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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 26/06/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera di conIGlio e così composta:
dott.ssa Antonella E. Rizzo Presidente
dott.ssa Adele Foresta ConIGliere
dott. Damiano Comito Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 361/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nonché gli eredi di , C.F._2 Parte_3 [...]
, C.F. Pt_4 CodiceFiscale_3 Parte_5
, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni C.F._4
Richetti, come da procura in calce all'atto di appello, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Via Ezio Tarantelli n. 31 Cosenza.
Appellanti
E
C.F. , Controparte_1 C.F._5 CP_2
C.F. , C.F.
[...] C.F._6 CP_3
, rappresentati e difesi, come da procura a C.F._7 margine della comparsa in appello, unitamente e disgiuntamente dagli Avvocati Oscar Musacchio e Giovanni Brandi Cordasco Salmena, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Oscar Musacchio sito in via Padre Giglio Palazzo Molino Cosenza.
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Appellati
Sulle conclusioni delle parti
Per gli appellanti:
< Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: in via principale 1) Dichiarare nulla e/o riformare sentenza n. 129/2020 del 17.07.2020, emessa dal Tribunale di Castrovillari ex Tribunale di Rossano e per l'effetto: a) Accertare e dichiarare la proprietà dei IGnori , e Parte_3 Pt_1 Parte_2 relativamente all'area distinta al Catasto Terreni del Comune di Trenta, foglio 1, particella 480, con superficie di mq 220; b) Per l'effetto dichiarare parzialmente nullo l'atto di vendita NO
, n. Rep. 30980/7939 del 23.6.2010 - trascritto il 13.7.2010, Per_1
n. Reg. Part. 16095 e Reg. Gen. 22912 nella parte che riguarda la particella 480, foglio 1, del Catasto del Comune di Trenta, con l'estinzione sulla particella n. 480, dei diritti di nuda proprietà, di usufrutto, di servitù di passaggio e di ipoteca volontaria creati dai convenuti;
c) per l'effetto ordinare al conservatore della locale Conservatoria dei Registri Immobiliari di cancellare la trascrizione di detta vendita e di ordinarne altra in cui venga intestata la proprietà della particella n. 480 in capo agli attori;
d) ordinare all'Agenzia del Territorio di effettuare le variazioni necessarie ai fini dell'accertamento dell'esatta identificazione catastale a nome dei legittimi proprietari e Parte_2 Parte_1 [...]
; e) condannare i convenuti in solido al risarcimento, in Parte_3 favore degli attori, dei danni subiti derivanti dall'illecito quantificabili nelle somme necessarie agli adempimenti ipo-catastali necessari o nella maggiore misura che il giudice riterrà congrua e giusta;
f) condannare i convenuti al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio, comprensive del compenso del consulente tecnico di parte, oltre pagamento in ragione della soccombenza delle spese di Consulenza Tecnica d'Ufficio, già versate dagli appellati e, quindi, da rifondere>>. Per gli appellati:
< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita 1.respingere l'impugnazione spiegata dagli appellanti e quindi considerare del tutto nulle ed infondate le richieste avversarie per i motivi di diritto e di fatto già rassegnati in narrativa;
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2. Per effetto di quanto detto sub 1 accogliere integralmente la domanda incidentale dagli appellati nei confronti degli appellanti perché fondata nel diritto e nel fatto e comunque assolutamente provata, con ogni conseguenza di legge, per le ragioni tutte di cui in narrativa e di conseguenza: condannare alle spese e alle competenze del doppio grado di giurisdizione con iva e cap ed accessori e rivalutazioni come per legge, con distrazione a favore degli antistatari>>.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I fatti di causa e la vicenda processuale sono così esposti nella sentenza impugnata:
< , , , premesso che, Parte_3 Parte_1 Parte_2 con atto di vendita per Notaio del 23.6.2010, Per_1 [...]
