Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 02/02/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia in composizione monocratica in persona del Giudice ER GRASSO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per ottemperanza iscritto al n. 32657 sul ricorso per ottemperanza iscritto al n. 32657 proposto dal Sig. XX nato a [...] il XX, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Lazzari (PEC mario.lazzari@pec.it ) che lo rappresenta e difende e presso il cui studio è domiciliato in Lecce via C. De Giorgi 7
CONTRO
- INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall’Avv.Fabiola Leone, elettivamente domiciliato in Bari, presso l’Avvocatura Regionale dell’INPS, alla via Putignani n. 108;
PER L ’ESATTA OTTEMPERANZA della sentenza n. 491/2022, della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Puglia, VISTO il codice di giustizia contabile;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
UDITO il legale dell’amministrazione previdenziale all’udienza del 27 gennaio 2026
FATTO E DIRITTO
L’odierno ricorrente, ha chiesto la corretta ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe.
Si è costituita l’INPS chiedendo la cessazione della materia del contendere atteso che la liquidazione del dovuto comprensivo di interessi era avvenuta prima della notifica del ricorso de quo.
Con ordinanza n.14 del 6 marzo 2024 il giudice ha disposto CTU che si è espressa ritenendo corretto sostanzialmente il calcolo effettuato dall’INPS, residuando, tuttavia, da liquidare la sola somma pari ad € 159,27 per differenze sul calcolo della rivalutazione monetaria.
Dopo diverse interlocuzioni ed ordinanze, intervenute anche in udienza, l’INPS ha prodotto documentazione attestante l’avvenuto pagamento anche della residua somma.
Le parti hanno concordato – il ricorrente con memoria scritta pervenuta in data 26 gennaio 2026 – per la cessazione della materia del contendere La difesa della ricorrente ha chiesto la condanna alle spese per il principio della soccombenza virtuale, l’avvocato dell’INPS ha insistito per la compensazione delle spese.
Alla luce degli atti versati in giudizio questo Giudice ritiene sussistenti i presupposti per la cessata materia del contendere in quanto il provvedimento di liquidazione depositato dall’INPS è satisfattivo delle pretese vantate dal ricorrente.
Tuttavia, secondo il principio della soccombenza virtuale – tuttavia parziale in quanto il CTU ha sostanzialmente accertato il corretto pagamento effettuato dall’INPS, all’infuori della cifra sopra indicata - atteso il ritardo dell’INPS nel dare esecuzione al legittimo petitum del ricorrente, questo Giudice ritiene che l’amministrazione previdenziale debba essere condannata alla rifusione delle spese legali a favore del difensore del ricorrente, liquidate come da dispositivo.
Si fa presente infatti che, trattandosi di ricorso per ottemperanza ben avrebbe potuto l’INPS procedere nell’immediatezza della non contestata CTU, procedere alla liquidazione della residua somma
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, dichiara la cessata materia del contendere.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese legali che liquida in € 200,00, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% a favore dell’Avv. Mario Lazzari, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
ER SO
F.to digitalmente
Depositata in segreteria il 02/02/2026 Il Funzionario Dott.ssa Caterina Di Palma
F.to digitalmente
Il giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
Depositata in segreteria il 02/02/2026 IL GIUDICE L’ Assistente Amministrativo ER SO Dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente F.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del giudice, ai sensi dell’art.52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.
Bari, 02/02/2026 L’Assistente Amministrativo dott.ssa Caterina Di Palma F.to digitalmente