CA
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3544 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1663/2024 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 24.6.2025, svolta in presenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c., e vertente
TRA
, C.F./P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Merola
( ) e con lo stesso elettivamente domiciliata in S. Maria C.V. (CE) alla via Luigi De C.F._1
Michele, 39, pal. Emai_1 Email_2
APPELLANTE
E
1 ( ), elettivamente domiciliato in Piedimonte Controparte_1 C.F._2
Matese (CE), alla via Vincenzo Caso, n. 29, presso lo studio dell'avv. Pietro Ronga,
, che lo rapp.ta e difende - C.F._3 Email_3
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. n. 264/2024, depositata il 18 gennaio
2024, notificata in data 06.03.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato il 04.04.2024 l' ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza in Parte_2 epigrafe indicata, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta dal dott. con Controparte_1 citazione notificata il 12.10.2019 avverso il decreto ingiuntivo n. 1939/2019 del 20.8.2019, emesso, per Part l'importo di euro 20.300,00, oltre interessi e spese, ad istanza della preteso a titolo di regresso in ordine alle somme sborsate in esecuzione della sentenza n. 1260/2015 della Corte di Appello di Napoli.
Con l'indicata sentenza della Corte di Appello l' era stata condannata, Parte_3 in solido con il dott. , il dott. la dott.ssa Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
(dipendenti , il sig. e l' in solido con il dott.
[...] Parte_2 Controparte_4 CP_5
, suo assicurato e dipendente della , al risarcimento, in favore di Controparte_6 Parte_2 [...]
, dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorso il 15/05/1997 (per il quale erano stati CP_7 ritenuti responsabili, in primis, e, per successiva malpractice medica, anche l'equipe Controparte_4 medica e l' ). Parte_2
Part Rappresentava, pertanto, l' nel ricorso monitorio: che in data 21.05.2015, in virtù della sentenza della
Corte di Appello, l' e, per essa, l' aveva provveduto al Controparte_8 Controparte_9 pagamento, in favore di , della somma complessiva di euro 145.000,00 (sorta capitale ed Controparte_7 onorari), in adempimento della condanna inflitta al proprio assicurato dott. , ed, in CP_6 anticipazione del pagamento, salvo ripetizione, in favore dell e dei medici Parte_2 CP_2
e , nella loro qualità di dipendenti della che sulla equipe sanitaria CP_1 CP_3 Parte_2 composta da quattro medici e sull'ente sanitario gravava l'onere di pagamento solidale di euro 101.500,00, ovvero il 70% di 145.000,00 in n. 5 quote da euro 20.300,00 cadauna;
che l' aveva provveduto Parte_2 al pagamento della somma di euro 81.200,00 comprensiva della propria quota e delle quote dei medici e;
che il dott. era stato informato CP_2 CP_1 CP_3 Controparte_1 dell'avvenuta ripetizione e dell'importo dovuto, ed invitato invano a corrispondere la sua quota di Part spettanza, anticipata dall pari ad euro 20.300,00.
2 Il aveva proposto opposizione, deducendo l'errato conteggio delle somme, e in ogni caso CP_1
Part l'insussistenza del diritto dell' alla ripetizione delle somme anticipate, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R.
130/1969, a tenore del quale il diritto di rivalsa della struttura sanitaria sussiste solo in caso di dolo o colpa grave.
Con la sentenza gravata il Tribunale, richiamando Cass. 11 novembre 2019, n. 28987, ha accolto Part l'opposizione del medico, ritenendo, in sintesi, che, la non avesse dato prova né dell'eccezionalità ed imprevedibilità della condotta dell'opposto, né di aver eseguito tutti i controlli atti ad evitare rischi collegati alla condotta di quest'ultimo.
Part Il Tribunale ha, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto, e ha condannato l' al pagamento delle spese di lite.
Part Col proposto gravame l ha dedotto errate valutazioni in fatto ed in diritto della sentenza gravata, chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Il si è costituito con comparsa del 23.7.2024 (per l'udienza del 19.07.2024, differita di ufficio CP_1 al 23.7.2024), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, fondato e meritevole di accoglimento.
Con unico, articolato, motivo di gravame l'appellante assume che il Tribunale ha compiuto errate valutazioni in fatto ed in diritto, “comportandosi” alla stregua di un giudice di legittimità, atteso che si è
3 spinto fino a contestare le ragioni del credito vantato dalla , aventi causa in una sentenza Parte_2 passata in giudicato.
Le doglianze sono fondate.
Va premesso che, nel caso di specie, pacifica essendo l'inapplicabilità della Legge Gelli-Bianco alla fattispecie per cui è lite, trattandosi di fatti avvenuti in epoca precedente alla sua entrata in vigore, non sussisteva, in capo alla struttura sanitaria, l'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), introdotto dall'articolo 10 della legge indicata (Legge
8 marzo 2017, n. 24).