cedeva al nipote la nuda proprietà ed Controparte_1 CP_3 alla figlia l'usufrutto di una porzione di fabbricato per CP_2 civile abitazione ed una porzione del suo scoperto pertinenziale, in Trenta (Cs), via Padula, n. 37, che l'immobile è distinto al catasto fabbricati dello stesso luogo, foglio 1, particella 479, sub 1, cl. A/3, consistenza 5 vani, mentre la porzione dello scoperto pertinenziale dell'immobile descritto è distinto al Catasto Terreni del Comune di Trenta, foglio 1, particella 480, con superficie di mq. 220, costituendo, in favore della SI.ra una servitù di passaggio pedonale e CP_1 carrabile, per accedere alla sua restante proprietà, gravante sulla particella n. 480, che la vendita non poteva produrre effetti poiché la particella n. 480 - anche se in catasto attribuita alla SI.ra - CP_1
è di proprietà e nel possesso degli attori, che, in data6.9.1973 con atto di vendita, NO , , Persona_2 Persona_3 Per_4 Pt_1
, e hanno venduto ai IGnori e Parte_3 Pt_2 CP_4 [...] il suolo edificatorio di cui è causa, esteso mq 720, CP_5 confinante con canale del consorzio di bonifica e con proprietà dei venditori, che tale terreno, staccato dalla particella 53/b è stato indicato in catasto con il definitivo 209, che su detto terreno, i IG.ri e avevano iniziato a realizzare una costruzione, che è CP_4 CP_5 rimasta allo stato rustico, che con successivo atto di vendita del 04/02/1983, per notaio , i IG.ri e hanno venduto ai Pt_6 CP_4 CP_5 IGnori e il terreno di cui alla p.lla Controparte_6 CP_7
209, che con atto di vendita, NO dell'11.9.1986, n. Per_5
Repertorio 12981/3887, i IG.ri e vendevano CP_6 CP_7 alla SI.ra la parte di terreno recintato Controparte_1 lungo il confine con entro stante fabbricato per civile abitazione che confina con il canale del consorzio di bonifica da un lato e con il terreno di proprietà dei IG.ri per più lati, riportato in catasto Pt_1
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alla particella 209, che in data 8.6.1994 gli attori avevano dato mandato al geometra per provvedere al frazionamento Controparte_8 del terreno, riscontrando che l'area di terreno compravenduto con rogito del 1973 e successivi, rispondente alla particella 209, risultava dal punto di vista catastale traslata verso nord-ovest e ruotata in senso antiorario e conseguentemente - sempre dal punto di vista catastale - non corrispondeva all'effettiva particella compravenduta, su cui è stato edificato il fabbricato di proprietà di , Controparte_1 che quest'ultima non solo rifiutava di operare la variazione atta a riportare la corrispondenza tra la proprietà risultante dai registri catastali con quella effettiva risultante dagli atti di vendita e dai registri immobiliari, quanto, nel 2010, al fine di acquisire il possesso della particella 480, aveva illegittimamente realizzato l'apertura di un cancelletto metallico sul muro di confine ed aveva apposto sulla strada privata degli (particella 480) dei vasi da fiore, limitando, di Pt_1 fatto, l'esercizio del passaggio, citavano in giudizio Controparte_1
e chiedendo che venisse
[...] CP_2 CP_3 accertata e dichiarata la proprietà dei SI , e Parte_3 Pt_1
relativamente all'area distinta al Catasto Terreni del Parte_2
Comune di Trenta, foglio 1, particella 480, con superficie di mq. 220; per l'effetto, che venisse dichiarata l'estinzione sulla particella n. 480, indicata al punto precedente, dei diritti di nuda proprietà, di usufrutto, di servitù di passaggio e di ipoteca volontaria creati dai convenuti;
per l'effetto che venisse ordinata, al conservatore della locale Conservatoria dei Registri Immobiliari di cancellare la trascrizione di detta vendita, ordinando altra in cui venga intestata la proprietà della particella n. 480 richiamata agli attori;
che venisse ordinata all'Agenzia del Territorio di effettuare le variazioni necessarie ai fini dell'accertamento dell'esatta identificazione catastale a nome dei legittimi proprietari SI , ed Parte_2 Parte_1 [...]
