Art. 1059.
(Forma e notificazione del precetto).
Il precetto e' formato e notificato a norma degli articoli 647, 648, primo comma; esso diviene inefficace, trascorsi trenta giorni senza che si sia proceduto al pignoramento.
(Forma e notificazione del precetto).
Il precetto e' formato e notificato a norma degli articoli 647, 648, primo comma; esso diviene inefficace, trascorsi trenta giorni senza che si sia proceduto al pignoramento.