Ciò precisato, rileva la Corte che il giudice di prime cure ha negato il regresso alla struttura sanitaria sulla base di considerazioni riferibili non già all'istituto del regresso ma più propriamente a quello della rivalsa.
E' noto che, in ambito sanitario, la rivalsa è il diritto della struttura (ospedale, clinica, ecc.) di recuperare da un medico (o altro professionista sanitario) le somme che la struttura stessa ha dovuto risarcire a un paziente per danni causati da dolo o colpa grave del medico. Il regresso, invece, è l'azione che permette a un soggetto (come un coobbligato solidale) di recuperare da altri soggetti (altri coobbligati) le somme che ha pagato in eccesso rispetto alla propria quota di responsabilità.
In buona sostanza, con la rivalsa, la struttura pretende di recuperare dal medico l'intero ammontare delle somme sborsate, deducendo il dolo o la colpa grave di costui, mentre, con il regresso, intende conseguire unicamente l'importo corrispondente alla quota di responsabilità gravante sul condebitore solidale.
Nel caso di specie, la struttura sanitaria, avendo corrisposto ad la somma di € 81.200,00, CP_9
“pari alla propria quota e alle quote dei dott.ri , e ”, ha correttamente CP_2 CP_1 CP_3 agito in monitorio per il recupero, nei confronti del , di un quarto dell'importo predetto. CP_1
Il Tribunale ha negato il diritto al regresso affermando che il solvens non aveva dato la prova “circa la diversa gradazione delle colpe e la derivazione causale del sinistro”, salvo poi a contraddirsi laddove ha precisato che, in tali ipotesi, “dovrà … trovare applicazione il principio presuntivo di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali”, come appunto richiedeva la struttura sanitaria.
Inconferente appare il richiamo, contenuto in sentenza, alla mancanza di prova circa l'eccezionalità e l'imprevedibilità della condotta del medico e alla prova di aver eseguito tutti i controlli atti ad evitare i rischi collegati alla condotta di quest'ultimo (Cass. 29001/2021), trattandosi di concetti rilevanti nell'ipotesi in cui la struttura sanitaria agisca in rivalsa nei confronti del medico, per esserne integralmente
4 manlevata, e non in quella in cui eserciti azione di regresso, per la sua quota di responsabilità, sul presupposto di aver pagato per l'intero.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato (Cass. n. 28987/2019) che, in tema di azione di rivalsa, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, cod. civ., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale,
a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione.
Per superare la descritta ripartizione di responsabilità non sarà quindi sufficiente dimostrare l'esclusivo inadempimento del medico ma, come espressamente ricordato dalla recente pronuncia n. 17405/2023, la casa di cura dovrà rigorosamente provare “non soltanto la colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno, ma la derivazione causale di quell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni”.
Nel caso di specie la struttura si è limitata a pretendere una ripartizione in misura paritaria dell'onere risarcitorio, secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, cod. civ., giammai pretendendo il superamento della presunzione di pari responsabilità.
Non era, pertanto, onerata di dimostrare alcunché, se non di aver pagato in virtù del titolo giudiziale che ne aveva affermato la responsabilità solidale e paritetica con i medici dell'equipe.
Per questi motivi
l'appello deve trovare accoglimento e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata,
l'opposizione proposta da con citazione notificata il 12/10/2019 avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1939/2019 del 20.8.2019, deve essere rigettata.
L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha comportato, peraltro, la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non può determinare la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017).
Ne deriva che, in accoglimento del gravame, l'appellato va condannato al pagamento dell'importo portato dal decreto ingiuntivo definitivamente caducato.
5 L'accoglimento del gravame importa, altresì, la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche Ca.ss.
1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'opponente/appellato, e vanno liquidate come da dispositivo, con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n.
147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (fino a euro 26.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, rigetta l'opposizione proposta da con citazione notificata il 12.10.2019 avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1939/2019 del 20.8.2019, e per l'effetto condanna al pagamento, in Controparte_1 favore dell'appellante, dell'importo di euro 20.300,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida: per la fase Controparte_1 monitoria, in euro 145,50 per esborsi ed euro 540,00 per compensi professionali;
per il primo grado, in euro 2.540,00 per compensi professionali;
per il secondo grado, in euro 382,50 per esborsi ed euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge.