; che i convenuti venissero condannati in solido al Parte_3 risarcimento, in favore degli attori, dei danni extracontrattuali. Si costituivano e Controparte_1 CP_2 CP_3
, eccependo l'improcedibilità della domanda, la carenza di
[...] legittimazione attiva degli attori, contestando nel merito la domanda di cui chiedevano il rigetto>>.
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Il Tribunale civile di Cosenza, all'esito del procedimento avente R.G. n.2957/2015, con sentenza n. 1759 del 26.08.2021, così statuiva:
<<- Rigetta la domanda spiegata da , , Parte_3 Parte_1
; Parte_2
- Compensa le spese, ponendo definitivamente a carico di parte attrice le spese di c.t.u.>>. Avverso la suddetta sentenza propongono ritualmente appello Pt_1
, nonché gli eredi di ,
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
e . Pt_4 Parte_5
Con un unico articolato motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata ritenendo la motivazione contraddittoria rispetto a quanto emerso nel corso del giudizio.
Adducono che la sentenza n. 2350/2019 di questa Corte avrebbe escluso l'appartenenza della proprietà della particella 480 in capo agli odierni appellati e che sussisterebbe, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, il loro diritto di proprietà sulla particella n. 480 in quanto la stessa non sarebbe stata (mai) trasferita a
[...]
, così come emerge dagli atti di compravendita e dalla Controparte_1 definitiva sentenza di questa Corte n. 2350/2019. Adducono ancora che la titolarità del bene, quale requisito della loro legittimazione attiva, si sarebbe potuta desumere dalla documentazione versata in atti.
Secondo gli appellanti, inoltre, il Geom. in occasione Controparte_8 del frazionamento del terreno degli attori nel 1994 riscontrava l'errore catastale, evidenziando che “L'area di terreno acquistato dalla IG.ra non è costituita dalle particelle 479 (ex Controparte_1 particella 209/a) e 480 (ex particella 209/b) del foglio 1, ma è costituita dalle particelle 479 (ex 209/a) e, in parte dalla 471 (ex 53/b) per complessivi mq 720 – la situazione di fatto in merito alla consistenza effettiva del terreno recintato (mq 773,00 e non 720,00) per come si evince dagli schizzi planimetrici allegati, deriva dalla circostanza che, i primi proprietari hanno realizzato il muro di confine esclusivamente sulla proprietà dei SI . La particella 480 Pt_1
(ex 209/b) del foglio, di mq 220, derivata sempre del frazionamento 1474/94, a causa dell'aggiornamento cartografico sbagliato (frazionamento n. 7 del 1973) e adibita a strada vicinale è di esclusiva proprietà dei IGnori , anche se in catasto risulta intestata alia Pt_1
SI.ra . CP_1
Adducono infine che non è possibile fare riferimento al frazionamento del 1973 richiamato dal Tribunale in quanto effettuato “in un momento storico in cui non vi erano strumenti tecnici sufficientemente precisi.
