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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/02/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8811/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 8811/2017 promossa da:
, rappresentato e difeso dall' Avv. Luigi Ciccarelli Parte_1
-appellante contro
F.G.V.S. , rappresentata e difesa dall' Avv. Gennaro Famiglietti Controparte_1
- appellata nonché
CP_2
-appellata contumace
Conclusioni: come da note e verbale d'udienza del 28 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello è infondato e va rigettato.
In via del tutto preliminare ed assorbente va rilevato che manca, in atti, la produzione di parte appellante – attrice in primo grado.
Questa circostanza non impedisce la decisione del giudizio tenuto conto che la mancanza del fascicolo non dipende dal suo smarrimento, bensì dal ritiro effettuato dalla parte: all'udienza del 10 aprile 2018, infatti, il precedente G.I. autorizzava il ritiro della produzione ed il difensore dell'appellante apponeva a margine del verbale la propria sigla, come da precedente prassi consolidata dell'ufficio; pertanto, il difensore ha ritirato la propria produzione alla predetta udienza e non l'ha ridepositata entro la scadenza dei termini ex art. 190 cpc.
La giurisprudenza consolidata afferma che la decisione della causa va presa in assenza della produzione di parte. pagina 1 di 4 Ed infatti, l'art. 169 c.p.c. dispone che “ciascuna parte può ottenere dal Giudice istruttore
l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria;
ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.
Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189 c.p.c., ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale”.
Sulla scorta di tale norma la giurisprudenza consolidata suole affermare che “in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti;
ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione” (in questo senso, Cass., sent. n. 10224/2017).
Ed infatti, il Giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 cod. proc. civ., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti (in questo senso, Corte di Cass., sent. n. 10741/2015).
Ciò premesso la decisione va, dunque, presa allo stato degli atti.
Ebbene, alla mancanza della produzione dell'appellante consegue l'assenza in atti della copia integrale della sentenza impugnata, non avendo l'appellato depositato il provvedimento impugnato.
Al riguardo è stato precisato che l'art. 347, secondo comma, cod. proc. civ. prevede che l'appellante debba inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 cod. proc. civ. per la mancata costituzione nei termini o per la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata. Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27536 del 10/12/2013).
L'art. 348 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non pagina 2 di 4 contempla più la declaratoria di improcedibilità dell'appello in conseguenza della mancata presentazione nella prima udienza del fascicolo di parte e, quindi, della sentenza impugnata, né la possibilità di concedere all'appellante, che non abbia depositato detto fascicolo, una dilazione per giustificati motivi.
Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica comunque la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, imponendo, pertanto, al giudice di appello l'emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle "rationes decidendi" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 238 del 11/01/2010).
Nel caso in esame l'assenza della sentenza non consente evincere in alcun modo il ragionamento logico-giuridico utilizzato dal giudice di pace per la decisione e, di conseguenza, il fondamento delle doglianze dell'appellante.
A ciò si aggiunga che la mancanza del fascicolo di parte appellante (attrice in primo grado) non consente in alcun modo di valutare la fondatezza della domanda proposta, non risultando, in atti, gli elementi probatori prodotti dall' attore in primo grado a sostegno della domanda (missiva inoltrata alla assicurazione, ai fini della valutazione di procedibilità della domanda;
documentazione medica;
denuncia querela).
Non essendo possibile rimettere in termini la parte per il deposito della copia integrale della sentenza o della produzione e non potendosi valutare in altro modo il fondamento dell'appello in base agli atti,
l'appello va rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata, anche in punto di spese di lite.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite della presente fase del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione del Decreto Ministero
Giustizia 10.03.2014 n. 55 (pubblicato in G.U. il 02.04.2014), aggiornato al D.M. 147 del 2022, in ragione del valore della controversia e dell' attività difensiva in concreto svolta dall' unica parte costituita, con applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l' appello e condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 4 delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in euro 2.540,00 per CP_1
compensi, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 (pubblicato in G.U. il 02.04.2014), oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Nola, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 8811/2017 promossa da:
, rappresentato e difeso dall' Avv. Luigi Ciccarelli Parte_1
-appellante contro
F.G.V.S. , rappresentata e difesa dall' Avv. Gennaro Famiglietti Controparte_1
- appellata nonché
CP_2
-appellata contumace
Conclusioni: come da note e verbale d'udienza del 28 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello è infondato e va rigettato.