Così deciso in Napoli, il 1.7.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia Ceccarelli dott. Eugenio Forgillo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1663/2024 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 24.6.2025, svolta in presenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 352
c.p.c., e vertente
TRA
, C.F./P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Merola
( ) e con lo stesso elettivamente domiciliata in S. Maria C.V. (CE) alla via Luigi De C.F._1
Michele, 39, pal. Emai_1 Email_2
APPELLANTE
E
1 ( ), elettivamente domiciliato in Piedimonte Controparte_1 C.F._2
Matese (CE), alla via Vincenzo Caso, n. 29, presso lo studio dell'avv. Pietro Ronga,
, che lo rapp.ta e difende - C.F._3 Email_3
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. n. 264/2024, depositata il 18 gennaio
2024, notificata in data 06.03.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato il 04.04.2024 l' ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza in Parte_2 epigrafe indicata, con la quale è stata accolta l'opposizione proposta dal dott. con Controparte_1 citazione notificata il 12.10.2019 avverso il decreto ingiuntivo n. 1939/2019 del 20.8.2019, emesso, per Part l'importo di euro 20.300,00, oltre interessi e spese, ad istanza della preteso a titolo di regresso in ordine alle somme sborsate in esecuzione della sentenza n. 1260/2015 della Corte di Appello di Napoli.
Con l'indicata sentenza della Corte di Appello l' era stata condannata, Parte_3 in solido con il dott. , il dott. la dott.ssa Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
(dipendenti , il sig. e l' in solido con il dott.
[...] Parte_2 Controparte_4 CP_5
, suo assicurato e dipendente della , al risarcimento, in favore di Controparte_6 Parte_2 [...]
, dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorso il 15/05/1997 (per il quale erano stati CP_7 ritenuti responsabili, in primis, e, per successiva malpractice medica, anche l'equipe Controparte_4 medica e l' ). Parte_2
Part Rappresentava, pertanto, l' nel ricorso monitorio: che in data 21.05.2015, in virtù della sentenza della
Corte di Appello, l' e, per essa, l' aveva provveduto al Controparte_8 Controparte_9 pagamento, in favore di , della somma complessiva di euro 145.000,00 (sorta capitale ed Controparte_7 onorari), in adempimento della condanna inflitta al proprio assicurato dott. , ed, in CP_6 anticipazione del pagamento, salvo ripetizione, in favore dell e dei medici Parte_2 CP_2
e , nella loro qualità di dipendenti della che sulla equipe sanitaria CP_1 CP_3 Parte_2 composta da quattro medici e sull'ente sanitario gravava l'onere di pagamento solidale di euro 101.500,00, ovvero il 70% di 145.000,00 in n. 5 quote da euro 20.300,00 cadauna;
che l' aveva provveduto Parte_2 al pagamento della somma di euro 81.200,00 comprensiva della propria quota e delle quote dei medici e;
che il dott. era stato informato CP_2 CP_1 CP_3 Controparte_1 dell'avvenuta ripetizione e dell'importo dovuto, ed invitato invano a corrispondere la sua quota di Part spettanza, anticipata dall pari ad euro 20.300,00.
2 Il aveva proposto opposizione, deducendo l'errato conteggio delle somme, e in ogni caso CP_1
Part l'insussistenza del diritto dell' alla ripetizione delle somme anticipate, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R.
130/1969, a tenore del quale il diritto di rivalsa della struttura sanitaria sussiste solo in caso di dolo o colpa grave.
Con la sentenza gravata il Tribunale, richiamando Cass. 11 novembre 2019, n. 28987, ha accolto Part l'opposizione del medico, ritenendo, in sintesi, che, la non avesse dato prova né dell'eccezionalità ed imprevedibilità della condotta dell'opposto, né di aver eseguito tutti i controlli atti ad evitare rischi collegati alla condotta di quest'ultimo.
Part Il Tribunale ha, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto, e ha condannato l' al pagamento delle spese di lite.
Part Col proposto gravame l ha dedotto errate valutazioni in fatto ed in diritto della sentenza gravata, chiedendone la riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Il si è costituito con comparsa del 23.7.2024 (per l'udienza del 19.07.2024, differita di ufficio CP_1 al 23.7.2024), resistendo al gravame e concludendo per il rigetto.
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) – è, nel merito, fondato e meritevole di accoglimento.
Con unico, articolato, motivo di gravame l'appellante assume che il Tribunale ha compiuto errate valutazioni in fatto ed in diritto, “comportandosi” alla stregua di un giudice di legittimità, atteso che si è
3 spinto fino a contestare le ragioni del credito vantato dalla , aventi causa in una sentenza Parte_2 passata in giudicato.
Le doglianze sono fondate.
Va premesso che, nel caso di specie, pacifica essendo l'inapplicabilità della Legge Gelli-Bianco alla fattispecie per cui è lite, trattandosi di fatti avvenuti in epoca precedente alla sua entrata in vigore, non sussisteva, in capo alla struttura sanitaria, l'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), introdotto dall'articolo 10 della legge indicata (Legge
8 marzo 2017, n. 24).
