Cass. civ., sez. I, sentenza 09/10/1986, n. 5928
CASS
Sentenza 9 ottobre 1986

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Massime1

In tema di funzionamento del collegio sindacale di una società di capitali, la rinunzia di un sindaco effettivo - a meno che non sia diversamente disposto dallo statuto sociale - ha effetto immediato, indipendentemente dalla sua accettazione da parte dell'assemblea, quando sia possibile l'automatica sostituzione del dimissionario con un sindaco supplente con la conseguenza che quest'ultimo, istituzionalmente obbligato, in ragione della sua carica a sostituire il sindaco effettivo che non possa o che comunque non voglia esercitare l'ufficio, incorre nella responsabilità prevista dall'art. 2407 cod. civ. per l'Esercizio di funzioni (nella specie: sottoscrizione di un bilancio poi risultato falso) in sostituzione del componente effettivo, dimissionario.*

Commentari3

  • 1SOCIETA' - Dimissioni di un membro del Collegio Sindacale - Efficacia
    https://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx

  • 22021 del 4 marzo 2021, sul diritto al compenso dei sindaci in caso di inadempimento agli obblighi di controllo – IUS In Itinere
    Niccolò Tamburini · https://www.iusinitinere.it/

    Commento breve a cura del Dott. Niccolò Tamburini “È con questa unità di misura (della singola annualità) che l'inadempimento degli obblighi di controllo deve avvenire a confrontarsi in relazione al riconoscimento del diritto al compenso del sindaco”. Con l'Ordinanza in commento la Sesta Sezione della Corte di Cassazione si sofferma sul rapporto tra l'inadempimento degli obblighi di controllo dei sindaci di cui all'art. 2403 c.c. ed il loro diritto al compenso, con particolare riferimento alle annualità successive a quelle cui detto inadempimento si riferisce. I fatti di causa La controversia origina dalla mancata ammissione al passivo fallimentare del credito vantato dal professionista …

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  • 3Cessazione dell'incarico di sindaco e decorrenza degli effetti
    Michele Bana · https://www.michelebana.it/notizie/ · 9 agosto 2020

    La disciplina civilistica assicura la continuità di funzionamento dell'organo di controllo, i cui componenti possono cessare dall'ufficio nei casi di scadenza del mandato, decadenza, revoca, rinuncia e decesso. Salvo che si verifichi una causa di cessazione anticipata del mandato, i sindaci rimangono in carica per tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo periodo amministrativo dell'incarico (art. 2400, co. 1, secondo periodo, c.c.): la cessazione ha effetto dalla data in cui il collegio sindacale è ricostituito e, quindi, fino all'accettazione dei nuovi sindaci (Trib. Milano 1385/2010, Cass. 941/2005, Trib. Roma 27.4.1998, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 09/10/1986, n. 5928
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5928
Data del deposito : 9 ottobre 1986

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