Articolo 1059 del Codice della navigazione
Articolo 1058Articolo 1060
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21 aprile 1942
Art. 1059.
(Forma e notificazione del precetto).

Il precetto e' formato e notificato a norma degli articoli 647, 648, primo comma; esso diviene inefficace, trascorsi trenta giorni senza che si sia proceduto al pignoramento.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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