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Ordinanza 7 marzo 2025
Ordinanza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, ordinanza 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 54/2025 avente ad oggetto ‹azione di reintegrazione nel possesso› promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
o il c alla via Montenotte 6/2A è eletto domicilio
– ricorrente – contro
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
il cui lla via Unione n.5 è eletto domicilio
– resistente–
Ragioni della decisione Con ricorso ex artt. 1168/1169 Cc e 703 Cpc, , quale titolare di Parte_1 contratto di locazione per l'immobile sito in Impe e censito al Foglio 4 mappale 226 sub 4, sottoscritto e stipulato in data 01/05/2021 con e Controparte_2
premesso che, nel mese di febbraio 2024, incaricava Controparte_3 CP_4 are le pareti dell'unità immobiliare consegnando
[...] dell'abitazione che, pur impegnatosi a restituirle una volta terminati i lavori, le tratteneva occupavando sine titulo l'immobile senza corrispondere, né alla proprietà né al conduttore, alcuna somma a titolo di indennità di occupazione se non minimi rimborsi delle utenze, pagati attraverso la mediazione dei Carabinieri di Imperia, dedotto il proprio diritto alla reintegrazione nel possesso dell'immobile, evocava in giudizio per la sua la reintegra nel pieno esercizio/detenzione Controparte_1 dell'imm ordinando per l'effetto la liberazione dello stesso ed il ripristino della situazione preesistente. Si costituiva in giudizio , Controparte_1 dando atto di essere intenzionato a lasciare l'immobile previa concessione di un termine. All'udienza del 5.02.2025, riconosceva di dover restituire Controparte_4
l'immobile oggetto di contesa e chiedeva un termine di gg. 30 per la restituzione, inutilmente decorso.
è legittimato all'azione ex art. 1168 comma 2 Cc avendo egli la Parte_1 legittima detenzione dell'immobile occupato in forza del contratto di locazione del 01/05/2021 ad oggi attualmente in essere. A fronte delle argomentazioni sopra spiegate, appare di tutta evidenza che il comportamento posto in essere da controparte, dallo stesso ammesso avendo riconosciuto di dover restituire l'immobile oggetto di contesa (è noto che debbono ritenersi ammessi i fatti rispetto ai quali la controparte svolga una
1 dott. Persona_1 difesa incompatibile con la loro negazione. Nella specie, il per il fatto CP_1 stesso di aver chiesto un termine per lasciare l'immobile, ha per ciò solo ammesso di averlo indebitamente e con violenza e clandestinità, occupato, privandone il possesso al conduttore), costituisca illegittima negazione dell'esercizio di un diritto, configurabile come lo spoglio della detenzione di un immobile legittimamente condotto in forza di regolare contratto. Per tali ragioni - considerato che tale spoglio risulta posto in essere in modo violento (ossia
contro
- o comunque senza - la volontà di parte ricorrente) e clandestino (ovvero all'insaputa della stessa) – l'azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c. risulta correttamente azionata, anche in considerazione del fatto che l'avversa condotta è stata posta in essere da meno di un anno. Le spese processuali, in ragione della peculiarità della vicenda, vanno integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Imperia, sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti: 1) ordina la reintegra di nel pieno esercizio/detenzione dell'immobile Parte_1 sito in Imperia, via Don al NCEU del Comune di Imperia a Foglio 4 mappale 226 sub 4 e, per l'effetto, ordina a la liberazione dello Controparte_1 stesso ed il ripristino della situazione prees i quattordici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Spese processuali compensate. Così deciso in Imperia, 07.03.2025
Il Giudice dott. Persona_1
(sottoscritto con firma digitale)
2 dott. Persona_1
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n. 54/2025 avente ad oggetto ‹azione di reintegrazione nel possesso› promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Parte_1 C.F._1
o il c alla via Montenotte 6/2A è eletto domicilio
– ricorrente – contro
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
il cui lla via Unione n.5 è eletto domicilio
– resistente–
Ragioni della decisione Con ricorso ex artt. 1168/1169 Cc e 703 Cpc, , quale titolare di Parte_1 contratto di locazione per l'immobile sito in Impe e censito al Foglio 4 mappale 226 sub 4, sottoscritto e stipulato in data 01/05/2021 con e Controparte_2
premesso che, nel mese di febbraio 2024, incaricava Controparte_3 CP_4 are le pareti dell'unità immobiliare consegnando
[...] dell'abitazione che, pur impegnatosi a restituirle una volta terminati i lavori, le tratteneva occupavando sine titulo l'immobile senza corrispondere, né alla proprietà né al conduttore, alcuna somma a titolo di indennità di occupazione se non minimi rimborsi delle utenze, pagati attraverso la mediazione dei Carabinieri di Imperia, dedotto il proprio diritto alla reintegrazione nel possesso dell'immobile, evocava in giudizio per la sua la reintegra nel pieno esercizio/detenzione Controparte_1 dell'imm ordinando per l'effetto la liberazione dello stesso ed il ripristino della situazione preesistente. Si costituiva in giudizio , Controparte_1 dando atto di essere intenzionato a lasciare l'immobile previa concessione di un termine. All'udienza del 5.02.2025, riconosceva di dover restituire Controparte_4
l'immobile oggetto di contesa e chiedeva un termine di gg. 30 per la restituzione, inutilmente decorso.
è legittimato all'azione ex art. 1168 comma 2 Cc avendo egli la Parte_1 legittima detenzione dell'immobile occupato in forza del contratto di locazione del 01/05/2021 ad oggi attualmente in essere. A fronte delle argomentazioni sopra spiegate, appare di tutta evidenza che il comportamento posto in essere da controparte, dallo stesso ammesso avendo riconosciuto di dover restituire l'immobile oggetto di contesa (è noto che debbono ritenersi ammessi i fatti rispetto ai quali la controparte svolga una
1 dott. Persona_1 difesa incompatibile con la loro negazione. Nella specie, il per il fatto CP_1 stesso di aver chiesto un termine per lasciare l'immobile, ha per ciò solo ammesso di averlo indebitamente e con violenza e clandestinità, occupato, privandone il possesso al conduttore), costituisca illegittima negazione dell'esercizio di un diritto, configurabile come lo spoglio della detenzione di un immobile legittimamente condotto in forza di regolare contratto. Per tali ragioni - considerato che tale spoglio risulta posto in essere in modo violento (ossia
contro
- o comunque senza - la volontà di parte ricorrente) e clandestino (ovvero all'insaputa della stessa) – l'azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c. risulta correttamente azionata, anche in considerazione del fatto che l'avversa condotta è stata posta in essere da meno di un anno. Le spese processuali, in ragione della peculiarità della vicenda, vanno integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Imperia, sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti: 1) ordina la reintegra di nel pieno esercizio/detenzione dell'immobile Parte_1 sito in Imperia, via Don al NCEU del Comune di Imperia a Foglio 4 mappale 226 sub 4 e, per l'effetto, ordina a la liberazione dello Controparte_1 stesso ed il ripristino della situazione prees i quattordici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Spese processuali compensate. Così deciso in Imperia, 07.03.2025
Il Giudice dott. Persona_1
(sottoscritto con firma digitale)
2 dott. Persona_1