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Come evidenziato nel corso del giudizio bisogna necessariamente riferirsi ai confini reali ben indicati negli atti notarili per l'accertamento della proprietà della particella 480 posto che rappresentano l'unico indice capace di correttamente delimitare l'estensione della proprietà alienata dagli e successivamente Pt_1 acquistata dalla ”. CP_1
Con lo stesso atto di appello veniva riproposta la domanda di risarcimento dei danni. Si costituivano in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta,
i quali, Controparte_1 CP_2 CP_3 preliminarmente, eccepivano l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli articoli 348 bis e 342 c.p.c. e, nel merito, nel contestare gli assunti di controparte, chiedevano il rigetto dell'appello in quanto infondato. Spiegavano, altresì, appello incidentale volto alla riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale, pur avendo rigettato la domanda degli attori-appellanti, aveva disposto la compensazione delle spese di lite. All'udienza del 2.4.2024 svolta a trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note di conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dagli appellati. L'eccezione è infondata. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza del 16.11.2017 n. 27199, hanno affermato il principio secondo cui il novellato art. 342 c.p.c. va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi, delle doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, restando tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello – il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata – che l'atto di appello debba rivestire forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado. In particolare, è stato chiarito trattasi di un'interpretazione ispirata all'obiettivo di favorire che si pervenga ad una decisione di merito, essendo le limitazioni all'accesso ad un giudice consentite solo in
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quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Nella concreta fattispecie, gli appellanti confutano e contrastano le ragioni addotte dalla sentenza impugnata, con particolare riferimento alla violazione e falsa applicazione delle norme in materia di accertamento della proprietà, nonché alla errata valutazione delle risultanze istruttorie. Pertanto, tanto basta, ad avviso del Collegio, per ritenere soddisfatto il requisito di specificità dell'atto di appello, avendo gli appellanti, con il proprio atto di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado, offrendo spunti per una decisione diversa. Passando all'esame del merito dell'appello principale se ne deve rilevare l'infondatezza, risultando condivisibile il percorso logico argomentativo del Tribunale nella parte in cui qualificata la domanda quale “actio negatoria servitutis” la rigettava non essendo stata fornita la prova della proprietà della particella 480 da parte degli attori- appellanti, così come del possesso sulla “res”. Del resto, secondo giurisprudenza di legittimità “in tema di "actio negatoria servitutis", la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte che agisce in giudizio per far accertare l'inesistenza dell'altrui diritto di servitù su un fondo del quale affermi di essere il proprietario ha l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possederlo in forza di un valido titolo, atteso che detta azione non tende necessariamente all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma all'ottenimento della cessazione dell'attività lesiva, spettando, invece, al convenuto l'onere di provare l'esistenza del proprio diritto, in virtù di rapporto di natura obbligatoria o reale, di compiere l'attività lamentata come lesiva dalla controparte” (cfr. Cass. n. 1905/2023). Ed ancora, L'azione "negatoria servitutis", quella di rivendica e la
“confessoria servitutis” si differenziano in quanto l'attore, con la prima, si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione;
con la terza, infine, dichiara di vantare sul fondo, che pretende servente, la titolarità di una servitù. Pertanto, sotto il profilo probatorio, nel primo caso egli deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido;
allorché, invece, agisca in rivendica,
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deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario;
da ultimo, nell'ipotesi di "confessoria servitutis", ha l'onere di provare l'esistenza della servitù che lo avvantaggia (cfr. Cass. n. 472/2017). Come correttamente sostenuto dal Tribunale poi dirimente ai fini della decisione devono ritenersi i dati emergenti dal frazionamento del 1973 non avendo rilevanza le sentenze ed ordinanze intervenute tra le parti, atteso che la cognizione dei meri fatti storici o dei singoli fatti giuridici in sé considerati è sempre effettuata dal giudice incidenter tantum e non integra alcuna statuizione idonea al giudicato (esplicito od implicito). In effetti la sentenza del Tribunale di Paola n. 1539/2013, confermata da questa Corte con sentenza n. 235072019 e richiamate dagli appellanti, aveva ad oggetto l'acquisto per usucapione della particella 471 partita 1054 foglio 1 del terreno ubicato in Trenta (CS) alla via Schiavone, mentre la questione inerente la particella 480 era stata esaminata incidenter tantum e quindi senza