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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/10/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1776/2025 R.G. Vg
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AR I Sezione Civile Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott.ssa Susanna ZANDA Giudice rel. dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1776/2025 Vg, avente per oggetto “separazione giudiziale e divorzio-scioglimento del matrimonio” (domanda cumulativa), promossa da:
(CF. ) nata a Sassari il 31.05.1993, residente in [...], ivi elettivamente domiciliata in via Sernesto n.3 presso lo studio dell'Avv. Lidia Marongiu che la rappresenta e difende in forza di delega in calce al ricorso introduttivo e
(CF. nato ad [...] il [...], residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Sassari, in via A.Diaz n.2/A presso lo studio dell'Avv. Sarah Manca che lo rappresenta e difende in forza di delega in calce al ricorso introduttivo RICORRENTI con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AR MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 23/05/2025, personalmente sottoscritto e contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, di seguito riportate:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. omologare la separazione consensuale di essi coniugi alle condizioni sopra riportate;
3. dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in Sassari in data 29.01.2022, pronunciando lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Signori e , in Sassari, in data 29.01.2022 (atto n.5 p.s. I dell'anno Parte_1 Parte_2 2022)”. All'udienza del 09/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
*** I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2 AR (SS), in data 29.01.2022, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di SO (N.2, Parte 2, Serie C, Anno 2022), dalla cui unione non sono nati figli. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.p.c. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico. La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale potrebbe rigettare la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta dei rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c. Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (CF. Parte_1
) nata a Sassari il 31.05.1993, residente in [...] G.Donizetti n.14, e (CF. nato ad [...] il Parte_2 C.F._2 14.12.1972, residente in [...], autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SORSO alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di SORSO – Anno 2022 –Atto 2 – Parte 2 – Serie C).
2. Spese di lite al definitivo.
3. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore. Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 13 .10.2025.
Il Presidente dott.ssa Stefania DEIANA
Il Giudice Relatore dott.ssa Susanna ZANDA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AR I Sezione Civile Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente dott.ssa Susanna ZANDA Giudice rel. dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1776/2025 Vg, avente per oggetto “separazione giudiziale e divorzio-scioglimento del matrimonio” (domanda cumulativa), promossa da:
(CF. ) nata a Sassari il 31.05.1993, residente in [...], ivi elettivamente domiciliata in via Sernesto n.3 presso lo studio dell'Avv. Lidia Marongiu che la rappresenta e difende in forza di delega in calce al ricorso introduttivo e
(CF. nato ad [...] il [...], residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Sassari, in via A.Diaz n.2/A presso lo studio dell'Avv. Sarah Manca che lo rappresenta e difende in forza di delega in calce al ricorso introduttivo RICORRENTI con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AR MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 23/05/2025, personalmente sottoscritto e contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, di seguito riportate:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. omologare la separazione consensuale di essi coniugi alle condizioni sopra riportate;
3. dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in Sassari in data 29.01.2022, pronunciando lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Signori e , in Sassari, in data 29.01.2022 (atto n.5 p.s. I dell'anno Parte_1 Parte_2 2022)”. All'udienza del 09/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate. La causa è stata quindi rimessa al collegio per la decisione.
*** I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2 AR (SS), in data 29.01.2022, atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di SO (N.2, Parte 2, Serie C, Anno 2022), dalla cui unione non sono nati figli. La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 co. 1 c.p.c. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico. La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale potrebbe rigettare la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta dei rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c. Le spese della separazione vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il presente giudizio:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi (CF. Parte_1
) nata a Sassari il 31.05.1993, residente in [...] G.Donizetti n.14, e (CF. nato ad [...] il Parte_2 C.F._2 14.12.1972, residente in [...], autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SORSO alle trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di SORSO – Anno 2022 –Atto 2 – Parte 2 – Serie C).
2. Spese di lite al definitivo.
3. Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore. Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 13 .10.2025.
Il Presidente dott.ssa Stefania DEIANA
Il Giudice Relatore dott.ssa Susanna ZANDA