Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/04/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 7.4.25
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. 5165/2023
Il giudice onorario FRANCESCO DONNALOIA del Tribunale di Taranto I sezione ha emesso la seguente Sentenza
Vertente tra P.IV difeso dall'Avv. Luigi Parte_1 P.IVA_1
Salvi –attore opposto- contro
P.I. ) in persona del leg. rapp.p.t. difeso Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. Delia Vernia –convenuto opponente-
Conclusioni delle parti: come da verbale che qui si abbia per integralmente riportato.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1211/2023 del 04/09/2023 emesso nella procedura n.r.g. 4046.2023, veniva ingiunto alla società
[...] la somma di € 14.796,91 oltre ad interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 CP_1 fino al saldo ed oltre le spese di procedura, assumeva quanto segue.
Inidoneità delle fatture poste a base del decreto ritenendo non provato il credito. Contestazione delle avverse ragioni di credito anche in ordine al quantum debeatur e l'assoluta inesistenza di qualsivoglia dato e/o elemento atto a fornire supporto probatorio in ordine altresì all'ammontare del credito medesimo. Si costituiva l'opposto chiedendo la conferma del decreto impugnato. L'opposizione è infondata. Risulta infatti dalla corrispondenza intercorsa tra le parti il riconoscimento del debito portato nella transazione avvenuta come dedotto a verbale alla odierna udienza dai procuratori delle parti.
Rilevato altresì che vi sono i documenti di trasporto posti a base delle fatture firmati e timbrati dalla società debitrice, per ricevuta della merce acquistata, nonché le fatture in formato elettronico corrispondenti ad ogni fornitura. Considerato altresì che l'opponente non ha formalmente disconosciuto tale documentazione, nè la sottoscrizione, gli stessi documenti devono ritenersi per ammessi. Ne consegue che l'opposizione va respinta con conseguente conferma del decreto opposto dal quale comunque andranno detratti gli acconti versati. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda con opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto con detrazione di € 8000 versati in acconto;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese legali in favore dell'opposto e che liquida in € 2000 oltre cap e rimb. Forf. 15%
Taranto, 7-4-2025
IL GIUDICE ONORARIO
FRANCESCO DONNALOIA