In via del tutto preliminare ed assorbente va rilevato che manca, in atti, la produzione di parte appellante – attrice in primo grado.
Questa circostanza non impedisce la decisione del giudizio tenuto conto che la mancanza del fascicolo non dipende dal suo smarrimento, bensì dal ritiro effettuato dalla parte: all'udienza del 10 aprile 2018, infatti, il precedente G.I. autorizzava il ritiro della produzione ed il difensore dell'appellante apponeva a margine del verbale la propria sigla, come da precedente prassi consolidata dell'ufficio; pertanto, il difensore ha ritirato la propria produzione alla predetta udienza e non l'ha ridepositata entro la scadenza dei termini ex art. 190 cpc.
La giurisprudenza consolidata afferma che la decisione della causa va presa in assenza della produzione di parte. pagina 1 di 4 Ed infatti, l'art. 169 c.p.c. dispone che “ciascuna parte può ottenere dal Giudice istruttore
l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria;
ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga.
Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189 c.p.c., ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale”.
Sulla scorta di tale norma la giurisprudenza consolidata suole affermare che “in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti;
ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione” (in questo senso, Cass., sent. n. 10224/2017).
Ed infatti, il Giudice che accerti che una parte ha ritualmente ritirato, ex art. 169 cod. proc. civ., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti (in questo senso, Corte di Cass., sent. n. 10741/2015).
Ciò premesso la decisione va, dunque, presa allo stato degli atti.
Ebbene, alla mancanza della produzione dell'appellante consegue l'assenza in atti della copia integrale della sentenza impugnata, non avendo l'appellato depositato il provvedimento impugnato.
Al riguardo è stato precisato che l'art. 347, secondo comma, cod. proc. civ. prevede che l'appellante debba inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 cod. proc. civ. per la mancata costituzione nei termini o per la mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata. Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27536 del 10/12/2013).
L'art. 348 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non pagina 2 di 4 contempla più la declaratoria di improcedibilità dell'appello in conseguenza della mancata presentazione nella prima udienza del fascicolo di parte e, quindi, della sentenza impugnata, né la possibilità di concedere all'appellante, che non abbia depositato detto fascicolo, una dilazione per giustificati motivi.
Ne consegue che la mancanza in atti della sentenza impugnata, ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul gravame, non implica comunque la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, imponendo, pertanto, al giudice di appello l'emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle "rationes decidendi" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 238 del 11/01/2010).
Nel caso in esame l'assenza della sentenza non consente evincere in alcun modo il ragionamento logico-giuridico utilizzato dal giudice di pace per la decisione e, di conseguenza, il fondamento delle doglianze dell'appellante.
A ciò si aggiunga che la mancanza del fascicolo di parte appellante (attrice in primo grado) non consente in alcun modo di valutare la fondatezza della domanda proposta, non risultando, in atti, gli elementi probatori prodotti dall' attore in primo grado a sostegno della domanda (missiva inoltrata alla assicurazione, ai fini della valutazione di procedibilità della domanda;
documentazione medica;
denuncia querela).
Non essendo possibile rimettere in termini la parte per il deposito della copia integrale della sentenza o della produzione e non potendosi valutare in altro modo il fondamento dell'appello in base agli atti,
l'appello va rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata, anche in punto di spese di lite.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite della presente fase del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione del Decreto Ministero
Giustizia 10.03.2014 n. 55 (pubblicato in G.U. il 02.04.2014), aggiornato al D.M. 147 del 2022, in ragione del valore della controversia e dell' attività difensiva in concreto svolta dall' unica parte costituita, con applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l' appello e condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 4 delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in euro 2.540,00 per CP_1
compensi, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n. 55 (pubblicato in G.U. il 02.04.2014), oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), IVA e CPA come per legge nelle vigenti aliquote;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Nola, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
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