Ciò precisato, rileva la Corte che il giudice di prime cure ha negato il regresso alla struttura sanitaria sulla base di considerazioni riferibili non già all'istituto del regresso ma più propriamente a quello della rivalsa.
E' noto che, in ambito sanitario, la rivalsa è il diritto della struttura (ospedale, clinica, ecc.) di recuperare da un medico (o altro professionista sanitario) le somme che la struttura stessa ha dovuto risarcire a un paziente per danni causati da dolo o colpa grave del medico. Il regresso, invece, è l'azione che permette a un soggetto (come un coobbligato solidale) di recuperare da altri soggetti (altri coobbligati) le somme che ha pagato in eccesso rispetto alla propria quota di responsabilità.
In buona sostanza, con la rivalsa, la struttura pretende di recuperare dal medico l'intero ammontare delle somme sborsate, deducendo il dolo o la colpa grave di costui, mentre, con il regresso, intende conseguire unicamente l'importo corrispondente alla quota di responsabilità gravante sul condebitore solidale.
Nel caso di specie, la struttura sanitaria, avendo corrisposto ad la somma di € 81.200,00, CP_9
“pari alla propria quota e alle quote dei dott.ri , e ”, ha correttamente CP_2 CP_1 CP_3 agito in monitorio per il recupero, nei confronti del , di un quarto dell'importo predetto. CP_1
Il Tribunale ha negato il diritto al regresso affermando che il solvens non aveva dato la prova “circa la diversa gradazione delle colpe e la derivazione causale del sinistro”, salvo poi a contraddirsi laddove ha precisato che, in tali ipotesi, “dovrà … trovare applicazione il principio presuntivo di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori solidali”, come appunto richiedeva la struttura sanitaria.
Inconferente appare il richiamo, contenuto in sentenza, alla mancanza di prova circa l'eccezionalità e l'imprevedibilità della condotta del medico e alla prova di aver eseguito tutti i controlli atti ad evitare i rischi collegati alla condotta di quest'ultimo (Cass. 29001/2021), trattandosi di concetti rilevanti nell'ipotesi in cui la struttura sanitaria agisca in rivalsa nei confronti del medico, per esserne integralmente
4 manlevata, e non in quella in cui eserciti azione di regresso, per la sua quota di responsabilità, sul presupposto di aver pagato per l'intero.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato (Cass. n. 28987/2019) che, in tema di azione di rivalsa, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, cod. civ., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale,
a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione.
Per superare la descritta ripartizione di responsabilità non sarà quindi sufficiente dimostrare l'esclusivo inadempimento del medico ma, come espressamente ricordato dalla recente pronuncia n. 17405/2023, la casa di cura dovrà rigorosamente provare “non soltanto la colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno, ma la derivazione causale di quell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni”.
Nel caso di specie la struttura si è limitata a pretendere una ripartizione in misura paritaria dell'onere risarcitorio, secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, secondo comma, e 2055, terzo comma, cod. civ., giammai pretendendo il superamento della presunzione di pari responsabilità.
Non era, pertanto, onerata di dimostrare alcunché, se non di aver pagato in virtù del titolo giudiziale che ne aveva affermato la responsabilità solidale e paritetica con i medici dell'equipe.
Per questi motivi
l'appello deve trovare accoglimento e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata,
l'opposizione proposta da con citazione notificata il 12/10/2019 avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1939/2019 del 20.8.2019, deve essere rigettata.
L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha comportato, peraltro, la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non può determinare la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 20868 del 06/09/2017).
Ne deriva che, in accoglimento del gravame, l'appellato va condannato al pagamento dell'importo portato dal decreto ingiuntivo definitivamente caducato.
5 L'accoglimento del gravame importa, altresì, la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche Ca.ss.
1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell'opponente/appellato, e vanno liquidate come da dispositivo, con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n.
147/2022, e, dunque, tenuto conto del valore della lite (fino a euro 26.000,00), attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza gravata, rigetta l'opposizione proposta da con citazione notificata il 12.10.2019 avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1939/2019 del 20.8.2019, e per l'effetto condanna al pagamento, in Controparte_1 favore dell'appellante, dell'importo di euro 20.300,00 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida: per la fase Controparte_1 monitoria, in euro 145,50 per esborsi ed euro 540,00 per compensi professionali;
per il primo grado, in euro 2.540,00 per compensi professionali;
per il secondo grado, in euro 382,50 per esborsi ed euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge.
Così deciso in Napoli, il 1.7.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia Ceccarelli dott. Eugenio Forgillo
6