efficacia di giudicato esterno. Il frazionamento redatto dal geom. del 1973 allegato all'atto Per_6 notarile, formandone propriamente parte integrante, volto proprio a costituire le particelle 53 e 209, contiene, dunque, l'esatta individuazione dell'oggetto della convenzione, comprendendo anche quella che oggi risulta indicata come particella 480. Né, per altro verso, appare utile argomentare, per come sostenuto dagli appellanti, che non è possibile fare riferimento al frazionamento del 1973 richiamato dal Tribunale in quanto effettuato “in un momento storico in cui non vi erano strumenti tecnici sufficientemente precisi” in quanto in assenza di altri elementi di prova ed in presenza di più frazionamenti prevale il frazionamento allegato all'atto e trascritto anteriormente. In conclusione, l'appello principale deve essere rigettato. Passando all'esame dell'appello incidentale, volto alla riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale, pur avendo rigettato la domanda degli attori-appellanti, aveva disposto la compensazione delle spese di lite, esso è fondato e deve essere accolto, risultando non condivisibile la motivazione adottata dal Tribunale “attesa la peculiarità della decisione e l'obiettiva situazione di incertezza derivante dal primigenio contratto di compravendita” per giustificare la compensazione delle spese di lite. In effetti, il Tribunale, nella concreta fattispecie, ha omesso di considerare che il rigetto della domanda imponeva, escludendo
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l'ipotesi della soccombenza reciproca, la assoluta novità della questione trattata, oppure un mutamento della giurisprudenza, l'obbligo di prevedere la condanna alle spese (cfr. Cass. n. 7630/2019 secondo cui “l'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132/2014, convertito con legge n. 162/2014, prevede che la compensazione delle spese di lite sia consentita solo nei casi di soccombenza reciproca, o nel caso di assoluta novità della questione trattata o di un mutamento della giurisprudenza. Quando non ricorre nessuno dei predetti casi, corre l'obbligo per il giudice di prevedere la condanna alle spese di lite secondo il principio della soccombenza”). Deve, dunque, darsi luogo ad una nuova regolamentazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in base ai parametri medi (valore della causa determinato ai sensi dell'art. 15 c.p.c., R.D. € 1,14x200, scaglione entro € 1.100,00) previsti dal D.M. n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, quanto al giudizio di primo grado, in € 131,00 per la fase di studio della controversia, € 131,00 per la fase introduttiva, € 200,00 per la fase trattazione–istruttoria (sul punto cfr. Cass. n.29857/2023) e
€ 200,00 per la fase decisionale e così per un totale di € 662,00 oltre alla maggiorazione del 60%, pari a € 397,20, per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale, rimb. forf. 15%, iva e c.a., come per legge, da distrarsi in favore degli Avvocati Oscar Musacchio e Giovanni Brandi Cordasco Salmena, ex art. 93 c.p.c.; quanto al giudizio di secondo grado in € 142,00 per la fase di studio della controversia, € 142,00 per la fase introduttiva, € 179,00 per la fase trattazione–istruttoria (sul punto cfr. Cass. n.29857/2023) e € 210,00 per la fase decisionale e così per un totale di € 673,00 oltre alla maggiorazione del 60%, pari a € 403,80 per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale, rimb. forf. 15%, iva e c.a., come per legge, da distrarsi in favore degli Avvocati Oscar Musacchio
e Giovanni Brandi Cordasco Salmena, ex art. 93 c.p.c. In ragione del rigetto dell'appello principale va dato atto che ricorrono gli estremi di cui all'art.13 comma 1 quater T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
, nonché gli eredi di , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, con atto di citazione notificato il 7.06.2022, nei confronti Parte_5 di , avverso la Controparte_1 CP_2 CP_3
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sentenza n. 1759 del Tribunale civile di Cosenza del 26.08.2021, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
-rigetta l'appello principale;
-accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna , Parte_1
, nonché gli eredi di , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che Parte_5 liquida, quanto al giudizio di primo grado, in € 1.059,20, oltre spese generali e accessori previsti per legge, da distrarsi in favore degli Avvocati da distrarsi in favore degli Avvocati Oscar Musacchio e Giovanni Brandi Cordasco Salmena, ex art. 93 c.p.c., e quanto al giudizio di secondo grado in € 1.076,80, oltre spese generali e accessori previsti per legge, da distrarsi in favore degli Avvocati da distrarsi in favore degli Avvocati Oscar Musacchio e Giovanni Brandi Cordasco Salmena, ex art. 93 c.p.c.;
-dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater T.U. n.115/2002 per porre a carico degli appellanti principali, in solido tra loro, l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello principale. Così deciso nella camera di conIGlio della Corte di Appello della Prima Sezione Civile tenutasi da remoto il 10.06.2025.
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente
dott. Damiano Comito dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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