzione: della componentistica per il
AT (244) prodotto da FCA in Brasile e dei pezzi di ricambio delle vetture non più in produzione dal 2009, Alfa Romeo 159 e
147. Ha allegato, pertanto, che questa produzione residua e minima era il substrato di attività (pari, all'incirca, al 10% della normale attività dello stabilimento) che giustificava la rotazione dei lavoratori durante il periodo oggetto di causa e che era ben nota ai Sindacati e ai dipendenti;
ha aggiunto che il riferimento alla fungibilità dei lavoratori, quale principale modalità attuativa del criterio della rotazione, precisava che lo stesso andava necessariamente letto in combinato disposto con il c.d.
“diagramma di polivalenza” (v. doc in atti) – pubblicato in ciascuna UTE e già da tempo condiviso con le OO.SS. – la cui predisposizione era avvenuta sulla scorta delle prescrizioni pag. 24/30 provenienti dagli Enti Internazionali di Certificazione della
Qualità (processi ISO 9001 e IATF 16949) di cui la si avvale CP_5 nella predisposizione della propria organizzazione produttiva.
Va, tuttavia, rilevato che la regola della specificità dei criteri che presiedono all'individuazione dei dipendenti da riammettere in servizio, poggia in primis sull'esigenza di rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa in base alla quale il suo rapporto di lavoro viene sospeso: ciò significa che i predetti criteri possono dirsi specifici solo se garantiscono, innanzitutto, la conoscibilità ex ante della possibilità di fruire della rotazione.
In secondo luogo poi, come affermato dalla giurisprudenza di merito, (Corte di Appello di Torino sent. n. 773/2013) in ipotesi di sospensione di tutti i lavoratori e previsione di eventuale futura rotazione degli stessi, deve ritenersi che nel fissare il principio secondo cui devono essere esplicitate le “modalità della rotazione”, l'art. 1, 7° comma, della L. 223/1991 non impone che, all'inizio del periodo di cassa integrazione, ciascun lavoratore sia messo in grado di sapere quando e in quali giorni sarà richiamato in servizio oppure sospeso dal lavoro, ma vuole soltanto assicurare che il sacrificio imposto alle maestranze sia distribuito in modo proporzionato ed equilibrato sui lavoratori coinvolti;
è quindi irrilevante che la decisione di quando (cioè in quali giorni) richiamare in servizio un lavoratore sia rimasta nella discrezionalità imprenditoriale, a condizione che la quantità delle giornate lavorative disponibili sia distribuita in maniera equilibrata tra tutti i dipendenti.”.
Nel caso in esame, tuttavia, sia la conoscibilità ex ante che la verificabilità ex post sono state certamente escluse alla luce della genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011.
pag. 25/30 Il vizio riscontrato non può, poi, ritenersi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale.
In primo luogo, come già precisato, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che: “il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori..” (cfr. da ultimo Cass. 6761/2020 cit.).
In particolare nella sentenza da ultimo citata viene ribadito:
“...è stata, innanzitutto, esclusa la efficacia sanante sia delle pattuizioni collettive intervenute dopo la sospensione dei lavoratori sia di quelle precedenti”; con riguardo a queste ultime, con motivazione sovrapponibile in relazione alla fattispecie in esame, Cass. n. 15994 del 2016 ha osservato che
"l'esclusione dell'effetto retroattivo rispetto a scelte in concreto già operate, con l'avvio della sospensione, costituiva solo una delle ragioni di negazione dell'efficacia sanante dell'accordo sindacale (Cass. 30 gennaio 2011, n. 2155): la principale dovendo piuttosto essere ricercata nella sua non esaustività in ordine alle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1, commi 7 ed comma 8. Perchè solo nel caso della sua piena esaustività sarebbe inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle 00.SS. quei criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 12 dicembre
2011, n. 26587; Cass. 3 maggio 2004 n. 8353). Ed occorre pure tenere conto che la possibilità di efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta è stata ammessa solo in casi particolari e circoscritti, ma non nell'ipotesi in cui la comunicazione sia strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate e ai lavoratori di avere
pag. 26/30 contezza delle prospettazioni aziendali (Cass. 18 novembre 2015,
n. 23622; Cass. 11 marzo 2015, n. 4886)” (Cass. 15994/2016 cit.);
7.2. che a tanto consegue che anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori, come nel caso che qui si esamina”.
Applicando tali principi al caso in esame, il vizio riscontrato non può, dunque, ritenersi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale. In ogni caso giova evidenziare l'estrema genericità delle espressioni utilizzate anche nell'accordo del 29.6.2011.
Nell'accordo de quo si legge, invero: “… la suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le CP_6 qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la nel Controparte_2 rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei profili professionali tra loro fungibili, nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi”.
Anche nell' accordo, dunque, i criteri della rotazione sono stati individuati con le stesse generiche espressioni utilizzate nella comunicazione di avvio della procedura, facendosi riferimento: al necessario “rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”, all'esigenza di tenere conto di “tutte le qualifiche, i profili professionali e le
pag. 27/30 mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la Controparte_2
nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e
[...] dei profili professionali tra loro fungibili..”.
Conseguentemente, il vizio originario della comunicazione nemmeno astrattamente potrebbe ritenersi sanato dall'effettività del controllo sindacale.
Per questo motivo, dunque, non può ipotizzarsi nemmeno una verificabilità ex post dei criteri enunciati e seguiti nella scelta dei lavoratori da sospendere e da richiamare, secondo le incerte previsioni future adottate.
Se è pur vero che non si poteva pretendere nel caso di specie, vista la peculiarità delle circostanze, dal datore di lavoro una rigorosa predeterminazione delle modalità di rotazione con riferimento alla posizione di ciascun dipendente, a fronte di una rotazione eventuale e futura è, però, richiesto da parte dell'azienda quantomeno uno “sforzo organizzativo” diretto a consentire la determinabilità dei criteri della rotazione, mediante il riferimento espresso ad elementi oggettivi esterni, idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da richiamare in servizio sia rimessa alla mera volontà datoriale.
L'appartenenza dei lavoratori alle distinte aree di attività o reparti (destinati ad essere coinvolti in diversa misura dalle sopravvenute richieste di produzione) sarebbe stata idonea ad integrare quell'elemento oggettivo esterno su cui avrebbe CP_5 potuto (fin dall'inizio) fondare un criterio adeguato a garantire la conoscibilità dei criteri di rotazione (come avvenuto, peraltro, nelle successive comunicazioni).
In definitiva, deve concordarsi con il Tribunale sulle conclusioni raggiunte in relazione a tale periodo, e cioè che una comunicazione di apertura della procedura di CIGS assolutamente pag. 28/30 generica, come quella effettuata in data 15.6.2011 dalla
[...]
viola l'obbligo di Controparte_2 comunicazione previsto dall'art. 1, settimo comma l.23 luglio
1991, n. 223 e nessuna efficacia sanante può essere riconosciuta, per le ragioni sopra evidenziate, all'accordo sindacale posteriore all'avvio della CIGS.
In definitiva, dunque, deve confermarsi integralmente la sentenza impugnata, con rigetto degli appelli proposti.
In ragione della complessità delle questioni poste, del contrasto tuttora esistente nella giurisprudenza di merito anche all'interno di questa stessa Corte, della reciproca soccombenza, sussistono motivi più che sufficienti per l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Nella fattispecie con riguardo alle contrapposte impugnazioni è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui
l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n.
228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello principale;
pag. 29/30 -rigetta gli appelli incidentali;
compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
dà atto, con riguardo alle contrapposte impugnazioni, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 13.2.2025 il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
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